Kreisschreiben über die Vergütung der Reisekosten in der Invalidenversicherung (KSVR) (gültig ab 1.1.2008; Stand 1.1.2024)
Circolare sul rimborso delle spese di viaggio nell’assicurazione per l’invalidità (CRSV)
Valida dal 1° gennaio 2008
Stato: 1° gennaio 2024
318.507.01 i CRFV
01.24
Allegato 2: Istruzioni per l’utilizzazione e la compilazione
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Modifiche al 1° gennaio 2024
La presente versione della CRSV sostituisce quella in vigore dal 1° gennaio 2022. Le modifiche riguardano in particolare i numeri marginali seguenti:
N. 1 Riferimento adattato all’art. 5bis OAI N. 48 Riferimento adattato all’art. 5ter OAI N. 48a Viene ripresa la prassi precedente alla riforma Ulteriore sviluppo dell’AI. Ora si applica un regolamento uniforme ai provvedimenti de gli art. 14a, 15, 17, 18 e 18a LAI + il riferimento ala CPIPr è stato ag giornato. N. 48b Precisione che il numero marginale si riferisce alla PFP N. 48c Riferimento alla CPIPr attualizzato. N. 48d Il numero marginale è stato abbreviato, in quanto la maggior parte del contenuto è stata incluso nel numero marginale 48° + il riferi mento alla CPIPr è stato aggiornato
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A.Diritto
I. Principio
1 Le persone assicurate hanno diritto al rimborso delle spese
1/24 relative a viaggi, effettuati in territorio svizzero, indispensa bili per accertare il diritto alle prestazioni e per eseguire i provvedimenti d’integrazione (art. 51 cpv. 1 LAI e per la prima formazione professionale art. 5bis OAI).
1a Le spese di viaggio legate all’esecuzione dei seguenti 1/22 provvedimenti d’integrazione non sono rimborsate:
fornitura di personale a prestito secondo l’articolo 18abis LAI
assegno per il periodo d’introduzione secondo l’arti
aiuto in capitale secondo l’articolo 18d LAI L’elenco dei provvedimenti che non danno diritto al rim borso delle spese di viaggio è esaustivo.
2 L’assicurazione può accordare eccezionalmente un contri
buto per le spese di viaggio all’estero (art. 51 cpv. 2 LAI, v. anche i N. 10, 46, 57 e 62).
II. Viaggi che danno diritto al rimborso
1. In generale
3 Sono rimborsate le spese ritenute necessarie e appropriate
in riferimento ai provvedimenti eseguiti. Non sono risarcite le spese per viaggi che servono a scopi diversi dall’esecu zione di provvedimenti prescritti dall’AI.
2. In particolare
4 Sono rimborsate le spese per viaggi necessari per i se
guenti scopi:
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viaggio di andata e ritorno per l’accertamento del diritto alle prestazioni (p. es. rilevamento tempestivo, perizia COMAI o CAP);
5 per il viaggio di andata e di ritorno in caso di provvedimenti
1/22 sanitari di integrazione per persone assicurate fino a 20 anni o 25 anni in caso di misure ai sensi dell'art. 12 LAI pa rallelamente a provvedimenti di integrazione ordinati non ché in caso di provvedimenti di reinserimento per prepa rare all’integrazione, in caso di misure di riformazione pro fessionale e in caso di fornitura di mezzi ausiliari;
6 nell’ambito della prima formazione professionale e dei
provvedimenti per l’istruzione scolastica speciale, il rim borso è limitato ai costi supplementari derivanti dall’invali dità;
7 per quanto concerne i provvedimenti d’integrazione e d’ac
certamento stazionari, eseguiti in un centro d’integrazione o in uno stabilimento di cura che dimettono per breve tempo per il fine settimana o altri motivi le persone assicu rate che vi alloggiano, le spese di viaggio sono assunte per i relativi viaggi effettivi, anche quando durante i provvedi menti d’integrazione eseguiti in sede esterna una persona assicurata non è alloggiata in uno degli istituti menzionati, ma presso una pensione o una famiglia;
8 vacanze:
se una persona assicurata alloggia fuori casa e per le va canze si reca a casa sua, sono rimborsate le spese legate al viaggio verso casa e al rientro all’alloggio fuori casa dopo le vacanze;
9 congedi:
in caso di decesso del padre o della madre, del coniuge, di un fratello, di una sorella o di un figlio, l’assicurazione as sume le spese legate al viaggio verso casa e al rientro all’alloggio;
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10 visite di familiari a persone assicurate minorenni ricoverate
in ospedale: se una persona assicurata minorenne non può o non deve lasciare l’istituto in seguito alla sua invalidità o per motivi medici o altri plausibili motivi, sono applicati i seguenti prin cipi: vi è diritto al rimborso delle spese di viaggio per una persona ogni tre giorni; non importa quando e con quale ritmo hanno luogo le visite. Il diritto è limitato alle visite da parte dei genitori oppure – in loro assenza – di altri familiari o terzi che svolgono la funzione parentale in qualità di per sone di riferimento vicine alla persona assicurata mino renne. In caso di provvedimenti d’integrazione eseguiti all’estero non vi è alcun diritto a viaggi a scopo di visita.
11 Casi particolari
Se una persona assicurata non ha parenti prossimi ai sensi del N. 10, in presenza di plausibili motivi personali possono essere rimborsate le spese per viaggi regolari di fine setti mana e a scopo di visita, nei limiti delle disposizioni citate ai N. 27 e seguenti, a destinazione di un luogo diverso da quello di domicilio della persona assicurata ma visitato con regolarità (p. es. domicilio di un parente; luogo che si con sidera essere stato fino ad allora centro della vita della per sona assicurata).
12 Assunzione delle spese in caso di motorizzazione
1/22 Se si ha diritto al rimborso delle prestazioni fornite da terzi per coprire la distanza dal lavoro, dalla scuola o dal luogo di formazione (margine n. 1032 CMAI) o ai contributi di am mortamento (OMAI 10.01*- 10.04*), non possono essere coperte le spese di viaggio verso il luogo di formazione (tragitto per il lavoro, la scuola professionale o il centro di formazione) nell’ambito dei provvedimenti professio nali.(n. 10.01* – 10.04* OMAI), per i provvedimenti profes sionali non si possono far valere spese di trasporto nell’am bito delle spese di viaggio.
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3. Viaggi che non danno diritto al rimborso
19 I minorenni grandi invalidi ai sensi dell’articolo 42bis LAI non
hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio relative alla loro permanenza in un istituto.
20 Non sono considerate spese di viaggio ai sensi della pre
sente circolare:
21 le spese per viaggi effettuati da agenti d’esecuzione
dell’assicurazione, da autorità e da membri di istituzioni d’aiuto privato agli invalidi che non hanno come scopo il trasporto di assicurati ma, per esempio, l’esecuzione di mandati di accertamento o l’adozione di provvedimenti te rapeutici;
22 le spese per viaggi effettuati allo scopo di esercitare un’atti
vità lucrativa durante l’integrazione o a integrazione avve nuta;
23 le spese di spedizione di mezzi ausiliari non accompagnati,
ad esempio trasporti nell’ambito della consegna o del ritiro di mezzi ausiliari (v. la Circolare sulla consegna di mezzi ausiliari);
24 soppresso
25 costi per trasporti di persone assicurate da parte di collabo
ratori degli uffici AI.
26-26b soppresso
III. Spese di viaggio conteggiabili
1. Elementi delle spese
27 Sono rimborsate le spese di viaggio
– della persona invalida assicurata; – della persona accompagnatrice;
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– del padre o della madre che si recano a visitare la per sona assicurata; – del cane-guida per ciechi; – del veicolo per invalidi (come la carrozzella o la carroz zina per bambini); – del bagaglio necessario, a condizione che non possa es sere trasportato gratuitamente come bagaglio a mano.
