Kreisschreiben über die Mutterschaftsentschädigung und die Entschädigung des andern Elternteils (KS MSEAE); gültig ab 01.01.2024, Stand 01.01.2025
Circolare sull’indennità di maternità e sull’in- dennità per l’altro genitore (CIMaAG)
Valida dal 1° gennaio 2024
Stato: 1° gennaio 2025
318.710 i CIMaAG
10.24
Premessa
Il 26 settembre 2004 è stato accolto in votazione popolare il pro- getto concernente l’introduzione di un’indennità di maternità. Le madri esercitanti un’attività lucrativa hanno dunque diritto a un con- gedo di maternità della durata di 14 settimane. Le disposizioni sull’indennità di maternità sono entrate in vigore il 1° luglio 2005.
Il 27 settembre 2020 il Popolo svizzero ha approvato il progetto per l’introduzione di un congedo di paternità di due settimane, che prevede la possibilità per i padri di prendere un congedo di pater- nità di due settimane entro sei mesi dalla nascita del figlio. Il con- gedo può essere fruito in una sola volta o in singoli giorni oppure blocchi settimanali. Come l’indennità di maternità, anche l’inden- nità di paternità ammonta all’80 per cento del reddito medio conse- guito dal padre prima della nascita del figlio. Le disposizioni sull’in- dennità di paternità entrano in vigore il 1° gennaio 2021.
Sul piano organizzativo e procedurale, le indennità di maternità e di paternità sono disciplinate analogamente alle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o di protezione civile. Vi sono tuttavia importanti differenze. Infatti, nel caso delle prime due è necessario non solo verificare l’adempimento delle condizioni assicurative di diritto, ma anche tenere conto delle dispo- sizioni speciali dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone con l’UE, dal momento che le indennità di maternità e di paternità, contrariamente a quella per chi presta servizio, rientrano nel campo d’applicazione dell’Accordo. Inoltre, le indennità di maternità e di paternità non sono integrate da assegni per i figli, per l’azienda o per spese di custodia. Infine, entrambe le indennità sono soggette all’imposta alla fonte.
Dal 1° gennaio 2021 l’Accordo sulla libera circolazione delle per- sone tra la Svizzera e l’UE (ALC) non è più applicabile nei rapporti tra la Svizzera e il Regno Unito. I diritti in materia di sicurezza so- ciale delle persone soggette all’ALC prima del 1° gennaio 2021 per quanto concerne la Svizzera e il Regno Unito sono mantenuti sulla base dell’accordo sui diritti dei cittadini: https://www.bsv.ad- min.ch/bsv/it/home/assicurazioni-sociali/int/brexit.html. Informazioni specifiche sul nuovo regime applicabile nelle relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito a partire dal 1° gennaio 2021 sono
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disponibili su un’apposita pagina del sito Internet dell’UFAS: www.ufas.admin.ch.
La Circolare sulle indennità di maternità e di paternità (CIMatPat) ri- manda, per molte disposizioni, alle Direttive sull’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno per le persone che prestano il ser- vizio militare, civile o la protezione civile (DIPG). Viste le numerose differenze, la CIMatPat è però pubblicata separatamente. Avendo punti in comune in termini di condizioni di diritto, di calcolo e di ver- samento, le indennità di maternità e di paternità sono disciplinate congiuntamente nella presente circolare. In linea di principio, tutte le disposizioni si applicano a entrambe le indennità. Le eccezioni sono esplicitamente indicate nei titoli dei capitoli o direttamente nei relativi numeri marginali.
La presente circolare entra in vigore il 1° gennaio 2021 e sostitui- sce la Circolare sull’indennità di maternità (CIMat), valida dal 1° lu- glio 2005 (stato: 1° gennaio 2020).
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Premessa al supplemento 1, valido dal 1° luglio 2021
Questo supplemento comprende le modifiche in vigore dal 1° lu- glio 2021. L’aggiunta 7/21 evidenzia i numeri marginali modificati.
Il supplemento concretizza la modifica della legge del 25 settembre
1952 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG) riguardo al pro-
lungamento della durata del versamento dell’indennità in caso di soggiorno ospedaliero prolungato del neonato. La modifica pre- vede il prolungamento del versamento per la durata effettiva dell’ospedalizzazione, ma al massimo per 56 giorni, qualora il neo- nato debba rimanere all’ospedale per almeno 14 giorni immediata- mente dopo la nascita. Il diritto al prolungamento è riservato alle donne attive al momento del parto che, dopo la fine del congedo di maternità, riprendono un’attività lucrativa. Il versamento dell’inden- nità di maternità di 98 giorni è prolungato per la durata dell’ospeda- lizzazione, ma al massimo di 56 giorni, per una durata complessiva di al massimo 154 indennità giornaliere da versare a partire dal momento del parto. Con questa modifica, il diritto all’indennità na- sce sempre il giorno del parto e la possibilità di differimento è sop- pressa.
Inoltre, diversi numeri marginali relativi all’indennità di paternità sono stati precisati. Infine, per il calcolo del reddito determinante dei lavoratori indipendenti, quando essi non conseguono alcun red- dito o ne conseguono solo uno ridotto, bisogna riferirsi alle nuove disposizioni introdotte nelle DIPG.
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Premessa al supplemento 2, valido dal 1° gennaio 2022
Questo supplemento contiene precisazioni sul calcolo dell’indennità in caso di fruizione del congedo di paternità in singoli giorni. Il cal- colo va effettuato analogamente a quello previsto per l’indennità di assistenza (v. bollettino d’informazione 1 del 22 giugno 2021 sull’at- tuazione del congedo di assistenza per i genitori di figli con gravi problemi di salute [d/f]).
L’aggiunta 1/22 evidenzia i numeri marginali modificati.
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Premessa al supplemento 3, valido dal 1° luglio 2022
Il 26 settembre 2021 il Popolo svizzero ha approvato il progetto «Matrimonio per tutti», che prevede l’apertura del matrimonio alle persone dello stesso sesso e disciplina anche la genitorialità della moglie in questo contesto. Le disposizioni sull’indennità di paternità si applicano per analogia alla moglie della madre, che è considerata l’altro genitore ai sensi dell’articolo 255a capoverso 1 del Codice ci- vile.
La nuova ALPS Release 9.2, implementata il 18 maggio 2022, in- clude anche le indennità di maternità e di paternità. Dal 4 luglio 2022 le informazioni sui periodi d’assicurazione e/o di occupazione all’estero non vengono più scambiate tramite il modulo E 104, bensì in formato elettronico strutturato (SED) tramite ALPS/EESSI, nel quadro del Business Use Case S_BUC_24. Per chiedere un’attesta- zione all’estero va utilizzato il SED S040, mentre la risposta dell’isti- tuzione estera perviene con il SED S041. Le casse di compensa- zione non devono così più passare per l’Istituzione comune LAMal per ottenere o trasmettere attestazioni concernenti i periodi d’assicu- razione e/o di occupazione all’estero.
Oltre alle modifiche materiali, sono stati apportati anche alcuni ade- guamenti linguistici.
È stato inoltre modificato il N. 1043, che concretizza l’articolo 23 ca- poverso 2 dell’ordinanza del 24 novembre 2004 sulle indennità di perdita di guadagno, in virtù del quale la madre ha diritto all’inden- nità se la gravidanza è durata almeno 23 settimane. Nella versione della circolare in vigore dal 1° gennaio 2021, al N. 1043 era stata aggiunta tra parentesi l’indicazione «23 settimane più 1 giorno». Tut- tavia, questa formulazione non è corretta dal punto di vista medico, poiché la 24a settimana di gravidanza inizia già a 23 settimane (più
0 giorni). Il N. 1043 è stato dunque adeguato di conseguenza.
Infine, il N. 1153.2 è stato precisato e completato con esempi di cal- colo relativi alla determinazione dei giorni del congedo di paternità.
L’aggiunta 7/22 evidenzia i numeri marginali modificati.
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Premessa al supplemento 4, valido dal 1° gennaio 2023
Il presente supplemento contiene precisazioni relative alle persone che lavorano a tempo parziale e a quelle impiegate presso più datori di lavoro nonché adeguamenti redazionali. Vengono inoltre appor- tate precisazioni alle disposizioni concernenti l’adeguamento dell’IPG per gli indipendenti dopo la ricezione della tassazione fi- scale e aggiornati diversi rimandi, tra l’altro per quanto riguarda l’in- dennità di adozione, introdotta il 1° gennaio 2023.
L’aggiunta 1/23 evidenzia i numeri marginali modificati.
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Premessa al supplemento 5, valido dal 1° gennaio 2024
Questo supplemento comprende le modifiche in vigore dal 1° gen- naio 2024.
Il Parlamento ha adottato la modifica della legge sulle indennità di perdita di guadagno relativa al prolungamento del diritto all’indennità in caso di decesso di uno dei genitori. Se la madre muore nelle
14 settimane successive alla nascita del figlio, il padre o la moglie
della madre riceve, oltre al congedo di paternità di 2 settimane cui ha diritto, anche un congedo remunerato di 14 settimane, da fruire immediatamente e in una sola volta dopo il decesso della madre. Il diritto si estingue prima in caso di ripresa dell’attività lucrativa da parte del padre o della moglie della madre. Analogamente, in caso di decesso del padre o della moglie della madre nei sei mesi suc- cessivi alla nascita del figlio, la madre ha diritto a un congedo di due settimane, che può fruire secondo le stesse modalità previste per il congedo di paternità. Se immediatamente dopo la nascita il neonato deve rimanere in ospedale per un periodo di tempo prolun- gato, in caso di decesso della madre il genitore superstite può eser- citare il diritto al prolungamento della durata del versamento dell’in- dennità.
Dall’entrata in vigore delle modifiche legislative connesse al progetto «Matrimonio per tutti», il 1° luglio 2022, a determinate condizioni an- che la moglie della madre ha diritto all’indennità di paternità. Per questo motivo sono stati apportati alcuni adeguamenti linguistici in riferimento all’indennità di paternità. Nella legge e nell’ordinanza il termine «congedo di paternità» è stato sostituito con «congedo dell’altro genitore» e «indennità di paternità» con «indennità per l’al- tro genitore». Nella circolare vengono impiegati i termini «padre» e «moglie della madre», come pure «congedo del padre o della mo- glie della madre» e «indennità per il padre o per la moglie della ma- dre».
Questo supplemento contiene inoltre alcune modifiche redazionali nonché l’adeguamento dei rinvii ai nuovi numeri marginali delle DR, adattate alla riforma AVS 21 e valide dal 1° gennaio 2024.
L’aggiunta 1/24 evidenzia i numeri marginali modificati.
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Premessa al supplemento 6, valido dal 1° luglio 2024
Questo supplemento comprende le modifiche in vigore dal 1° luglio 2024.
Il Parlamento ha adottato la modifica della legge del 25 settem- bre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG) concernente l’indennità di maternità per le parlamentari in occasione della vota- zione finale del 29 settembre 2023.
Le madri che dal 1° luglio 2024 partecipano quali parlamentari a se- dute di camere e commissioni di parlamenti a livello federale, canto- nale o comunale per le quali non è prevista una supplenza conti- nuano ad avere diritto all’indennità, in quanto tale partecipazione non è più considerata quale ripresa dell’attività lucrativa (art. 16d cpv. 3, seconda frase LIPG). Per questo stesso motivo, l’articolo 25 OIPG non si applica alle parlamentari. Tuttavia, se la madre ha par- tecipato a sedute di camere o commissioni prima del 1° luglio 2024, il diritto si estingue, come in precedenza. Le stesse regole si appli- cano al genitore superstite il cui diritto all’indennità è prolungato in seguito al decesso della madre.
Questo supplemento contiene inoltre una modifica redazionale.
L’aggiunta 7/24 evidenzia i numeri marginali modificati.
