Weisung über Massnahmen im Zusammenhang mit dem Coronavirus (COVID-19) im Bereich der AHV/IV/EO Beiträge, Organisation und Versicherungsunterstellung (Gültig ab 30.03.2020; Stand: 30.06.2020)
Direttive concernenti i provvedimenti in rela- zione con il coronavirus (COVID-19) nel setto- re dei contributi AVS/AI/IPG, l’assoggetta- mento assicurativo e l’organizzazione
del 30 marzo 2020
Versione 3 / Stato 30 giugno 2020
318.714 i
06.20
Premessa alla versione 3, del 30 giugno 2020
La versione 3 precisa come tenere conto della sospensione degli in- teressi di mora nel periodo dal 21 marzo al 30 giugno 2020 nelle do- mande d’esecuzione e come trattare eventuali eccedenze di inte- ressi di mora (N. 14.5 e 14.6).
È inoltre stata apportata un’aggiunta a proposito della durata dell’as- soggettamento assicurativo (N. 18.1).
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Premessa alla versione 2, del 29 aprile 2020
Con la versione 2 delle presenti direttive sono attuate le seguenti decisioni del Consiglio federale: – le misure in vigore dal 20 aprile 2020 nell’ambito del diritto esecutivo, segnatamente l’introduzione della cosiddetta mora- toria COVID-19 (N. 14.1–14.4); – la sospensione degli interessi di mora nel periodo dal 21 marzo al 30 giugno 2020 (N. 5.1–8).
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1. Costituzione di nuove casse di compensazione e
trasformazione di casse di compensazione esistenti –
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Abbreviazioni
ALC Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confedera- zione Svizzera, da una parte, e la Comunità euro- pea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681)
Convenzione Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’As- AELS sociazione europea di libero scambio (AELS). Versione consolidata dell’Accordo di Vaduz del 21 giugno 2001, Allegato K, appendice 2 (RS 0.632.31)
DRC Direttive sulla riscossione dei contributi nell’AVS/AI e nelle IPG
OAVS Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.101)
Ordinanza Ordinanza del 20 marzo 2020 sui provvedimenti COVID riguardo al coronavirus concernenti l’indennità per lavoro ridotto e il conteggio dei contributi alle assi- curazioni sociali
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1a parte Contributi AVS/AI/IPG
1. In generale
1 Nonostante l’attuale situazione generale, tutti i contributi
AVS rimangono dovuti senza restrizioni.
Laddove le presenti direttive non prevedono un disciplina- mento diverso, sono applicabili le disposizioni delle DRC.
2. Dilazione di pagamento
2 La cassa di compensazione può concedere una dilazione
04/20 di pagamento esente da interessi di mora (v. N. 6 segg.) ai debitori di contributi che si trovano in difficoltà finanziarie in relazione diretta con l’attuale diffusione del coronavirus. Questa agevolazione può essere accordata soltanto se sono adempiute le condizioni di cui all’art. 34b OAVS.
3 La cassa di compensazione può consentire alle persone
tenute al pagamento dei contributi di presentare un’unica richiesta di dilazione per i contributi già dovuti prima del 21 marzo 2020 (p. es. contributi d’acconto per febbraio 2020) e per periodi di pagamento futuri (p. es. contributi d’acconto per il periodo da marzo a settembre 2020). La ri- chiesta può coprire diversi periodi di pagamento, ma al più tardi fino al 30 settembre 2020.
4 La concessione della dilazione di pagamento va notificata
per iscritto. In caso di invio in formato elettronico, non è ne- cessaria alcuna firma.
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5 Per il resto si rinvia ai N. 2191 segg. DRC. Per l’attuazione,
a partire dal 21 marzo 2020 e per tutta la durata della situa- zione eccezionale va adottato un approccio pragmatico e flessibile per quanto concerne i requisiti formali.
04/20 3. Sospensione degli interessi di mora
La disposizione relativa agli interessi di mora di cui all’arti- colo 41bis OAVS resta applicabile, con riserva delle se- guenti eccezioni.
04/20 a. In generale (21.3–30.6.2020)
5.1 Per il periodo dal 21 marzo 2020 al 30 giugno 2020 tutti i
04/20 contributi sono esenti da interessi di mora (art. 41bis
5.2 Dal 1° luglio 2020 gli interessi di mora riprendono a decor-
04/20 rere normalmente su tutti i contributi non pagati. Sono fatti salvi i contributi per i quali è stata concessa una dilazione di pagamento secondo i N. 2 segg. (v. anche N. 6 seg.).
5.3 La sospensione temporanea degli interessi di mora vale
04/20 anche dopo il 30 giugno 2020 per gli interessi di mora con- teggiati posticipatamente, se questi decorrerebbero per principio nel periodo dal 21 marzo al 30 giugno 2020.
04/20 b. In caso di dilazione di pagamento (1.7.–20.9.2020)
6 Sui contributi per i quali è stata accordata una dilazione di
pagamento secondo i N. 2–5 non sono dovuti interessi di mora fino al 20 settembre 2020 (art. 41bis cpv. 1bis OAVS). Dal 21 settembre 2020 gli interessi di mora riprenderanno a decorrere normalmente.
