RPW 2011/1 S. 39
Rapporto annuale 2010 della Commissione della concorrenza
Considerandi
1. Prefazione del presidente
Il 1° luglio 2010 ho assunto la presidenza della Comco subentrando al prof. Walter A. Stoffel, che desidero ringraziare personalmente in questa sede per il grande impegno dimostrato. Il passaggio di consegne è avvenuto all‘insegna della continuità, poiché per quanto riguarda gli obiettivi principali e le linee guida relative all‘applicazione del diritto svizzero in materia di concorrenza non è cambiato nulla. Colgo pertanto l‘occasione per ricordare in questa sede le priorità delle autorità della concorrenza.
Per quanto riguarda gli accordi in materia di concorrenza, le procedure si concentrano sulle forme più dannose di restrizioni orizzontali e verticali della concorrenza. Gli accordi orizzontali sono accordi tra concorrenti diretti sui prezzi, sulle quantità o sulla ripartizione territoriale del mercato e costituiscono la nostra massima priorità. Un‘attenzione particolare viene riservata a una determinata forma di accordi, più precisamente gli accordi di appalto nel settore edile. Inoltre la Comco è determinata nel promuovere la notorietà e l‘applicazione del "programma di clemenza", detto anche "sistema del bonus", ovvero la possibilità per un‘impresa di autodenunciare la propria partecipazione a un cartello in cambio di un‘esenzione dalle sanzioni. In materia di accordi verticali la priorità è riservata ai casi di isolamento del mercato svizzero provocati dagli ostacoli alle importazioni dirette e parallele.
Per quanto riguarda le pratiche di imprese che dominano il mercato, per la Comco è importante individuare quelle a carattere pilota. Inoltre è disposta ad imboccare la via della conciliazione con le imprese coinvolte, purché anch‘esse siano propense a modificare il proprio comportamento futuro. In materia di fusioni di imprese, le autorità della concorrenza si concentrano su quelle che determinano, specificamente sul mercato svizzero, una diminuzione della concorrenza.
Per quanto riguarda il tema principale del rapporto di quest‘anno, ci occupiamo del fatto che la crescente globalizzazione determina anche maggiori casi di cartelli internazionali. Il loro perseguimento in Svizzera potrebbe essere facilitato se le autorità della concorrenza del nostro Paese potessero collaborare meglio e più strettamente con le autorità omologhe dell‘UE.
In appendice trattiamo inoltre un tema che nell‘anno in rassegna è stato oggetto di molte richieste di informazioni presso la Segreteria e di discussioni con l‘opinione pubblica, vale a dire l‘aumento delle differenze di cambio tra il franco svizzero e l‘euro o il dollaro americano. Le possibilità d‘intervento in quest‘ambito, da parte delle autorità della concorrenza, sono limitate perché il trasferimento dei vantaggi valutari segue determinati modelli economici che non sono influenzabili dalla politica della concorrenza.
La Comco e la Segreteria sono consapevoli dell‘importanza fondamentale che la concorrenza esercita sia per l‘economia svizzera sia per la competitività delle imprese e del nostro stesso Paese. Esse sono disposte a raggiungere, con delle "decisioni pilota" e un atteggiamento pragmatico, un effetto di vasta portata. Bisogna però tenere conto del fatto che l‘attività delle autorità della concorrenza rappresenta un compito a lungo termine e che non mira a successi di breve durata.
Prof. Vincent Martenet
Presidente della Commissione della concorrenza
2. Principali decisioni della Comco
Qui di seguito sono elencate in ordine cronologico le principali decisioni prese dalla Comco nel 2010, le quali vengono trattate più in dettaglio nei singoli capitoli (cfr. 4.1 – 4.3).
Con la decisione del 25 gennaio 2010 la Comco ha emanato misure cautelari contro le società di carte di credito, disciplinando la futura definizione delle commissioni d‘interscambio (le cosiddette Interchange Fees), il cui ammontare è stato oggetto di una conciliazione fino al 31 gennaio 2010. Gli adeguamenti hanno determinato una diminuzione di tali commissioni e di conseguenza anche un‘armonizzazione alla media europea.
Il 16 aprile 2010 la Comco ha pubblicato una perizia sulla base dell‘articolo 2 capoverso 7 LMI, secondo la quale per il rinnovo della concessione sulla produzione e il funzionamento di impianti di distribuzione elettrici deve essere indetto un concorso pubblico d‟appalto. Una perizia analoga è stata pubblicata di lì a poco in merito alle concessioni del diritto di utenza di acqua, dal momento che sia i monopoli a livello giuridico sia quelli di fatto devono essere soggetti ai bandi di concorso pubblici.
Il 22 aprile 2010 la Comco ha vietato la concentrazione tra France Télécom/Orange e Sunrise. La nuova società avrebbe assunto una posizione dominante collettiva nel mercato della telefonia mobile insieme a Swisscom. Non essendoci altri ingressi sul mercato, queste due società non sarebbero state incentivate ad attaccare la posizione dell‘altro concorrente mediante riduzioni tariffarie.
Il 10 maggio 2010 la Comco ha multato due produttori di componenti per impianti sanitari, di riscaldamento e refrigerazione perché avevano concordato l‘importo e il momento in cui introdurre gli aumenti (cartello sui prezzi). Flamco AG ha ricevuto una multa di Fr. 169'000.-, mentre la Pneumatex AG avrebbe dovuto pagare una multa di circa 5,2 milioni di franchi, che le è però stata condonata essendo stata la prima impresa a denunciare alle autorità della concorrenza la partecipazione al cartello ("sistema del bonus"). La decisione della Comco è passata in giudicato mentre una procedura parallela nell‘UE è invece ancora pendente.
Con la decisione del 28 giugno 2010, la Comco ha adeguato la Comunicazione riguardante la valutazione degli accordi verticali (comunicazione riguardante gli accordi verticali) alla propria prassi più recente e agli sviluppi nell‘UE. Essa garantisce che in Svizzera, in materia di accordi verticali, continuino ad applicarsi le stesse norme vigenti nell‘UE, consentendo così di evitare un isolamento dei mercati svizzeri.
Con la decisione del 18 ottobre 2010 la Comco ha sanzionato quattro imprese attive nel settore delle ferramenta per finestre e portefinestre con multe pari complessivamente a circa 7,6 milioni di franchi. Le imprese avevano concordato l‘ammontare degli aumenti e il momento in cui introdurli, una pratica che è considerata un cartello sui prezzi. A un‘impresa è stata condonata la multa poiché ha denunciato per prima alle autorità della concorrenza la propria partecipazione al cartello. Tre imprese hanno presentato ricorso contro la decisione
della Comco dinanzi al Tribunale amministrativo federale. Nell‘UE è in corso una procedura parallela per una fattispecie analoga.
Il 29 novembre 2010 la Comco ha imposto alla ditta SIX Multipay AG una multa di circa 7 milioni di franchi per aver abusato della sua posizione dominante. SIX si era rifiutata di rivelare ad altri produttori di carte di pagamento le informazioni di interfaccia per una nuova funzione. Di conseguenza gli operatori che intendevano offrire questa funzione ai loro clienti potevano soltanto comprare i terminali della SIX, il che ha portato a una limitazione illecita di altri produttori di terminali. SIX ha presentato ricorso contro la decisione della Comco davanti al Tribunale amministrativo federale.
3. Ambito prioritario “lotta contro i cartelli internazionali”
La partecipazione ad accordi illeciti tra le imprese non conosce in genere l‘ostacolo dei confini nazionali. La crescente globalizzazione e l‘apertura dei mercati nazionali alle imprese estere fanno sì che i cartelli vengano organizzati anche sul piano internazionale e che siano presenti in diversi paesi o addirittura continenti.
Le autorità della concorrenza continuano a essere strutturate a livello nazionale. Non esiste un‘autorità internazionale in materia dotata delle competenze del caso e che possa procedere contro i cartelli internazionali. Esistono diversi accordi di collaborazione multilaterali e bilaterali fra le autorità nazionali della concorrenza come quelli conclusi nell‘ambito dello European Competition Network (ECN), tra l‘UE e gli USA, tra l‘UE e il Canada, ecc. A questo proposito vanno menzionate anche le reti informali come il Competition Committee all‘interno dell‘OCSE e l‘International Competition Network (ICN) le quali, non avendo una base legale ufficiale, permettono più uno scambio di informazioni che non una cooperazione formale.
In Svizzera la situazione non è diversa: il nostro Paese è attivo sia nel Competition Committee dell‘OCSE sia nell‘ICN partecipando alle discussioni e allo scambio di informazioni. Tuttavia non ha stipulato accordi di cooperazione bilaterali o multilaterali per collaborare con altri Stati in materia di concorrenza. In mancanza di un accordo o di un‘altra base legale non può quindi scambiare informazioni riservate con altre autorità nelle procedure contro i cartelli internazionali, né semplificare in tal modo le procedure stesse. A margine, va inoltre osservato che nel caso delle concentrazioni è possibile almeno un coordinamento in merito alla durata della procedura, poiché le imprese coinvolte danno solitamente il loro consenso alla concentrazione sotto forma di una lettera di rinuncia (letter of waiver).