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Premessa al supplemento 7, valido dal 1° gennaio 2025
Questo supplemento comprende una precisazione relativa alla giuri- sprudenza attuale e modifiche legate alla convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e il Regno Unito (Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord), entrata in vigore il 1° ottobre 2023.
L’aggiunta 1/25 evidenzia i numeri marginali modificati.
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2.3 Determinazione della cassa di compensazione competente
per l’indennità per l’altro genitore (indennità per il padre o
3.2.5 Disposizioni particolari per il prolungamento del diritto
all’indennità in caso di decesso del padre o della moglie
3.3.2 Prolungamento della durata del versamento dell’indennità
di maternità in caso di degenza ospedaliera prolungata del DFI UFAS | Circolare sull’indennità di maternità e sull’indennità per l’altro genitore (CIMaAG) Valida dal 1 gennaio 2024 | Stato: 1 gennaio 2025 | 318.710 i
3.8 Persone disoccupate che percepiscono un’indennità
giornaliera dell’assicurazione contro la disoccupazione .. 44 DFI UFAS | Circolare sull’indennità di maternità e sull’indennità per l’altro genitore (CIMaAG) Valida dal 1 gennaio 2024 | Stato: 1 gennaio 2025 | 318.710 i
7. Cessione, pignorabilità, restituzione, compensazione,
condono dell’obbligo di restituire e cancellazione dei
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Abbreviazioni
AD Assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione
AELS Associazione europea di libero scambio
AI Assicurazione invalidità
AINF Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
ALPS Applicable Legislation Portal Switzerland (piattaforma na- zionale per la determinazione della legislazione applica- bile nel settore della sicurezza sociale)
AM Assicurazione militare
AMal Assicurazione malattie
art. articolo
AVS Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
BUC Business Use Case (processo EESSI)
CAP Centro di accertamento professionale dell’AI
CC Codice civile
CIBIL Circolare sulla procedura per la determinazione delle pre-
CIGAI Circolare sulle indennità giornaliere dell’assicurazione per l’invalidità
CIGI Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicura- zione per l’invalidità
CPAI Circolare sulla procedura nell’assicurazione per l’invalidità
DOA Direttive sull’obbligo assicurativo nell’AVS/AI
DR Direttive sulle rendite
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EESSI Electronic Exchange of Social Security Information
IMat Indennità di maternità
INSAI Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infor- tuni
IPG Indennità di perdita di guadagno
LAI Legge federale del 19 giugno 1959 sull’assicurazione per l’invalidità (RS 831.20)
LAINF Legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione con- tro gli infortuni (RS 832.20)
LAVS Legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.10)
LCA Legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d’assicura- zione (Legge sul contratto d’assicurazione; RS 221.229.1)
LIPG Legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (Legge sulle indennità di perdita di guadagno; RS 834.1)
LPC Legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni com- plementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (RS 831.30)
LPGA Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1)
N. Numero marginale
OAI Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per l’in- validità (RS 831.201)
OAVS Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.101)
OIPG Ordinanza del 24 novembre 2004 sulle indennità di per- dita di guadagno (RS 834.11)
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OPC- Ordinanza del 15 gennaio 1971 sulle prestazioni AVS/AI complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i super- stiti e l’invalidità (RS 831.301)
OPGA Ordinanza dell’11 settembre 2002 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.11)
PC Prestazioni complementari all’AVS e all’AI
RCC Rivista mensile su AVS, AI e IPG, pubblicata dall’UFAS fino al 1992 (i numeri rinviano all’anno di pubblicazione e alla pagina della versione francese)
SAM Servizio di accertamento medico dell’AI
SED Structured Electronic Document (modulo EESSI)
TFA Tribunale federale delle assicurazioni
UCC Ufficio centrale di compensazione
UFAS Ufficio federale delle assicurazioni sociali
VSI Pratique VSI – Rivista mensile su AVS, AI, IPG e assegni familiari, pubblicata dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali dal 1993 al 2004 (d/f; i numeri rinviano all’anno di pubblicazione e alla pagina della versione francese)
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1. Procedura di presentazione della richiesta
1.1 Esercizio del diritto
1001 Il diritto all’indennità deve essere esercitato mediante i mo-
duli di richiesta ufficiali. È sufficiente un’unica richiesta per tutta la durata del diritto.
1002 A tal fine, vanno utilizzati i moduli seguenti:
1/24 – per l’indennità di maternità, il modulo 318.750 i; – per l’indennità per il padre o per la moglie della madre, il modulo 318.747 i; – per la proroga del diritto alle indennità giornaliere in caso di decesso di uno dei genitori dopo la nascita del figlio, il modulo 318.739 i.
1003 Il diritto all’indennità per il padre o per la moglie della ma-
1/24 dre può essere fatto valere al momento in cui il padre o la moglie della madre ha fruito l’ultimo giorno di congedo op- pure alla scadenza del termine quadro di sei mesi (art. 16j cpv. 1 LIPG).
1003.1 In caso di impiego a tempo parziale, il numero di giorni di
7/22 congedo a sua disposizione è calcolato in proporzione al suo grado d’occupazione. A tale scopo deve fornire alla cassa di compensazione le informazioni complementari se- guenti: – il grado d’occupazione; – il numero di giorni di congedo; – il numero di giorni di lavoro usuali per settimana; – il numero di giorni di lavoro in caso di lavoro a tempo pieno.
1.2 Legittimazione all’esercizio del diritto
1.2.1 Principio
1004 La facoltà di esercitare il diritto all’indennità spetta per prin-
1/24 cipio alla persona avente diritto. Se quest’ultima è mino- renne (art. 14 CC) o sotto curatela generale (art. 398 CC),
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la richiesta deve essere presentata dal rappresentante le- gale.
1.2.2 Esercizio da parte dei familiari
1005 Il diritto all’indennità può essere esercitato anche dai fami-
1/24 liari. Sono considerati familiari i coniugi e i propri figli. I fa- miliari possono far valere il diritto in proprio nome solo se la persona avente diritto trascura verso di loro i suoi obblighi di mantenimento o di assistenza.
1006 Se la persona avente diritto muore prima di aver fatto va-
1/24 lere il diritto all’indennità, questo può essere esercitato an- che dai familiari.
7/21 1.2.3 Esercizio da parte del datore di lavoro
1007 Il datore di lavoro della persona avente diritto può far va-
1/24 lere il diritto all’indennità solo se durante il periodo in cui sussiste il diritto le versa un salario o una retribuzione pari almeno all’importo che le spetta sotto forma di indennità. Per contro, non è necessario che versi il salario o la retri- buzione per tutta la durata del diritto all’indennità.
1007.1 Se la persona avente diritto è disoccupata, la richiesta
1/24 può essere presentata dalla cassa di disoccupazione competente.
1.3 Giustificativi da allegare alla richiesta
1008 Le persone che presentano la richiesta devono compro-
vare i dati forniti.
1009 Alla richiesta devono essere allegati documenti di legittima-
1/24 zione ufficiali da cui risultino le generalità della persona avente diritto nonché – il certificato di famiglia, – il certificato di matrimonio (per la moglie della madre), – l’atto di nascita del neonato; o
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– la dichiarazione di riconoscimento (art. 260 cpv. 3 CC), nel caso in cui il figlio sia stato riconosciuto dal padre en- tro sei mesi dalla nascita (termine quadro); – l’atto di morte in caso di prolungamento del diritto in se- guito al decesso di uno dei genitori secondo l’arti-
Per le nascite all’estero, è richiesta una copia del registro delle nascite ufficialmente autenticata e, se necessario, tra- dotta, che permetta d’identificare entrambi i genitori.
1010 Per poter redigere l’atto di nascita del neonato, al fine di
7/22 stabilirne la discendenza, l’ufficio di stato civile necessita dell’atto di nascita del genitore avente diritto. Per i genitori provenienti da Paesi in cui l’amministrazione pubblica è di- sfunzionale (p. es. per causa di guerra), spesso la presen- tazione di questo documento non è possibile in tempi utili. In tali casi, è sufficiente un’attestazione dell’ufficio di stato civile da cui emerga che quest’ultimo ha ricevuto la notifica della nascita (art. 34 dell’ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile).
1011 Alla richiesta deve essere allegato un certificato medico
7/22 che indichi la durata della gravidanza, se: – il figlio nasce morto (vale soltanto per l’indennità di ma- ternità); – il figlio nasce prematuramente e la persona avente diritto non è stata assicurata all’AVS senza interruzioni nei nove mesi precedenti (v. cap. 3.4.2; art. 27 OIPG).
1011.1 Se la madre oppure, dopo il decesso di quest’ultima, il pa-
1/24 dre o la moglie della madre fa valere il diritto a un prolun- gamento della durata del versamento dell’indennità, alla ri- chiesta deve essere allegato un attestato medico che indi- chi che il neonato, nel periodo immediatamente seguente al parto, è restato in ospedale per almeno 14 giorni conse- cutivi (v. cap. 3.3.2; art. 24 OIPG).
1012 In mancanza di documenti di legittimazione, se i dati ne-
cessari sono certificati o riportati in registri pubblici la cassa
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di compensazione li può consultare e procurarsene un estratto.
1013 Gli aventi diritto con più datori di lavoro inoltrano i moduli
supplementari necessari e le relative dichiarazioni di sala- rio insieme al modulo di richiesta.
1014 Il padre o la moglie della madre inoltra, con la richiesta per
1/24 la propria indennità, un attestato per ogni datore di lavoro o della cassa di disoccupazione che indichi le settimane o i giorni di congedo fruiti (art. 34a cpv. 3 OIPG).
1014.1 La madre che fa valere il diritto a un prolungamento del
1/24 versamento dell’indennità di maternità in seguito alla de- genza ospedaliera prolungata del neonato deve fornire un’attestazione del datore di lavoro che indichi che al momento del parto aveva già deciso di proseguire la sua attività lucrativa al termine del congedo di maternità (v. cap. 3.3.2; art. 16c cpv. 3 lett. b LIPG). Lo stesso vale anche per il diritto del padre o della moglie della madre in caso di decesso della madre (art. 16kbis cpv. 2 LIPG).
1014.2 La madre che partecipa quale parlamentare a sedute di ca-
7/24 mere o commissioni di parlamenti (autorità legislativa) a li- vello federale, cantonale o comunale secondo l’articolo 16d capoverso 3, seconda frase LIPG deve fornire alla cassa di compensazione competente una prova del fatto che per la seduta in questione non è ammessa una supplenza A livello federale tale attestato è rilasciato dai Servizi del Parlamento, a livello cantonale e comunale dal servizio competente; a seconda della forma organizzativa, può trat- tarsi, ad esempio, di un servizio parlamentare, di un ufficio comunale o della presidenza del Parlamento comunale. Non è sufficiente un’autodichiarazione della madre se- condo cui la supplenza non è ammessa. L’obbligo di fornire una prova si applica anche al genitore superstite il cui diritto all’indennità è prolungato in seguito al decesso della madre.
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1.4 Rinuncia all’indennità
1015 Le richieste di rinuncia all’indennità vanno sottoposte
all’UFAS assieme all’incarto completo.
2. Cassa di compensazione competente
2.1 Principio
1016 La determinazione e il versamento dell’indennità sono di
competenza di un’unica cassa di compensazione.
1017 Il datore di lavoro può essere incaricato di determinare e
versare l’indennità al posto della cassa di compensazione.
1017.1 Se il diritto all’indennità è prolungato in seguito al decesso
1/24 di uno dei genitori, la cassa di compensazione competente non cambia. Resta dunque competente quella che ha de- terminato e versato l’indennità iniziale del genitore super- stite (indennità di maternità oppure indennità per il padre o per la moglie della madre).