28 È considerata persona accompagnatrice ai sensi del N. 27
la persona il cui aiuto o la cui assistenza sono assoluta mente necessari a causa dell’invalidità della persona assi curata, oppure – se si tratta di un bambino – a causa della sua età, o la persona senza la quale un provvedimento non potrebbe essere eseguito. In linea di principio, l’assicura zione rimborsa le spese di una sola persona accompagna trice.
2. Percorsi determinanti
29 Sono considerate necessarie le spese di viaggio relative
all’itinerario più breve per recarsi dall’abitazione o dall’isti tuto in cui si trova alloggiata la persona assicurata al centro di esecuzione più vicino (art. 90 cpv. 1 OAI). È considerato itinerario più breve quello che è percorso da una linea di comunicazione regolare. Se, nell’ambito del suo diritto di li bera scelta (art. 26 e 26bis LAI), la persona assicurata sce glie un centro d’esecuzione più distante, essa deve soppor tare le spese supplementari che ne derivano. In questi casi, il percorso determinante per il rimborso delle spese deve essere indicato nella decisione.
30 Per quanto riguarda i minorenni, è considerato domicilio
quello dei genitori, anche adottivi o elettivi, che si occupano in maniera permanente della loro cura ed educazione.
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3. Genere del mezzo di trasporto
31 Il viaggio va effettuato percorrendo l’itinerario più breve e
utilizzando mezzi di trasporto appropriati ed economici, che in linea di principio saranno quelli pubblici.
32 Per principio, sono rimborsate le spese corrispondenti ai
1/22 prezzi dei mezzi di trasporto pubblici per i viaggi effettuati percorrendo l’itinerario più breve. Se nel quadro di un provvedimento d’integrazione o di ac certamento la persona assicurata non è in grado di utiliz zare tali mezzi di trasporto o non si può ragionevolmente pretendere che lo faccia, le saranno rimborsate le spese derivanti dall’utilizzazione del mezzo di trasporto appro priato nel singolo caso. Questo vale anche per i veicoli pri vati e i taxi. Per quanto riguarda i viaggi di familiari venuti in visita, sono rimborsate unicamente le spese dei mezzi di trasporto pub blici di seconda classe. Per i trasporti in elicottero, si veda la Circolare sui provve dimenti sanitari d’integrazione (CPSI).
4. Ampiezza del rimborso
Mezzi di trasporto pubblici
Classe di trasporto nei mezzi pubblici
33 Se il viaggio è effettuato con mezzi di trasporto pubblici,
sono rimborsate le spese della classe meno costosa.
Abbonamenti / carte per più corse
34 Se per lo stesso percorso è utilizzato ripetutamente e rego-
larmente un mezzo di trasporto pubblico, sarà rimborsato il relativo abbonamento più conveniente (carta per più corse, abbonamento di percorso, abbonamento a metà prezzo in combinazione con un biglietto singolo, abbonamento gene- rale). Per ogni singolo caso occorre accertare quale sia la variante più economica.
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Veicoli a motore privati
39 I tassi applicabili per il rimborso delle spese derivanti
dall’uso di un veicolo a motore privato, di proprietà della persona assicurata o di una terza persona, figurano nell’al legato 3. Per quanto riguarda l’assunzione straordinaria delle spese di un veicolo a motore in caso di prima forma zione o di riconversione professionale, vedi la Circolare sulla consegna dei mezzi ausiliari da parte dell’AI.
40 In linea di principio, l’indennità è assegnata una volta per
veicolo, indipendentemente dal numero delle persone aventi diritto che sono trasportate allo stesso tempo.
