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Weisungen an die Vollzugsstellen des Zivildienstes über die Bescheinigung der anrechenbaren Diensttage; gültig ab 01.06.2026

Istruzioni agli organi d’esecuzione del servi- zio civile sull’attestazione del numero di

Valide dal 1° giugno 2026

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05.26

Premessa alla versione in vigore dal 1° giugno 2026

A partire dal 1° giugno 2026 esiste una nuova procedura online per far valere il diritto alle indennità di perdita di guadagno (IPG). Grazie alla nuova procedura digitale, che sostituisce la procedura dei mo- duli cartacei, si semplifica l’iter amministrativo per le persone pre- stanti servizio.

Al termine del servizio civile, l’organizzatore annuncia al portale on- line DOIPG dell’Ufficio centrale di compensazione (UCC) per ogni persona che ha svolto tale servizio, il numero di giorni dei servizi prestati e conteggiati.

I partecipanti verranno invitati tramite e-mail a registrarsi sul portale online DOIPG. Al primo accesso dovranno eseguire la procedura di registrazione (onboarding) e collegare il portale DOIPG al conto AGOV. In questo modo vengono generati i dati di accesso al portale DOIPG e creato un nuovo conto. Dopo l’accesso, i partecipanti al corso vengono invitati a completare i propri dati personali e ad auto- rizzare l’invio della richiesta di IPG.

A seguito di queste modifiche, le presenti istruzioni sostituiscono le versioni precedenti a partire dal 1° giugno 2026.

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Premessa alla versione in vigore dal 1° gennaio 2025

In seguito alle modifiche della LAVS e dell’OAVS riguardanti l’uti- lizzo sistematico del numero AVS da parte delle autorità, il termine «numero di assicurato» è sostituito con «numero AVS».

Altri adeguamenti sono stati inoltre introdotti in conseguenza della ri- forma AVS 21.

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1. Basi legali

1 Secondo l’articolo 1a capoverso 2 della Legge federale

sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG) del 25 set- tembre 1952, le persone che prestano servizio civile hanno diritto a un’indennità per ogni giorno d’impiego computabile giusta la legge sul servizio civile. Il diritto all’indennità è esercitato presentando una richiesta di IPG alla cassa di compensazione competente.

2 Non hanno diritto alle IPG le persone che:

- hanno raggiunto l’età di riferimento (art. 21 cpv. 1 LAVS e disposizioni transitorie della modifica del 17 dicembre

2021 [AVS 21] LAVS) oppure

– già percepiscono in anticipo la totalità della rendita di

3 L’esecuzione dell’ordinamento delle indennità di perdita di

guadagno è compito degli organi dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti in collaborazione con gli organi d’esecuzione del servizio civile.

2. Compiti degli organi d’esecuzione

4 Subito dopo il periodo di servizio, l'organo esecutivo tra-

smette al portale online DOIPG i periodi registrati in Zivi- Connect e il numero di giorni di servizio per ogni persona che presta il servizio civile (v. cap. 3. Trasmissione dei giorni d’impiego al portale online DOIPG).

5 – L’organo d’esecuzione informa inoltre le persone pre-

stanti servizio civile:

6 – sullo scopo e sull’utilizzo dei fogli complementari

(v. cap. 4. Fogli complementari e Opuscolo 6.01);

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7 – sulla domanda di un assegno per spese di custodia (v.

cap. 5 Assegno per spese di custodia);

8 – sullo scopo e sulla procedura per la richiesta di IPG (v.

cap. 6 Informazioni per le persone prestanti servizio ci- vile).

9 – In caso di servizi di lunga durata, informare le persone

interessate, al momento della prima comunicazione di un periodo di servizio, che possono richiedere tale modulo ogni 10 giorni, se necessario (si veda il N. 32).

3. Trasmissione dei giorni d’impiego

al portale online DOIPG

10 La comunicazione del numero di giorni di servizio computa-

bili deve avvenire esclusivamente tramite ZiviConnect.

11 Per ciò che concerne la persona prestante servizio, l’or-

gano d’esecuzione deve riportare sul questionario IPG le seguenti informazioni.