2.2 Determinazione della cassa di compensazione
competente per l’indennità di maternità
1018 Per la determinazione e il versamento dell’indennità di ma-
ternità è competente la cassa di compensazione che ha ri- scosso i contributi secondo la LAVS sul reddito determi- nante per il calcolo dell’indennità. È pertanto competente la cassa di compensazione cui è affiliato l’ultimo datore di la- voro o, nel caso delle lavoratrici indipendenti, la cassa cui devono essere versati i contributi (art. 34 cpv. 1 lett. a OIPG).
1019 La cassa di compensazione resta competente anche se la
madre durante il congedo di maternità è assunta da un nuovo datore di lavoro che non è affiliato alla medesima cassa di compensazione.
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1020 Se più casse di compensazione sono competenti per la ri-
scossione dei contributi, poiché la madre esercitava con- temporaneamente più attività, la determinazione e il versa- mento dell’indennità di maternità spetta: – alla cassa di compensazione del datore di lavoro al quale è stata trasmessa la richiesta; – alla cassa di compensazione cui la madre deve versare i contributi come indipendente, anche nel caso in cui la madre eserciti l’attività indipendente a titolo accessorio e un’attività salariata quale attività principale (N. 1038 DIPG).
1021 Per le madri disoccupate è sempre competente solo la
7/22 cassa di compensazione dell’ultimo datore di lavoro. Que- sto vale anche se, per esempio, la ditta o l’impresa dell’ul- timo datore di lavoro è stata sciolta in seguito a fallimento.
1022 Se una madre disoccupata ha realizzato un guadagno in-
7/22 termedio, è competente la cassa di compensazione presso la quale sono stati conteggiati i contributi su questo guada- gno. In presenza di più guadagni intermedi, la competenza è stabilita secondo il N. 1020.
1023 Per le madri soggette all’obbligo contributivo che fino al
parto percepivano un’indennità per perdita di guadagno di un assicuratore contro le malattie o contro gli infortuni è di regola competente la cassa di compensazione cui è affi- liato l’ultimo datore di lavoro.
1024 Se la madre è invece considerata quale persona che non
esercita un’attività lucrativa ai sensi della LAVS (p. es. se ha percepito per un anno indennità giornaliere di un assicu- ratore contro gli infortuni o di un assicuratore contro le ma- lattie) o se non è ancora soggetta all’obbligo contributivo poiché non ha ancora raggiunto l’età prevista (1° gennaio dell’anno successivo al compimento del 17° anno d’età), è competente la cassa di compensazione cantonale del Can- tone di domicilio.
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1025 Per le madri non più soggette all’obbligo contributivo domi-
ciliate all’estero è competente la Cassa svizzera di com- pensazione. Questo è ad esempio il caso delle frontaliere che hanno dovuto cessare o interrompere la loro attività lu- crativa in Svizzera per malattia o infortunio (art. 34 cpv. 1 lett. c OIPG).
1026 Se fino alla nascita del figlio la madre aveva diritto a inden-
nità giornaliere dell’AI, è competente la cassa di compen- sazione che le versava.
1027 In caso di controversie o dubbi, l’UFAS decide quale sia la
cassa di compensazione competente.
1/24 2.3 Determinazione della cassa di compensazione competente per l’indennità per l’altro genitore (in- dennità per il padre o per la moglie della madre)
1028 Per la determinazione e il versamento dell’indennità per il
1/24 padre o per la moglie della madre è competente per princi- pio la cassa di compensazione del datore di lavoro presso il quale il padre o la moglie della madre ha fruito dell’ultimo giorno di congedo (art. 34 cpv. 1 lett. b OIPG).
1029 Se il padre o la moglie della madre esercita contempora-
7/22 neamente un’attività salariata e una indipendente, è com- petente la cassa di compensazione a cui versa i contributi per l’attività lucrativa indipendente; questo vale anche nel caso in cui il padre o la moglie della madre eserciti un’atti- vità indipendente quale lavoro a titolo accessorio e un’atti- vità salariata a titolo principale.
1030 Se al momento della nascita del figlio e durante il congedo
1/24 il padre o la moglie della madre è in disoccupazione, è competente la cassa di compensazione cui era affiliato l’ul- timo datore di lavoro. Questo vale anche nel caso in cui il padre o la moglie della madre abbia realizzato precedente- mente un guadagno intermedio o se l’impresa è stata sciolta in seguito a fallimento.
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1031 Se al momento della nascita del figlio e durante il congedo
1/24 il padre o la moglie della madre realizza un guadagno inter- medio, è competente la cassa di compensazione del da- tore di lavoro che ha riscosso i contributi per il guadagno in questione. Questo vale anche se l’impresa è stata sciolta in seguito a fallimento. Se più casse di compensazione sono competenti per la riscossione dei contributi, poiché il padre o la moglie della madre esercita contemporaneamente più attività lucrative, la competenza è disciplinata, per analo- gia, secondo il N. 1020.
1032 Per i padri o le mogli delle madri non più soggetti all’ob-
7/22 bligo contributivo domiciliati all’estero è competente la Cassa svizzera di compensazione. Questo è ad esempio il caso dei frontalieri che hanno dovuto cessare o interrom- pere la loro attività lucrativa in Svizzera per malattia o infor- tunio (art. 34 cpv. 1 lett. c OIPG).
1033 Se fino alla nascita del figlio il padre o la moglie della ma-
7/22 dre aveva diritto a indennità giornaliere dell’AI, è compe- tente la cassa di compensazione che le versava. Questa disposizione è applicabile per analogia ai padri o alle mogli delle madri che al momento della nascita del figlio presta- vano un servizio per il quale percepivano IPG.
1034 In caso di controversie o dubbi, l’UFAS decide quale sia la
cassa di compensazione competente.
3. Diritto all’indennità
3.1 Principio
1035 Hanno diritto all’indennità le madri e i padri o le mogli delle
7/22 madri che – nei nove mesi immediatamente precedenti alla nascita del figlio erano assicurati obbligatoriamente ai sensi della LAVS; e – durante questo periodo hanno esercitato un’attività lucra- tiva per almeno cinque mesi; e
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– al momento della nascita del figlio erano considerati sa- lariati o lavoratori indipendenti.
1035.1 La moglie della madre, che secondo l’articolo 255a capo-
1/24 verso 1 CC è considerata quale l’altro genitore, può avere diritto, in virtù del rapporto di filiazione fondato sulla mede- sima disposizione, soltanto all’indennità per l’altro geni- tore1, ma non a quella di maternità.
1036 Le madri e i padri devono adempiere tutte le condizioni di
diritto. In caso contrario, per principio non hanno diritto all’indennità, con riserva delle eccezioni elencate ai N. 1037 e 1038.
1037 Se adempiono la condizione del periodo d’assicurazione di
nove mesi precedente la nascita del figlio, la madre e il pa- dre possono inoltre avere diritto all’indennità se: – percepiscono indennità giornaliere dell’AD (v. cap. 3.8), o – al momento della nascita del figlio adempiono la condi- zione del periodo di contribuzione minimo per la riscos- sione delle indennità giornaliere dell’AD (v. cap. 3.9), o – durante la gravidanza è insorta un’incapacità al lavoro per motivi di salute (v. cap. 3.7) e la condizione della du- rata minima di cinque mesi dell’attività lucrativa è adem- piuta.
1038 Se la condizione del periodo d’assicurazione di nove mesi
precedente la nascita del figlio non è adempiuta, occorre verificare se siano soddisfatti i requisiti di cui al N. 1063 o 1064.
1039 Per avere diritto all’indennità non è richiesta un’età minima.
7/22 Qualora adempiano tutte le condizioni summenzionate, hanno diritto all’indennità anche le persone minorenni (p. es. apprendisti).
1 Nella presente circolare vengono impiegati i termini «congedo della moglie della madre» e «in-
dennità per la moglie della madre», come pure «congedo del padre» e «indennità per il padre».
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1040 In caso di adozione sussiste il diritto a un’indennità di ado-
1/24 zione secondo l’articolo 16t LIPG. Per contro non vi è diritto a un’indennità di maternità o a un’indennità per il padre o per la moglie della madre (v. anche la Circolare sull’inden- nità di adozione).
1040.1 Il diritto all’indennità di maternità della madre è indipen-
1/24 dente da quello all’indennità del padre o della moglie della madre.
3.2 Inizio del diritto
3.2.1 Disposizioni generali
1041 Il diritto all’indennità inizia il giorno della nascita di un neo-
nato in grado di vivere, indipendentemente dalla durata della gravidanza.
1042 In caso di nascita di più figli in giorni diversi, il diritto inizia il
giorno della nascita del primo.
1/24 3.2.2 Disposizioni particolari per l’indennità di mater- nità
1043 Se il neonato nasce morto o muore al momento del parto, il
7/22 diritto all’indennità di maternità sussiste se la gravidanza è durata almeno 23 settimane, vale a dire che la madre deve essere almeno nella 24a settimana di gravidanza (23 0/7 settimane di gravidanza). In questi casi, la durata della gravidanza deve essere attestata da un certificato medico.
7/21 3.2.2.1 Soppresso
1044 Soppresso
1045 Soppresso
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1046 Soppresso
1047 Soppresso
1048 Soppresso
1/24 3.2.3 Disposizioni particolari per l’indennità per l’altro genitore (indennità per il padre o per la moglie della madre)
1049 L’indennità per il padre o per la moglie della madre può es-
1/24 sere riscossa entro un termine quadro di sei mesi. Il ter- mine quadro decorre dal giorno della nascita del figlio
1049.1 Ha diritto all’indennità per il padre l’uomo che, alla nascita
1/25 di un bambino, ne diventa il padre legale (in virtù del matri- monio con la madre o del riconoscimento del figlio). Il rapporto di filiazione deve essere stabilito al più tardi en- tro sei mesi dalla nascita del figlio (per via giudiziaria o con il riconoscimento del figlio). Se non è possibile produrre questa prova, benché la richiesta di riconoscimento sia stata inoltrata all’autorità competente prima della nascita del figlio o immediatamente dopo di essa, va comunque esaminato il diritto all’indennità per il padre (sentenza del Tribunale federale 9C_719/2023). Va tuttavia tenuto pre- sente che i giorni di congedo devono essere presi entro sei mesi dalla nascita.
1049.2 Ha diritto all’indennità per la moglie della madre la donna
1/24 che è considerata l’altro genitore ai sensi dell’articolo 255a capoverso 1 CC.
1050 Se il figlio nasce morto o muore al momento del parto, non
1/24 sussiste alcun diritto all’indennità per il padre o per la mo- glie della madre (art. 16j cpv. 3 lett. d LIPG).
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1/24 3.2.4 Disposizioni particolari per il prolungamento del diritto all’indennità in caso di decesso della ma- dre
1050.1 Se la madre muore il giorno del parto o nei 97 giorni suc-
1/24 cessivi, il padre o la moglie della madre ha diritto a 98 in- dennità giornaliere supplementari. Il diritto inizia il giorno successivo al decesso e il relativo congedo va fruito in una sola volta.
1050.2 Il termine quadro di sei mesi per la riscossione dell’inden-
1/24 nità da parte del padre o della moglie della madre è so- speso durante questo periodo e riprende a decorrere al momento dell’estinzione del diritto al prolungamento della durata del versamento dell’indennità (v. cap. 3.3.4). Il pa- dre o la moglie della madre può riscuotere liberamente le eventuali indennità giornaliere residue entro il periodo rima- nente.
1050.3 Se al momento del decesso il rapporto di filiazione non è
1/24 ancora stato stabilito tramite il riconoscimento del bambino, il diritto del padre al prolungamento della durata del versa- mento dell’indennità sussiste soltanto se è già stata avviata la procedura di riconoscimento e il datore di lavoro ha con- cesso i giorni di congedo su questa base. Se alla fine il rapporto di filiazione non può essere stabilito durante il ter- mine quadro, l’indennità riscossa deve essere rimborsata.
