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Kreisschreiben über die Früherfassung und die Frühintervention (gültig ab 1.1.2015; Stand 1.1.2018). Mit Inkrafttreten der Weiterentwicklung der IV (01.01.2022) hinfällig.

Circolare sul rilevamento e sull'intervento tem- pestivi (CRIT)

Valida dal 1° gennaio 2015

Stato: 1° gennaio 2018

318.507.22 i

01.18

Premessa

Con effetto dal 1° gennaio 2018 sono state apportate le modifiche se- guenti:

1001 Precisazione

1001.2 Precisazione

1001.3 Precisazione

2002 Soppresso

2003 Soppresso

2004 Soppresso

2005 Soppresso

2006 Soppresso

2008 Aggiunta

2009 Soppresso

2010 Soppresso

2011 Soppresso

2012 Precisazione

3002 Soppresso

3004 Riformulazione (modifica di carattere linguistico)

3005 Aggiunta

3006 Aggiunta

3007 Soppresso

3008 Riformulazione (modifica di carattere linguistico)

3009 Soppresso

3010 Precisazione

3011 Precisazione

3012.1 Precisazione

3012.2 Precisazione

3012.3 Modifica

3013.1 Soppresso

3013.2 Eliminazione

3013.3 Nuovo

3014 Precisazione

3015 Soppresso

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1. In generale

1001 La presente circolare disciplina le condizioni quadro per l'attua-

1/18 zione del rilevamento e dell’intervento tempestivi nell’ambito del processo d’integrazione nonché le prestazioni di consu- lenza, accompagnamento e formazione offerte a monte ai da- tori di lavoro indipendentemente dai casi concreti. Il modo di procedere nella fase di rilevamento e di intervento tempestivi si basa sul processo illustrato nell’Allegato 1.

Collaborazione con i medici curanti

1001. Il medico curante deve essere adeguatamente coinvolto du-

1 rante tutta la fase di rilevamento e di intervento tempestivi, al

1/15 fine di garantire il necessario scambio di informazioni, la mi- gliore integrazione possibile dell’assicurato e un trattamento medico adeguato.

Consulenza, accompagnamento e formazione offerti ai da- tori di lavoro indipendentemente dai casi concreti (art. 41 cpv. 1 lett. fbis OAI)

1001. La consulenza, l'accompagnamento e la formazione destinati

2 ai datori di lavoro indipendentemente dai casi concreti possono

1/18 essere offerti senza che siano già adempiute le condizioni per una comunicazione o una richiesta di prestazioni.

1001. Lo scopo delle prestazioni di consulenza, accompagnamento e

3 formazione indipendenti dai casi concreti è di riconoscere tem-

1/18 pestivamente sviluppi che potrebbero portare all’insorgere dell’invalidità di un dipendente. Queste prestazioni compren- dono segnatamente gli elementi esposti di seguito: – In caso di bisogno di informazioni generali da parte dei da- tori di lavoro, possono essere fornite informazioni e forma- zioni sul mandato e sulle prestazioni dell’AI oppure sull’ap- proccio da adottare in caso di malattie sul posto di lavoro. Grazie a queste prestazioni i datori di lavoro dovrebbero

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essere in grado di riconoscere tempestivamente i segnali di un’invalidità imminente e di prendere le misure necessarie (p. es. comunicazione all’AI o adeguamenti a livello dei pro- cessi, della postazione o dell’orario di lavoro). – In caso di domande di un datore di lavoro sulla situazione concreta di un suo dipendente, può essere fornita una con- sulenza finalizzata all'integrazione. Se occorre scambiare informazioni che permettono di risalire all’identità di un de- terminato assicurato, è necessario chiedere preventiva- mente il consenso della persona interessata.

2. Rilevamento tempestivo (art. 3a–3c LAI, art. 1ter–1quinquies

OAI)

2001 Lo scopo del rilevamento tempestivo è che l'AI stabilisca il più

presto possibile un contatto con persone la cui capacità al la- voro è ridotta per motivi di salute e i cui disturbi di salute ri- schiano di diventare cronici. In tal modo si intende prevenire l'insorgenza di un'invalidità.

2002 Soppresso

2003 Soppresso

2004 Soppresso

Colloquio di rilevamento tempestivo (art. 3c LAI, art. 1quin- quies OAI)

2005 Soppresso

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2006 Soppresso

2007 Se dalla comunicazione si evince chiaramente che è opportuno

inoltrare immediatamente all’AI una richiesta di prestazioni o che l’AI non è competente, si rinuncia al colloquio di rileva- mento tempestivo.

