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Revisione transitoria delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari concernenti i PFAS nelle derrate alimentari e nell’acqua potabile

Dipartimento federale dell’interno DFI Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV

Commento relativo alla modifica dell’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr; RS 817.02) del XX

I. Situazione iniziale Necessità di agire Nel marzo del 2026, il Parlamento ha adottato la mozione 25.3421 CAPTE-S «Stabilire in modo adeguato i valori limite delle PFAS tenendo conto delle ripercussioni, in particolare sull’agricoltura o sui f ornitori di acqua, e avviare misure di sostegno all’agricoltura». In particolare, la mozione chiede condizioni e termini transitori adeguati per raggiungere i tenori massimi nelle derrate alimentari di origine animale. Il Parlamento incarica pertanto il Consiglio federale di introdurre una regolamentazione per le derrate alimentari che superano i tenori massimi stabiliti nell’ordinanza del DFI sui tenori massimi di contaminanti (RS 817.022.15, OCont) e che provengono da luoghi con un’elevata contaminazione di sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS). Una regolamentazione di questo tipo dovrebbe consentire alle imprese interessate di trasformare o miscelare i loro prodotti e quindi di commercializzarli, attuando al contempo misure di riduzione della contaminazione. La protezione della salute deve essere garantita in ogni caso e i tenori massimi per le derrate alimentari devono essere rispettati al momento della distribuzione ai consumatori. La problematica dei PFAS è oggetto di diversi interventi parlamentari e di lavori in corso a livello federale. Il 19 dicembre 2025, il Consiglio federale ha adottato un rapporto in risposta al postulato 22.4585 Moser «Piano d’azione per la riduzione dell’esposizione dell’uomo e dell’ambiente ai prodotti chimici persistenti», evidenziando la necessità di rafforzare il coordinamento e ridurre l’esposizione ai PFAS alla f onte. Inoltre, la mozione 25.3906 Rechtsteiner «Valori limite per le PFAS con misure di accompagnamento realistiche» è attualmente pendente in Commissione del Consiglio degli Stati, in vista della trattazione della mozione 25.3421, appena approvata dal Parlamento e che costituisce l’intervento centrale da attuare nel settore delle derrate alimentari. Inf ine, sempre nell’ambito dell’attuazione della mozione 25.3421, sono in corso di revisione i valori massimi per l’acqua potabile stabiliti nell’ordinanza del DFI sull’acqua potabile e sull’acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD; RS 817.022.11), al f ine da una parte di recepire i tenori massimi europei, e dall’altra, di fissare dei valori per

tener conto delle dif f icoltà poste dai PFAS alla produzione agricola.

Aspetti problematici I PFAS sono un gruppo di diverse migliaia di composti chimici di sintesi utilizzati dagli anni ’50 in un’ampia gamma di applicazioni industriali e prodotti di consumo per le loro proprietà idrorepellenti, oleorepellenti e resistenti al calore. I PFAS destano particolare preoccupazione per la loro stabilità e persistenza nell’ambiente e per i potenziali effetti nocivi sulla salute. Sono infatti sostanze in grado di accumularsi nell’organismo e possono risultare nocive e pericolose per la salute. Secondo le valutazioni scientifiche disponibili (in particolare quelle dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, EFSA), l’esposizione cronica può avere ef fetti indesiderati sul sistema immunitario. È stato inoltre stabilito che alcuni PFAS possono pregiudicare lo sviluppo di feti e bambini, influenzare la funzione epatica e aumentare il rischio

