Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 23 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

119 II 307

119 II 307

Rubrum

59. Estratto della sentenza del 3 marzo 1993 della II Corte civile nella causa Francesco Fornaciarini contro Consiglio di Stato del Cantone Ticino (ricorso per riforma)

Regesto

o Art. 30 cpv. 1 CC. Cambiamento del nome di un figlio di genitori non coniugati. 1. Cognome di un figlio di genitori uniti in matrimonio (consid. 3b) e di un figlio naturale (consid. 3c). 2. Il figlio naturale non può, tramite la procedura di cambiamento del nome, assumere un cognome composto da quello del padre e da quello della madre o viceversa (consid. 4).

Fatti

A.

- Daniela Fornaciarini e Claudio Gianettoni convivono da oltre 10 anni. Dalla loro unione è nato, il 28 giugno 1982, il figlio Francesco, che porta il cognome della madre. Claudio Gianettoni ha riconosciuto il figlio, contribuisce al suo mantenimento e gli prodiga le cure necessarie alla sua educazione e al suo sviluppo, senza che vi sia tuttavia l'intenzione dei genitori di unirsi in matrimonio. Nella comunione domestica vivono pure le due figlie di Claudio Gianettoni, nate da un suo precedente matrimonio e entrambe maggiorenni. Il 10 dicembre 1990 Daniela Fornaciarini, quale rappresentante legale di Francesco Fornaciarini, ha chiesto al Consiglio di Stato del Cantone Ticino l'autorizzazione al cambiamento del cognome del figlio in Gianettoni-Fornaciarini o, in via sussidiaria, in Fornaciarini-Gianettoni. Con risoluzione 11 agosto 1992 il governo cantonale ha respinto l'istanza.

B.

- Il 9 settembre 1992 Francesco Fornaciarini, rappresentato dalla madre, ha inoltrato contro predetta decisione un ricorso per riforma, con cui ha rinnovato le richieste formulate in sede cantonale. Il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha proposto la reiezione del gravame. Il Tribunale federale ha respinto il ricorso e confermato la decisione impugnata.

Considerandi

3.

a) Il diritto al nome è principalmente istituito nell'interesse dell'individuo e appartiene essenzialmente al diritto privato (DTF 96 I 428 consid. 1b). Dipende dai diritti della personalità e costituisce un segno distintivo che determina l'identità della persona e indica la sua appartenenza a una famiglia (A. BUCHER, Personnes physiques et protection de la personnalité, 2a ed., n. 760).

b) Per cognome coniugale si intende il cognome del marito o il cognome della sposa, qualora un'istanza degli sposi ai sensi dell'art. 30 cpv. 2 CC sia stata accolta. Il cognome, composto dal cognome del marito con l'aggiunta del cognome che la moglie portava da nubile, non è il cognome legale della famiglia, anche se corrisponde a un uso abbastanza corrente e permette talvolta di aumentare il carattere distintivo di cognomi ampiamente diffusi (DTF 110 II 99 consid. 2). Anche se un coniuge utilizza nei rapporti sociali un cognome composto come appena descritto o se la moglie fa uso della facoltà conferitale dall'art. 160 cpv. 2 CC di anteporre il proprio cognome a quello coniugale, il cognome coniugale rimane quello del marito. Ed è quest'ultimo il cognome che viene assunto alla nascita dal figlio di genitori fra di loro coniugati (art. 270 cpv. 1 CC).