12 Numero AVS

13 Cognome, Nome

14 Domicilio e indirizzo

15 Lingua, indirizzo e-mail e numero di telefono

16 Numero IBAN

17 Numero di controllo: questo deve corrispondere al nu-

mero dell’organo d’esecuzione competente:

11 = Losanna

13 = Lucerna

14 = Bellinzona

17 = Aarau

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18 Data dell’entrata in servizio indicata nella convoca-

zione: per quanto riguarda i servizi, occorre indicare la data riportata nella convocazione.

19 Periodo d’impiego: alla rubrica Periodo di servizio occorre

indicare il primo e l’ultimo giorno di servizio del periodo cor- rispondente. Nel caso di un servizio in più parti, ogni parte del servizio deve essere annunciata separatamente.

Esempio: una persona svolge la prima parte del servizio dal 03.03.xxxx al 10.03.xxxx e la seconda dal 25.05.xxxx al 31.05.xxxx. È quindi necessario segnalare un periodo di servizio che va dal 03.03.xxxx al 10.03.xxxx e un altro che va dal 25.05.xxxx al 31.05.xxxx (due segnalazioni).

20 Se un periodo di servizio dura dal 3 al 10 marzo xxxx e la

persona prestate servizio è assente il 6 marzo, bisogna tra- smettere due periodi: uno dal 03.03.xxxx al 05.03.xxxx e l’altro dal 07.03.xxxx al 10.03.xxxx.

21 I codici di servizio sono i seguenti:

41 per il numero dei giorni d’impiego equivalenti a una

scuola reclute;

40 per tutti gli altri servizi.

22 La durata di una scuola reclute corrisponde ai primi

124 giorni d’impiego compiuti nel servizio civile, fintanto

che la persona che svolge il suddetto servizio non sia in- corporata in un’arma.

23 Al contrario, se la persona in questione era stata già incor-

porata in un’arma prima d’essere integrata nel servizio ci- vile, è determinante la durata della scuola reclute dell’arma corrispondente.

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24 Numero di giorni d’impiego determinanti: per quanto ri-

guarda il numero di giorni d’impiego determinanti ai fini del controllo dei giorni di servizio civile, occorre indicare il nu- mero di giorni prestati durante il «periodo d’impiego» (ec- cezione: v. N. 33). È determinante esclusivamente la regi- strazione effettuata da ZiviConnect. Non è consentito di- chiarare un periodo d’impiego per giorni di servizio che non sono registrati come giorni di servizio conteggiati in Zivi- Connect.

25 Cognome, nome della persona competente in seno

all’organo d’esecuzione: deve essere indicato il cognome e il nome della persona che, per l’organo d’esecuzione, è responsabile dell’attestazione dei giorni d’impiego compu- tabili.

26 Per ogni periodo di servizio comunicato, occorre indicare

l'ufficio di servizio secondo quanto previsto da ZiviConnect.

27 I dati relativi ai periodi d’impiego comunicati vengono verifi-

cati dalle casse di compensazione AVS e dalla Centrale di compensazione di Ginevra. Eventuali osservazioni vanno comunicate alla persona responsabile che è tenuta a pren- dere immediatamente posizione al riguardo. Dati inesatti possono comportare sanzioni e comportare la responsabi- lità per i danni causati. L'inserimento o la trasmissione di dati illeciti o deliberatamente errati può comportare san- zioni penali.

28 Un periodo d’impiego presso il DOIPG può essere comuni-

cato solo se sono stati prestati giorni d’impiego computabili e che danno diritto a indennizzo.

29 Per lo stesso servizio può essere trasmesso soltanto un

periodo d’impiego per persona e ciò anche nel caso in cui la persona in questione abbia più di un datore di lavoro o eserciti contemporaneamente un’attività lucrativa come sa- lariata e una come indipendente. In merito alla trasmis- sione errata di dati attraverso il portale DOIPG si veda il N. 33.

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30 Prima di trasmettere i periodi di servizio, gli organizzatori

devono accertarsi che le informazioni menzionate ai N. 13 a 16 non siano cambiate dalla trasmissione dell’ultimo pe- riodo di corso.

31 Per gli impieghi di durata superiore a 30 giorni, il primo pe-

riodo d’impiego viene trasmesso al portale online DOIPG per la prima volta dopo 10 giorni e in seguito alla fine di ogni mese civile. Se i primi 10 giorni terminano nella se- conda metà del mese, i giorni rimanenti di quel mese e quelli del mese seguente possono essere attestati su un solo questionario. Se l’impiego termina nella prima metà del mese, è possibile trasmettere contemporaneamente i giorni di questo mese e del mese precedente. È riservato il N. 32.