41 Se il veicolo è usato nel contempo per esercitare un’attività
lucrativa o per percorrere il tragitto tra casa e lavoro, l’assi curazione fisserà il rimborso delle spese di viaggio per que sti trasporti tenendo adeguatamente conto delle circo stanze specifiche del singolo caso. In simili casi, le spese di viaggio possono essere rimborsate applicando importi forfettari.
Taxi
42 Per quanto concerne i viaggi effettuati in taxi, l’assicura
zione assume le spese effettive.
Trasporti speciali
43 Per quanto riguarda i trasporti di persone assicurate effet
tuati dai centri d’esecuzione dell’assicurazione (trasporto di malati da parte di ospedali), sono fatti salvi gli accordi con trattuali conclusi con l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Viaggi all’estero
46 Per quanto attiene ai viaggi effettuati su territorio estero,
dalla Svizzera all’estero e dall’estero alla Svizzera, l’im porto delle spese è calcolato sulla base delle spese com provate in conformità ai principi stabiliti precedentemente dalla presente circolare. Il contributo alle spese dovuto DFI UFAS | Circolare sul rimborso delle spese di viaggio nell’assicurazione per l’invalidità
conformemente all’articolo 90bis OAI è fissato caso per caso dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali. In caso di provvedimenti d’integrazione eseguiti all’estero, in linea di principio non vi è alcun diritto a effettuare viaggi a scopo di visita.
Esclusione del rimborso
47 soppresso
IV. Spese di vitto e alloggio conteggiabili
1. Principio
48 Per quanto riguarda le spese di vitto e alloggio nel quadro
1/24 di provvedimenti d’integrazione rimborsati dall’AI, è corri sposto un contributo, il cosiddetto viatico (art. 90 cpv. 3 OAI). Sono fatte salve le disposizioni di cui all’art. 5bis cpv. 6 e 7 e all’art. 5ter cpv. 3 e 4 OAI. Il diritto al viatico sorge soltanto in caso di assenza effettiva della persona assicurata dal domicilio o luogo di dimora e decade nei casi in cui l’alloggio e/o il vitto siano assicurati dal centro d’esecuzione.
48a Per i provvedimenti secondo l secondo gli art. 14°, 15, 16, 1/24 17, 18 et 18a° LAI, le spese per il vitto e l’alloggio fuori casa durante la loro esecuzione sono rimborsate secondo l’importo stabilito dall’ufficio AI. Una delle seguenti condi zioni deve essere soddisfatta - la sistemazione fuori casa è necessaria per motivi legati alla disabilità,
- la sistemazione fuori casa è una condizione indispensa bile per il buon esito della misura,
- il ritorno al luogo di residenza non è possibile o non è ra gionevole.
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Gli uffici AI possono concludere contratti con fornitori di prestazioni (v. Parte XIII “Convenzioni di prestazioni e con tratti” della CPIPr). 48b Nel caso di prima formazione professionale ai sensi 1/24 dell’art. 16 LAI conformemente alla CPIPr nel calcolo com parativo, le spese di vitto e alloggio fuori casa sono rimbor sate in aggiunta, solo se causate dall’invalidità (art. 5bis cpv. 6 e 7 OAI).
48c In caso di prima formazione professionale secondo l’arti 1/24 colo 16 LAI, le spese di vitto fuori casa in un’istituzione con un contratto di prestazioni o una tariffa stabilita nel singolo caso (art. 5bis cpv. 6 e 7 OAI) sono rimborsate secondo l’importo stabilito dall’ufficio AI (v. Parte XIII “Convenzioni di prestazioni e contratti” della CPIPr).
48d In caso di prima formazione professionale ai sensi dell’art 1/24 16 LAI se l’alloggio fuori casa non è dovuto all’invalidità, occorre sempre verificare la possibilità di una partecipa zione alle spese da parte di terzi (ad es. del servizio so ciale; v. Parte XIII “Convenzioni di prestazioni e contratti” della CPIPr).