La mancanza di una collaborazione internazionale, in particolare con i paesi limitrofi dell‘UE, rischia di portare degli svantaggi nelle procedure delle autorità svizzere della concorrenza contro i cartelli internazionali. Soprattutto nei casi in cui la procedura si avvia con un‘autodenuncia ("sistema del bonus"), e le imprese devono cooperare per tutta la durata della procedura, gli svantaggi derivanti dalla mancanza di una possibilità di collaborazione sono inferiori. Nelle quattro procedure seguenti (alcune pendenti, altre concluse) la Comco è
alle prese con cartelli internazionali. L‘elenco è stilato in maniera cronologica in base alla data di avvio dell‘inchiesta. In tutti e quattro i casi l‘inchiesta è partita sulla base di un‘autodenuncia ("sistema del bonus"), alla quale hanno fatto seguito delle perquisizioni. Anche la Commissione europea ha avviato contemporaneamente un‘inchiesta su questi casi.
• Il 13 febbraio 2006 la Comco ha avviato un‘inchiesta contro diverse compagnie aeree per accordi nel settore del trasporto aereo. Tali accordi riguardavano supplementi nell‘ambito dei trasporti aerei di merci, ovvero i supplementi per il carburante, la sicurezza, il rischio bellico e lo sdoganamento. L‘inchiesta in Svizzera è ancora pendente. L‘UE ha concluso la sua inchiesta con la decisione del 9 novembre 2010 e una sanzione di 799 milioni di euro a carico delle imprese coinvolte.
• Il 18 luglio 2007 la Comco ha aperto un‘inchiesta contro diverse imprese per accordi in materia di ferramenta per finestre e portefinestre. All‘accordo oggetto dell‘inchiesta hanno partecipato, oltre alle imprese attive a livello svizzero, anche delle società attive a livello internazionale. L‘inchiesta si è conclusa il 18 ottobre 2010 con la decisione della Comco e una sanzione di circa 7,6 milioni di franchi. Tre imprese hanno presentato ricorso contro la decisione della Comco. La procedura avviata nell‘UE è tuttora pendente.
• Il 10 ottobre 2007 la Comco ha avviato un‘inchiesta contro l‘associazione Spedlogswiss e diverse altre imprese internazionali di spedizione e logistica. Sussiste il sospetto di accordi illeciti nella definizione di supplementi, tasse e tariffe per i servizi di spedizione. Sia l‘inchiesta svizzera sia la procedura in corso nell‘UE non sono ancora concluse.
• Il 16 dicembre 2008 la Comco ha avviato un‘inchiesta contro diverse imprese attive a livello internazionale nel settore dei componenti per impianti sanitari, di riscaldamento e refrigerazione (gestione delle risorse idriche). L‘inchiesta si è conclusa il 10 maggio 2010 con la decisione della Comco e una sanzione di 169 000 franchi. La decisione della Comco è passata in giudicato, mentre la procedura avviata nell‘UE è ancora pendente.
Delle quattro inchieste svizzere, due si sono concluse (ferramenta e gestione delle risorse idriche). In questi casi una cooperazione formale con la Commissione europea avrebbe avuto effetti positivi, semplificando ad esempio la procedura non solo in Svizzera, ma anche nell‘UE. Da entrambe le inchieste sono emersi, come accertato dalla Segreteria della Comco, indizi e documenti probatori di accordi sui prezzi fissati e realizzati nell‘UE. Probabilmente dall‘inchiesta effettuata nell‘UE sono emersi indizi e documenti probatori relativi ad accordi praticati in Svizzera. Lo scambio o la trasmissione di tali elementi avrebbe senza dubbio semplificato la procedura, determinando in alcuni casi anche un acceleramento della stessa. Inoltre, in una delle due procedure in Svizzera sono state presentate due autodenunce ("sistema del bonus"), mentre nell‘UE ne è stata presentata soltanto una. La trasmissione della seconda autodenuncia, o almeno di alcuni elementi riguardanti la procedura dell‘UE, avrebbe consentito all‘UE di accorciare i tempi della procedura stessa.
In Svizzera sono ancora pendenti due inchieste (trasporto aereo e spedizioni), sebbene la procedura avviata nell‘UE sul trasporto aereo sia già stata conclusa. Ci si può chiedere come mai le procedure svizzere durino così a lungo e perché non sia stato possibile concludere un caso in concomitanza con la Commissione europea. La spiegazione risiede soprattutto nella mancanza di possibilità di cooperazione con la Commissione europea. Le inchieste sul trasporto aereo e sui servizi di spedizione concernono infatti non solo le imprese attive sul piano internazionale, bensì anche fattispecie transfrontaliere. Nella maggior parte dei casi, in un paese piccolo come la Svizzera il carico aereo e la spedizione su strada vengono offerti ed effettuati tipicamente su base transfrontaliera. L‘accordo bilaterale sul traffico aereo tra la Svizzera e l‘UE prevede una clausola di cooperazione, ma è considerata una base legale insufficiente per lo scambio di informazioni tra le autorità svizzere e quelle europee in materia di concorrenza.
Sulla base del principio della territorialità, la portata della legge svizzera sui cartelli non oltrepassa tuttavia il confine svizzero. Ciò fa sì che in caso di una procedura concomitante davanti alla Commissione europea, in assenza di una collaborazione formale, l‘autorità svizzera della concorrenza deve attendere la conclusione della procedura europea per sapere esattamente quale fattispecie è contemplata nel diritto comunitario e in che modo è sanzionata. Ad esempio nel caso di un trasporto aereo da Stoccolma a Zurigo è rilevante soltanto la tratta fino al confine svizzero e il breve tratto fino a Zurigo non lo è affatto? Oppure, nel caso di un trasporto su strada da Amburgo a Napoli è rilevante l‘intera tratta oppure i 290 chilometri da Basilea a Chiasso non vengono considerati?
In mancanza di un accordo di cooperazione con l‘UE, tali questioni procedurali di centrale importanza non possono essere discusse e stabilite né all‘inizio né durante la procedura; non è nemmeno possibile coordinare i termini della stessa. In tali circostanze all‘autorità svizzera della concorrenza resta soltanto l‘alternativa di attendere la decisione dell‘UE per poter definire nei dettagli la propria competenza e la fattispecie in esame. Ciò comporta inevitabilmente lunghe procedure di cui le imprese se ne lamentano.
Considerata la situazione, nel mese di agosto 2010 la Comco ha accolto molto positivamente l‘approvazione, da parte del Consiglio federale, di un mandato negoziale in vista di un accordo con l‘UE. La Comco è convinta che un accordo di cooperazione sia la prima tappa importante per fare in modo che il contributo della Svizzera nel perseguimento dei cartelli internazionali sia più influente. Sarebbe inoltre un modo per distanziarsi ulteriormente dalla vecchia immagine della Svizzera quale "Paese dai 1001 cartelli", per riprendere una definizione comparsa in una pubblicazione dell‘OCSE all‘inizio degli anni novanta, nonché un‘ulteriore attestazione della credibilità della Svizzera, aumentata notevolmente negli ultimi anni, come partner affidabile nel perseguimento dei cartelli.
4. Attività nei vari ambiti economici
4.1 Servizi
4.1.1 Sanità
Le autorità della concorrenza si sono dovute occupare nuovamente di questioni formali e materiali relative all‘inchiesta conclusa nel 2009 sui farmaci fuori lista, ovvero sui prezzi di Levitra, Cialis e Viagra. Contro la decisione della Comco del 2 novembre 2009 sono stati presentati entro i termini cinque ricorsi, tre dei quali da parte delle ditte produttrici coinvolte nell‘inchiesta e sanzionate con una multa pari complessivamente a 5,7 milioni di franchi. Dal punto di vista formale la Segreteria si è espressa in particolare sulle critiche concernenti l‘obbligo di motivazione e la portata della prova. Dal punto di vista materiale sono risultati di centrale importanza la comparabilità della situazione giuridica nell‘UE e i requisiti di definizione degli accordi secondo l‘articolo 4 capoverso 1 LCart. Per il momento le procedure di ricorso sono sospese.
Inoltre, in relazione alla decisione sui farmaci fuori lista e su richiesta di una delle parti, la Segreteria aveva emanato una decisione per chiarire che alcuni passaggi controversi sottostavano al segreto aziendale. Essendo passata in giudicato, la decisione sui farmaci fuori lista è stata pubblicata.