c) Giusta l'art. 270 cpv. 2 CC, il figlio di genitori non uniti in matrimonio assume il cognome della madre, ma se costei porta un doppio cognome in seguito a un matrimonio precedente, soltanto il primo cognome. Questa soluzione è dettata essenzialmente da motivi di ordine pratico. Se i genitori non hanno lo stesso cognome, è nell'interesse del bambino di avere il cognome del genitore con cui ha i legami più stretti. Di regola, un figlio naturale vive con la madre, presupponendo che i genitori non vivono nella stessa economia domestica. Dal momento che essi, invece, formano, di fatto, una famiglia, niente parrebbe imporre che il figlio acquisti il nome della madre piuttosto di quello del padre con cui intrattiene legami altrettanto stretti (VAN HOBOKEN-DE ERNEY, Familienname und Persönlichkeit. Eine namensrechtliche Untersuchung mit besonderer Berücksichtigung der Namensführung von Frau und Kind, tesi, Zurigo 1984, pag. 229). La giurisprudenza del Tribunale federale ammette, e ciò anche prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto matrimoniale, che il figlio di genitori non coniugati può a determinate condizioni - segnatamente la durata e la stabilità del concubinato dei genitori, l'interesse del figlio, l'impossibilità dei genitori di sposarsi - assumere il nome del padre al posto di quello della madre mediante la procedura prevista dall'art. 30 CC (cfr. DTF 96 I 429 consid. 2, DTF 95 II 503 segg., DTF 70 I 216). In particolare il Tribunale federale ha considerato che per permettere al figlio naturale o adulterino di dissimulare, nella misura del possibile, la sua nascita illegittima, questi dev'essere autorizzato a acquisire il nome del padre naturale. Infatti il figlio non dev'essere sanzionato per le colpe dei genitori. In seguito tale giurisprudenza si è staccata dal criterio, che voleva la procedura dell'art. 30 CC sussidiaria alle altre vie, in particolare al matrimonio dei genitori naturali, ammettendo che, anche qualora non vi sia alcun impedimento oggettivo a un tale matrimonio, un cambiamento del nome del figlio può essere autorizzato (DTF 107 II 289, 105 II 241). Il Tribunale federale ha comunque sempre mantenuto il criterio della stabilità della relazione fra i genitori. La prassi ha ammesso questa possibilità sempre al fine di assimilare la situazione del figlio quanto più possibile a quella di bambini nati da genitori uniti in matrimonio.

Attualmente la legislazione come la giurisprudenza tendono a evitare, in caso di rottura del rapporto di concubinato, che il figlio che vive con la madre - come succede nella maggior parte dei casi - abbia un cognome diverso da quello della madre. Tuttavia più l'unione è stabile - e la sua durata può esserne un indizio - meno si impone di far mantenere al figlio il cognome della madre.

d) La critica ricorsuale, che vede nella vigente legislazione una lacuna, è pertanto infondata. Da quanto precede è evidente che il Codice civile regola la questione del cognome dei figli naturali, e la giurisprudenza l'ha completata, al fine di tener conto del fatto che molti di essi non vivono in una famiglia monogenitore, ma con entrambi i genitori. Come rettamente rileva il governo cantonale, il ricorrente avrebbe potuto chiedere l'autorizzazione ad assumere il nome del padre.

4.

a) Il ricorrente sostiene che il cognome che intende assumere non comporta un cambiamento radicale, poiché esso si distanzia meno da quello originario di quanto, invece, sarebbe il caso con l'assunzione del solo cognome del padre, per cui esso dovrebbe essere concesso più facilmente. Inoltre un cognome doppio permette di mettere in evidenza la discendenza da entrambi i genitori.

L'argomentazione ricorsuale misconosce le ragioni che hanno portato il Tribunale federale ad ammettere il cambiamento del nome di figli nati da genitori non uniti in matrimonio. La ratio della giurisprudenza illustrata nel precedente considerando ne costituisce anche il limite. Come già precisato, la prassi permette l'assunzione del nome del padre, che vive con la madre e il figlio nella medesima economia domestica, unicamente per evitare a quest'ultimo eventuali inconvenienti, che potrebbero scaturire dal fatto che i suoi genitori non sono coniugati. Infatti nonostante una liberalizzazione dei costumi, non è possibile escludere una discriminizzazione sociale dei figli nati fuori dal matrimonio. Si tratta dunque di avvicinare il più possibile lo statuto del figlio naturale a quello di figli di genitori fra loro sposati, anche se tuttavia occorre riconoscere che l'unità del cognome di una famiglia di fatto è realizzata in modo insoddisfacente, poiché la madre continua ad avere un cognome differente.