1/24 3.2.5 Disposizioni particolari per il prolungamento del diritto all’indennità in caso di decesso del padre o della moglie della madre
1050.4 Se il padre o la moglie della madre muore nei sei mesi suc-
1/24 cessivi alla nascita, la madre ha diritto a 14 indennità gior- naliere supplementari. Il diritto inizia il giorno successivo al decesso e il relativo congedo va fruito entro un termine quadro di sei mesi. Il termine quadro decorre dal giorno successivo al decesso.
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1050.5 La madre deve dapprima riscuotere ininterrottamente le
1/24 98 indennità giornaliere del congedo di maternità. Solo successivamente può riscuotere le 14 indennità giornaliere supplementari. La madre può fruire il congedo in una sola volta oppure sotto forma di singoli giorni o blocchi settima- nali. Se lo fruisce in blocchi settimanali, le sono versate sette indennità giornaliere per settimana. Se opta per i sin- goli giorni, le sono versate due indennità giornaliere sup- plementari ogni cinque giorni indennizzati.
3.3 Estinzione del diritto
7/22 3.3.1 Indennità di maternità
1051 Il diritto all’indennità di maternità si estingue al più tardi
98 giorni dopo il suo inizio. Si estingue prima se la madre
riprende l’attività lucrativa, indipendentemente dal grado d’occupazione e dalla durata di quest’ultima.
1051.1 Se immediatamente dopo la nascita il neonato è ospedaliz-
7/21 zato ininterrottamente per almeno 14 giorni, il diritto all’in- dennità è prolungato per una durata equivalente a quella dell’ospedalizzazione, ma al massimo di 56 giorni. Il diritto si estingue alla fine del prolungamento (art. 16d LIPG).
1052 Il fatto di seguire unicamente corsi (p. es. in caso di tiroci-
nio) o provvedimenti inerenti al mercato del lavoro dell’AD non equivale a una ripresa dell’attività lucrativa, ragion per cui il diritto all’indennità continua a sussistere.
1053 L’avvio di un’attività lucrativa con un salario di poco conto
secondo l’articolo 34d OAVS non fa estinguere il diritto all’indennità (DTF 139 V 250).
1053.1 Se la madre partecipa quale parlamentare a sedute di ca-
7/24 mere o commissioni di parlamenti (autorità legislativa) a li- vello federale, cantonale o comunale per le quali non è pre- vista una supplenza, ciò non è considerato quale ripresa dell’attività lucrativa (art. 16d cpv. 3, prima frase LIPG),
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motivo per cui il diritto all’indennità continua a sussistere (art. 16d cpv. 3, seconda frase LIPG). Il numero marginale è quindi applicabile soltanto se la sup- plenza a una seduta della camera o della commissione non è ammessa, o perché un atto normativo lo stabilisce o per- ché manca una regolamentazione che preveda una sup- plenza. Esso non è invece applicabile se la supplenza è ammessa, ma la madre non trova nessuno che la sostitui- sca alla seduta. La situazione è diversa per le madri che ri- cevono soltanto un salario di poco conto o un rimborso spese per la loro attività in camere o commissioni (il N. 1053 è applicabile per analogia).
1053.2 Se il regolamento prevede la sostituzione solo in caso di
7/24 malattia, infortunio o allattamento, la madre può parteci- pare a sedute di camere o commissioni di parlamenti senza perdere il diritto all'indennità. Se invece è prevista una sostituzione generale o una sostituzione per maternità o durante il congedo di maternità, scegliendo di partecipare alla riunione la madre perde il diritto all'indennità di mater- nità.
1054 Se la madre muore al momento del parto o durante il suc-
1/24 cessivo congedo di maternità, il diritto all’indennità si estin- gue. L’indennità è dovuta anche per il giorno del decesso. Per il diritto del genitore superstite si rimanda al capi- tolo 3.2.5.
1/24 3.3.2 Prolungamento della durata del versamento dell’indennità di maternità in caso di degenza ospedaliera prolungata del neonato
7/21 3.3.2.1 In generale
1054.1 Se, per motivi medici, il neonato deve restare in ospedale o
7/21 esservi portato (p. es. se il parto si è svolto in una casa della nascita) immediatamente dopo la nascita, la durata del versamento dell’indennità di maternità è prolungata, se
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sono soddisfatte cumulativamente le condizioni seguenti
– il neonato è ospedalizzato ininterrottamente per almeno
14 giorni immediatamente dopo la nascita (v. N. 1054.3),
– la madre fornisce la prova che al momento del parto pre- vedeva di riprendere un’attività lucrativa alla fine del con- gedo di maternità (v. N. 1054.5 segg.).
1054.2 La durata del prolungamento del versamento dell’indennità
7/21 corrisponde al numero di giorni di ospedalizzazione effet- tiva del neonato, ma al massimo a 56 giorni, e va ad ag- giungersi ai 98 giorni d’indennità di base (v. N. 1051). Se la degenza ospedaliera del neonato dura più di 56 giorni, il di- ritto si estingue in ogni caso alla fine del 154° giorno suc- cessivo al parto, anche se l’ospedalizzazione dura più a lungo.
1054.3 La durata effettiva della degenza ospedaliera deve essere
7/21 comprovata mediante un attestato medico (art. 24 OIPG, v. cap. 1.3).
1054.4 In caso di parto plurimo, il prolungamento può essere ri-
7/21 chiesto anche se soltanto uno dei neonati è ospedalizzato ininterrottamente. Il versamento dell’indennità è prolungato per la durata del soggiorno del neonato portato per ultimo a casa.
7/21 3.3.2.2 Verifica della condizione dell’attività lucrativa dopo il congedo di maternità
1054.5 Il prolungamento del versamento dell’indennità di maternità
7/22 è riservato alle madri attive al momento del parto e che prevedono di riprendere un’attività lucrativa alla fine del congedo di maternità (art. 16c cpv. 3 lett. b LIPG). Non conta se la madre riprende l’attività che aveva prima del parto o ne inizia una nuova. Per verificare l’adempimento di questa condizione, bisogna basarsi sulla situazione effet- tiva della madre al momento del parto.
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La madre deve fornire un giustificativo comprovante il suo statuto (v. N. 1054.6–1054.13).
Madri salariate
1054.6 Per le salariate va esaminata l’esistenza, al momento del
7/21 parto, di un rapporto di lavoro valido alla fine del congedo di maternità. A tal fine, la madre deve fornire un’attesta- zione del suo datore di lavoro che confermi che il contratto non è stato sciolto. Quest’attestazione è sufficiente per di- mostrare che intende continuare a lavorare dopo il con- gedo di maternità. Non è determinante se la madre, dopo il congedo di maternità, prende vacanza, un congedo non pagato o riduce il grado di occupazione e nemmeno se scioglie il contratto di lavoro dopo il parto. Se ha previsto di cambiare posto di lavoro, deve fornire un’attestazione del nuovo datore di lavoro che indichi che sarà attiva immediatamente dopo la fine del congedo di maternità.
1054.7 Se scioglie il contratto di lavoro prima del parto in vista di
7/21 cessare la sua attività dopo il congedo di maternità o se il suo contratto di lavoro a tempo determinato scade durante il congedo, la donna non può far valere il diritto a un pro- lungamento della durata del versamento poiché l’ospeda- lizzazione prolungata del neonato non causa alcuna per- dita di guadagno.
Madri con lo statuto d’indipendente
1054.8 Per principio, va esaminata l’esistenza dello statuto d’indi-
7/21 pendente al momento del parto, purché la donna non abbia già annunciato che cesserà la sua attività alla fine del con- gedo di maternità.
Madri incapaci al lavoro
1054.9 Una madre incapace al lavoro per motivi di salute (malattia
7/21 o infortunio) al momento del parto può far valere il diritto a un prolungamento della durata del versamento, se può for-
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nire la prova che riprenderà immediatamente un’attività lu- crativa alla fine del congedo di maternità (contratto di la- voro valido, attestazione del datore di lavoro).
Madri disoccupate
1054.10 La madre disoccupata che al momento del parto non ha
7/21 esaurito le indennità giornaliere dell’assicurazione contro la disoccupazione e il cui termine quadro per la riscossione delle prestazioni è ancora aperto il giorno dopo la fine del congedo di maternità può far valere il diritto al versamento dell’indennità di maternità di durata prolungata (art. 29
1054.11 La madre disoccupata che al momento del parto ha esau-
7/21 rito le indennità giornaliere dell’assicurazione contro la di- soccupazione può far valere il diritto al versamento dell’in- dennità di maternità di durata prolungata soltanto se può fornire la prova che riprenderà immediatamente un’attività lucrativa alla fine del congedo di maternità (contratto di la- voro valido). Questo vale a prescindere dal fatto che il ter- mine quadro per la riscossione delle prestazioni sia ancora aperto dopo la fine del congedo di maternità.
1054.12 La madre disoccupata che al momento del parto non ha
7/21 esaurito le indennità giornaliere dell’assicurazione contro la disoccupazione e il cui termine quadro per la riscossione delle prestazioni si è concluso prima della fine del congedo di maternità può far valere il diritto al versamento dell’in- dennità di maternità di durata prolungata soltanto se può fornire la prova che riprenderà immediatamente un’attività lucrativa alla fine del congedo di maternità (contratto di la- voro valido, attestazione del datore di lavoro).
1054.13 La cassa di compensazione verifica che la madre disoccu-
7/21 pata, al momento del parto, non abbia esaurito le indennità giornaliere dell’assicurazione contro la disoccupazione e che il termine quadro per la riscossione delle prestazioni sia ancora aperto il giorno dopo la fine del congedo di ma- ternità. A tale scopo, si basa sui conteggi delle indennità
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giornaliere dell’assicurazione contro la disoccupazione sti- lati prima del parto, che la madre dovrà allegare alla richie- sta (punto 4.3 del modulo di richiesta per l’indennità).
1054.14 La madre che adempie la condizione del periodo di contri-
7/21 buzione minimo per le indennità dell’AD, ma non si è an- nunciata per riceverle (N. 1108), ha diritto al versamento dell’indennità di maternità di durata prolungata soltanto se può fornire la prova che riprenderà immediatamente un’atti- vità lucrativa alla fine del congedo di maternità (contratto di lavoro valido, attestazione del datore di lavoro).
1/24 3.3.3 Indennità per l’altro genitore (indennità per il pa- dre o per la moglie della madre)
1055 Il diritto all’indennità per il padre o per la moglie della ma-
1/24 dre si estingue dopo la riscossione di 14 indennità giorna- liere, ma al più tardi dopo la scadenza del termine quadro di sei mesi dalla nascita del figlio (p. es. se il figlio nasce il 20 luglio 2021, il termine quadro scade il 19 gennaio 2022).
1056 Il diritto all’indennità per il padre o per la moglie della ma-
1/24 dre si estingue inoltre con la morte del figlio oppure del pa- dre o della moglie della madre. L’indennità è dovuta anche per il giorno del decesso, se il padre o la moglie della ma- dre ha fruito di un giorno di congedo. Per il diritto del geni- tore superstite si rimanda al capitolo 3.2.5.
1/24 3.3.4 Prolungamento del diritto all’indennità per il geni- tore superstite
1057.1 Se, in seguito al decesso della madre, il diritto all’indennità
1/24 viene prolungato per il genitore superstite, i N. 1051 segg. sono applicabili per analogia per quanto concerne l’estin- zione del diritto.
1057.2 Il diritto al prolungamento della durata del versamento
1/24 dell’indennità si estingue al momento del decesso del bam-
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bino o della persona avente diritto. L’indennità è dovuta an- che per il giorno del decesso, se quel giorno il padre o la moglie della madre ha fruito di un giorno di congedo.
1057.3 Per il padre, il diritto al prolungamento della durata del ver-
1/24 samento dell’indennità si estingue inoltre con la revoca della paternità.