La Direzione della sanità del Cantone di Zurigo si è rivolta all‘inizio dell‘anno alla Comco chiedendo una perizia sull‘applicabilità della legge sui cartelli alle pianificazioni ospedaliere cantonali. La richiesta è sorta a seguito dell‘entrata in vigore, il 1° gennaio 2009, delle nuove disposizioni della legge federale sull‘assicurazione malattie nel settore del finanziamento ospedaliero, finalizzate tra l‘altro a un‘equiparazione degli ospedali in materia di remunerazione a prescindere dall‘organo responsabile e, di conseguenza, a un rafforzamento della concorrenza nel settore della fornitura di prestazioni. Nella sua analisi la Comco è giunta alla conclusione che, secondo la competenza per la pianificazione ospedaliera attribuita ai Cantoni dalla Costituzione, la LCart non è applicabile alla pianificazione ospedaliera (DPC 2010/2, p. 424 segg.). La perizia ha invece fatto notare che nell‘ambito della pianificazione ospedaliera si deve accordare grande importanza al rispetto dei principi della politica della concorrenza qualora si raggiungano gli obiettivi e gli sviluppi auspicati con la revisione del finanziamento ospedaliero. A questo proposito, la Segreteria è, su richiesta, a disposizione dei Cantoni.
Il 7 settembre 2010 la Segreteria ha aperto un‘ampia inchiesta preliminare nella distribuzione dei farmaci in Svizzera, settore che nel 2005 era già stato oggetto di un‘analisi di mercato. Alla Segreteria sono pervenute diverse segnalazioni relative a pratiche potenzialmente contrarie alla legge sui cartelli secondo gli articoli 5 e 7 LCart. Oggetto delle contestazioni sono i diversi livelli del processo di distribuzione. Le autorità della concorrenza si concentrano sul commercio all‘ingrosso di farmaci e sulla Pharma Pre-Wholesale. L‘inchiesta preliminare fornirà alla Segreteria un quadro dettagliato e aggiornato della distribuzione dei farmaci in Svizzera e mostrerà se sussistono effettivamente indizi di pratiche non conformi alla legge sui cartelli.
Un‘altra inchiesta preliminare concerne le condizioni di mercato nel settore degli apparecchi acustici. Oltre a eventuali accordi orizzontali tra i produttori o tra i punti vendita (i rivenditori), l‘inchiesta analizzerà anche eventuali accordi verticali tra i produttori di apparecchi acustici e i rivenditori.
4.1.2 Servizi finanziari
Carte di credito
Nel luglio 2009 la Comco ha aperto di nuovo un‘inchiesta sulle commissioni interbancarie di Visa e MasterCard (Domestic Multilateral Interchange Fees, DMIF), vale a dire sulle tasse versate dagli acquirer (istituti che svolgono attività di convenzionamento degli esercenti) agli issuer (istituti di emissione delle carte di credito). La questione da chiarire è se la definizione collettiva di Interchange Fees sia ancora da ritenersi giustificata. Inoltre va chiarito quali basi e metodi di calcolo possono essere applicati per la definizione di tali tasse.
Una prima inchiesta sulle Interchange Fees nei Card Committee si era conclusa nel dicembre 2005 con una conciliazione (testo I) tra issuer e acquirer (DPC 2006/1, p. 65 segg.): le DMIF furono legate ai costi obiettivi del sistema per gli issuer e per il metodo di calcolo fu scelto un approccio maggiormente orientato alla concorrenza.
Vista l‘imminente scadenza di questo documento, la Segreteria ha effettuato uno studio d‘impatto della decisione relativa alle carte di credito. Nel gennaio 2010 la Comco ha adottato, mediante delle misure cautelari, una soluzione transitoria nell‘ambito di una nuova conciliazione (testo II) (DPC 2010/3, p. 473 segg.) La seconda conciliazione varrà per 3 anni oppure fino alla conclusione dell‘inchiesta in corso. Per il periodo transitorio la DMIF continua a essere fissata in base ai costi sostenuti. Tuttavia, al fine di renderla più orientata alla concorrenza, alcuni adeguamenti nel modello di calcolo sono stati necessari. Tali adeguamenti hanno portato a una riduzione della DMIF e a un suo allineamento alla media europea. La società Jelmoli Bonus Card AG ha presentato ricorso contro la decisione della Comco davanti al Tribunale amministrativo federale, il quale non è entrato in materia (DPC 2010/3, p. 592 segg.).
Carte di debito
Nel marzo 2010 MasterCard Europe ha presentato alle autorità della concorrenza una notifica concernente l‘introduzione di una Domestic Fallback Interchange Fee (DFIF) per tutte le transazioni effettuate in Svizzera con la nuova carta di debito "Debit MasterCard". Nell‘aprile 2010 la Segreteria ha aperto un‘inchiesta preliminare a questo proposito, associandola a quella già avviata nel 2009 su questa stessa tematica. La fusione delle due procedure è stata possibile perché in entrambi i casi si tratta di un‘inchiesta preliminare sull‘introduzione di una DFIF da parte della società MasterCard Europe. Diversamente da altri paesi europei, in Svizzera il sistema Maestro funziona tuttora senza commissioni d‘interscambio.
Un‘altra inchiesta preliminare ha analizzato se l‘introduzione di varie commissioni di acquiring da parte di MasterCard rappresenti un accordo illecito o un
abuso di posizione dominante. A questo riguardo la Segreteria aveva respinto la richiesta di misure cautelari contro MasterCard avanzata da SIX Multipay AG, dall‘Unione petrolifera e dalla VEZ (Associazione traffico pagamenti elettronici) per la mancanza di indizi concreti.
Altre procedure
Il 29 novembre 2010 la Comco ha inflitto a SIX Group AG una multa di circa 7 milioni di franchi dopo aver constatato che SIX Multipay AG aveva abusato della propria posizione dominante sul mercato nel settore dell‘acquiring delle carte di credito e di debito per favorire i terminali della propria affiliata SIX Card Solutions AG. La funzione di conversione automatica dell‟importo d‟acquisto nella valuta del cliente internazionale sul terminale dell‟esercente (Dynamic Currency Conversion, DCC) lanciata da SIX Multipay AG nel 2005 era disponibile solo sui terminali della consorella del gruppo, ma non su quelli di altri fornitori.
La procedura ha preso avvio dopo la segnalazione di un concorrente del settore, il quale lamentava il fatto che i propri terminali non fossero compatibili con la funzione DCC di SIX Multipay AG (già Telekurs Multipay AG) dal momento che gli erano state negate le informazioni di interfaccia di cui necessitava. A seguito di tale comportamento da parte di SIX Multipay AG, potevano offrire alla clientela la funzione DCC e beneficiare dei ricavi corrispondenti soltanto gli esercenti che disponevano di un terminale della consorella SIX Card Solutions AG.
La Comco ha ritenuto che tale comportamento di Multipay contenesse diverse fattispecie rilevanti per il diritto in materia di cartelli: rifiuto di relazioni commerciali ad altri fornitori di terminali, discriminazione, limitazione dello sviluppo tecnico e connessione tra l‘acquiring, legato alla funzione DCC della Multipay e il terminale della Card Solutions.
L‘infrazione alla legge sui cartelli non sussiste più dal dicembre 2006: già nel corso dell‘inchiesta preliminare SIX Multipay ha messo a disposizione le informazioni d‘interfaccia. La durata della procedura è dovuta al fatto che una questione di diritto procedurale andava chiarita dalla massima istanza giudiziaria (ripetizione di atti procedurali). La decisione della Comco contiene diversi elementi di riferimento: l‘articolo 3 capoverso 2 LCart non viene interpretato come una riserva di applicazione; il meccanismo del leveraging, ovvero la trasmissione del potere di mercato dal mercato dominato a un altro viene illustrata e analizzata tenendo conto della letteratura economica e del contesto internazionale; si tratta la tematica della divulgazione delle informazioni di interfaccia da parte dell‘impresa che domina il mercato così come le implicazioni di tale fornitura sugli impulsi all‘investimento e all‘innovazione delle imprese.
Nel 2010 la Segreteria ha dovuto esaminare un progetto notificato da tre banche, nello specifico UBS, CS e ZKB, concernente la costituzione di un‘associazione al fine di consolidare i dati relativi alle transazioni di proprietà immobiliari in Svizzera (sulla base del numero di avviamento postale o del luogo e di altre informazioni concernenti la microzona, la superficie rurale, il volume abitativo ovvero la superficie netta, lo stato, la data e il prezzo di acquisto) attraverso un cosiddetto Data pooling Agent,
uniformarli a livello terminologico e infine armonizzarli. La creazione di tale pool di dati immobiliari consentirebbe alle banche fondatrici di ampliare la base di valutazione per le stime di immobili, migliorandone pertanto la qualità.
Stando ai dati delle banche fondatrici, il pool di dati è concepito per favorire la concorrenza nell‘innovazione per quanto riguarda i metodi di valutazione, il perfezionamento della ricerca di immobili da parte dell‘utente medio e, di conseguenza, migliorare le conoscenze del mercato per tutti gli interessati nonché limitare una parte delle perdite dovute a valutazioni sbagliate. Oltre ai membri dell‘associazione, anche eventuali terzi interessati hanno accesso, a pagamento, ai dati consolidati e armonizzati e possono servirsene senza restrizioni per scopi interni ed esterni. Soltanto la trasmissione o la pubblicazione dei dati contenuti nel pool (o dell‘intero pool) è vietata. La Segreteria ha deciso di non avviare una procedura, ma ha fatto notare alle banche fondatrici che l‘associazione assumerà probabilmente una posizione dominante, pertanto è necessario accordare particolare attenzione allo sviluppo iniziale dell‘associazione e alla creazione del pool in modo da evitare una discriminazione tra i partecipanti del mercato (ad es. nell‘accesso al pool di dati).