b) A giusto titolo, poi, il Consiglio di Stato osserva che la soluzione prospettata dal ricorrente non è prevista né dal Codice civile né dalla giurisprudenza. La richiesta del ricorrente non gli permetterebbe di avere un nome che lo assimilerebbe a un membro di una famiglia composta da genitori coniugati, ma al contrario ne accrescerebbe lo statuto particolare, rivelando definitivamente la sua nascita fuori dal matrimonio. Inoltre, come indica l'Ufficio federale di giustizia, nella fattispecie si creerebbe una famiglia nella quale non esiste alcun cognome comune, tranne quello del padre e le sue due figlie di primo letto. È del resto, se contrariamente a quanto prospettato dai genitori del ricorrente, essi si dovessero un giorno sposare e avere altri figli comuni, quest'ultimi non potrebbero avere lo stesso cognome dell'istante. Questo fatto darebbe luogo a un'ineguaglianza di trattamento fra i discendenti di una medesima famiglia e più in generale fra figli di genitori coniugati e figli di persone che vivono in concubinato. Infatti a quest'ultimi verrebbe data la possibilità di assumere sia il cognome del padre che quello della madre, mentre la legislazione vigente non lo permette ai primi. Nella fattispecie non si vede poi quale sia per il ricorrente l'interesse - che prevale su quello pubblico dell'immutabilità del nome (DTF 107 II 291) - ad avere un cognome diverso da tutti gli altri componenti dell'economia domestica in cui vive.

c) Se si può concordare con il ricorrente che il nuovo diritto di famiglia non realizza l'intento della parità fra donna e uomo per quanto concerne la trasmissione del cognome (cfr. DTF 115 II 201 consid. d), è necessario ricordare che il Tribunale federale, in virtù dell'art. 113 cpv. 3 Cost., deve applicare le leggi federali anche qualora esse non dovessero rispettare la Costituzione. È pertanto inutile il riferimento ricorsuale a una decisione del Bundesverfassungsgericht germanico su questo punto, poiché la Corte appena menzionata può esaminare la costituzionalità delle leggi. Inoltre il ricorrente non è che toccato indirettamente da questa disparità di trattamento e non è quindi legittimato a invocarla in suo favore. Infatti vittima della ineguaglianza citata dal ricorrente è innanzi tutto la donna, che sposandosi non può né mantenere né trasmettere ai figli il proprio cognome. Nemmeno la dottrina si rivela insensibile a tali argomenti. A. BUCHER, ad esempio, ritiene inevitabile una revisione della legge (op.cit., n. 779). Tuttavia non esiste nessun autore che sostiene, per il diritto svizzero, la tesi del ricorrente tendente all'assunzione, da parte del figlio di genitori non coniugati, sia del cognome del padre che quello della madre. D'altra parte la domanda principale corrisponde al cognome composto dei genitori (Gianettoni-Fornaciarini), se essi fossero sposati, mentre quella sussidiaria (Fornaciarini-Gianettoni), potrebbe creare della confusione supplementare, poiché esso potrebbe essere scambiato con un cognome coniugale composto e far apparire il cognome Fornaciarini come quello del padre.

d) Nemmeno la CEDU dà conforto alle argomentazioni ricorsuali. A. HÄFLIGER - citando la decisione della Commissione europea dei diritti dell'uomo n. 8042/77 (DR 12, pag. 202) emanata prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto matrimoniale svizzero - indica che il fatto di rendere facilmente identificabili i membri di una famiglia giustifica l'imposizione del nome del marito alla moglie e ai figli senza ledere l'art. 14 CEDU (Die Europäische Menschenrechtskonvention und die Schweiz, Berna 1993, pag. 261). Più recentemente la Commissione nel suo rapporto del 21 ottobre 1992 nel caso Burghartz e Schnyder Burghartz c. Svizzera (la decisione impugnata è pubblicata in DTF 115 II 193 segg.), attualmente pendente presso la Corte europea, non ha criticato il fatto che i figli di genitori uniti in matrimonio portano sempre il cognome coniugale.