2008 Se l’assicurato è d’accordo, altre persone, come ad esempio il

1/18 datore di lavoro e il medico curante, possono partecipare al colloquio di rilevamento tempestivo. Con l’autorizzazione dell'assicurato è inoltre possibile, se del caso, svolgere ulteriori colloqui o acquisire altri documenti. Se l'assicurato non dà que- sta autorizzazione, un medico del servizio medico regionale può procurarsi le informazioni necessarie dai medici curanti dell’assicurato, i quali sono in tal caso esonerati dall’obbligo del segreto.

2009 Soppresso

2010 Soppresso

2011 Soppresso

2012 Se dal colloquio di rilevamento tempestivo risulta che l’AI non è

1/18 competente, la procedura viene conclusa. L’ufficio AI può dare consigli all’assicurato, indicandogli altre possibilità di sostegno (p. es. consulenza in materia di debiti o dipendenze oppure consulenza giuridica, richiesta di prestazioni alla cassa di di- soccupazione o all’aiuto sociale).

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3. Intervento tempestivo (art. 7d LAI, art. 1sexies–1octies OAI)

3001 Lo scopo dell’intervento tempestivo è di mantenere il posto di

lavoro di assicurati la cui capacità al lavoro è ridotta o di reinte- grarli nel mondo del lavoro o nel campo d'attività abituali me- diante provvedimenti facilmente accessibili.

3002 Soppresso

3003 I provvedimenti d’intervento tempestivo non costituiscono prov-

vedimenti d’integrazione. Non sussiste alcun diritto a presta- zioni accessorie.

3004 Dopo aver ricevuto la richiesta di prestazioni AI, l’ufficio AI pro-

1/18 cede a un triage. Sulla base dei documenti inoltrati stabilisce se l’AI sia competente, se siano adempiute le condizioni per esaminare il diritto a prestazioni dell’AI (quali i provvedimenti d’integrazione professionali, i mezzi ausiliari o l'assegno per grandi invalidi) oppure se vada esaminato il diritto a una ren- dita.

3005 Se in fase di triage si decide di esaminare l’idoneità dell’assicu-

1/18 rato all’integrazione, di regola si esegue una valutazione della sua situazione (assessment). Se le principali informazioni sono già disponibili o i fatti sono chiari, l’ufficio AI può rinunciare all’assessment.

3006 L’assessment è un colloquio personale volto a valutare la situa-

1/18 zione generale e in particolare le risorse dell’assicurato e, se del caso, decidere rapidamente la concessione di provvedi- menti mirati d’intervento tempestivo.

3007 Soppresso

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3008 Per lo svolgimento dell'assessment viene designato un respon-

1/18 sabile dell’integrazione. Egli rimane competente, durante l’in- tero processo d’integrazione, per l'accompagnamento dell’assi- curato nonché per la pianificazione e il controllo dell’intero pro- cesso d’integrazione. Coordina inoltre l’accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti, la concessione di provvedimenti d’inte- grazione nonché la cooperazione con i medici curanti, i datori di lavoro e altri attori di rilievo.

3009 Soppresso

3010 Sulla base dell’assessment, il responsabile dell’integrazione

1/18 stabilisce per iscritto in un piano d’integrazione, nella forma che ritiene più adeguata, gli obiettivi concordati, i provvedi- menti previsti, eventuali altre persone coinvolte, le competenze e le scadenze (art. 70 cpv. 2 OAI).

3011 Il responsabile dell’integrazione decide se taluni provvedimenti

1/18 definiti nel quadro del piano d’integrazione debbano essere og- getto di un accordo scritto sugli obiettivi. Un eventuale accordo sugli obiettivi deve contenere in ogni caso, in forma scritta, gli obiettivi intermedi e finali da raggiungere con i provvedimenti previsti. Gli accordi sugli obiettivi sono di regola firmati dal re- sponsabile dell’integrazione, dall’assicurato e, in caso di prov- vedimenti eseguiti all’esterno, dal responsabile dell’agente ese- cutore.