Nell‘ambito di un‘inchiesta preliminare le autorità della concorrenza hanno valutato l‘acquisizione del controllo congiunto della ValFinance AG, una filiale della Valiant Holding AG, da parte della Posta Svizzera e della Valiant Holding AG e la conseguente cooperazione a livello di prodotti tra la Posta Svizzera e la Banca Valiant nelle operazioni di credito. Non avendo la licenza bancaria, per operare sul mercato dei crediti la Posta (PostFinance) deve collaborare con una banca. Il progetto di fusione oggetto della notifica le consente di proseguire la sua attività sul mercato dei crediti e pertanto di porsi, in tale ambito, in concorrenza con le grandi banche, con le banche cantonali e con le banche Raiffeisen. Dall‘inchiesta preliminare non sono emerse conseguenze preoccupanti in materia di diritto della concorrenza.
4.1.3 Professioni liberali e servizi professionali
Un‘inchiesta contro l‘Associazione svizzera dell‘economia immobiliare (SVIT), sezione di Neuchâtel, concerne le raccomandazioni tariffarie all‘attenzione dei suoi membri pubblicate su Internet per i mercati della mediazione e della gestione immobiliare. Lo scopo è quello di determinare gli eventuali effetti sui mercati di tali raccomandazioni nel Cantone di Neuchâtel nonché la loro eventuale influenza sui Cantoni limitrofi. Per procedere a un‘analisi di questi effetti sono state interpellate numerose imprese nei Cantoni di Neuchâtel, Vaud, Friburgo e Berna. La procedura è attualmente in corso.
Anche nel settore delle raccomandazioni tariffarie la Segreteria ha condotto preventivamente un‘inchiesta sull‘attività dei geometri nel Cantone di Vaud. Tale attività è molto variata ed esistono numerosi documenti riguardanti il calcolo degli onorari o dei compensi, i quali vengono emanati in alcuni casi dalla Confederazione e in altri dai cantoni. È emerso che se esisteva la tendenza da parte dei geometri vodesi a far riferimento a quest‘ultima tariffa, tale tendenza non poteva essere riconducibile a un accordo tra concorrenti, né poteva
costituire una pratica concordata; essa deriverebbe piuttosto dal comportamento del Cantone stesso, che obbliga i geometri ad applicare già in parte questa tariffa, inducendo quasi un comportamento generalizzato. Alle parti coinvolte, vale a dire il Cantone di Vaud e i geometri, è stato fatto notare questo fenomeno. La loro collaborazione è stata messa a frutto e sono state prese le misure necessarie per favorire la concorrenza a livello di onorari.
È stata condotta un‘inchiesta preliminare nel settore dei contratti di manutenzione degli ascensori a seguito della denuncia di un‘impresa straniera, secondo la quale i pezzi di ricambio sono troppo costosi per una società straniera attiva nel settore. La Segreteria ha deciso di chiudere la procedura senza seguito. È risultato infatti che il mercato degli ascensori ha subito una notevole evoluzione all‘inizio degli anni 2000, con l‘arrivo sul mercato di una nuova generazione di modelli. Questo nuovo tipo di prodotti, che presenta maggiori elementi elettronici e richiede sia materiale sia conoscenze specifiche, è più complicato ai fini della manutenzione. Questa evoluzione rende quindi più difficile l‘esistenza di una manutenzione "terza", anche a causa di diverse scelte commerciali fatte dai fabbricanti di ascensori. Per il momento tuttavia, tenendo conto dello stato del parco ascensori in Svizzera, che comprende ancora numerosi modelli della generazione precedente, non esistono indizi di problemi di accesso al mercato per i terzi. Questa situazione potrebbe però cambiare in futuro. Per questa ragione i fabbricanti hanno segnalato l‘esistenza di certi comportamenti che potrebbero originare ostacoli alla concorrenza.
Nel settore dell‘informatica, la creazione di un‘affiliata della società Switch, la Switchplus, ha determinato l‘apertura di un‘inchiesta preliminare. Vari fornitori di servizi Internet in Svizzera hanno lamentato il fatto che Switch, società incaricata di gestire i nomi dei domini che terminano in .li o .ch, favorirebbe la propria filiale, in particolare attraverso un sovvenzionamento incrociato, a scapito delle imprese concorrenti. In un primo tempo e seguendo la sua prassi, la Segreteria non si è occupata della questione, dal momento che le società concorrenti avevano già portato il caso davanti al giudice civile per gli stessi motivi. Dopo la decisione negativa di quest‘ultimo, la Segreteria ha respinto una richiesta di misure temporanee richiamando l‘attenzione sulla situazione della concorrenza nel mercato svizzero in generale.
4.2 Infrastruttura
4.2.1 Telecomunicazioni
Nel settore delle telecomunicazioni la Comco ha dovuto esaminare numerose concentrazioni di imprese, in particolare quelle di France Télécom/Sunrise, Sunrise/CVC e Swisscom/Groupe E.
La fusione France Télécom/Sunrise è stata oggetto di un‘analisi approfondita poiché vi era motivo di temere la formazione o il rafforzamento di una posizione dominante in diversi mercati della telefonia mobile. La Comco è giunta alla conclusione che il progetto di concentrazione avrebbe portato a una posizione dominante collettiva della nuova impresa, in grado di sopprimere la concorrenza efficace. Considerando tutti gli aspetti, il 22 aprile 2010 la Comco ha deciso di vietare tale fusione. Le due società hanno presentato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale, ritirandolo tuttavia in un secondo momento.
Il progetto di concentrazione Sunrise/CVC, notificato alcuni mesi più tardi, è stato invece considerato innocuo in termini di diritto della concorrenza. Dall‘ inchiesta preliminare non sono emersi indizi di creazione o di rafforzamento di una posizione dominante sul mercato e l‘acquisizione di Sunrise da parte della società d‘investimento CVC è stata consentita. A seguito di questa concentrazione, sul mercato della telefonia mobile restano tuttora tre grandi fornitori di rete. Ciò garantisce una certa dinamica della concorrenza e lascia il mercato aperto alle innovazioni.
A fine novembre la Comco ha ricevuta la notifica di un progetto di fusione tra Swisscom e il Groupe E, che concerne lo sviluppo di una rete a fibre ottiche sul territorio del Cantone di Friburgo e la prevista costituzione di un‘impresa comune. Nel corso di dicembre la Comco ha deciso, dopo aver condotto l‘inchiesta preliminare, di sottoporre il progetto a un esame più approfondito che verrà effettuato nei primi quattro mesi del 2011.
Uno dei temi al centro dell‘attenzione nell‘ambito delle telecomunicazioni è stato quello delle fibre ottiche. La Segreteria ha proseguito la sua osservazione di questo mercato iniziata nel 2009. A fine estate sono pervenuti i primi annunci in virtù dell‘articolo 49a capoverso 3 lettera a LCart. Le singole segnalazioni concernono lo sviluppo di una rete a fibre ottiche (Fibre to the Home, FttH) tra Swisscom e diversi cantoni o città della Svizzera. Tutti gli annunci avevano come oggetto singole clausole che le parti coinvolte ritengono in certi casi problematiche dal punto di vista della legislazione sui cartelli. A fine 2010 risultavano pendenti sei procedure di opposizione in quest‘ambito, altre sono state annunciate da varie parti. Oltre a ciò, terzi hanno presentato diverse denunce contro alcune cooperazioni in questo settore. Nel corso del prossimo anno la Comco si occuperà in via prioritaria dello sviluppo e dell‘ampliamento dell‘infrastruttura in fibra ottica in Svizzera e dei relativi problemi in materia di diritto della concorrenza.
Inoltre, nel settore delle telecomunicazioni, il 2010 è stato caratterizzato dai lavori relativi a procedure di ricorso.
Con la decisione del 24 febbraio 2010 relativa alla causa Swisscom Mobile (tariffe di terminazione della telefonia mobile), il Tribunale amministrativo federale ha corretto la decisione della Comco sul comportamento irregolare di Swisscom annullando la sanzione di 333 milioni di franchi. Contro la decisione della Comco sia il Dipartimento federale dell‘economia sia Swisscom avevano presentato ricorso dinanzi al Tribunale federale; nell‘ambito di questa procedura di ricorso ha avuto luogo un fitto scambio di corrispondenza. Inoltre, essendo questa procedura di ricorso ancora pendente, la Comco ha deciso di sospendere la procedura sulle tariffe di terminazione della telefonia mobile II fino alla decisione del Tribunale federale sulla causa Swisscom Mobile.
Anche per quanto riguarda la politica dei prezzi per i servizi ADSL, Swisscom ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione della Comco del 19 ottobre 2009. Anche in questa procedura la COMCO si è espressa sulle richieste di Swisscom.