1057.4 In caso di decesso della madre, anche il padre o la moglie
1/24 della madre può avere diritto al prolungamento del con- gedo in seguito alla degenza ospedaliera prolungata del neonato. In tal caso valgono le stesse condizioni previste per la madre; il capitolo 3.3.2 è applicabile per analogia. ad eccezione del N. 1054.14
1057.5 Se, in seguito al decesso del padre o della moglie della
1/24 madre, il diritto all’indennità viene prolungato per la madre, i N. 1055 e 1056 sono applicabili per analogia.
3.4 Durata del periodo d’assicurazione
3.4.1 Principio
1058 In linea di principio, nei nove mesi che precedono la na-
7/22 scita del figlio la persona avente diritto deve essere stata assicurata obbligatoriamente ai sensi della LAVS. La data di riferimento è quella della nascita del figlio. La durata del periodo d’assicurazione è calcolata a ritroso a contare dal giorno della nascita e deve essere ininterrotta. Se la na- scita avviene per esempio il 19 ottobre, la persona avente diritto deve essere stata assicurata ininterrottamente al- meno dal mese di febbraio.
1059 Il calcolo è effettuato non in termini di giorni singoli, bensì
7/22 di mesi. Se la persona avente diritto è stata assicurata sol- tanto alcuni giorni o persino uno solo, quale periodo d’assi- curazione è computato il mese intero.
1060 Conformemente all’articolo 1a capoverso 1 LAVS sono per
principio assicurate tutte le persone fisiche domiciliate in
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Svizzera, quelle che esercitano un’attività lucrativa nel no- stro Paese e i cittadini svizzeri che lavorano all’estero al servizio della Confederazione o di un’istituzione designata dal Consiglio federale.
1061 Per quanto riguarda l’obbligo assicurativo e la relativa qua-
lità di assicurato/a sono applicabili le disposizioni delle DOA.
1062 Secondo le regole dell’Accordo sulla libera circolazione
1/25 delle persone tra la Svizzera e l’UE, della Convenzione AELS o della convenzione con il Regno Unito, una persona cui si applica il trattato in questione è assicurata di regola soltanto in un Paese, nello specifico in quello in cui lavora. Se svolge attività lucrative in diversi Paesi e anche in quello di domicilio, la persona è assicurata in quest’ultimo, a condizione che vi svolga una parte importante dell’attività lucrativa (almeno il 25 %). Altre regole sono applicabili ad altre situazioni. Per determinare l’assoggettamento va fatto riferimento alle DOA.
1063 Le persone cui si applica l’Accordo sulla libera circolazione
1/25 con l’UE, la Convenzione AELS o la convenzione con il Re- gno Unito e alle quali continuano a essere versati il salario o le indennità giornaliere dalla Svizzera mantengono la qualità d’assicurato anche se sono domiciliate in uno Stato membro dell’UE/AELS o nel Regno Unito (il N. 1102 si ap- plica per analogia). Questo non vale tuttavia se una persona riprende a lavo- rare all’estero prima della nascita del figlio o se percepisce una prestazione dell’assicurazione contro la disoccupa- zione dall’estero.
1064 Le persone che esercitano un’attività lucrativa in Svizzera,
1/25 alle quali si applica l’Accordo sulla libera circolazione con l’UE, la Convenzione AELS o la convenzione con il Regno Unito, che sono domiciliate in uno Stato membro dell’UE/AELS o nel Regno Unito e che fruiscono di un con- gedo non pagato sono considerate assicurate per questo periodo, se al momento della nascita dispongono di un contratto di lavoro valido.
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3.4.2 Riduzione del periodo d’assicurazione minimo
1065 Se il figlio nasce prima del nono mese di gravidanza, vale a
dire prima della 40a settimana di gravidanza, il periodo d’assicurazione minimo (v. N. 1060) è ridotto di conse- guenza. La riduzione concerne unicamente quest’ultimo e non la durata minima del periodo di attività lucrativa.
1066 Se il figlio nasce tra l’ottavo e il nono mese di gravidanza
(36a–40a settimana), la durata del periodo d’assicurazione è ridotta a otto mesi. Se il figlio nasce tra il settimo e l’ot- tavo mese (32a–36a settimana), il periodo d’assicurazione richiesto è di sette mesi. Se il figlio nasce prima del settimo mese, il periodo d’assicurazione minimo è di sei mesi.
1067 In caso di nascita prematura, a meno che la persona
7/22 avente diritto non sia comunque già assicurata da almeno nove mesi, la durata della gravidanza deve essere dimo- strata da un certificato medico (v. N. 1005).
3.4.3 Periodi d’assicurazione all’estero
1068 Le disposizioni di questo capitolo valgono soltanto per le
1/25 persone che rientrano nel campo d’applicazione dell’Ac- cordo sulla libera circolazione con l’UE, in quello della Con- venzione AELS (cfr. CIBIL) o in quello della convenzione con il Regno Unito.
1069 I periodi di affiliazione all’assicurazione obbligatoria di uno
1/25 Stato membro dell’UE o dell’AELS oppure del Regno Unito sono presi in considerazione per valutare l’adempimento del periodo d’assicurazione minimo.
1070 Questo vale per tutti i Paesi dell’UE:
1/25 Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Esto- nia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polo- nia, Portogallo, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia,
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Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria. Altrettanto vale an- che per il Regno Unito (Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord).
1071 All’AELS appartengono l’Islanda, il Liechtenstein e la Nor-
vegia.
1072 L’attestazione dei periodi d’assicurazione compiuti in uno
1/25 Stato membro dell’UE o dell’AELS oppure nel Regno Unito deve essere rilasciata in formato strutturato mediante SED tramite ALPS/EESSI. A tal fine va impiegato il Business Use Case S_BUC_24. I processi sono spiegati nel Ma- nuale d’uso ALPS (disponibile sulla Pagina iniziale di ALPS).
1073 Se il certificato relativo ai periodi d’assicurazione compiuti
1/25 in uno Stato membro dell’UE o dell’AELS oppure nel Re- gno Unito non è allegato alla richiesta, la cassa di compen- sazione lo esige, tramite il modulo di richiesta SED S040, direttamente dall’organo assicurativo competente dello Stato in cui l’assicurato ha svolto la sua ultima attività lu- crativa.
1074 I periodi d’assicurazione attestati da uno Stato membro
1/25 dell’UE o dell’AELS oppure dal Regno Unito mediante il SED di risposta S041 devono essere riconosciuti senza re- strizioni dalla Svizzera anche se essi non sarebbero stati considerati tali nel nostro Paese.
1075 Quando un organo assicurativo di uno Stato membro
1/25 dell’UE o dell’AELS oppure del Regno Unito competente per il versamento delle prestazioni in caso di maternità o paternità inoltra un modulo di richiesta SED S040 a una cassa di compensazione, quest’ultima lo tratta e invia diret- tamente un modulo di risposta SED S041 all’istituzione estera. Se la richiesta non è di sua pertinenza, la inoltra alla cassa competente.
1076 Se la cassa riceve per errore una richiesta concernente
7/22 l’assicurazione malattie, la inoltra all’Istituzione comune LAMal (v. Manuale d’uso ALPS).
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7/22 3.5 Persone esercitanti un’attività lucrativa
3.5.1 Principio
1077 Per principio, per avere diritto all’indennità il genitore deve
1/24 essere considerato esercitante un’attività lucrativa al mo- mento della nascita del figlio. Questa condizione è soddi- sfatta se il genitore è considerato salariato o indipendente oppure collabora nell’azienda del coniuge percependo un salario in contanti. È determinante esclusivamente la situa- zione al momento della nascita del figlio. Non è invece ne- cessario che il genitore continui a essere considerato quale persona esercitante un’attività lucrativa anche dopo questo evento.
3.5.2 Lavoratrici e lavoratori salariati
1078 La persona è considerata salariata se esercita un’attività
7/22 lucrativa dipendente e riceve in compenso un salario deter- minante ai sensi della LAVS. Sono considerate salariate anche le persone che collaborano nell’azienda del coniuge e percepiscono un salario in contanti.
1079 Per principio è considerato salario determinante ogni retri-
7/22 buzione economicamente derivante da una prestazione la- vorativa (v. Direttive sul salario determinante nell’AVS/AI e nelle IPG; DSD). È pertanto irrilevante che il lavoro sia stato svolto principalmente a scopo di lucro o a fini ideali o di pubblica utilità.
1080 Per valutare se la persona sia da considerare quale sala-
7/22 riata al momento della nascita del figlio, ci si deve basare di regola sul contratto di lavoro o sulla situazione dal punto di vista del diritto del lavoro. Il rapporto di lavoro deve du- rare almeno fino al giorno della nascita compreso.
1081 È pertanto irrilevante che al momento della nascita del fi-
1/24 glio il rapporto di lavoro della persona avente diritto sia stato disdetto o meno, che questa fruisca di un congedo
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non pagato o che riprenda o meno l’attività lucrativa dopo il congedo indennizzato.
1082 Il diritto all’indennità non sussiste invece se il rapporto di la-
7/22 voro termina prima della nascita del figlio senza che la per- sona in questione percepisca fino a questa data un’inden- nità per la perdita di salario sotto forma di un’indennità gior- naliera dell’AD, AI, AMal, AM o AINF (in virtù del diritto delle assicurazioni sociali oppure del diritto delle assicura- zioni private secondo la LCA) o adempia le condizioni di di- ritto per beneficiare dell’indennità di disoccupazione.
1083 Sul modulo di richiesta, il datore di lavoro deve fornire le
necessarie informazioni sul tipo e sulla durata del rapporto di lavoro.
1084 Per il padre o la moglie della madre deve inoltre indicare i
1/24 giorni di fruizione del congedo (v. N. 1013).
3.5.3 Lavoratrici e lavoratori indipendenti
1085 Sono considerate indipendenti le persone il cui reddito non
7/22 rappresenta una retribuzione per lavoro a dipendenza di al- tri.
1086 Per quanto concerne le lavoratrici e i lavoratori indipen-
1/24 denti, è determinante il fatto che al momento della nascita del figlio siano considerati tali dalla cassa di compensa- zione. A tal fine, è sufficiente che essi siano affiliati alla cassa di compensazione a titolo di lavoratori indipendenti. Anche in questo caso è irrilevante che l’attività lucrativa in- dipendente continui o meno a essere svolta dopo il con- gedo indennizzato.
1087 Una madre indipendente che diventi incapace al lavoro du-
7/22 rante la gravidanza a causa di una malattia o di un infortu- nio non perde per questo il suo statuto di lavoratrice indi- pendente (DTF 133 V 73). Questo si applica per analogia anche al padre o alla moglie della madre.
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1088 Se vi sono indizi che fanno supporre la cessazione dell’atti-
vità lucrativa quale indipendente e l’abbandono dello sta- tuto di indipendente nei confronti dell’AVS prima della na- scita del figlio, la cassa di compensazione deve verificare se tale condizione continui effettivamente a sussistere (p. es. disdetta dei locali aziendali o dei rapporti di lavoro degli impiegati, conclusione di un contratto per il trasferi- mento dell’attività, comunicazione alle assicurazioni sociali della cessazione dell’attività o della volontà di farlo). In caso di cessazione dell’attività in qualità di lavoratrice o la- voratore indipendente prima della nascita del figlio, non sussiste alcun diritto all’indennità (DTF 133 V 73).
3.6 Durata minima dell’attività lucrativa
1089 Per adempiere il requisito della durata minima di cin-
7/22 que mesi dell’attività lucrativa, non è necessario che la per- sona abbia lavorato per un certo numero di giorni o ore al mese. È irrilevante che una persona salariata abbia un rap- porto di lavoro a tempo pieno o lavori solo un giorno alla settimana. Determinante è invece il fatto che il datore di la- voro abbia versato alla persona un salario nel mese civile in questione. Per quanto riguarda le persone indipendenti, esse devono avere avuto tale statuto per almeno cin- que mesi.
