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IV-Rundschreiben Nr. 431 Inkrafttretten des Sozialversichrungsabkommens mit Albanien auf den 1. Oktober 2023

Dipartimento federale dell’interno DFI

Bundesamt für Sozialversicherungen Geschäftsfeld Invalidenversicherung Settore Procedura e rendite

1° ottobre 2023

Lettera circolare AI n. 431

Entrata in vigore della Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e l’Albania con effetto dal 1 ottobre 2023

1 Entrata in vigore

Poiché le procedure di approvazione parlamentari sono state concluse in entrambi gli Stati contraenti, la Convenzione tra la Svizzera e l’Albania entrerà in vigore il 1° ottobre 2023.

2 Campo d’applicazione

La Convenzione, che nel contenuto corrisponde agli altri accordi in materia di sicurezza sociale conclusi dalla Svizzera, coordina in particolare la previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità degli Stati contraenti. Essa garantisce pertanto un’ampia parità di trattamento tra gli assicurati e disciplina il pagamento delle rendite all’estero. Inoltre, prevede una disposizione concernente la lotta agli abusi.

3 Totalizzazione dei periodi di assicurazione per il diritto a una rendita dell’AI

Per l’adempimento della durata minima di contribuzione di tre anni necessaria per il riconoscimento del diritto a una rendita dell’AI in relazione con l’Albania si tiene conto dei periodi di contribuzione compiuti all’estero, a condizione che almeno un anno di contribuzione sia stato compiuto in Svizzera. I periodi di contribuzione sono presi in considerazione soltanto se sono stati compiuti in Albania o in uno Stato con il quale la Svizzera ha concluso una convenzione di sicurezza sociale che preveda la totalizzazione dei periodi di assicurazione per il diritto a una rendita ordinaria dell’assicurazione svizzera per l’invalidità.

4 Pagamento delle rendite dell’AI all’estero

Con l’entrata in vigore della Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e l’Albania, dal 1° ottobre 2023 le rendite ordinarie dell’AI (ad eccezione delle rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50 %) concesse ai cittadini albanesi potranno essere versate all’estero. I diritti dei cittadini albanesi la cui rendita è stata rifiutata o determinata sulla base del loro domicilio all’estero anteriormente all’entrata in vigore della Convenzione verranno riesaminati su domanda. A tal fine queste persone dovranno presentare una nuova richiesta di prestazioni, ma non potranno far valere retroattivamente diritti per il periodo precedente. Coloro che hanno optato per l’estinzione del diritto con un’indennità unica o con il rimborso dei contributi non possono far valere più alcun diritto (v. anche informativa AVS/PC n. 474).

DFI UFAS Lettera circolare AI n. 431 / Entrata in vigore della Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e l’Albania con effetto dal 1° ottobre 2023 (effetto dal 01.10.2023)

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