BLV-D-858B3401/587

di alcuni tipi di cancro. Le persone sono esposte a queste sostanze principalmente attraverso le derrate alimentari e l’acqua potabile. Poiché i PFAS sono ampiamente diffusi nell’ambiente, la contaminazione localizzata del suolo o dell’acqua può portare a un aumento delle concentrazioni in alcune derrate alimentari, soprattutto di origine animale. Una campagna di analisi svolta nel 2025 dall’USAV e dall’Associazione dei chimici cantonali ha evidenziato che f inora non è stato possibile rilevare alcuna contaminazione diffusa nelle derrate alimentari, pur indicando la possibile presenza di contaminazioni localizzate 1. Nelle regioni particolarmente colpite, è possibile che alcune aziende agricole non siano più in grado di commercializzare i loro prodotti di origine animale, il che può mettere a rischio la loro sopravvivenza economica. In Svizzera sono state individuate diverse aree problematiche. Nell’agosto 2024, il Cantone di San Gallo ha segnalato la presenza di terreni agricoli contaminati da PFAS e una conseguente contaminazione degli animali da reddito, con tenori massimi di PFAS fino a quaranta volte il valore limite applicabile. Le analisi hanno inoltre mostrato che i risultati superavano chiaramente i tenori massimi di PFAS per i prodotti della pesca, con conseguente divieto di vendita o consegna gratuita emesso nel novembre del

2025 dal Cantone di Zugo e nel marzo del 2026 dal Cantone di Argovia.

Soluzione legislativa Per proteggere la salute dei consumatori, i tenori massimi di alcuni PFAS sono stati recepiti nel diritto svizzero nell’ordinanza sui contaminanti. Il loro obiettivo primario è garantire che l’esposizione a sostanze nocive attraverso l’alimentazione sia ridotta al minimo e che, di conseguenza, i prodotti altamente contaminati di una determinata categoria non entrino nella f iliera alimentare. Questi tenori massimi, essenzialmente recepiti dal diritto europeo, sono il risultato di un bilanciamento tra gli obiettivi di protezione della salute e la situazione reale della contaminazione delle derrate alimentari, quali la contaminazione di f ondo delle derrate alimentari, le abitudini di consumo e la f attibilità pratica ed economica delle soglie stabilite. Alcuni degli obiettivi della mozione 25.3421 sono quindi già stati presi in considerazione nella def inizione degli attuali tenori massimi per i PFAS. Il presente disegno attua la mozione 25.3421 introducendo norme per le derrate alimentari provenienti da luoghi altamente contaminati, senza modificare i tenori massimi applicabili. Adattare i tenori massimi per alcune situazioni di contaminazione locale non sarebbe compatibile con il sistema dei tenori massimi, che si applica in modo unif orme a una categoria di derrate alimentari. Il disegno prevede, conformemente all’articolo 13 ODerr, la possibilità di miscelare derrate alimentari contaminate con derrate alimentari non contaminate per correggere il superamento dei valori massimi, al f ine di gestire alcune situazioni specifiche di contaminazione nelle aziende agricole. Questa soluzione consente di raggiungere gli obiettivi della mozione 25.3421, mantenendo al contempo invariato il livello di protezione della salute. I prodotti mescolati immessi sul mercato devono obbligatoriamente rispettare i tenori massimi in vigore. La soluzione prevista è una misura strettamente transitoria, limitata a tre anni, volta a conciliare l’attuazione delle misure di riduzione della contaminazione con il rispetto del diritto alimentare e dei nostri impegni europei. Essa risponde a situazioni localizzate di contaminazione da PFAS e non mira a una modifica duratura del sistema svizzero di sicurezza alimentare. La deroga introdotta è limitata a casi definiti e soggetta a precise condizioni materiali e procedurali. Il rispetto dei

tenori massimi nel prodotto finale, l’obbligo di garantire la rintracciabilità dei lotti e gli obblighi specifici di inf ormazione prevengono qualsiasi rischio di inganno.