e) Pur essendo esatto che in Svizzera esistono, anche se non frequenti, dei cognomi formati da due cognomi (ad esempio: Ressiga-Vacchini, Aostalli-Adamini, Robert-Tissot, Rey-Mermet), occorre tuttavia riconoscere che il diritto svizzero è fondato sul principio della trasmissione ai discendenti di un solo cognome. Del resto, il ricorrente, menzionando la possibilità della donna coniugata di mantenere il proprio cognome anteponendolo a quello del marito, misconosce il fatto che tale cognome non costituisce il cognome coniugale che è trasmesso ai figli. Inoltre, come rileva giustamente l'Ufficio federale di giustizia, il grave motivo deve riferirsi anche al nome richiesto. In concreto non si può sostenere che sia nell'interesse del figlio di pronunciare e scrivere la combinazione dei due cognomi, di cui uno è composto da quattro e l'altro da cinque sillabe. Del resto, secondo A. BUCHER, i cognomi composti assunti da numerose donne sono spesso lunghi e difficili da ricordare, con la conseguenza che l'uso corrente è di amputarne una parte (op.cit., n. 779).

5.

Infine il ricorrente afferma che la decisione impugnata viola una Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia. In linea di principio una siffatta censura è ricevibile, poiché pure i trattati internazionali costituiscono del diritto federale ai sensi dell'art. 43 cpv. 1 OG. Tuttavia tale critica si rivela infondata, poiché la Convenzione non è ancora stata ratificata dalla Svizzera. Il ricorso deve pertanto essere respinto, non essendovi dei gravi motivi, come prescritto dall'art. 30 cpv. 1 CC, per concedere il cambiamento del nome.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 43 — der Erlass wurde am 1. März 2000, 1. Januar 2001, 1. Februar 2001, 1. März 2001, 1. Januar 2002, 1. Juni 2002, 1. August 2002, 1. Januar 2003, 1. Dezember 2003, 1. Januar 2004, 1. April 2004, 1. Mai 2004, 1. Februar 2005, 1. Juli 2006, 1. Januar 2007, 1. April 2007, 1. August 2008, 1. Januar 2009, 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Cudesch civil svizzer, Art. 30, Art. 160 und Art. 270 — der Erlass wurde am 1. Januar 2000, 1. Januar 2001, 1. März 2002, 1. Januar 2003, 1. April 2003, 1. Januar 2004, 1. April 2004, 1. Juni 2004, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Juni 2005, 1. Januar 2006, 1. Januar 2007, 1. Mai 2007, 1. Juli 2007, 1. Dezember 2007, 1. Januar 2008, 1. Juli 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2010, 1. Februar 2010, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Juli 2013, 1. Juli 2014, 1. Januar 2016, 1. April 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 1. Juli 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025, 1. Januar 2026 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.
  • Constituziun federala da la Confederaziun svizra, Art. 113 — der Erlass wurde am 7. Februar 1999, 1. Januar 2000, 10. Juni 2001, 2. Dezember 2001, 3. März 2002, 1. April 2003, 1. August 2003, 8. Februar 2004, 2. März 2005, 27. November 2005, 21. Mai 2006, 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 30. November 2008, 17. Mai 2009, 27. September 2009, 29. November 2009, 7. März 2010, 28. November 2010, 1. Januar 2011, 11. März 2012, 23. September 2012, 3. März 2013, 9. Februar 2014, 18. Mai 2014, 14. Juni 2015, 1. Januar 2016, 12. Februar 2017, 24. September 2017, 1. Januar 2018, 23. September 2018, 1. Januar 2020, 1. Januar 2021, 7. März 2021, 28. November 2021, 13. Februar 2022, 1. Januar 2024 und 3. März 2024 erneut konsolidiert.
  • Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, Art. 14 — der Erlass wurde am 1. April 1999, 23. März 2005, 14. Juni 2006, 1. Juni 2009, 1. Juni 2010, 23. Februar 2012, 1. August 2021, 1. Februar 2022 und 16. September 2022 erneut konsolidiert.

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