48e Se, a causa dell’invalidità, il perfezionamento professionale 1/22 secondo l’articolo 16 capoverso 3 lettera b LAI si svolge al di fuori della regione di residenza, per calcolare le ulteriori spese suppletive occorre confrontare le spese della per sona invalida con quelle che presumibilmente una persona non invalida con lo stesso luogo di residenza dovrebbe ne cessariamente sostenere per la stessa formazione.
2. Eccezioni
Non sono rimborsate le spese di vitto e alloggio:
50 soppresso
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51 per viaggi di fine settimana, a scopo di visita, per vacanze
e congedi effettuati dalla persona assicurata, come pure per i viaggi a scopo di visita conformemente al N. 10.
3. Ammontare del viatico e del rimborso per l’allog
gio fuori casa
52 I tassi di rimborso sono definiti nell’articolo 90 capoverso 4
OAI.
B.Procedura
I. Competenza
1. Principio
54 La competenza per fissare il rimborso delle spese spetta
agli uffici AI.
55 Se la deliberazione o la decisione non contengono partico
lari circa l’ampiezza del rimborso, gli uffici AI stabiliscono, nell’ambito delle direttive emanate, l’itinerario, il mezzo di trasporto la cui utilizzazione è ragionevolmente esigibile dalla persona assicurata, il genere del titolo di trasporto da scegliere e l’ammontare del viatico, e decidono sulla ne cessità di una persona accompagnatrice.
2. Viaggi all’estero
57 Soppresso, vedi N. 46
3. Emissione di buoni
Uffici AI
58 In linea di principio il rilascio di buoni per l’acquisto di bi
glietti spetta agli uffici AI, i quali stabiliscono anche i parti colari secondo il N. 55.
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Centri d’integrazione
59 L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali può anche de
legare il rilascio dei buoni a centri d’integrazione che di spongono di un convitto con servizio amministrativo inte grato, a condizione che il rispetto delle disposizioni della presente circolare sia garantito. Spetta all’ufficio AI del Cantone in cui si trova il centro d’integrazione presentare, d’intesa con quest’ultimo, la relativa richiesta.
60 Fintanto che una persona assicurata soggiorna in un isti
tuto di questo genere, solo quest’ultimo è competente per il rilascio di buoni (compresi quelli per il viaggio d’andata e ri torno), anche nei casi in cui i viaggi servono all’esecuzione di altri provvedimenti d’integrazione prescritti dall’AI. Su ordinazione, l’ufficio AI competente fornisce i buoni ai centri d’integrazione. Questi ultimi rispediscono agli uffici AI i blocchetti dei buoni esauriti, assieme alle copie della ma trice. I centri d’integrazione appongono data, timbro e firma sui buoni da essi rilasciati. Gli uffici AI conservano i buoni conformemente a quanto stabilito nella Circolare sulla conservazione degli atti.
61 L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali comunica agli
uffici AI competenti l’elenco degli istituti autorizzati a emet tere buoni.
II. Natura del rimborso
1. Procedura concernente i buoni
Principio
62 I buoni vanno rilasciati per viaggi effettuati in Svizzera con
mezzi di trasporto pubblici (art. 90 cpv. 5 OAI). Sono eccettuate le imprese di trasporto locali che – sempre ammesso che le spese di viaggio siano rimborsate – di re gola accettano buoni soltanto per l’acquisto di abbona menti. La procedura è applicabile anche per l’emissione di
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biglietti diretti a destinazione di stazioni estere (viaggi di corsa semplice o di andata e ritorno entro due mesi).
63 Il buono dà alla persona assicurata la possibilità di ritirare
gratuitamente i biglietti o abbonamenti necessari presso gli uffici d’emissione delle imprese pubbliche di trasporto, per sé e la persona accompagnatrice o il cane-guida per cie chi. Il buono permette inoltre di spedire gratuitamente il vei colo per invalidi, la carrozzina per bambini e il bagaglio per sonale.