32 Se una persona prestante servizio civile fa valere che, per

provvedere al proprio sostentamento, essa stessa o i suoi familiari hanno bisogno dell’indennità di perdita di guada- gno già prima della fine dell’impiego o, nel caso d’impieghi di lunga durata, prima della fine del mese, è necessario co- municare al DOIPG la durata d’impiego ogni 10 giorni. Questi casi devono essere sottoposti a un controllo.

33 Se l’organo d’esecuzione, dopo la trasmissione dei dati

attraverso il portale DOIPG, constata che i dati trasmessi sono errati, deve segnalare il periodo d’impiego in que- stione indicando 0 alla voce «Numero di giorni d’impiego determinanti», al fine di annullare il periodo d’impiego in questione. In seguito, deve trasmettere nuovamente il pe- riodo di quel corso, con i dati corretti.

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4. Fogli complementari e Opuscolo 6.01

34 Il foglio complementare 1 (modulo 318.740) deve essere

compilato dalla persona prestante servizio civile che ri- chiede assegni per figli elettivi, accolti gratuitamente e per una durata indeterminata, nonché per figli nati fuori del ma- trimonio per i quali la persona prestante servizio è tenuta a versare pensioni alimentari.

35 Il foglio complementare 2 (modulo 318.741) deve essere

compilato dalla persona prestante servizio civile che ri- chiede un assegno per l’azienda agricola in cui collabora come familiare. Il foglio complementare 2 deve essere con- segnato solo per prestazioni di servizio che durano almeno

12 giorni consecutivi poiché la concessione di quest’asse-

gno è subordinata al soddisfacimento di tale condizione. Le specifiche condizioni per riconoscere il diritto all’assegno sono elencate dettagliatamente sul foglio complementare.

36 Le persone prestanti servizio civile possono trovare l’Opu-

scolo 6.01 sulle indennità di perdita di guadagno e i fogli complementari sul sito: www.ahv-iv.ch. Il modulo compilato può essere caricato in formato PDF o come immagine al momento della registrazione al portale DOIPG all’apposita rubrica.

5. Assegno per spese di custodia

37 Hanno diritto all’assegno per spese di custodia coloro che

prestano servizio civile durante almeno due giorni consecu- tivi e vivono in comunione domestica con figli di età infe- riore ai 16 anni.

38 Per far valere il diritto a un assegno per spese di custodia

la persona prestante servizio deve presentare una richiesta mediante il modulo 318.743. Il modulo compilato può es- sere caricato in formato PDF o come immagine dopo la re- gistrazione al portale DOIPG all’apposita rubrica. Il modulo è disponibile anche presso le casse di compensazione.

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6. Informazioni per le persone prestanti servizio civile

6.1 Registrazione al portale DOIPG

39 Gli organi d’esecuzione informano la persona prestante

servizio che al termine del servizio riceverà tramite e-mail un link per accedere al portale DOIPG. Tramite questo link la persona prestante servizio deve registrarsi al portale me- diante la procedura di accesso delle autorità svizzere AGOV1. In seguito, le viene chiesto di controllare i dati per il periodo d’impiego in questione e di completare le infor- mazioni personali obbligatorie.

40 Una volta che la persona a controllato e/o completato i pro-

pri dati, la richiesta viene trasmessa alla cassa di compen- sazione competente dopo la conferma.

41 Per il primo accesso al portale DOIPG l’organo d’esecu-

zione informa la persona in merito alla procedura di regi- strazione (onboarding). Nel quadro della procedura di regi- strazione la persona prestante servizio deve collegare il suo conto AGOV al portale DOIPG. Le persone che non di- spongono ancora di un conto AGOV, vengono invitate a crearne uno tramite il portale online DOIPG al momento dell’onboarding.

42 Sul sito Internet https://www.agov.admin.ch sono disponibili

le informazioni necessarie e video esplicativi per la crea- zione di un conto AGOV.

43 AGOV è funzionale e di facile utilizzo. Ciononostante, a

volte può rivelarsi necessario un ulteriore supporto. In caso di problemi con AGOV, la persona prestante servizio deve

1 AGOV è la procedura di accesso delle autorità svizzere, utilizzata sia dalla Confederazione che dalle autorità cantonali e comunali.