II. Commento ai singoli articoli Modifiche dell’ODerr Articolo 13a, Prodotto mescolato con sostanze per- e polif luoroalchiliche L’articolo 13 è strettamente legato al divieto di inganno e stabilisce il principio secondo cui le derrate alimentari non conformi possono essere trasformate ulteriormente oppure mescolate per correggere il

Cfr. Rapporto «Campagna nazionale sulla presenza di sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) in derrate alimentari di origine animale» del 17.11.2025.

superamento dei valori massimi soltanto se tale procedura corrisponde alla buona prassi procedurale (buona prassi igienica e buona prassi di fabbricazione) oppure se la legislazione sulle derrate alimentari lo prevede. Il nuovo articolo 13a concretizza la clausola di cui all’articolo 13 capoverso 1 che def inisce, per le sostanze PFAS, le condizioni in cui una miscelazione può essere ammessa. Questa disposizione consente, in via eccezionale e per una durata limitata, di mescolare derrate alimentari con un tenore di PFAS superiore ai valori massimi con derrate alimentari conf ormi, a condizione che siano soddisf atte contemporaneamente quattro condizioni: a. in primo luogo, deve essere garantita la sicurezza delle derrate alimentari, in particolare attraverso il rispetto dei valori massimi nel prodotto mescolato. Ciò significa che nella valutazione della conf ormità sono determinanti i prodotti ottenuti dalla miscelazione e non solo la derrata alimentare ef f ettivamente immessa sul mercato. Il rispetto dei valori massimi stabiliti è l’unico modo per garantire che l’assorbimento di sostanze nocive attraverso l’alimentazione sia ridotto al minimo. b. In secondo luogo, i prodotti miscelati devono garantire una rintracciabilità completa. Il diritto vigente, all’articolo 83 capoverso 2, prevede un obbligo di rintracciabilità che consente di indicare da chi è stato ricevuto un prodotto e a chi è stato consegnato. Questo sistema, basato sul principio «one step back, one step forward», è concepito per consentire un’efficace gestione del rischio e l’organizzazione di misure di ritiro o di richiamo. Il meccanismo di miscelazione introdotto nell’articolo 13 capoverso 2 presenta tuttavia caratteristiche specifiche che giustificano requisiti aggiuntivi. In questo contesto, la rintracciabilità limitata esclusivamente alle f asi precedenti e successive della catena di distribuzione non è suf ficiente a garantire la verif icabilità del rispetto dei valori massimi. È necessario poter identificare con precisione i lotti di origine, risalire all’azienda agricola attiva nella produzione primaria e documentare le quantità mescolate, nonché i tenori iniziali e f inali di PFAS. L’esigenza di una rintracciabilità ampia mira quindi a garantire un controllo effettivo da parte delle autorità di controllo e costituisce una deroga al principio sancito dall’articolo 83 capoverso 2 ODerr.

c. In terzo luogo, i prodotti miscelati non possono essere trasportati dal territorio doganale verso gli Stati membri dell’UE. Tale restrizione territoriale mira a evitare qualsiasi incompatibilità con il diritto dell’Unione europea, che vieta la miscelazione di derrate alimentari che superano i tenori massimi consentiti.

d. Inf ine, i prodotti mescolati devono recare l’indicazione seguente:

«prodotto mescolato per rispettare il tenore massimo di PFAS».

Inf atti, la miscelazione è una misura correttiva applicata a lotti inizialmente non conformi. Anche se il prodotto finale rispetta pienamente i valori massimi, il fatto che sia il risultato di tale processo deve essere oggetto di un’informazione chiara per garantire la trasparenza ed evitare qualsiasi inganno nei confronti del consumatore. Questa formulazione precisa il motivo della miscelazione e stabilisce un nesso esplicito con il rispetto dei valori massimi.

Il capoverso 2 introduce un obbligo di notifica all’autorità cantonale competente allo scopo di facilitare la sorveglianza.

Art. 36 cpv. 1 lett. k Questa modifica introduce, tra le indicazioni obbligatorie per le derrate alimentari preimballate, l’obbligo di dichiarare in maniera trasparente le miscelazioni secondo l’articolo 13 ODerr. L’obbligo è inserito nell’elenco delle indicazioni prescritte.