Infine è stato presentato ricorso contro due decisioni parziali della ComCom concernenti le linee affittate. Nel 2008 la Comco aveva redatto a questo proposito una perizia all‘attenzione dell‘UFCOM ed era stata pertanto esortata dal Tribunale amministrativo federale a presentare, in entrambi i casi e per ciascuna procedura, due rapporti su varie questioni specifiche.
4.2.2 Media
Nel settore dei media sono state ammesse le fusioni Axel Springer/Ringier ed Edipresse/Cuhat. Le indagini effettuate nella fase dell‘inchiesta preliminare non hanno fornito elementi secondo cui si creerebbe o rafforzerebbe una posizione dominante sul mercato.
Con la sentenza del 27 aprile 2010 il Tribunale amministrativo federale ha confermato in tutti i punti la decisione della Comco del 5 marzo 2007 riguardo alle direttive dell‟ASSP sugli indennizzi da versare alla aziende di intermediazione. Publigroupe ha presentato ricorso contro questa sentenza dinanzi al Tribunale federale. La Comco si è dovuta esprimere sulle richieste di Publigroupe nell‘ambito di uno scambio di corrispondenza.
Il 30 luglio 2010 la Segreteria ha avviato un‘inchiesta preliminare sulla politica dei prezzi dell‟Agenzia telegrafica svizzera (ATS SA). Vi è motivo di ritenere che determinati clienti siano stati sfavoriti in termini di prezzo rispetto ad altri, in particolare rispetto alle grandi società di carta stampata.
Nel 2007 l‘UFCOM ha bandito un concorso per 13 concessioni per la diffusione di programmi radiotelevisivi regionali in Svizzera. L‘assegnazione di concessioni a due emittenti radio regionali e ad un‘emittente televisiva è stata oggetto di ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. Quest‘ultimo ha accolto i ricorsi, ha annullato la decisione e ha chiesto un nuovo esame della questione. In virtù dell‘articolo 74 capoverso 2 della legge sulla radiotelevisione, per valutare la posizione sul mercato, l‘UFCOM deve consultare la Comco. Pertanto nel corso dell‘anno l‘UFCOM e la Segreteria hanno collaborato in modo informale per preparare le perizie. Alla fine dell‘anno, dopo aver ricevuto il primo mandato, la Comco ha iniziato la redazione della perizia.
L‘inchiesta sui prezzi dei libri nella Svizzera francese è proseguita. Dal momento che si è tenuto conto dei dibattiti parlamentari su un‘eventuale legge sul prezzo fisso dei libri, l‘estensione dell‘inchiesta ha subito un rallentamento. Ora tuttavia, in seguito al rinvio dei dibattiti, l‘inchiesta prosegue come previsto. Tale legge introdurrebbe il prezzo fisso dei libri, che nel 2007 era stato considerato un accordo illecito in materia di concorrenza.
4.2.3 Energia
Nel settore dell‘energia la Segreteria ha condotto un‘analisi di mercato sulle offerte per i grandi clienti, ormai prossima alla conclusione. A questo proposito ci si
è chiesti se tra le imprese di fornitura elettrica siano stati stipulati accordi a seguito dei quali i grandi clienti che hanno abbandonato l‘approvvigionamento di base non ricevono offerte allettanti. Per chiarire tale questione è stato condotto un ampio sondaggio.
La Segreteria ha osservato l‘acquisizione delle prestazioni sistemiche da parte di Swissgrid. Di centrale importanza era sapere se sussiste concorrenza al di sotto del tetto massimo introdotto da Swissgrid oppure se le offerte si avvicinano a tale limite massimo. In estate i tetti massimi sono stati quindi aboliti.
Inoltre la Segreteria partecipa ai lavori di revisione della legge sull‘approvvigionamento elettrico all‘interno del gruppo di lavoro "prestazioni sistemiche". Il gruppo di lavoro era incaricato di elaborare raccomandazioni sulle possibilità di ridurre ulteriormente i costi in tale ambito. In tale contesto è risultata di centrale importanza la questione se e in quale misura tale mercato debba essere regolato.
Dal 2007 la Svizzera conduce trattative con l‘UE per un accordo sull‟energia elettrica. In tale ambito la Segreteria ha partecipato all‘elaborazione di un draft paper sugli elementi inerenti al diritto della concorrenza di un futuro accordo. Inoltre la Segreteria ha avuto la possibilità di esprimersi sulle disposizioni in materia di concorrenza nel progetto di tale accordo.
Infine la Comco ha realizzato una perizia in virtù dell‘articolo 47 LCart all‘attenzione del Tribunale amministrativo del Cantone di Berna sull‘ammissibilità, in termini di diritto della concorrenza, di un contratto sulla fornitura di energia.
4.2.4 Altri ambiti
La Comco ha sospeso l‘inchiesta sull‘importazione di birra dopo aver constatato che le importazioni parallele di determinate marche appartenenti ad Anheuser-Busch Inbev (ad es. Stella Artois) e a Grupo Modelo (ad es. Corona Extra) sono possibili e vengono effettuate. Gli indizi che avevano inizialmente lasciato supporre l‘esistenza di ostacoli alle importazioni parallele di tali marche non hanno trovato conferma nel corso dell‘inchiesta.
L‘inchiesta preliminare relativa al commercio di uova è proseguita e si concluderà probabilmente nel primo trimestre del 2011. Siccome le informazioni non erano disponibili oppure lo erano solo con estremo ritardo, sono state emanate diverse decisioni in tal senso.
Per quanto riguarda i trasporti, all‘inizio di dicembre è stato notificato il progetto di fusione SBB/Hupac. Le due società hanno annunciato la costituzione di un‘impresa comune (SBB cargo International), incentrata sulla fornitura di vari servizi relativi al trasporto ferroviario di merci sull‘asse Nord-Sud. Al termine dell‘inchiesta preliminare, conclusasi nello stesso mese, la Comco ha deciso di non sottoporre il progetto a un esame più approfondito.
4.3 Mercati dei prodotti
4.3.1 Revisione della Comunicazione riguardante gli
accordi verticali
Il 28 giugno 2010 la Comco ha emanato la versione rivista della Comunicazione riguardante la valutazione
degli accordi verticali per poter così tenere conto della propria prassi più recente (decisioni "forbici e cesoie", "Gaba" e "medicamenti fuori lista") e degli ultimi sviluppi nel diritto della concorrenza nell‘UE. Il 1° giugno 2010 l‘UE aveva adeguato il suo quadro giuridico considerando, in particolare, la crescente importanza del potere di domanda delle grandi aziende di commercio al dettaglio e delle vendite on line. Con questa revisione la Comco conferma la sua volontà di continuare a procedere contro gli accordi verticali e garantisce che in questo modo si applicheranno anche in futuro le stesse regole vigenti nell‘UE.
Le modifiche principali riguardano le regole per confutare la presunzione della soppressione della concorrenza efficace e per esaminare la rilevanza ("notabilità") degli accordi in materia di concorrenza. La Comunicazione sugli accordi verticali stabilisce ora che per confutare tale presunzione è determinante una valutazione complessiva del mercato, (vale a dire) se sul mercato esiste una sufficiente concorrenza intrabrand e interbrand o se la combinazione delle due porta a una concorrenza sufficientemente efficace. Il testo chiarisce inoltre che in presenza di accordi dalle gravi conseguenze, quali le imposizioni di prezzi di rivendita o la protezione territoriale assoluta, la rilevanza viene valutata in ogni singolo caso.
Le due novità centrali nelle disposizioni europee riguardo alla considerazione del potere della domanda e del commercio on-line trovano espressione nel testo svizzero della Comunicazione. Ora anche la quota di mercato dell‘acquirente è rilevante nel momento in cui si valuta se un accordo è giustificabile per motivi di efficienza economica. Inoltre le vendite via Internet sono considerate in linea di massima "vendite passive"; ciò significa che, in linea di principio, a ogni rivenditore deve essere consentito il ricorso a tale strumento per la vendita dei propri prodotti.
La nuova versione della Comunicazione sui cartelli verticali chiarisce definitivamente quali circostanze danno adito all‘esame di raccomandazioni di prezzo e in base a quali criteri la Comco deve valutare la loro ammissibilità. La valutazione giuridica delle raccomandazioni di prezzo avviene quindi allo stesso modo che nell‘UE.
Considerando le quote di mercato degli acquirenti sui mercati di approvvigionamento, gli accordi verticali con acquirenti dall‘elevato potere di mercato vengono ora valutati in modo più severo. La Comco ha previsto una regolamentazione transitoria fino al 31 luglio 2011, che consente alle imprese di adeguare le clausole contrattuali problematiche su cui incidono le nuove norme.
4.3.2 Industria dei beni di consumo
Nell‘anno in rassegna la Comco si è occupata a vari livelli del settore degli elettrodomestici: oltre a un‘inchiesta sull‘impedimento delle vendite via Internet, la Comco ha trattato anche un annuncio in virtù dell‘articolo 49a capoverso 3 LCart (procedura di opposizione) e varie richieste di consulenza.