64 Se il buono è rilasciato per biglietti di corsa semplice o
d’andata e ritorno, l’ufficio d’emissione dei biglietti può es sere incaricato di pagare contemporaneamente il viatico alla persona assicurata o al suo rappresentante. Questo non è tuttavia possibile se si tratta di un buono collettivo oppure se viene acquistato un abbonamento. In questi casi il viatico sarà rimborsato successivamente.
Consegna del buono
65 I buoni sono consegnati dagli uffici competenti per il rim
borso delle spese.
Emissione del buono
Buono individuale
66 Per ogni corsa semplice o di andata e ritorno di una per
sona assicurata, come pure per ogni singolo abbonamento di cui essa ha bisogno, va consegnato un buono specifico.
67 All’atto dell’emissione di un buono per una corsa di andata
e ritorno vanno osservate le disposizioni delle imprese pub bliche di trasporto per quanto concerne la durata della vali dità.
69 Non essendo sempre possibile rilasciare biglietti per per
corsi susseguenti, se per percorrere una tratta sono neces sari più di due biglietti, per il percorso parziale rimanente va emesso un buono complementare (allegato 1). Gli uffici
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d’emissione dei biglietti forniscono le informazioni necessa rie.
70 Per il trasporto della persona assicurata, della persona ac
compagnatrice e del cane-guida per ciechi nonché per la spedizione del veicolo per invalidi, della carrozzina per bambini o del bagaglio personale può essere emesso un solo buono, a condizione che il viaggio sia effettuato as sieme e sullo stesso percorso.
71 Sono invece necessari buoni specifici nei casi in cui la sta
zione di partenza o quella di destinazione non coincidono per la persona assicurata e per la persona accompagna trice o il bagaglio. Occorre inoltre sempre un buono speci fico per rispedire il veicolo per invalidi, la carrozzina per bambini o il bagaglio personale.
72 Per l’emissione dei buoni sono vincolanti le istruzioni ripor
tate nell’allegato 1.
Buono collettivo
73 Se almeno tre persone assicurate alloggiate presso un
centro d’esecuzione (centro d’integrazione, stabilimento di cura ecc.) partono lo stesso giorno dalla stessa stazione, per il ritiro dei titoli di trasporto può essere emesso, al po sto dei buoni individuali, un buono collettivo corredato dall’elenco dei nominativi delle persone assicurate che par tecipano al viaggio.
74 Sul buono collettivo vanno cancellate in modo inequivoca
bile le voci „Da ... a ... " e „N. d’assicurato". Lo scopo del viaggio va indicato all’apposita voce. Alla voce "Assicurato’’ va iscritta, al posto del nome, l’annotazione „ per (numero) persone secondo l’elenco di nominativi allegato".
75 L’elenco di nominativi viene allestito in duplice esemplare,
conformemente alle istruzioni vincolanti dell’allegato 2, dal centro d’esecuzione (centro d’integrazione, stabilimento di cura ecc.). Il duplicato dev’essere conservato unitamente alla matrice del buono collettivo.
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76 I centri d’integrazione ai quali non è delegata l’emissione di
buoni in virtù del N. 59 allestiscono elenchi di nominativi specifici per le persone assicurate, in duplice esemplare, a destinazione dell’ufficio AI competente.
77 L’ufficio AI controlla l’elenco di nominativi, se necessario lo
completa ed emette il relativo buono collettivo, come pure –fondandosi sulle indicazioni figuranti sull’elenco di nomi nativi – i buoni individuali necessari per le persone accom pagnatrici.
78 Il buono collettivo va trasmesso al centro d’esecuzione (af
francato all’originale dell’elenco di nominativi) unitamente ai buoni individuali.
Moduli
79 Il modulo 318.634 serve da buono ed il modulo 318.635 da
elenco di nominativi.
80 I buoni sono forniti in serie di 25 esemplari numerati e de
vono essere tenuti sotto chiave. L’elenco di nominativi è consegnato in blocchi di 50 fogli. Per le modalità d’ordina zione di questi due moduli fa stato il catalogo degli stam pati dell’AVS/ AI/IPG (opuscolo 318.110).