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6.1 Gli interessi di mora riprendono inoltre a decorrere, se la
04/20 dilazione di pagamento decade a causa della mancata os- servazione delle condizioni di pagamento (art. 34b cpv. 3 OAVS; v. N. 2207 DRC).
7 La sospensione degli interessi di mora si applica per analo-
gia anche alla proroga di un singolo versamento di contri- buti ai sensi del N. 2192 DRC.
04/20 c. Esempi
7.1 Esempio 1 – Contributi d’acconto senza dilazione di paga-
04/20 mento
Contributi d’acconto gennaio 2020. Ricezione del paga- mento da parte della cassa di compensazione: 11 maggio 2020.
Decorso degli interessi di mora: dal 1.2.2020 al 20.3.2020
7.2 Esempio 2 – Contributi d’acconto con dilazione di paga-
04/20 mento
Contributi d’acconto 1° e 2° trimestre 2020: 10 000 fr. cia- scuno. Richiesta di dilazione di pagamento presentata il 20 aprile
2020 per i contributi d’acconto per i primi due trimestri
dell’anno 2020. Dilazione accordata il 28 maggio 2020.
Ricevimento del pagamento da Decorso degli interessi di parte della cassa (in base al piano mora d’ammortamento)
2500 fr. il 30 giugno 2020 --
2500 fr. il 31 luglio 2020 --
2500 fr. il 31 agosto 2020 --
2500 fr. il 30 settembre 2020 21.9.2020 – 30.9.2020
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2500 fr. il 30 ottobre 2020 21.9.2020 – 30.10.2020
2500 fr. il 29 novembre 2020 21.9.2020 – 29.11.2020
2500 fr. il 31 dicembre 2020 21.9.2020 – 31.12.2020
2500 fr. il 30 gennaio 2021 21.9.2020 – 30.01.2021
7.3 Esempio 3 – Reclamo di contributi arretrati
In seguito a un controllo del datore di lavoro, il 15 febbraio
2021 sono reclamati alla X SA contributi arretrati per
24 500 franchi per l’anno 2019. La cassa di compensa-
zione riceve il pagamento entro 30 giorni.
Decorso degli interessi di mora: su 24 500 franchi dall’1.1.2020 al 20.3.2020 e dall’1.7.2020 al 15.2.2021.
7.4 Esempio 4 – Contributi personali da compensare per il
04/20 2018
Dopo aver ricevuto la comunicazione fiscale, il 30 settem- bre 2022 la cassa di compensazione emana la decisione per i contributi personali del 2018. La differenza di
20 000 franchi tra i contributi d’acconto versati e i contributi
effettivamente dovuti in base alla comunicazione fiscale (differenza superiore al 25 %; art. 41bis cpv. 1 lett f, OAVS) deve essere saldata. La cassa di compensazione riceve il pagamento il 16 novembre 2022.
Decorso degli interessi di mora: su 20 000 franchi dall’1.1.2020 al 20.3.2020 e dall’1.7.2020 al 16.11.2022.
4. Sospensione delle diffide
8 Dal 21 marzo al 30 giugno 2020 le persone tenute al paga-
04/20 mento dei contributi non saranno diffidate in caso di ritardo nei pagamenti.
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9 In virtù della sospensione delle diffide saranno posticipati
anche tutti gli atti che presuppongono una diffida, in parti- colare l’avvio di procedure di esecuzione e l’imposizione di multe d’ordine. È fatto salvo il N. 2174 DRC.
10 Dal 1° luglio 2020 la procedura di diffida va svolta o prose-
04/20 guita secondo le modalità ordinarie per tutti i contributi an- cora dovuti che non sono oggetto di una dilazione di paga- mento.
11 La sospensione non si applica alle diffide per i casi se-
04/20 guenti: – violazione di obblighi di conteggio, annuncio e informa- zione; – violazione di prescrizioni di ordine e di verificazione; – tasse di diffida e multe d’ordine.
5. Sospensione delle procedure di esecuzione e mo-
ratoria COVID-19
12 Dal 19 marzo al 19 aprile 2020 compreso non possono es-
sere avviate procedure di esecuzione. Le procedure in corso sono sospese (Ordinanza sulla sospensione se- condo l’articolo 62 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento).
13 A partire dal 20 aprile 2020, le procedure di esecuzione
vanno per principio avviate, se: – le persone tenute al pagamento dei contributi erano state diffidate prima del 21 marzo 2020; – il piano di ammortamento non è stato rispettato (v. N. 2209 DRC); o – la persona si rifiuta espressamente di adempiere il suo obbligo di pagamento o di conteggio (N. 2174 DRC).
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14 In tutti gli altri casi, la procedura di esecuzione può essere
avviata soltanto dopo la revoca della sospensione delle dif- fide, una volta intimata la diffida.
14.1 Dal 20 aprile 2020 i debitori di contributi possono ricorrere
04/20 a una moratoria semplificata nel quadro della procedura d’esecuzione: la moratoria COVID-19 (v. ordinanza CO- VID-19 insolvenza). Su richiesta del debitore, il giudice del concordato può accordare una moratoria dei debiti di tre mesi (prorogabile di ulteriori tre mesi). La moratoria CO- VID-19 deve essere notificata ai creditori interessati.