1090 La durata minima dell’attività lucrativa è calcolata a ritroso
a partire dal giorno della nascita del figlio. Non è necessa- rio che il periodo sia stato compiuto senza interruzioni. Esso deve tuttavia rientrare nel periodo d’assicurazione de- terminante precedente la nascita del figlio (v. N. 1058 e
1065 segg.) e ammontare complessivamente ad almeno
cinque mesi. Singoli periodi di attività lucrativa che deri- vano da rapporti di lavoro a tempo determinato e in cui la persona assicurata ha percepito un salario determinante sono addizionati per stabilire il numero esatto di mesi di at- tività compiuti.
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1091 Le vacanze e i congedi di una persona salariata sono con-
7/22 siderati come periodi di attività lucrativa, se il datore di la- voro ha continuato a versarle un salario. Anche le vacanze delle persone che percepiscono un salario orario compren- dente un’indennità di vacanza sono considerate come pe- riodi di attività lucrativa.
1092 Non sono invece computati i periodi in cui una persona sa-
7/22 lariata, pur intrattenendo un rapporto di lavoro, ha preso un congedo prolungato non pagato.
1093 I periodi precedenti la nascita del figlio in cui la persona
7/22 avente diritto ha percepito un’indennità giornaliera dell’AD, AI, AMal, AM o AINF (in virtù del diritto delle assicurazioni sociali oppure del diritto delle assicurazioni private secondo la LCA) sono interamente presi in considerazione nel com- puto della durata minima dell’attività lucrativa. Questo vale anche per i periodi in cui l’indennità non è stata versata (cosiddetti giorni di sospensione) e per i giorni di attesa. Per determinare la durata minima dell’attività lucrativa si tiene dunque conto anche dei periodi durante i quali la per- sona ha prestato servizio e percepito IPG (art. 28a OIPG).
1094 Per determinare la durata minima dell’attività lucrativa si
sommano i periodi di attività salariata e quelli di attività indi- pendente.
1095 I periodi in cui la persona avente diritto percepisce o ha
7/22 percepito un’indennità giornaliera in sostituzione del salario sono presi in considerazione nel computo della durata mi- nima dell’attività lucrativa di cinque mesi. Le possibilità sono due: o l’indennità è versata direttamente dopo la ces- sazione dell’attività lucrativa oppure questa è ripresa o av- viata dopo un periodo di percezione di un’indennità giorna- liera. I vari periodi di percezione di indennità giornaliere sono sommati e in seguito aggiunti ai periodi di attività lu- crativa.
1096 La durata minima dell’attività lucrativa di cinque mesi può
7/22 dunque essere adempiuta mediante periodi di attività lucra- tiva oppure mediante periodi di percezione di un’indennità
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giornaliera in sostituzione del salario oppure ancora me- diante una combinazione di entrambi.
7/22 3.7 Persone incapaci al lavoro
1097 Le persone che hanno interrotto la loro attività lucrativa per
7/22 incapacità al lavoro fino alla nascita del figlio hanno diritto all’indennità, se adempiono la condizione del periodo d’as- sicurazione precedente di nove mesi e – fatta eccezione per le persone che hanno diritto a indennità giornaliere dell’AD – hanno lavorato cinque mesi (i periodi d’incapacità al lavoro sono equiparati ai periodi di attività).
1098 Sono considerate incapaci al lavoro le persone che in se-
7/22 guito a un danno alla salute non possono più lavorare (par- zialmente o totalmente). Il fatto che l’incapacità al lavoro sia totale o parziale è irrilevante.
1099 Di regola per il diritto all’indennità è determinante il fatto
che la persona assicurata, a causa di un’interruzione o cessazione dell’attività lavorativa in seguito a malattia o in- fortunio, percepisca – un’indennità giornaliera dell’AI, – un’indennità giornaliera dell’AM oppure – un’indennità giornaliera per malattia o per infortuni in virtù del diritto delle assicurazioni sociali secondo l’AMal o l’AINF oppure del diritto delle assicurazioni private se- condo la LCA. Questa deve essere una prestazione in sostituzione del sa- lario (eccezioni: v. N. 1102 e 1103).
1100 Gli assicurati che, senza aver prima svolto un’attività lucra-
7/22 tiva, percepiscono una piccola indennità giornaliera dell’AI durante l’esecuzione di provvedimenti sanitari non hanno diritto all’indennità.
1101 Se fino alla nascita del figlio la persona percepisce un’in-
7/22 dennità giornaliera dell’AMal o dell’AINF in virtù del diritto delle assicurazioni sociali oppure un’indennità giornaliera in virtù del diritto delle assicurazioni private secondo la LCA,
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la cassa di compensazione deve verificare se questa in- dennità vada considerata quale prestazione in sostituzione del salario.
1102 Le persone salariate che per motivi di salute erano tempo-
7/22 raneamente incapaci al lavoro prima della nascita del figlio e che in questo periodo hanno esaurito il loro diritto alla prosecuzione del versamento del salario o alla percezione di indennità giornaliere sono equiparate alle persone che percepiscono indennità giornaliere, se al momento della nascita del figlio hanno ancora un rapporto di lavoro valido. Il rapporto di lavoro deve essere durato almeno cin- que mesi prima della nascita del figlio.
1103 Le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente non
7/22 devono necessariamente percepire un’indennità giorna- liera. Se al momento della nascita del figlio sono tempora- neamente incapaci al lavoro, possono aver diritto all’inden- nità di maternità o di paternità anche se non dispongono di un reddito sostitutivo. Quale prova dell’incapacità al lavoro è sufficiente un certificato medico. Se l’incapacità al lavoro può essere sufficientemente comprovata in base alle altre circostanze, si può rinunciare al certificato medico (DTF 133 V 73). È inoltre necessario che al momento della nascita le persone siano considerate come indipendenti dalla cassa di compensazione.
7/22 3.8 Persone disoccupate che percepiscono un’inden- nità giornaliera dell’assicurazione contro la disoc- cupazione
1104 Le persone che adempiono la condizione del periodo d’as-
7/22 sicurazione hanno diritto all’indennità di maternità o di pa- ternità, senza adempiere le altre condizioni di diritto, se percepiscono fino alla nascita del figlio un’indennità giorna- liera dell’assicurazione svizzera contro la disoccupazione.
1105 Se le indennità giornaliere non sono state versate fino alla
nascita del figlio a causa di un termine d’attesa o per altri
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motivi, il diritto all’indennità nasce se le indennità giorna- liere non sono state esaurite fino alla nascita del figlio, ma in quel momento vige ancora un termine quadro.
1106 Le persone che al momento della nascita del figlio hanno
7/22 esaurito il diritto all’indennità giornaliera dell’AD non hanno diritto all’indennità di maternità o di paternità neanche se vige ancora il termine quadro o se percepiscono una pre- stazione cantonale equivalente all’indennità giornaliera dell’AD.
1107 Se per una persona di età inferiore ai 25 anni il diritto a in-
dennità giornaliere dell’AD si prolunga con la nascita del fi- glio (art. 27 cpv. 5bis in combinato disposto con il cpv. 2 lett. b LADI), nasce un diritto all’indennità. Il N. 1110 è ap- plicabile per analogia.
7/22 3.9 Persone che non percepiscono indennità giorna- liere
1108 Se al momento della nascita del figlio la madre adempie la
7/22 condizione del periodo di contribuzione minimo per le in- dennità giornaliere dell’AD, ma non si è annunciata per ri- ceverle, nasce comunque il diritto all’indennità di maternità. Il periodo di contribuzione minimo richiesto deve essere stato adempiuto durante il termine quadro ordinario di due anni; non vi è alcuna possibilità di prolungare questo termine quadro (DTF 136 V 239).
1109 La disposizione del N. 1108 è applicabile per analogia al
7/22 padre o alla moglie della madre, se al momento della na- scita del figlio presta un servizio per il quale percepisce IPG, ma il suo rapporto di lavoro si è concluso prima del servizio in questione. Si tratta di regola di servizi di una certa durata come scuola reclute, servizio in ferma conti- nuata, servizio di avanzamento o impiego di lunga durata nel servizio civile.
1110 A tal fine la cassa di compensazione deve procedere alle
1/24 necessarie verifiche presso la Direzione del lavoro della
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Segreteria di Stato dell’economia (SECO; bilaterale- fcpm@seco.admin.ch). Spetta quindi alla SECO verificare se il periodo di contribuzione minimo per la riscossione delle indennità giornaliere dell’AD sia stato adempiuto. La procedura è retta dalla Circolare sulla procedura di notifica tra le casse di compensazione e l’assicurazione contro la disoccupazione per la verifica dei periodi di contribuzione secondo la LADI in materia di indennità.
1111 La richiesta inviata alla SECO deve essere accompagnata
7/22 dal modulo «Attestazione del datore di lavoro» (318.752 i o
318.749 i). Ogni datore di lavoro che ha occupato la per-
sona in questione nei due anni precedenti la nascita del fi- glio deve compilare un modulo separato. La SECO verifica le condizioni di diritto sulla base dei dati indicati nei moduli e comunica la propria decisione alla cassa di compensa- zione.
3.10 Periodi di occupazione all’estero
1112 Le disposizioni di questo capitolo valgono soltanto per le
1/25 persone che rientrano nel campo d’applicazione dell’Ac- cordo sulla libera circolazione con l’UE, in quello della Con- venzione AELS (cfr. CIBIL) o in quello della convenzione con il Regno Unito.
1113 I periodi di occupazione compiuti in uno Stato membro
1/25 dell’UE o dell’AELS oppure nel Regno Unito in cui la per- sona era assicurata sono presi in considerazione nel com- puto della durata minima dell’attività lucrativa (v. cap. 3.6).
1114 L’attestazione dei periodi di occupazione compiuti in uno
1/25 Stato membro dell’UE o dell’AELS oppure nel Regno Unito deve essere rilasciata dallo Stato in questione e presentata dalla persona salariata o indipendente al momento dell’inoltro della richiesta. A tal fine va impiegato il
1115 Se la richiesta non contiene l’attestazione dei periodi di oc-
1/25 cupazione compiuti in uno Stato membro dell’UE o
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dell’AELS oppure nel Regno Unito, la cassa di compensa- zione la esige direttamente dall’organo assicurativo compe- tente dello Stato in cui l’assicurato ha svolto la sua ultima attività lucrativa tramite il SED di richiesta S040.
1116 I periodi di occupazione attestati da uno Stato membro
1/25 dell’UE o dell’AELS oppure dal Regno Unito tramite un SED di risposta S041 devono essere riconosciuti senza re- strizioni dalla Svizzera.
4. Importo dell’indennità
4.1 Principio
1117 L’indennità ammonta all’80 per cento del reddito da lavoro
1/24 medio conseguito dalla persona avente diritto immediata- mente prima della nascita del figlio. In caso di prolungamento del diritto in seguito al decesso di un genitore, l’indennità ammonta sempre all’80 per cento del reddito da lavoro medio conseguito dalla persona avente diritto immediatamente prima della nascita del figlio, anche se il reddito da lavoro è cambiato nel frattempo.
1117.1 L’indennità dell’80 per cento va garantita anche in caso di
1/24 fruizione del congedo del padre o della moglie della madre in singoli giorni da parte di lavoratori a tempo parziale. In caso di attività a tempo parziale, il numero di giorni di con- gedo dipende dalla regolamentazione del datore di lavoro relativa al tempo di lavoro e può essere ridotto in funzione del grado d’occupazione. Tuttavia, anche in questo caso la persona avente diritto può riscuotere al massimo 14 inden- nità giornaliere. Per il calcolo si rimanda ai N. 1153 segg.
1118 Le indennità non sono integrate da assegni per i figli, per
1/24 l’azienda o per spese di custodia.
1119 L’indennità è ridotta nella misura in cui supera il limite mas-
7/21 simo di cui all’articolo 16f LIPG o all’articolo 16l LIPG, con
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riserva della garanzia dei diritti acquisiti in caso di perce- zione di un’indennità giornaliera dell’AINF, AD, AI, AMal o AM in virtù del diritto delle assicurazioni sociali.