81 La conservazione dei blocchi di moduli esauriti è regolata
dalla Circolare sulla conservazione degli atti.
Casi speciali
82 I buoni smarriti possono essere sostituiti. I nuovi buoni
vanno designati quali duplicati nella parte alta. Il numero di controllo va cancellato e al suo posto va indicato quello del buono sostituito.
83 I buoni non usati e restituiti dalla persona assicurata de
vono essere annullati e conservati nel blocco di moduli, as sieme alla relativa matrice.
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84 I biglietti o abbonamenti ritirati su presentazione di buoni o
elenchi di nominativi rimasti totalmente o parzialmente inu tilizzati devono essere trasmessi periodicamente, ma al più tardi entro 11 mesi dalla scadenza della loro validità, dall’ufficio AI all’Ufficio centrale di compensazione.
85 Gli abbonamenti/le carte per più corse totalmente o parzial
mente inutilizzati devono sempre essere accompagnati dal numero AVS della persona assicurata. Tale numero va completato con la lettera „A“ se si tratta dell’abbonamento di una persona accompagnatrice. Agli abbonamenti per corse quotidiane vanno inoltre allegati i necessari docu menti giustificativi dai quali risultino il motivo e la durata del mancato uso (attestazione del centro d’esecuzione, dichia razione dell’ufficio AI in base a proprie indagini ecc.).
2. Rimborso delle spese
Principio
86 Le spese di viaggio o il viatico saranno rimborsati a poste
riori se la persona assicurata – non ha ricevuto buoni per l’utilizzazione di un mezzo di trasporto pubblico o ha dovuto, per altri motivi, effettuare il viaggio senza essere in possesso di un buono; – non riscuote il viatico al momento del ritiro del buono; – viene trasportato con mezzi particolari secondo il N. 43 o deve necessariamente ricorrere a veicoli speciali desti nati al trasporto di malati, a condizione che non vi siano particolari accordi contrattuali con l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali; – usa il proprio veicolo a motore o viene trasportato da una terza persona con il veicolo a motore privato di quest’ul tima; – deve usare un taxi.
87 Se la persona assicurata ha diritto al rimborso delle spese
d’alloggio fuori casa, anche queste le saranno rimborsate a posteriori.
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Allegato 1: Istruzioni per l’emissione del buono
1. Il buono si compone dell’originale, di un buono complementare
per un secondo percorso parziale e della matrice.
2. La persona assicurata riceve l’originale e il buono complementare.
La matrice rimane nel blocco dei moduli come seconda copia.
3. Il buono deve essere emesso senza eccezioni a nome della per
sona assicurata, compilato integralmente e munito dell’indicazione del luogo e della data dell’emissione, del timbro e della firma.
4. Le rubriche con riquadro in grassetto vengono compilate dalla sta
zione presso la quale vengono acquistati i biglietti.
5. Gli spazi non utilizzati o che non entrano in linea di conto devono
essere cancellati in modo inequivocabile, allo scopo di rendere impossibili aggiunte o modifiche successive e prevenire gli abusi.
6. Per designare i colli da spedire (veicoli per invalidi, carrozzine per
bambini o bagaglio personale) e/o un cane-guida per ciechi, va apposta una crocetta nelle apposite caselle. Se i colli sono spediti anche al ritorno, per questo trasporto occorre emettere un buono specifico.
7. Nei casi in cui la persona assicurata ha diritto al viatico e questo
non è rimborsato a posteriori, l’importo che l’ufficio d’emissione del biglietto deve pagare al titolare del buono va iscritto in lettere nell’apposita casella. La persona assicurata o – se si tratta di un bambino che viaggia gratuitamente o d’età compresa tra i sei e i
16 anni – il suo rappresentante devono attestare di aver ricevuto il
viatico.