Nel settembre 2010 la Comco ha avviato un‘inchiesta sull‘impedimento della vendita di prodotti via Internet, dopo che Electrolux AG aveva vietato ai suoi rivenditori la vendita dei prodotti della propria marca tramite
Internet. A ciò si è aggiunto il fatto che nello stesso arco di tempo V-Zug AG aveva modificato più volte il proprio sistema di vendita, escludendo in un primo momento le vendite on-line e autorizzandole nuovamente in un secondo momento. L‘inchiesta dovrebbe chiarire (per la prima volta) se l‘impedimento della vendita di prodotti attraverso negozi on line rappresenta una violazione della LCart e stabilire, a prescindere dal settore specifico, criteri di riferimento per il commercio on-line.
La Segreteria ha risposto a varie richieste di consulenza da parte di produttori di elettrodomestici che hanno riguardato essenzialmente la questione dell‘ammissibilità dei cosiddetti sistemi di vendita selettivi. Gli aspetti centrali sono stati l‘elaborazione dei criteri di selezione in base ai quali i rivenditori sono ammessi nel sistema di vendita come pure le modalità con cui le vendite on-line possono essere limitate.
Nella primavera 2010 la Segreteria ha trattato richieste di consulenza relative alla logistica della distribuzione. In tutto il settore dovrebbe essere introdotto, a carico dei rivenditori, un cosiddetto contributo alle spese di consegna per la fornitura di quantitativi modesti (1-2 apparecchi) La Comco ha espresso alcune riserve secondo il diritto della concorrenza, pertanto l‘annuncio è stato ritirato prima della scadenza del termine previsto per legge. I punti maggiormente criticati dalla Comco sono stati in particolare la necessità di una soluzione per l‘intero settore e lo sviluppo dello strumento come tassa (e non ad es. come ribasso).
Nel maggio 2010 la Segreteria della Comco ha sottoposto al parere di circa 30 parti coinvolte nella procedura la propria proposta circa la causa ASCOPA. Oggetto dell‘inchiesta sono i possibili accordi sui prezzi e sulle quantità a seguito di uno scambio di informazioni tra famosi produttori di prodotti cosmetici o di profumeria e i loro rivenditori. Dopo aver preso atto dei pareri delle parti coinvolte, la Segreteria ha deciso di compiere ulteriori indagini, che sono tuttora in corso. Al termine di tali indagini le parti riceveranno una nuova proposta sulla quale potranno esprimersi. Dopodiché essa verrà inviata alla Comco che deciderà in merito.
Nel marzo 2010 la Comco ha aperto un‘inchiesta contro Nikon AG per probabile impedimento delle importazioni parallele dei propri prodotti e ha condotto una perquisizione. In base a una denuncia vi era motivo di sospettare che Nikon avesse ostacolato o impedito le importazioni parallele in Svizzera, un comportamento che potrebbe costituire un accordo illecito di protezione territoriale secondo l‘articolo 5 capoverso 4 LCart.
Un‘altra inchiesta ha riguardato la società Roger Guenat S.A., sospettata di aver imposto i prezzi di rivendita e di aver ostacolato le importazioni parallele di prodotti per sport da montagna. Roger Guenat S.A. vende e rappresenta diverse marche, in parte come importatrice generale (specialmente delle marche Petzl, Beal e Entreprises), in parte come agente (Ortovox e Boreal). L‘inchiesta è stata avviata a seguito di una denuncia e di una perquisizione; le indagini sono ancora in corso.
Da un‘analisi di mercato sui prezzi delle valigie con rotelle di varie marche (in particolare Samsonite e Rimowa) è emerso che i modelli oggetto dell‘analisi erano
offerti a prezzi pressoché identici dalla maggior parte dei rivenditori esaminati, in conformità principalmente alle raccomandazioni di prezzo dei produttori o degli importatori. Non è stato possibile dimostrare che il rispetto delle raccomandazioni di prezzo da parte dei rivenditori è riconducibile a una pratica illecita secondo il diritto sui cartelli. In ogni caso è emerso che spesso il carattere non vincolante delle stesse non era indicato in modo ben chiaro; le imprese coinvolte sono state quindi sollecitate a indicare espressamente che le loro raccomandazioni di prezzo non sono vincolanti.
4.3.3 Commercio al dettaglio
La Segreteria ha condotto diverse analisi di mercato e colloqui informali con gli operatori del mercato allo scopo di chiarire in particolare le questioni concernenti l‘impedimento delle importazioni (parallele). Dalle indagini è emerso che queste ultime, anche in presenza di considerevoli differenze di prezzo rispetto all‘estero, continuano a essere ostacolate da regolamentazioni statali, come nel caso della Nutrisse Crème di Garnier (cfr. sotto). Al tempo stesso le imprese cercano tuttavia di rendere tali importazioni meno interessanti ricorrendo a misure indirette come ad esempio negando la garanzia sulla merce importata. Sono stati oggetto di analisi di mercato anche il rispetto delle raccomandazioni di prezzo e l‘accesso ai mercati di approvvigionamento e di sbocco. A questo proposito la Segreteria ha sottolineato il fatto che in base al principio della libertà contrattuale, né i discounter né altre imprese hanno diritto a ricevere determinati prodotti o formati di confezione finché il fornitore dei prodotti in questione non detiene una posizione dominante sul mercato.
L‘analisi di mercato relativa a un colorante per capelli della marca L‘Oréal ha fatto emergere che quest‘ultima emana raccomandazioni di prezzo, ma non è stata confermata l‘ipotesi che vengano attuate mediante incentivi o sanzioni. In Svizzera i prezzi di questo prodotto sono nettamente più elevati che in Germania; in linea di principio l‘importazione parallela di coloranti per capelli da parte di un commerciante al dettaglio sarebbe possibile, ma poco attuabile a causa della norma di legge che prevede l‘indicazione nelle tre lingue ufficiali delle istruzioni per l‘uso e delle avvertenze nel caso di componenti pericolosi. Questa situazione dimostra che, nonostante l‘introduzione del principio "Cassis de Dijon", l‘importazione parallela di determinati beni continua a risultare difficile. L‘autorità della concorrenza ha inoltre preso atto con scetticismo della presentazione di interventi parlamentari volti a ridimensionare tale principio, il che comporterebbe una riduzione del suo effetto benefico dal punto di vista della concorrenza.
Un‘analisi di mercato sulla crema Nivea ha permesso di rilevare che in Svizzera i commercianti si sono attenuti in modo molto diverso alle raccomandazioni di prezzo della Beiersdorf Svizzera, in particolare, per le confezioni più grandi i prezzi sono spesso risultati inferiori rispetto alle raccomandazioni. In tal modo il consumatore sensibile alla tematica dei prezzi ha la possibilità di acquistare in Svizzera i prodotti Nivea a un prezzo equivalente a quello praticato nei paesi limitrofi.
Infine, per quanto riguarda l‘analisi di mercato sulle lamette Gillette, la Segreteria ha constatato che nonostante le raccomandazioni di prezzo da parte di Procter & Gamble Svizzera, la concorrenza tra i commercianti al dettaglio in merito a questa marca (la cosiddetta concorrenza intrabrand) è sufficiente; le riduzioni di prezzo introdotte dai principali concorrenti di Migros dopo che quest‘ultima aveva ridimensionato i propri prezzi nel novembre 2009 ne sono infatti una prova.
4.3.4 Edilizia
Con la decisione del 10 maggio 2010 la Comco ha concluso l‘inchiesta sui componenti degli impianti sanitari, di riscaldamento e refrigerazione avviata diciassette mesi prima. L‘inchiesta ha avuto inizio con una perquisizione a seguito dell‘autodenuncia di una delle parti coinvolte nel cartello. Le indagini hanno confermato l‘esistenza di diversi accordi sui prezzi dei vasi di espansione e dei prodotti correlati tra il 2006 e il 2008. Le imprese coinvolte si informavano a vicenda sugli imminenti aumenti di prezzo, adeguandoli mutualmente tra loro per quanto riguarda l‘ammontare percentuale e il momento d‘introduzione. Inoltre si scambiavano altre informazioni commerciali sensibili quali dati sul fatturato e varie liste dei prezzi. Nel periodo esaminato gli aumenti di prezzo sono stati concordati a ogni round di aumenti, il che ha portato a una maggiorazione della sanzione per la durata della pratica anticoncorrenziale. La Comco ha inflitto a un‘impresa una multa di Fr. 169'000.-. L‘impresa che si è autodenunciata per prima ha beneficiato di un bonus pari al 100 %, risparmiandosi così una sanzione di 5,2 milioni di franchi.
Le indagini avviate nel giugno 2009 sugli accordi di appalto nel settore della costruzione stradale e del genio civile nei Cantoni di Zurigo e Argovia sono proseguite come programmato. La valutazione dei documenti sequestrati e le informazioni fornite dalle imprese che collaborano hanno fornito indizi sulla partecipazione di altre imprese agli accordi. Per questo motivo nel mese di agosto 2010 l‘inchiesta è stata estesa ad altre imprese del genio civile. Alla fine dell‘anno le indagini erano nella fase conclusiva e la proposta verrà probabilmente presentata nel primo semestre del 2011.