4.2 Tabelle delle indennità
1120 Le tabelle per il calcolo delle indennità di maternità e di
1/24 quelle per l’altro genitore, figuranti tra le tabelle per il cal- colo delle indennità giornaliere IPG 318.116 [d/f] pubblicate dall’UFAS, sono vincolanti.
5. Determinazione del reddito prima della nascita del fi-
glio
7/22 5.1 Persone salariate
1121 Per il calcolo dell’indennità delle lavoratrici e dei lavoratori
salariati ci si basa sull’ultimo reddito da lavoro ai sensi dell’articolo 5 LAVS conseguito prima della nascita del fi- glio, convertito in reddito giornaliero. Per la conversione non si tiene conto di eventuali giorni in cui queste persone, in seguito a malattia, infortunio, disoccupazione o servizi secondo l’articolo 1a LIPG, all’assistenza a un figlio con gravi problemi di salute secondo l’articolo 16o LIPG, op- pure per altri motivi che non sono loro imputabili, hanno conseguito un reddito ridotto o non hanno conseguito alcun reddito. I N. 5008–5040 DIPG sono applicabili per analo- gia.
1122 Per le persone che prima della nascita del figlio usufrui-
vano di un congedo non pagato o avevano ridotto il loro grado d’occupazione senza essere incapaci al lavoro, nel calcolo del reddito medio occorre tenere conto di questo periodo di inattività. Tali casi vengono trattati secondo i N. 5032 e 5033 DIPG, anche in presenza di un reddito re- golare.
1123 Le disposizioni dei N. 1121 e 1122 sono applicabili anche
7/22 ai padri o alle mogli delle madri che non fruiscono del loro congedo immediatamente dopo la nascita del figlio o ne DFI UFAS | Circolare sull’indennità di maternità e sull’indennità per l’altro genitore (CIMatAG)
fruiscono in singoli giorni. Questo vale anche nel caso in cui il padre o la moglie della madre, durante il termine qua- dro, cambi datore di lavoro o aumenti il suo grado d’occu- pazione, conseguendo così un salario maggiore rispetto a quello conseguito prima della nascita del figlio.
5.2 Lavoratrici e lavoratori indipendenti
1124 Per il calcolo dell’indennità delle lavoratrici e dei lavoratori
7/21 indipendenti ci si basa sul reddito da lavoro determinante per gli ultimi contributi AVS versati prima della nascita del figlio, convertito in reddito giornaliero. Le disposizioni dei N. 5043.1–5044 DIPG sono applicabili.
1125 Se questo reddito risale a più di un anno prima, ci si basa
sul reddito dell’anno civile precedente quello della nascita del figlio. Ad esempio, se il figlio è nato nell’aprile del 2021, va considerato il reddito del 2020. Per comprovare il red- dito in questione ci si basa sugli acconti versati.
1126 Se la persona avente diritto lo desidera, ci si può basare
7/22 anche sul reddito realizzato nell’anno in cui nasce il figlio. In tal caso, però, entrano in linea di conto solo i redditi rea- lizzati prima della nascita del figlio. Questi redditi vanno comprovati (p. es. con un documento di chiusura per il pe- riodo in questione). Gli acconti versati possono essere con- siderati solo se corrispondono al periodo e all’attività effetti- vamente svolta.
1127 Se, in base alla comunicazione fiscale, viene fissato a po-
1/23 steriori un contributo più elevato o più basso per il reddito alla base del calcolo, è applicabile per analogia il N. 5046 DIPG.
1128 Per determinare il reddito da lavoro giornaliero medio, biso-
gna dividere il reddito annuale per 360.
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Se invece il reddito è stato realizzato in meno di un anno, esso è convertito in reddito giornaliero in funzione della du- rata dell’attività (DTF 133 V 431). Questa va comprovata (p. es. statuto di indipendente, prove contabili).
7/22 5.3 Persone che esercitano allo stesso tempo un’atti- vità salariata e un’attività indipendente
1130 Per il calcolo del reddito medio determinante sono applica-
bili per analogia i N. 5050–5054 DIPG.
5.4 Persone beneficiarie di indennità giornaliere
1131 In caso di riscossione di indennità giornaliere prima della
7/24 nascita del figlio, la cassa di compensazione deve verifi- care se siano adempiute le condizioni per la garanzia dei diritti acquisiti (v. N. 1136–1142). Se è così, si deve proce- dere a un calcolo comparativo: l’importo dell’indennità va calcolato secondo le disposizioni della presente circolare e delle DIPG e poi confrontato con l’importo dell’indennità giornaliera percepita. Sarà quindi versata la prestazione più elevata. Per il calcolo comparativo è determinante il giorno precedente la data della nascita del figlio. Nel caso del padre o della moglie della madre, il calcolo comparativo va effettuato una sola volta, anche se non fruisce del con- gedo immediatamente dopo la nascita del figlio o ne fruisce in singoli giorni durante il termine quadro.
1132 Per le persone aventi diritto che hanno percepito indennità
7/22 giornaliere fino alla nascita del figlio, la base di calcolo dell’indennità è il salario conseguito prima dell’incapacità al lavoro (totale o parziale).
1133 Per le persone che hanno percepito indennità giornaliere
7/22 dell’AD, il calcolo dell’indennità può basarsi sul guadagno assicurato considerato per calcolare queste ultime. A tal fine, la cassa di compensazione può chiedere alle persone
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aventi diritto una copia della decisione indicante il guada- gno assicurato. Per questa procedura non è più necessaria un’attestazione salariale da parte del datore di lavoro.
1134 Per determinate persone disoccupate (persone che hanno
concluso un tirocinio o una formazione), l’indennità giorna- liera dell’AD non viene calcolata in funzione del salario pre- cedente, bensì di importi forfettari, che non possono fun- gere da base di calcolo dell’indennità. In tali casi, quest’ul- tima viene quindi calcolata sulla base del reddito realizzato prima della disoccupazione (v. N. 1122).
1135 Per le madri che adempiono il periodo di contribuzione mi-
7/22 nimo per le indennità giornaliere dell’AD (v. N. 1108), ma non le percepiscono, ci si basa sul reddito realizzato prima della nascita del figlio. Questo vale anche per i padri o le mogli delle madri che prestano servizio, nei casi di cui al N. 1109. Vanno considerati anche i periodi in cui non sono stati realizzati redditi, procedendo conformemente al N. 1122.
1136 Se fino alla nascita del figlio una persona avente diritto per-
7/22 cepisce un’indennità giornaliera – dell’AI, – dell’AMal, – dell’AINF, – dell’AD o – dell’AM, in virtù del diritto delle assicurazioni sociali, l’indennità cor- risponde almeno all’indennità giornaliera percepita fino a quel momento, indipendentemente dall’importo massimo Nel caso di indennità giornaliere in caso di malattia di un’assicurazione d’indennità giornaliera in virtù del diritto delle assicurazioni private secondo la LCA non sussiste al- cuna garanzia dei diritti acquisiti.
1137 Il principio esposto al N. 1136 vale anche per il padre o la
1/24 moglie della madre che non fruisce del congedo immedia- tamente dopo la nascita del figlio e che durante il termine
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quadro ha eventualmente ricominciato a esercitare un’atti- vità lucrativa.
1138 Nel caso delle indennità giornaliere dell’AD, la garanzia dei
1/24 diritti acquisiti richiede una procedura speciale: a differenza dell’indennità di maternità o di quella per il padre o per la moglie della madre, queste sono infatti versate solo per i giorni lavorativi, ovvero in media per 21,7 giorni al mese (5 giorni x 52 settimane: 12 mesi). Di conseguenza, per stabilire la garanzia dei diritti acquisiti per l’indennità di ma- ternità o per quella per il padre o per la moglie della madre occorre moltiplicare per 21,7 l’indennità giornaliera dell’AD e poi dividerla per 30.
1139 Se il versamento dell’indennità giornaliera è sospeso fino
7/21 alla nascita del figlio, la garanzia dei diritti acquisiti conti- nua a essere valida fino ad esaurimento delle indennità giornaliere. Si tratta in particolare di persone disoccupate o che seguono provvedimenti d’integrazione dell’AI e che, essendo incapaci al lavoro per oltre 30 giorni, non ricevono più le indennità giornaliere.
1140 Nei casi in cui il diritto alle indennità giornaliere inizia il
giorno della nascita del figlio non sussiste alcuna garanzia dei diritti acquisiti (v. N. 1107).
1141 Se la persona avente diritto o il suo datore di lavoro ha sti-
1/24 pulato un’assicurazione complementare in virtù del diritto delle assicurazioni private secondo la LCA per coprire inte- ramente la perdita di salario, per la garanzia dei diritti ac- quisiti va presa in considerazione soltanto l’indennità gior- naliera versata in virtù del diritto delle assicurazioni sociali.
1142 Se l’indennità giornaliera dell’AINF è stata ridotta per una
1/24 colpa grave della persona avente diritto o perché questi si è esposto a un pericolo particolarmente grave o ha com- piuto un atto temerario, per il calcolo della garanzia dei di- ritti acquisiti ci si deve basare sull’indennità giornaliera ri- dotta dell’AINF.
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6. Determinazione e versamento dell’indennità
6.1 Disposizioni generali
1143 Per la determinazione e il versamento dell’indennità sono
1/23 applicabili per analogia i N. 6001–6046 DIPG.
1144 L’indennità costituisce un reddito sostitutivo. In quanto tale,
1/24 è soggetta all’imposta alla fonte se viene versata a lavora- trici o lavoratori salariati stranieri, a meno che questi siano in possesso di un permesso di domicilio (permesso C) o che il loro coniuge, da cui non sono separati né legalmente né di fatto, sia in possesso della cittadinanza svizzera o del permesso di domicilio. La Circolare sull’imposizione alla fonte è applicabile per analogia.
1144.1 Se la persona avente diritto è impiegata presso più datori
1/24 di lavoro, l’indennità giornaliera è fissata sulla base del red- dito determinante complessivo e versata ai diversi datori di lavoro proporzionalmente ai salari corrisposti; l’importo massimo previsto all’articolo 16f LIPG non deve essere su- perato. Se la persona avente diritto fruisce dei giorni di congedo presso un unico datore di lavoro, per questi giorni viene versata soltanto la quota proporzionale calcolata dell’indennità giornaliera. Questo si applica anche se svolge un’attività lucrativa indipendente.
6.2 Indennità di maternità
1145 Durante le 14 settimane di congedo di maternità l’indennità
è versata a posteriori alla fine di ogni mese civile in cui sus- siste il diritto.
1146 Tuttavia, nel mese in cui si estingue il diritto all’indennità
(durata massima di versamento delle indennità, ripresa dell’attività lucrativa, decesso della madre) questa va ver- sata immediatamente per i giorni per i quali è dovuta.
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Se l’indennità di maternità è inferiore a 200 franchi al mese (ossia 6.70 franchi al giorno), essa è versata all’estinzione del diritto.
1148 In caso di richiesta tardiva, su richiesta della persona
1/24 avente diritto è possibile procedere a versamenti intermedi.
1149 Se il diritto all’indennità di maternità è incontestato, ma vi
sono ritardi nella determinazione dell’importo, le casse di compensazione devono procedere a versamenti provvisori, salvo che l’indennità sia versata al datore di lavoro.
1/24 6.3 Indennità per l’altro genitore (indennità per il padre o per la moglie della madre)
1150 Per il congedo del padre o della moglie della madre sono
1/24 previste al massimo 14 indennità giornaliere. L’indennità è versata a posteriori dopo la fruizione dell’ultimo giorno di congedo.
1151 Se il padre o la moglie della madre fruisce del congedo in
1/24 blocchi settimanali, per una settimana vengono versate
7 indennità giornaliere e per due settimane 14 indennità
giornaliere.