Provvedimenti d’intervento tempestivo (art. 7d cpv. 2 LAI)

3012 Gli uffici AI possono ordinare i provvedimenti esposti di seguito:

3012. Adeguamenti del posto di lavoro (art 7d cpv. 2 lett. a LAI)

1 Per esempio, mezzi ausiliari per ottenere o mantenere un po-

1/18 sto di lavoro. I mezzi ausiliari, che non devono necessaria- mente figurare nell'elenco dei mezzi ausiliari, sono di proprietà dell’assicurato.

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3012. Corsi di formazione (art. 7d cpv. 2 lett. b LAI)

2 Offerte di formazione, formazione continua e aggiornamento

1/18 nonché corsi che migliorano le possibilità d’integrazione dell’assicurato mediante un onere di formazione non spropor- zionato.

3012. Collocamento (art. 7d cpv. 2 lett. c LAI)

3 Sostegno attivo all’assicurato e al datore di lavoro nella ricerca

1/18 di un nuovo posto di lavoro adeguato.

3012. Collocamento (art. 7d cpv. 2 lett. c LAI)

4 Fa parte del collocamento anche la consulenza fornita agli as-

sicurati e/o ai datori di lavoro al fine di mantenere il posto di la- voro attuale.

3012. Orientamento professionale (art. 7d cpv. 2 lett. d LAI)

5 Consulenza per l’orientamento professionale.

3012. Riabilitazione socioprofessionale (art. 7d cpv. 2 lett. e LAI)

6 La riabilitazione socioprofessionale comprende l’adattamento al

1/16 processo lavorativo, lo stimolo della motivazione a lavorare, la stabilizzazione della personalità e l’esercizio della capacità di so- cializzazione di base. Questi provvedimenti hanno lo scopo di ri- stabilire l’idoneità all’integrazione dell’assicurato per prepararlo all’integrazione professionale. Tra i provvedimenti di riabilita- zione socioprofessionale figurano il ripristino della resistenza psi- cofisica, il potenziamento della prestazione lavorativa e il reinse- rimento a contatto con l’economia e sostegno sul posto di lavoro (RESP) (v. N. 1010–1010.3 CPR). In merito alla distinzione ri- spetto ai provvedimenti di reinserimento si veda il N. 1025 CPR.

3012. Provvedimenti di occupazione (art. 7d cpv. 2 lett. f LAI)

7 Provvedimenti sul mercato del lavoro primario, in istituzioni o in

1/16 programmi per l’occupazione temporanea allo scopo di mante- nere e migliorare l’idoneità dell’assicurato al mercato del la- voro, in particolare nell’ottica di mantenere l’ordine nell’impo- stazione della giornata e conservare attivamente la capacità al

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lavoro residua. Il lavoro di transizione è considerato un provvedi- mento di occupazione (v. N. 1011–1012 CPR). In merito alla di- stinzione rispetto ai provvedimenti di reinserimento si veda il N. 1025 CPR.

Rimborso delle spese

3013. Soppresso

3013. Se con un fornitore di prestazioni è stato concluso un contratto di

2 prestazioni o un accordo ad hoc, nella fattura occorre indicare la

1/18 posizione tariffale in esso definita.

3013. Gli uffici AI devono rendere attenti i fornitori di prestazioni di

3 formazione, consulenza e coaching al fatto che essi sono tenuti

1/18 a rispettare le prescrizioni in materia di IVA e a prendere i prov- vedimenti necessari per l’esenzione dall’IVA.

Durata della fase d’intervento tempestivo (art. 49 LAI, art. 1septies OAI)

3014 La fase d’intervento tempestivo inizia con il ricevimento della ri-

1/18 chiesta di prestazioni AI e si conclude al più tardi 12 mesi dopo (art. 49 LAI), con la notifica della decisione di principio giusta l’articolo 1septies OAI. Durante questo periodo, i provvedimenti d’intervento tempestivo si svolgono parallelamente all’accerta- mento dei fatti giuridicamente rilevanti.

3015 Soppresso

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Processo di rilevamento e intervento tempestivi

Ev. consulenza informale Comunicazione

no Richiesta di RT prestazioni consigliata sì

Mantenimento del posto di lavoro o reintegrazione Richiesta di prestazioni Altre misure

Accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti Triage RT

Assessment

Piano d’integrazione IT Altre misure Attuazione

Provvedimenti d’intervento tempestivo

Decisione di principio

Non sussiste Provvedimenti Esame del diritto alcun diritto a dell’AI giusta alla rendita AI prestazioni l’art. 1septies giusta l’art. dell’AI giusta lett. a OAI 1septies lett. b OAI l’art. 1septies lett. c OAI

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