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rivolgersi al servizio di supporto competente (v. portale di supporto AGOV: AGOV help.ch).

44 Una volta creato il conto AGOV ed effettuata la registra-

zione sul portale DOIPG, la persona prestante servizio può accedere al portale online DOIPG. Può quindi controllare i periodi di corso seguiti e completare i propri dati personali.

45 In assenza di richiesta da parte della persona prestante

servizio sul portale DOIPG per il periodo d’impiego in que- stione entro 10 giorni di calendario, l’UCC invia un solle- cito.

46 Se la persona prestante servizio non si è ancora registrata

al portale DOIPG entro 10 giorni di calendario dal primo sollecito (vale a dire 20 giorni di calendario dopo la notifica iniziale), l’UCC le invia un ultimo avvertimento, informan- dola che deve presentare la richiesta e completare i dati personali entro i 10 giorni di calendario seguenti. In caso di mancata esecuzione viene avviata la procedura cartacea.

47 In caso di domande relative al portale DOIPG o di problemi

tecnici, è disponibile un servizio di supporto destinato agli utenti, raggiungibile telefonicamente o tramite e-mail, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 11.30 e dalle 13.30 alle

16.00 (giorni festivi esclusi).

48 Il supporto del portale DOIPG si limita esclusivamente alle

questioni tecniche legate al suo utilizzo. Ciò include le que- stioni relative all’accesso tramite un conto AGOV, a condi- zione che riguardino l’utilizzo del portale DOIPG. Per tutte le questioni specialistiche, come il diritto alle indennità, il suo importo o il suo versamento, le persone prestanti servi- zio civile devono invece rivolgersi alla cassa di compensa- zione competente. Quest'ultima gli verrà comunicata dopo la conferma dei dati sul portale DOIPG.

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6.2 Procedura cartacea

49 Se le persone prestanti servizio civile non si registrano al

portale DOIPG, viene avviata la procedura cartacea per posta. A loro viene quindi inviato un modulo di richiesta da compilare, accompagnato da una lettera che li informa su come individuare la cassa di compensazione competente. Nella lettera vi sono inoltre informazioni sui fogli comple- mentari e su dove trovarli nonché sulla procedura da se- guire in caso di dati errati da segnalare (v. N. 53).

50 Una volta avviata la procedura cartacea, non è più possi-

bile per le persone prestanti servizio elaborare o confer- mare online i dati per il servizio in questione.

51 Le persone prestanti servizio che ricevono il modulo carta-

ceo vengono invitate a verificare la correttezza del periodo di servizio registrato, a compilare e firmare il modulo carta- ceo subito dopo averlo ricevuto e a trasmetterlo senza in- dugio alla cassa di compensazione competente.

52 Le persone hanno comunque la possibilità di scegliere in

qualsiasi momento la procedura digitale per i periodi futuri. A tal fine, devono rivolgersi all’UCC.

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6.3 Procedura in caso di smarrimento o errori

53 Se le persone prestanti servizio civile constatano errori nei

periodi di corso, nel numero di giorni che danno diritto a un’indennità o nei propri dati personali, devono rivolgersi senza indugio all’organo d’esecuzione. Il servizio di sup- porto del portale DOIPG mette a disposizione alla rubrica FAQ le informazioni di contatto di tutti gli organizzatori di servizi o corsi. Le correzioni di eventuali errori incombono direttamente all’organo d’esecuzione.

54 In caso di smarrimento del modulo cartaceo, le persone

prestanti servizio civile possono richiedere (per e-mail) un nuovo modulo cartaceo presso l’UCC o rivolgersi diretta- mente alla cassa di compensazione competente per i pe- riodi di servizio in questione.

7. Informazioni

55 Tutte le informazioni utili possono essere richieste presso

le casse di compensazione (gli indirizzi figurano sul sito www.ahv-iv.ch), le agenzie comunali delle casse cantonali di compensazione e l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, 3003 Berna.

8. Disposizioni finali

56 Le presenti istruzioni entrano in vigore il 1° giugno 2026 e

sostituiscono quelle valide dal 1° gennaio 2025.

Ufficio federale delle assicurazioni sociali

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