1152 Questo principio vale sia per le persone occupate a tempo
1/24 pieno che per quelle a tempo parziale. Se il congedo viene preso per un’intera settimana lavorativa, le indennità gior- naliere sono versate su base settimanale, a prescindere dal grado d’occupazione. Questo vale anche per i genitori impiegati presso diversi datori di lavoro.
1153 In caso di fruizione in singoli giorni, il congedo di due setti-
1/24 mane equivale per principio a dieci giorni lavorativi. Ogni cinque giorni lavorativi presi di congedo bisogna computare due indennità giornaliere supplementari, in modo che per l’intero congedo vengano versate 14 indennità giornaliere.
1153.1 soppresso
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1153.2 Il numero di giorni di congedo va determinato in funzione
1/23 del numero di giorni di lavoro usuali per settimana rispetto a quello dei giorni previsti in caso di attività a tempo pieno (v. N. 1117.1). Il giorno di congedo fruito va nuovamente moltiplicato per lo stesso fattore per ottenere il numero di giorni per i quali si ha diritto all’indennità, ovvero il numero delle indennità giornaliere.
Esempio: persona salariata con un grado d’occupazione dell’80 per cento su 4 giorni di lavoro Con un grado d’occupazione dell’80 per cento, lavorando
4 giorni su 5, il rapporto è di 1,25 (5 / 4 giorni di lavoro). La
persona salariata ha dunque diritto a 8 giorni di congedo (10 giorni / 1,25). In caso di fruizione di 4 giorni di congedo, ha diritto a 5 in- dennità giornaliere (4 giorni di congedo x 1,25), cui si ag- giungono 2 indennità giornaliere supplementari (ogni 5 in- dennità giornaliere).
Esempio: persona salariata con un grado d’occupazione dell’80 per cento su 5 giorni di lavoro Con un grado d’occupazione dell’80 per cento, lavorando
5 giorni su 5, il rapporto è di 1 (5 / 5 giorni di lavoro). La
persona salariata ha dunque diritto a 10 giorni di congedo (10 giorni / 1). In caso di fruizione di 5 giorni di congedo, ha diritto a 5 in- dennità giornaliere (5 giorni di congedo x 1), cui si aggiun- gono 2 indennità giornaliere supplementari (ogni 5 inden- nità giornaliere).
Esempio: persona salariata con un grado d’occupazione del 20 per cento su 2 giorni di lavoro Con un grado d’occupazione del 20 per cento, lavorando
2 giorni su 5, il rapporto è di 2,5 (5 / 2 giorni di lavoro). La
persona salariata ha dunque diritto a 4 giorni di congedo (10 giorni / 2,5).
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In caso di fruizione di 2 giorni di congedo, ha diritto a 5 in- dennità giornaliere (2 giorni di congedo x 2,5), cui si ag- giungono 2 indennità giornaliere supplementari (ogni 5 in- dennità giornaliere).
1154 È possibile fruire del congedo combinando blocchi settima-
1/24 nali e singoli giorni.
1/24 6.4 Prolungamento del diritto all’indennità in seguito al decesso di un genitore
1154.1 Se, in seguito al decesso della madre, il diritto all’indennità
1/24 viene prolungato per il genitore superstite, vengono inden- nizzate 14 settimane (98 indennità giornaliere). Il congedo va fruito in una sola volta. La determinazione e il versa- mento dell’indennità sono retti dal capitolo 6.2.
1154.2 Se, in seguito al decesso del padre o della moglie della
1/24 madre, il diritto all’indennità viene prolungato per la madre, possono essere versate al massimo 14 indennità giorna- liere. Il congedo può essere fruito in una sola volta oppure in singoli giorni o blocchi settimanali. La determinazione e il versamento dell’indennità sono retti dal capitolo 6.3.
7. Cessione, pignorabilità, restituzione, compensa-
zione, condono dell’obbligo di restituire e cancella- zione dei crediti irrecuperabili
7.1 Principio
1155 Per quanto concerne la cessione, la pignorabilità, la restitu-
zione, la compensazione, il condono e la cancellazione dei crediti irrecuperabili sono applicabili per analogia i N. 7001–7022 DIPG.
7.2 Versamento di arretrati ad altri assicuratori sociali
1156 Se dalla richiesta di indennità risulta che fino alla nascita
1/24 del figlio sono state pagate indennità giornaliere da parte
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dell’AM o di un ente dell’AINF, dell’AMal o dell’AD, la cassa di compensazione comunica immediatamente all’ente in questione da quale data versa l’indennità e per quali giorni. Contemporaneamente lo informa della possibilità di com- pensare le indennità giornaliere pagate in eccesso con i pagamenti retroattivi dell’indennità di maternità o di pater- nità.
1157 Per quanto attiene alla compensazione di pagamenti re-
troattivi con crediti in restituzione dell’assicurazione obbli- gatoria contro gli infortuni, dell’assicurazione militare e dell’assicurazione malattie in virtù del diritto delle assicura- zioni sociali, sono applicabili per analogia – la Circolare concernente il sistema di comunicazione e la compensazione tra l’AVS/AI e l’assicurazione obbligato- ria contro gli infortuni, valida dal 1° gennaio 2004, – la Circolare concernente la compensazione dei paga- menti retroattivi dell’AVS e dell’AI con crediti in restitu- zione di prestazioni dell’assicurazione militare, valida dal 1° gennaio 2004 e – la Circolare concernente la compensazione dei paga- menti retroattivi dell’AI con crediti in restituzione di pre- stazioni delle casse malati riconosciute, valida dal 1° gennaio 2001.
1158 Per le richieste di compensazione degli organi esecutivi
dell’AD sono applicabili per analogia le disposizioni delle circolari summenzionate.
1159 I N. 10053 segg. DR sono applicabili per analogia.
7.3 Versamento di pagamenti retroattivi ad assicuratori
d’indennità giornaliera
1160 Se dalla richiesta risulta che un assicuratore malattie/con-
tro gli infortuni ha versato fino alla nascita del figlio inden- nità giornaliere a titolo di prestazioni anticipate in virtù del diritto delle assicurazioni private secondo la LCA, la cassa di compensazione comunica all’assicuratore da quale data
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versa l’indennità e per quali giorni. Contemporaneamente lo informa della possibilità di compensare le indennità gior- naliere versate con i pagamenti retroattivi dell’indennità di maternità o di paternità.
1161 Le prestazioni anticipate versate dall’assicuratore malat-
tie/contro gli infortuni in virtù del diritto delle assicurazioni private secondo la LCA gli possono essere rimborsate fino a concorrenza dell’importo dell’indennità da versare re- troattivamente per lo stesso periodo.
1162 Sono considerate prestazioni anticipate rimborsabili all’as-
sicuratore d’indennità giornaliera le prestazioni contrattuali, se dal contratto può essere derivato chiaramente un diritto alla restituzione delle prestazioni in seguito al pagamento retroattivo dell’indennità. Una semplice clausola contrat- tuale in materia di sovrassicurazione non è invece suffi- ciente.
1163 Sono considerate prestazioni contrattuali le prestazioni ver-
sate sulla base delle condizioni assicurative di un’assicura- zione collettiva d’indennità giornaliera o di un’assicurazione contro gli infortuni nel regime sovraobbligatorio.
1164 Per quanto concerne la procedura, le disposizioni dei
1/24 N. 10062 segg. DR sono applicabili per analogia.
8. Contributi alle IPG
1165 Le disposizioni dei N. 8001–8023 DIPG sono applicabili per
1/23 analogia.
7/21 9. Disposizioni relative all’organizzazione e al conten- zioso
1166 Le disposizioni dei N. 9004–9012 DIPG sono applicabili per
7/21 analogia.
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10. Entrata in vigore e disposizioni transitorie
1167 Indennità di maternità
La Circolare sull’indennità di maternità (CIMat), valida dal 1° luglio 2005 (stato: 1° gennaio 2020) è sostituita dalla CI- MatPat, ma rimane applicabile per i diritti all’indennità di maternità nati prima del 1° gennaio 2021.
Indennità di paternità
Gli adeguamenti legati all’introduzione del congedo di pa- ternità entrano in vigore il 1° gennaio 2021. Il diritto all’indennità di paternità inizia pertanto al più presto il 1° gennaio 2021. È determinante il momento della na- scita del figlio. La Circolare sulle indennità di maternità e di paternità (CI- MatPat), valida dal 1° gennaio 2021 (stato: 1° gennaio 2023) è sostituita dalla presente circolare, ma rimane appli- cabile per i diritti all’indennità di maternità e di paternità nati prima del 1° gennaio 2024.
Prolungamento dell’indennità di maternità in caso di degenza ospedaliera prolungata del neonato
Le disposizioni relative al prolungamento della durata del versamento dell’indennità di maternità in caso di degenza ospedaliera prolungata del neonato (art. 16c cpv. 3 LIPG, cap. 3.3.2) si applicano anche per i parti avvenuti nei 56 giorni precedenti l’entrata in vigore della CIMatPat. Tutta- via, le prestazioni sono concesse al più presto dal 1° luglio
2021 e unicamente per il periodo non trascorso del diritto al
prolungamento ai sensi dell’articolo 16c capoverso 3 let- tera a LIPG. Quindi se il neonato è ospedalizzato immediatamente dopo il parto e al 1° luglio è ancora all’ospedale, la madre può far valere il diritto al prolungamento se la degenza del figlio è durata almeno due settimane. In tal caso, la durata del pro- lungamento del versamento dell’indennità corrisponde al numero di giorni che il neonato ha trascorso in ospedale a
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partire dal 1° luglio 2021, ma al massimo 56 giorni. Il mo- mento del soggiorno all’ospedale è dunque determinante per il diritto all’indennità.
Esempio Se il bambino è nato il 25 giugno 2021 e resta all’ospedale fino al 25 luglio 2021, la madre può far valere il diritto poi- ché la degenza dura più di 14 giorni. Per determinare la durata del prolungamento vengono però presi in conside- razione soltanto i giorni a partire dall’entrata in vigore della modifica, ossia dal 1° luglio 2021. La madre avrebbe dun- que diritto a 98 giorni di congedo maternità e a un prolun- gamento di 25 giorni (ospedalizzazione dal 1° al 25 luglio 2021). Il diritto all’indennità nasce il 1° luglio 2021.
Nel caso di un bambino nato il 14 giugno 2021 che resta ospedalizzato fino al 3 luglio 2021, la condizione della durata della degenza è adempiuta, ma la madre può far valere soltanto un prolungamento di tre giorni, dal 1° al 3 luglio 2021.
Prolungamento del diritto all’indennità in seguito al de- cesso di un genitore
La possibilità di prolungare il diritto all’indennità in seguito al decesso della madre durante il congedo di maternità o in seguito al decesso del padre o della moglie della madre durante il termine quadro di sei mesi vale a partire dal 1° gennaio 2024. Per il diritto all’indennità è determinante il momento del decesso del genitore. Se il decesso si verifica entro il 31 dicembre 2023, non sussiste alcun diritto al pro- lungamento del diritto all’indennità.
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Nessuna estinzione del diritto in caso di partecipa- zione a sedute di camere o commissioni di parlamenti a livello federale, cantonale o comunale
Dal 1° luglio 2024 la partecipazione delle madri quali parla- mentari a sedute di camere e commissioni di parlamenti (autorità legislativa) a livello federale, cantonale o comu- nale non è più considerata come ripresa dell’attività lucra- tiva, a condizione che non sia prevista una supplenza (art. 16d cpv. 3, seconda frase LIPG). In questi casi, il di- ritto all’indennità di maternità continua a sussistere per le sedute svolte dal 1° luglio 2024 in poi.
Questa novità si applica anche al genitore superstite il cui diritto all’indennità è prolungato in seguito al decesso della madre.
In caso di partecipazione a sedute che si sono svolte prima del 1° luglio 2024 o per le quali sarebbe stata ammessa una supplenza, il diritto all’indennità si estingue, come in precedenza.
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