Art. 39 cpv. 2 lett. f Questa disposizione estende l’obbligo di caratterizzazione alle derrate alimentari non preimballate e garantisce che le inf ormazioni siano fornite anche in situazioni in cui le derrate sono fornite sfuse o su richiesta del consumatore. L’informazione dei consumatori deve essere assicurata indipendentemente dal metodo di consegna. Modifiche ad altri atti necessari per l’attuazione della miscelazione Per disciplinare in maniera esaustiva il meccanismo di miscelazione previsto dall’articolo 13a ODerr, è necessario adeguare le seguenti ordinanze:

- ordinanza sui contaminanti (RS 817.022.15; OCont): è stato aggiunto l’articolo 5c, che specifica le condizioni materiali della miscelazione; esso richiede che la miscelazione riguardi esclusivamente lo stesso tipo di derrata alimentare soggetto allo stesso tenore massimo stabilito nella tabella dell’allegato 8a parte B; questa restrizione ha lo scopo di f acilitare il controllo uf f iciale;

- ordinanza concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traf fico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia nonché Irlanda del Nord (RS 916.443; OITE-UE): introduzione dell’articolo 30a. Il meccanismo di miscelazione è una soluzione specifica del diritto svizzero mentre la legislazione dell’UE stabilisce che le derrate alimentari non conformi ai valori massimi non possono essere utilizzate, neanche attraverso una miscelazione correttiva. È pertanto necessario prevedere un esplicito divieto di esportazione verso l’Unione europea dei prodotti ottenuti da una miscelazione autorizzata ai sensi dell’articolo 13 capoverso 2 ODerr.

Disposizioni transitorie Data la natura derogatoria di questo meccanismo rispetto ai principi generali della legislazione sulle derrate alimentari, la regolamentazione è limitata a tre anni dall’entrata in vigore della modifica. Essa mira a rispondere a situazioni particolari di contaminazione ambientale e non è destinata a essere mantenuta a lungo termine, in particolare nell’ipotesi dell’entrata in vigore del f uturo protocollo all’Accordo tra la Conf ederazione Svizzera e l’Unione europea relativo agli scambi di prodotti agricoli che istituisce uno Spazio comune di sicurezza alimentare (Protocollo sulla sicurezza alimentare).

Al termine del periodo transitorio, la deroga cesserà automaticamente di avere ef f etto, a meno che il Consiglio federale non decida diversamente sulla base di una nuova valutazione della situazione.

III. Conseguenze

1. Conseguenze per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni

I requisiti previsti, in particolare in termini di rintracciabilità e notif ica delle miscelazioni, possono comportare attività di controllo aggiuntive per le competenti autorità cantonali interessate. Tuttavia, tali controlli rientrano nell’ambito dei compiti già esistenti relativi al controllo del rispetto dei tenori massimi di contaminanti e alla rintracciabilità delle derrate alimentari. Pertanto, non dovrebbero comportare alcun onere amministrativo aggiuntivo signif icativo.

2. Conseguenze per l’economia

La possibilità di procedere a una miscelazione in condizioni strettamente controllate significa che, in casi limitati, è possibile valorizzare derrate alimentari che altrimenti verrebbero eliminate, purché il prodotto f inale sia conforme ai tenori massimi applicabili. Questo approccio può contribuire a ridurre le perdite alimentari e le perdite economiche per le aziende interessate, soprattutto nella produzione primaria. Tuttavia, le modalità e i processi necessari per conformarsi ai requisiti di legge in materia di miscelazione e caratterizzazione comporteranno costi aggiuntivi per l’intera catena di produzione.

3. Conseguenze per la salute

Il meccanismo introdotto consente la miscelazione esclusivamente in condizioni rigorose e a condizione che il prodotto finale sia pienamente conforme ai tenori massimi applicabili. La protezione della salute è quindi garantita dal mantenimento dei limiti esistenti, che si basano sulle valutazioni scientifiche disponibili in materia di sicurezza alimentare. Ulteriori requisiti di rintracciabilità che garantiscono la trasparenza e la sorveglianza da parte delle autorità competenti contribuiscono a garantire la protezione della salute dei consumatori.

4. Conseguenze per l’ambiente

Non si prevedono conseguenze per l’ambiente.

