Dipartimento federale dell’interno DFI Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS Affari internazionali
Sicurezza sociale per i lavoratori distaccati
CH – AELS
Edizione Gennaio 2024
A chi è destinato questo promemoria?
Il presente promemoria è destinato ai lavoratori distaccati
• tra la Svizzera e gli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) se i lavoratori distaccati possiedono la nazionalità svizzera o di uno Stato membro dell’AELS 1;
Non concerne invece il distacco di lavoratori
• tra la Svizzera e gli Stati membri dell’UE 2. In questi casi ci si riferisce al promemoria Sicurezza sociale per i lavoratori distaccati – CH-UE;
• tra la Svizzera e il Liechtenstein o la Norvegia se i lavoratori distaccati non possiedono né la nazionalità svizzera né quella islandese, norvegese o del Liechtenstein. In questi casi ci si riferisce al promemoria Sicurezza sociale per i lavoratori distaccati – Stati contraenti non appartenenti né all’UE né all’AELS;
• tra la Svizzera e gli Stati non membri dell’UE o dell’AELS con i quali la Svizzera ha concluso una convenzione di sicurezza sociale 3. In questi casi ci si riferisce al promemoria Sicurezza sociale per i lavoratori distaccati – Stati contraenti non appartenenti né all’UE né all’AELS;
• tra la Svizzera e gli Stati con i quali la Svizzera non ha concluso nessuna conven- zione di sicurezza sociale. In questi casi ci si riferisce al promemoria Sicurezza sociale per i lavoratori distaccati – Stati non contraenti 4.
1 Gli Stati membri dell’AELS sono i seguenti: Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera. 2 Gli Stati membri dell’UE sono i seguenti: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria. 3 La Svizzera ha concluso convenzioni di sicurezza sociale con i seguenti Stati non appartenenti né all’UE né all’AELS: Albania, Australia, Bosnia ed Erzegovina, Brasile, Canada (incluso il Québec), Cile, Cina, Corea del Sud, Filippine, Giappone, India, Israele, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro, Regno Unito, Repubblica di San Marino, Serbia, Tunisia, Turchia, Uruguay, USA. 4 Questo promemoria concerne anche i casi di distacco tra la Sivzzera e l’Islanda quando i lavoratori distaccati non possideono né la nazionalità svizzera né quella islandese, norvegese o del Liechtenstein. 2/10
Introduzione Dal 1° gennaio 2016, il Regolamento (CE) n. 883/2004 è applicabile, ai sensi della Convenzione AELS riveduta, nelle relazioni in materia di sicurezza sociale tra la Svizzera, da un lato, e l’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia dall’altro, sostituendo il vecchio Regolamento (CEE) n. 1408/71. Il Regolamento intende coordinare i regimi di sicurezza sociale di queli Stati e disiplina, tra l’altro, il distacco di lavoratori.
Allegato Elenco delle istituzioni competenti nei diversi Stati membri dell’UE per la conclusione di accordi speciali ai sensi dell’articolo 16 del Regolamento (CE) n. 883/2004.
IS
Velferdarraduneyti (Ministry of Welfare) Hafnarhusinu vid Tryggvagotu
150 Reykjavik
ICELAND www.velferdarraduneyti.is
LI
Amt für Gesundheit Fachbereich Internationales Aulestrasse 51 Postfach 684
9490 Vaduz
LIECHTENSTEIN www.ag.llv.li
NO
NAV National Office for Social Insurance Abroad Postboks 8138, Dep.
0033 Oslo
NORWAY www.nav.no
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