8. Se il buono è destinato contemporaneamente o esclusivamente a
una persona accompagnatrice, nella casella rettangolare alla fine della riga riservata al nome della persona assicurata va apposta la lettera "A" (accompagnatore).
9. I buoni che non sono stati compilati secondo le prescrizioni o che
recano modifiche vengono rifiutati dagli uffici d’emissione dei bi glietti.
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Allegato 2: Istruzioni per l’utilizzazione e la compilazione dell’elenco di nominativi
1. Se tre o più persone assicurate alloggiate presso un centro d’inte
grazione o uno stabilimento di cura partono lo stesso giorno dalla stessa stazione, per il ritiro dei titoli di trasporto di seconda classe possono essere utilizzati, al posto dei buoni individuali, un elenco di nominativi ed un buono collettivo.
2. Per i biglietti di 1a classe e quelli delle persone accompagnatrici,
per l’eventuale riscossione del viatico e il trasporto contempora neo di veicoli per invalidi, carrozzine per bambini o bagagli perso nali, sono sempre necessari buoni individuali, a meno che il rela tivo rimborso non avvenga a posteriori.
3. Se l’ufficio d’emissione deve rilasciare biglietti di corsa semplice a
una parte delle persone assicurate e biglietti di andata e ritorno alle altre, occorre compilare per ciascun gruppo un buono collet tivo separato con il rispettivo elenco di nominativi. Ogni elenco deve contenere almeno tre nominativi.
4. L’elenco di nominativi dev’essere compilato in due esemplari, a
macchina o in stampatello, secondo l’apposito modello. Se sono necessari più fogli, questi saranno numerati progressivamente nell’angolo superiore destro.
5. Le persone assicurate vanno raggruppate – se le circostanze spe
cifiche lo permettono – secondo il loro luogo di destinazione.
6. L’elenco di nominativi con il relativo buono collettivo e gli eventuali
buoni individuali devono essere consegnati alla stazione di par tenza al più tardi alla vigilia del viaggio. La stazione consegna i bi glietti all’incaricato del centro d’integrazione o dello stabilimento di cura.
7. I centri d’integrazione ai quali non è delegata l’emissione di buoni
in virtù del N. 59 allestiscono un elenco di nominativi delle per sone assicurate, senza buono, per ciascun ufficio AI competente. Nella rubrica „Osservazioni“ va annotato mediante lettera maiu scola se per la persona assicurata sono necessari una persona
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accompagnatrice (A), il trasporto di bagagli (B) o di veicoli per in validi (V). Gli elenchi di nominativi vengono trasmessi in duplice esemplare agli uffici AI competenti, i quali emettono i buoni neces sari e li inviano al centro d’integrazione interessato.
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Allegato 3: Tassi di rimborso
1. sopresso dal 1° gennaio 2022
2. In caso di utilizzazione di veicoli a motore privati sono applicati i
seguenti tassi di rimborso:
– automobili 45 centesimi al km
– automobili cedute in prestito dall’AI o per le quali essa versa contributi d’ammortamento fino a 20 km al giorno 30 centesimi al km oltre 20 km al giorno 25 centesimi al km
– motociclette 18 centesimi al km
– motociclette ecc. cedute in prestito dall’AI o per le quali essa versa contributi d’ammortamento 10 centesimi al km
– motociclette leggere e ciclomotori 10 centesimi al km
Le spese di trasporto ferroviario di un veicolo a motore vanno rimborsate a parte, a condizione che questo trasporto sia stato indispensabile e che non abbia originato un rincaro delle spese di viaggio.
3. Le spese per il vitto della persona assicurata e/o della persona
accompagnatrice sono rimborsate, per persona e giorno, a titolo di viatico conformemente ai tassi definiti nell’articolo 90 capo verso 4 OAI.
DFI UFAS | Circolare sul rimborso delle spese di viaggio nell’assicurazione per l’invalidità