14.2 Le disposizioni delle DRC relative alla moratoria concorda-
04/20 taria provvisoria (N. 5042 seg.) si applicano per analogia alla moratoria COVID-19 per tutto il tempo in cui essa è in vigore.
14.3 Contrariamente a quanto previsto dalla regolamentazione
04/20 contemplata per le moratorie concordatarie provvisorie, la concessione di una moratoria COVID-19 non interrompe il decorso degli interessi di mora.
14.4 Se la moratoria COVID-19 viene interrotta e viene con-
04/20 cessa una moratoria concordataria provvisoria, gli interessi di mora cessano di maturare dal momento della conces- sione di quest’ultima.
14.5 La sospensione degli interessi di mora dal 21 marzo al
06/20 30 giugno 2020 e la sospensione nel caso di cui all’arti- colo 41bis capoverso 1bis OAVS (dilazione di pagamento dovuta al coronavirus) devono essere precisate nelle nuove domande d’esecuzione.
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14.6 Le domande d’esecuzione già presentate non sono modifi-
06/20 cate. Per quanto riguarda gli interessi di mora percepiti in ec- cesso, essi: – vanno a compensare debiti contributivi esigibili dell’affi- liato (v. N. 7017 segg. DRC); – vanno a compensare debiti non ancora esigibili dell’affi- liato, se questi vi ha acconsentito; oppure – sono rimborsati all’affiliato.
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2a parte Assoggettamento assicurativo
15 La situazione eccezionale dovuta al coronavirus non influi-
sce sull’assoggettamento assicurativo delle persone che rientrano nel campo d’applicazione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) o della Convenzione AELS e che normalmente sono assoggettate alla legisla- zione di sicurezza sociale svizzera in virtù delle norme di coordinamento. Le persone che svolgono temporanea- mente la loro attività da casa, che lavorano più spesso da casa o che, data la situazione eccezionale, non possono recarsi al posto di lavoro in Svizzera per iniziare come pre- visto un’attività restano assoggettate alla legislazione sviz- zera.
16 La determinazione dell’assoggettamento assicurativo da
parte delle casse di compensazione AVS per quanto con- cerne l’ALC e la Convenzione AELS è vincolante per tutti i rami assicurativi interessati. Non occorre rilasciare siste- maticamente a tutte le persone interessate un certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile (modulo A1).
17 Anche l’assoggettamento assicurativo delle persone che in
virtù di convenzioni bilaterali di sicurezza sociale sono nor- malmente assoggettate alla legislazione di sicurezza so- ciale svizzera resta invariato se, a causa della situazione eccezionale dovuta al coronavirus, le persone interessate sono temporaneamente impossibilitate a fornire fisica- mente la loro prestazione lavorativa in Svizzera.
18 In virtù dell’art. 1a cpv. 1 lett. b LAVS, le persone che eser-
citano un’attività lucrativa in Svizzera sono assicurate ob- bligatoriamente. Questo vale anche per i cittadini di Stati con i quali la Svizzera non ha concluso alcuna conven- zione di sicurezza sociale e che a causa della situazione eccezionale dovuta al coronavirus svolgono temporanea- mente la loro attività da casa o non possono recarsi al loro posto di lavoro in Svizzera per iniziare come previsto un’at- tività.
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18.1 Il sito Internet dell’UFAS fornisce informazioni regolar-
06/20 mente aggiornate sulla durata di validità delle misure di flessibilità in materia di assoggettamento assicurativo.
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3 a parte Organizzazione
1. Costituzione di nuove casse di compensazione e
trasformazione di casse di compensazione esi- stenti – Proroga del termine per effettuare cambia- menti
19 Il termine per l’inoltro di richieste di costituzione di nuove
casse di compensazione o di trasformazione di casse di compensazione esistenti è prorogato di un anno, al 1° giu- gno 2021. L’anno in cui è possibile effettuare cambiamenti è pertanto esteso al 2021. 2. 1 Se tutte le condizioni per l’adesione di una nuova associa- zione fondatrice sono adempiute già nel 2020, il cambia- mento può avere effetto dal 1° gennaio 2021. In tutti gli altri casi, l’entrata in vigore è posticipata al 1° gennaio 2022.
2. Termine per l’inoltro dei rapporti sulle revisioni fi-
nali 2019
20 Il3.termine
1 per l’inoltro dei rapporti di revisione sulle revisioni fi-
nali82019 è prorogato dal 15 maggio al 30 giugno 2020. Un’eventuale proroga ulteriore sarà comunicata, se del caso, a tempo debito. 4. 1
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Entrata in vigore e durata di validità
04/20 Le presenti direttive entrano retroattivamente in vigore il 21 marzo 2020 e hanno effetto al massimo fino al 31 di- cembre 2020. È fatta salva qualsiasi modifica che inter- venga nel frattempo. I N.14.1–14.4 entrano in vigore con effetto retroattivo dal 20 aprile 2020.
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