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IV-Rundschreiben Nr. 387 / Jugendarbeitsschutz bei Ausbildungen ausserhalb des Berufsbildungsgesetzes (ins Kreisschreiben (KSBEM) übernommen)

Dipartimento federale dell’interno DFI Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS Ambito Assicurazione invalidità Settore Integrazione professionale

3 aprile 2019

Lettera circolare AI n. 387

Protezione dei giovani lavoratori che seguono formazioni al di fuori del campo di applicazione della legge sulla formazione professionale

1. Contesto

Il 25 giugno 2014 il Consiglio federale ha deciso la modifica dell’ordinanza 5 del 28 settembre 2007 della legge sul lavoro (ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5; RS 822.115). Secondo l’articolo 4 OLL 5, per principio i giovani sono autorizzati a svolgere lavori pericolosi 1 nel quadro di una formazione secondo la legge del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr; RS 412.10) soltanto a partire dai 18 anni. I giovani a partire dai 15 anni possono svolgere lavori pericolosi nelle professioni per le quali la pertinente ordinanza sulla formazione professionale di base prevede una deroga, a condizione che vengano adottate misure di accompagnamento concernenti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

Le organizzazioni del mondo del lavoro dovevano elaborare le misure di accompagnamento concernenti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute al più tardi entro il 31 luglio 2017. In seguito, queste ultime sono state approvate dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI), in collaborazione con la Segreteria di Stato dell’economia (SECO). Dopo l’approvazione da parte dei due servizi federali, i Cantoni avevano due anni per verificare se le autorizzazioni per formare apprendisti delle aziende interessate rispettavano le misure di accompagnamento. Non appena le misure di accompagnamento specifiche alla professione sono state approvate dalla Confederazione, l’ufficio cantonale della formazione professionale ha informato le aziende di tirocinio interessate sulla verifica delle autorizzazioni.

La nuova protezione dei giovani lavoratori ha effetto a partire dal 31 luglio 2019.

2. Ripercussioni sull’assicurazione invalidità e necessità d’intervento per gli uffici AI

L’OLL 5 si applica solo alle formazioni ai sensi della LFPr (certificato federale di formazione pratica [CFP], attestato federale di capacità [AFC]). Pertanto, la formazione pratica INSOS e l’avviamento professionale AI nonché impieghi quali stage di orientamento, stage o provvedimenti di reinserimento nel mercato del lavoro primario e secondario non rientrano nel campo di applicazione della protezione dei giovani lavoratori.

I lavori sono considerati pericolosi, se

  • sovraccaricano psicologicamente o fisicamente gli apprendisti;

  • mettono a rischio la loro salute;

  • vengono eseguiti in un ambiente non protetto;

  • comportano l’impiego di oggetti pericolosi;

  • implicano il contatto con macchinari o animali;

  • implicano il contatto con prodotti chimici o elettricità;

  • si svolgono in luoghi straordinari. V. anche: http://www.formazioneprof.ch/download/memo22.pdf

DFI UFAS Lettera circolare AI n. 387 / Protezione dei giovani lavoratori (valida dal 31.07.2019)

3. Istruzioni dell’UFAS all’attenzione degli uffici AI

In questo contesto, l’UFAS impartisce agli uffici AI le istruzioni seguenti 2: Gli uffici AI obbligano i loro fornitori di prestazioni nel mercato del lavoro primario e secondario a garantire ai giovani lavoratori che seguono formazioni al di fuori del campo di applicazione della LFPr, in particolare formazioni pratiche INSOS e avviamenti professionali AI, una protezione analoga a quella prevista dall’OLL 5.

 Per le formazioni presso un datore di lavoro nel mercato del lavoro primario (formazioni pratiche INSOS e avviamenti professionali AI), gli uffici AI chiedono una dichiarazione relativa alle misure di accompagnamento in materia di sicurezza sul lavoro e protezione della salute per giovani che seguono una formazione professionale di base (v. allegato). Se il datore di lavoro è già in possesso di un’autorizzazione cantonale per formare apprendisti con una dichiarazione in materia di sicurezza sul lavoro, essa viene utilizzata come base. Se un datore di lavoro non sottoscrive la dichiarazione, le formazioni che comportano lavori pericolosi saranno possibili solo a partire dall’età di 18 anni.

 Per le formazioni in istituzioni o in ambienti protetti (avviamenti professionali AI e formazioni pratiche INSOS), gli uffici AI stabiliscono, nell'ambito delle disposizioni contrattuali generali (CCG), che il fornitore di prestazioni deve garantire ai giovani lavoratori una protezione analoga a quella prevista dall’OLL 5. Se la formazione prevede impieghi nel mercato del lavoro primario, il fornitore di prestazioni deve garantire la protezione dei giovani lavoratori anche in questi casi.

Gli uffici AI sono tenuti ad informare tempestivamente i loro fornitori di prestazioni e ad apportare i necessari adeguamenti contrattuali (nel quadro di nuove trattative, di aggiunte ai contratti di prestazioni in corso o con una dichiarazione relativa alle misure di accompagnamento [v. allegato]).

Incombe al fornitore di prestazioni (datore di lavoro, altri fornitori) di definire le fasi di lavoro pericolose e stabilire misure di accompagnamento specifiche alla professione concernenti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute. Va tenuto presente che, pur non essendo pericolose, alcune fasi di lavoro devono essere classificate tali a causa di limitazioni dovute ai problemi di salute della persona assicurata. In merito, i modelli elaborati dalla SEFRI e dalla SECO per la protezione dei giovani lavoratori fungono da riferimento (v. link sotto). Non è richiesta l’approvazione da parte della SEFRI (in collaborazione con la SECO), come previsto per le formazioni ai sensi della LFPr, né quella dell’UFAS o dell’ufficio AI.

4. Altri impieghi

In un secondo tempo verranno fornite informazioni sulla procedura da seguire per gli impieghi quali stage di orientamento, stage o provvedimenti di reinserimento presso un datore di lavoro o un’azienda acquisitrice nel mercato del lavoro primario o secondario, che non costituiscono un rapporto di lavoro ai sensi dell’OLL 5 (che in linea di principio si presume). Attualmente sono in corso discussioni al riguardo con la SEFRI e la SECO.

5. Circolare sui provvedimenti d’integrazione professionali (CPIP)

La procedura tesa a garantire la protezione dei giovani lavoratori che seguono formazioni al di fuori del campo di applicazione della LFPr verrà inserita a tempo debito e nella forma appropriata nella CPIP, assieme alle informazioni sugli impieghi quali stage di orientamento, stage o provvedimenti di reinserimento presso un datore di lavoro o un’azienda acquisitrice nel mercato del lavoro primario o secondario, che non costituiscono un rapporto di lavoro ai sensi dell’OLL 5.

La SECO e la SEFRI ne sono informate e accolgono favorevolmente la soluzione.

DFI UFAS Lettera circolare AI n. 387 / Protezione dei giovani lavoratori (valida dal 31.07.2019)

Link:  Protezione dei giovani lavoratori: https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/formazione/formazione-professionale-di- base/protezione-dei-giovani-lavoratori.html  Elenco delle professioni : https://www.becc.admin.ch/becc/public/bvz/beruf/grundbildungen  Lista di controllo : Lavori pericolosi https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/it/dokumente/2016/09/checkliste-

Allegati:  “Dichiarazione relativa alle misure di accompagnamento in materia di sicurezza sul lavoro e protezione della salute per giovani che seguono una formazione professionale di base”

DFI UFAS Lettera circolare AI n. 387 / Protezione dei giovani lavoratori (valida dal 31.07.2019)

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