IV. Aspetti giuridici

1. Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

La modifica è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera, in particolare con l’Accordo tra la Svizzera e l’Unione europea sul commercio di prodotti agricoli (Accordo agricolo; RS 0.916.026.81).

Per quanto riguarda le modifiche all’ODerr, il disegno prevede che i prodotti ottenuti da una miscelazione non possano essere esportati verso l’Unione europea. Conformemente all’Accordo agricolo, la Svizzera si impegna, per le esportazioni verso l’UE di prodotti di origine animale destinati al consumo umano, a rispettare la normativa pertinente dell’Unione europea in materia di contaminanti. Tale quadro comprende in particolare il divieto di miscelare derrate alimentari al f ine di correggere un superamento dei tenori massimi. In questo contesto, la Svizzera può, per il proprio mercato interno, adottare norme autonome e derogare a tale divieto. Deve tuttavia garantire che i prodotti ottenuti da tale miscelazione non vengano esportati verso l’Unione europea, il che presuppone l’attuazione di misure di controllo adeguate. L’attuale Accordo agricolo con l’UE non viene quindi violato.

Nell’ambito del pacchetto Svizzera-UE (Bilaterali III), l’Accordo agricolo dovrà essere esteso al settore della sicurezza alimentare e verrà creato uno Spazio comune di sicurezza alimentare. Il regolamento (UE) 2023/915 è parte integrante dell’allegato I del Protocollo sulla sicurezza alimentare e in f uturo si applicherà anche alla Svizzera, a partire dalla scadenza del periodo di transizione previsto dall’articolo

32 del Protocollo.

Per quanto riguarda le modifiche dell’OITE-UE, il divieto di esportazione verso l’Unione europea è necessario poiché la Svizzera è giuridicamente tenuta a garantire la piena conformità al diritto dell’UE. Pertanto, in virtù dell’Accordo agricolo tra la Svizzera e l’Unione europea e delle disposizioni che ne derivano, la Svizzera è tenuta a garantire che le derrate alimentari esportate verso l’UE rispettino i requisiti applicabili del diritto dell’Unione europea, in particolare in materia di contaminanti. Un tale obbligo vincolante di conformità al diritto del partner non sussiste nell’ambito degli accordi conclusi con Stati terzi, per cui non esiste una base giuridica che imponga di estendere il divieto di esportazione ad altri Stati.

2. Basi legali

La miscelazione di derrate alimentari non conf ormi non è prevista né dalla normativa vigente né dal regolamento (UE) 2023/915. È consentita solo se conforme alle buone pratiche di fabbricazione. In linea di principio, la f abbricazione di derrate alimentari deve essere di qualità tale che le derrate alimentari in questione non mettano in pericolo la salute umana ed escludano ogni possibilità di inganno. Lo stesso vale per la produzione primaria (cf r. art. 8 LDerr). I consumatori si aspettano oggi, a ragione, che le derrate alimentari di base come i cereali, le verdure, il latte e la carne siano il più possibile genuine. L’autorizzazione alla miscelazione di derrate alimentari non conf ormi si basa su un’interpretazione estesa della legislazione in materia alimentare. Per questo motivo dovrebbe essere prevista solo in via temporanea e a condizioni rigorosamente definite. L’informazione specifica dei consumatori riveste un ruolo centrale per garantire una comunicazione trasparente sulla natura e sulle modalità di f abbricazione delle derrate alimentari in questione (cf r. divieto di inganno, art. 18 LDerr). Inoltre, si applica senza

restrizioni il principio sancito dall’articolo 7 LDerr, secondo cui tutte le derrate alimentari consegnate ai consumatori devono essere sicure.

L’obbligo di caratterizzazione qui proposto trova il proprio f ondamento giuridico nell’articolo 13 capoverso 1 lettera d LDerr, che autorizza il Consiglio f ederale a prescrivere indicazioni sul modo di produzione. Inoltre, l’articolo 28 LDerr consente al Consiglio federale di prevedere requisiti in materia di rintracciabilità dei prodotti. Il divieto di esportazione si basa sugli articoli 3 e 44 LDerr.

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