L‘inchiesta sulle ferramenta per finestre e portefinestre si è conclusa con la decisione del 18 ottobre. La Comco ha inflitto multe pari complessivamente a 7,6 milioni di franchi contro Siegenia-Aubi AG, SFS Unimarket AG, Paul Koch AG e Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG. La ditta Roto Frank AG, che si era autodenunciata, ha beneficiato di un‘esenzione totale dalle sanzioni. Per ferramenta si intendono tutti gli elementi che collegano il battente e il telaio di una finestra e regolano la funzione di apertura e chiusura di finestre o portefinestre. Tali elementi sono necessari per la realizzazione di finestre e portefinestre pronte da montare. L‘inchiesta ha confermato l‘esistenza di accordi, che portavano sul momento e sull‘ammontare degli aumenti dei prezzi in Svizzera nel 2007; tali accordi orizzontali sui prezzi rappresentano un‘infrazione particolarmente grave alla legge sui cartelli.
Una procedura analoga relativa ai componenti delle porte quali maniglie, serrature, cerniere e simili è ancora pendente.
A seguito di una denuncia, la Segreteria della Comco ha avviato nel giugno 2010 un‘inchiesta preliminare nel
settore degli apparecchi elettrici della marca Festool per appurare se la produttrice di attrezzi Festool, la Tooltechnic Systems (Svizzera) AG (TTS), impone ai propri rivenditori, attraverso pressioni o incentivi, il rispetto dei prezzi di rivendita raccomandati. Tale imposizione rappresenterebbe un accordo verticale sui prezzi. Dalle indagini della Segreteria, però, non sono emersi elementi sufficienti a suffragio di tale ipotesi.
4.3.5 Industria orologiera
Nel settembre 2009 la Comco ha avviato un‘inchiesta contro la ditta ETA Manufacture Horlogère Suisse SA, un‘affiliata del gruppo Swatch, per appurare un eventuale abuso di posizione dominante. L‘ETA, di gran lunga la principale produttrice di movimenti meccanici in Svizzera, è sospettata di aver adeguato prezzi e condizioni in modo illecito nei confronti dei suoi partner commerciali. Per questo motivo la Segreteria ha effettuato indagini approfondite.
L‘ETA era già stata oggetto, alcuni anni fa, di una procedura davanti alla Comco: nello specifico, questa ditta aveva annunciato l‘intenzione di ridurre le forniture dei movimenti meccanici grezzi, vale a dire gli elementi non montati di un movimento meccanico, fino a sospenderle completamente. La procedura si è conclusa nel 2004 con una conciliazione, nella quale l‘ETA si è assunta l‘obbligo di continuare a rifornire i propri clienti fino alla fine del 2010. In prossimità della scadenza di tale regolamentazione non sono pervenute segnalazioni da parte dell‘industria orologiera che avrebbero indotto la Comco a intervenire nuovamente.
Alla fine del 2009 il presidente del Consiglio d‘amministrazione del gruppo Swatch ha annunciato alla stampa l‘intenzione di ridurre o sospendere in futuro la fornitura di componenti per orologi a clienti terzi. A questo proposito nel 2010 sono avvenuti diversi contatti informali con il gruppo Swatch. L‘avvio o meno della procedura formale dipenderà dal modo in cui Swatch intende attuare il progetto.
4.3.6 Settore automobilistico
Nel 2010 la Comco ha adeguato l‟opuscolo esplicativo relativo alla Comunicazione riguardante gli accordi verticali nel settore del commercio di autoveicoli. La nuova versione tiene conto delle esperienze pratiche accumulate negli ultimi anni dalla Comco nella valutazione degli accordi verticali nel settore del commercio di autoveicoli e delle nuove norme in materia di concorrenza a livello europeo a partire dal 1° giugno 2010. Dal 27 maggio 2010 la Commissione europea dispone di un nuovo quadro giuridico in materia di concorrenza per il settore automobilistico. Di conseguenza la vendita di veicoli nuovi sarà soggetta alle disposizioni del regolamento generale di esenzione per categoria sugli accordi verticali; fino al 31 maggio 2013 è previsto un periodo transitorio durante il quale continuerà a essere applicato l‘attuale regolamento di esenzione per categoria nel settore automobilistico (MVBER). Per i mercati dei servizi di riparazione e di manutenzione nonché per la vendita dei pezzi di ricambio si applicano le disposizioni specifiche previste dal nuovo regolamento generale di esenzione per categoria di autoveicoli. In base a un‘ampia intesa con i rappresentanti del settore automobilistico, la
Comco ha deciso di mantenere invariata, per il momento, la Comunicazione riguardante gli accordi verticali nel settore del commercio di autoveicoli. In vista delle modifiche che verranno introdotte a livello europeo a partire dal mese di giugno 2013, la Comco consulterà tempestivamente gli operatori del mercato e deciderà in quale misura tale Comunicazione dovrà essere mantenuta.
Nell‘ottobre 2010 la Comco ha avviato un‘inchiesta contro il gruppo BMW. La BMW AG (Monaco) e le società legate al gruppo potrebbero aver vietato la vendita di veicoli nuovi delle marche BMW e MINI provenienti dal SEE a clienti e rivenditori in Svizzera. Sono stati riscontrati elementi che lasciano supporre un isolamento territoriale illecito secondo il diritto in materia di concorrenza.
Nel 2010 la Segreteria ha ricevuto oltre 50 richieste di informazioni o denunce inerenti al settore automobilistico. Molte di esse riguardano la concessione di garanzie sui veicoli importati direttamente. In considerazione del forte apprezzamento del franco, le differenze di prezzo rispetto al mercato europeo e l‘impulso ad acquistare un‘automobile nei Paesi limitrofi sono sempre più forti. In tale contesto è importante che i clienti in Svizzera abbiano la possibilità di far valere il proprio diritto alla garanzia come previsto nella Comunicazione della Comco.
4.3.7 Agricoltura
Nell‘agosto 2010 il settore Agricoltura è stato nuovamente incorporato nel servizio Mercati dei prodotti, al quale apparteneva originariamente in virtù della catena di creazione del valore. Avendo ricevuto nel 2010 numerose denunce da parte di singoli operatori del mercato agricolo, la Segreteria le ha esaminate nell‘ambito di analisi di mercato. Da queste analisi non sono emerse limitazioni illecite della concorrenza. Nel mercato dei fertilizzanti è stata avviata un‘analisi di mercato piuttosto ampia, i cui risultati saranno disponibili nei primi mesi del 2011.
Per la sua posizione dominante sul mercato del latte e della panna da consumo e del burro, Emmi AG ha dovuto notificare tre progetti di concentrazione. La prima, che riguardava l‘acquisizione di Fromalp AG, lasciava intravedere un significativo incremento delle quote di mercato nel settore dei prodotti a base di formaggio fuso e in particolare della fondue già pronta. Un‘analisi approfondita ha evidenziato che la concorrenza potenziale ha un effetto disciplinante sulle parti che intendono realizzare la fusione. Le altre due notifiche riguardavano i settori dello yogurt e del quark connessi all‘acquisizione della marca Onken da parte del gruppo tedesco Dr. Oetker e, con l‘acquisizione della Fromagerie Bettex S.A., il latte di capra da consumo, lo yogurt e il formaggio di capra. I progetti non sono stati giudicati problematici.
La Segreteria si è espressa su interventi parlamentari nell‘ambito delle consultazioni degli uffici. Si è detta contraria alla mozione Aebi e ha fatto notare che la regolazione dei quantitativi di latte da parte dei produttori svizzeri di latte non consente di risolvere i problemi strutturali. Per quanto riguarda invece l‘interpellanza Lumengo, la Segreteria ha dichiarato che l‘abolizione del monopolio del sale andrebbe supportata in termini di politica della concorrenza.
4.4 Mercato interno
L‘attività dell‘unità Mercato interno si è svolta all‘insegna di tre temi principali, il primo dei quali è stata la discussione, iniziata già l‘anno precedente, sulla disposizione dell‘articolo 2 capoverso 7 LMI, la quale sancisce l‟obbligo di far svolgere su concorso il trasferimento a privati di attività rientranti in monopoli cantonali o comunali. Tale discussione ha portato all‘approvazione di due perizie concernenti il rinnovo delle concessioni del diritto di utenza e i contratti di concessione sulla produzione e il funzionamento di impianti di distribuzione elettrici, che hanno offerto alla Comco l‘occasione di spiegare la portata dei termini di non facile interpretazione "monopolio" e "privati". Secondo la Comco, l‘obbligo di effettuare un concorso pubblico vale non soltanto per il trasferimento dei monopoli di diritto, ma anche per quelli di fatto. Entrambe le perizie hanno suscitato forti discussioni, portando anche alla presentazione di una mozione (ancora pendente) da parte del Consiglio degli Stati, in cui si richiede che l‘obbligo di messa a concorso per il settore idroelettrico e della distribuzione di corrente.
