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Nachtrag 3 zum Kreisschreiben über die Quellensteuer (KSQST); gültig ab 01.01.2026

Supplemento 3 alla Circolare sull’imposta alla fonte (CIF)

Valido dal 1° gennaio 2026

Stato:

318.108.05 03 i CIF

10.25

Premessa al supplemento 3, valido dal 1° gennaio 2026

Il presente supplemento contiene le modifiche in vigore dal 1° gen- naio 2026.

Il supplemento introduce precisazioni derivanti da domande ed espe- rienze emerse dalla pratica, in particolare riguardo all’imposizione alla fonte delle prestazioni d’indennità di perdita di guadagno degli Sviz- zeri e delle Svizzere all’estero soggetti all’obbligo di prestare servizio militare che hanno il luogo di lavoro in Svizzera (frontalieri), e alle in- dennità giornaliere dell’AI in relazione a una situazione di versamento della differenza direttamente all’assicurato per i casi secondo l’arti- colo 24ter capoverso 3 LAI.

Le disposizioni modificate o nuove sono contrassegnate con l’anno- tazione 1/26 sotto il rispettivo numero marginale.

DFI UFAS | Circolare sull’imposta alla fonte (CIF) Valido dal 1 gennaio 2026 | 318.108.05 03

1013 Fanno eccezione i casi in cui i frontalieri percepiscono

1/26 un’indennità di maternità, un’indennità per l’altro genitore, un’indennità di assistenza, un’indennità per le persone che prestano servizio o un’indennità per i partecipanti ai corsi di Gioventù e Sport secondo la LIPG o assegni familiari. Per la riscossione dell’imposta alla fonte in tali casi sono com- petenti le casse di compensazione cantonali.

1017 Se le condizioni di cui ai N. 1004–1006 sono adempiute,

1/26 sulle prestazioni di IPG versate direttamente all’assicurato va riscossa l’imposta alla fonte. Può trattarsi in particolare delle prestazioni di IPG seguenti: − l’indennità per i partecipanti ai corsi di Gioventù e Sport che non possiedono un permesso di domicilio, ma so-no attivi in un’associazione svizzera e seguono un corso di Gioventù e Sport; − l’indennità per gli Svizzeri e le Svizzere all’estero che prestano volontariamente servizio in Svizzera (art. 4 LM); − l’indennità per gli Svizzeri e le Svizzere all’estero sog- getti all’obbligo di prestare servizio militare che hanno il luogo di lavoro in Svizzera (frontalieri, art. 42 OOPSM); − l’indennità di maternità; − l’indennità per l’altro genitore; − l’indennità di assistenza; − l’indennità di adozione.

1020.1 Nei casi in cui all’articolo 24ter capoverso 3 LAI, nei quali la

1/26 differenza fino a concorrenza dell’importo massimo della rendita di vecchiaia viene versata direttamente alla per- sona assicurata in aggiunta al salario corrisposto dal da- tore di lavoro, dall’importo versato direttamente la cassa di compensazione non deve prelevare alcuna imposta alla fonte. L’importo complessivo secondo l’articolo 24ter capo- verso 3 LAI viene considerato dal datore di lavoro quale reddito determinante per l’aliquota d’imposta.

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1/26 4.2.4 IPG per gli Svizzeri e le Svizzere all’estero sog- getti all’obbligo di prestare servizio militare che hanno il luogo di lavoro in Svizzera (frontalieri)

1032.1 L’imposta alla fonte va conteggiata e riscossa a prescin-

1/26 dere da un’eventuale convenzione per evitare le doppie im- posizioni conclusa con il Paese di domicilio della persona prestante servizio.

1032.2 Se le indennità giornaliere sono versate al datore di lavoro,

1/26 le casse di compensazione non devono trattenere l’imposta alla fonte. Sarà il datore di lavoro a effettuare la ritenuta.

1032.3 Sulle indennità versate direttamente all’assicurato, invece,

1/26 l’imposta alla fonte va riscossa sull’importo lordo dell’inden- nità, ovvero prima della deduzione dei contributi AVS/AI/IPG/AD.

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