Un‘altra priorità è stata la regolazione del servizio di taxi. Il grande numero di regolamentazioni, a volte molto divergenti, continua a causare restrizioni all‘accesso al mercato ai tassisti stranieri. Alla luce di questo fatto, il centro di competenza ha sostenuto l‘associazione Taxisuisse nei suoi tentativi di abbozzare un modello di regolamento, giuridicamente non vincolante, all‘attenzione dei cantoni e dei comuni preposti alla regolamentazione di tali servizi, il quale stabilisce condizioni di accesso al mercato uguali per tutti e che lasciano spazio alla concorrenza. Inoltre, dopo il sanzionamento di un tassista fuori Cantone, la Comco ha presentato ricorso presso il Tribunale amministrativo del Cantone di Ginevra per far valere la garanzia del libero accesso al mercato dell‘aeroporto di Ginevra.
Infine, nell‘ambito dell‘attuazione del piano di lotta contro gli accordi di appalto approvato nel 2008, l‘unità Mercato interno ha organizzato cinque giornate di formazione alle quali hanno partecipato i rappresentanti di 11 enti aggiudicatori cantonali. I numerosi riscontri positivi hanno confermato l‘utilità di questo strumento e l‘esigenza di una maggiore collaborazione in questo ambito. Per il prossimo anno sono previsti altri corsi, soprattutto nei Cantoni di lingua francese.
Oltre a questi temi l‘unità Mercato interno ha trattato anche quest‘anno varie segnalazioni da parte di singoli cittadini e autorità. Per i singoli cittadini i problemi hanno riguardato principalmente l‘applicazione del diritto al libero accesso al mercato, mentre per le autorità è risultata in primo piano la compatibilità con la LMI delle norme cantonali e comunali nonché la prassi amministrativa.
4.5 Centro di competenza Indagini
Nel 2010 il centro di competenza Indagini ha contribuito all‘organizzazione e allo svolgimento di varie perquisizioni che hanno reso necessaria la creazione di una squadra d‘intervento, composta da collaboratori della Segreteria appositamente formati, da specialisti in informatica legale e da poliziotti. Inoltre, ha organizzato una formazione ad hoc per i capigruppo, la quale è stata
seguita con successo da diversi collaboratori della Segreteria.
Sempre nel corso di quest‘anno, il Tribunale penale federale ha emesso una decisione importante sulla procedura di dissigillamento (cfr. DPC 2010/1, p. 226 e segg.). Infatti, nel quadro di una perquisizione condotta nel 2009, una delle imprese esaminate aveva richiesto l‘apposizione di sigilli a una parte dei documenti sequestrati in quanto coperti dal segreto professionale del detentore e non pertinenti per la procedura in corso. Il Tribunale penale federale ha dato pienamente ragione alla Segreteria.
4.6 Comunicazione
Nel 2010 le autorità della concorrenza hanno pubblicato 21 comunicati stampa e tenuto tre conferenze stampa; inoltre due casi hanno suscitato particolare interesse nei media. Il primo è stata la fusione (vietata) tra Orange e Sunrise: la decisione è stata resa nota in una conferenza stampa e per settimane è rimasta oggetto di discussioni mediatiche. Il secondo è stato il passaggio di consegne ai vertici della presidenza: a Walter A. Stoffel è subentrato Vincent Martenet. Al presidente uscente sono state chieste numerose interviste incentrate sul suo bilancio e sulla sua valutazione a posteriori, mentre nel caso di Martenet l‘attenzione dei media si è focalizzata sulle sue priorità tematiche e sulle sue previsioni.
4.7 Relazioni internazionali
OCSE: rappresentanti della Comco e della Segreteria hanno partecipato alle tre riunioni annuali del Comitato della concorrenza dell‘OCSE a Parigi. In collaborazione con la SECO sono stati redatti ed esposti vari interventi. Tra i principali argomenti trattati si annoverano gli appalti pubblici e la cosiddetta procedural fairness. L‘incontro di ottobre era dedicato alla green growth, un tema che rappresenta un aspetto importante tra le questioni ambientali ed energetiche del Comitato della concorrenza dell‘OCSE.
ICN: in aprile una delegazione ha partecipato a Istanbul alla nona conferenza annuale dell‘International Competition Network (ICN), la rete antitrust mondiale. In ottobre si è svolto a Yokohama il Cartel Workshop dell‘ICN, nel corso del quale un rappresentante della Segreteria ha moderato una delle sessioni. Le autorità della concorrenza di tutto il mondo hanno discusso in tale occasione le opzioni per poter impiegare nel modo più efficiente le proprie risorse nell‘identificazione, nell‘accertamento e nel sanzionamento dei cartelli. Inoltre la Segreteria ha partecipato al Merger Workshop a Roma e all‘Unilateral Conduct Workshop a Bruxelles, entrambi organizzati dall‘ICN.
UNCTAD: la Conferenza di revisione relativa al codice di condotta UNCTAD sulle pratiche commerciali restrittive, che si tiene a cadenza quadriennale, ha avuto luogo in novembre a Ginevra. I principali argomenti trattati sono stati la verifica delle sanzioni, il contributo della politica della concorrenza alla promozione dello sviluppo economico e le esperienze con l‘applicazione del codice e, soprattutto, la collaborazione tra le autorità in materia di concorrenza. Inoltre è stata discussa una versione rivista di una legge-modello sulla concorrenza. Nel quadro del programma COMPAL, il cui obiettivo è sviluppare e rafforzare le autorità della concorrenza in America latina, due stagisti dell‘America latina sono stati accolti per tre mesi nel team della Segreteria.
Progetto Vietnam: all‘inizio del 2008 è iniziato il progetto "Strengthening the Vietnamese Competition Authorities", il cui scopo è rafforzare e sostenere l‘autorità vietnamita della concorrenza (VCAD) istituita nel 2006. La collaborazione bilaterale include lo svolgimento di workshop in Vietnam e il supporto a studi di mercato. I collaboratori della Segreteria fungono inoltre da esperti sul posto, soprattutto per l‘elaborazione di linee guida su temi di rilevanza. Nel 2010 un collaboratore dell‘autorità vietnamita ha svolto uno stage di tre mesi presso la Segreteria. Il progetto, finanziato dalla SECO, sarà concluso nel 2011.
EU: per lottare contro le limitazioni internazionali della concorrenza, il 18 agosto 2010 il Consiglio federale ha approvato un mandato negoziale per un accordo di cooperazione con l‘UE nel settore della concorrenza. Esso dovrebbe consentire lo scambio di informazioni, incluse quelle confidenziali, tra le autorità della concorrenza svizzere e quelle dell‘UE, che possono poi essere utilizzate nelle rispettive procedure. L‘avvio dei negoziati è previsto per l‘inizio del 2011.
Contatti bilaterali: nell‘ambito dell‘accordo con il Giappone si è tenuto un primo incontro con la Japan Fair Trade Commission a margine del Cartel Workshop dell‘ICN tenutosi a Yokohama. Le relazioni bilaterali sono state curate con le autorità della concorrenza di vari Paesi quali Austria, Cina, Francia, Germania e Ucraina.
5. Organizzazione e statistica
5.1 Comco
Nel 2010 la Comco ha tenuto 14 sedute plenarie. Nell‘anno in rassegna sono avvenuti i cambiamenti seguenti all‘interno della Segreteria:
• al termine del suo mandato di dodici anni, il 30 giugno Walter A. Stoffel ha lasciato la carica di presidente ed è uscito dalla Comco;
• il 1° luglio 2010 il Consiglio federale ha nominato al suo posto l‘allora vicepresidente Vincent Martenet;
• nel ruolo di quest‘ultimo è subentrato, in data 1° novembre 2010 e sempre su nomina del Consiglio federale, Martial Pasquier, già membro della Comco;
• il 1° gennaio 2011 Andreas Heinemann, professore all‘università di Zurigo, è entrato a far parte della Comco in qualità di membro.
La Comco esprime in questa sede il proprio riconoscimento a Walter A. Stoffel per il suo operato in qualità di membro e presidente della Comco.
Walter A. Stoffel è entrato a far parte della Comco il 1° luglio 1998. Avendo ricoperto il ruolo di professore all‘Università di Friburgo e di giudice presso l‘allora Commissione di ricorso in materia di concorrenza, è apparso il candidato ideale per questa carica. Grazie alla sua pluriennale esperienza in materia di diritto della concorrenza, è subito entrato come vicepresidente della
Comco e presidente della camera "Mercati dei prodotti". In tale funzione ha subito posto l‘accento sull‘applicazione pratica della legge sui cartelli; le priorità dei primi anni del suo mandato sono state la valutazione degli accordi verticali dal punto di vista della legislazione sui cartelli e la liberalizzazione del commercio automobilistico. Ciò ha portato nel 2002 al varo di due comunicazioni da parte della Comco, in cui si illustra in quale misura gli accordi verticali in generale e, nello specifico, nel settore automobilistico, sono giudicati limitazioni della concorrenza notevoli e ingiustificate. Entrambe le comunicazioni hanno contribuito molto alla sicurezza del diritto e all‘applicazione trasparente della legge in questi ambiti, sia allora sia successivamente, nel quadro della discussione sui prezzi elevati in Svizzera.
Il 1° gennaio 2003 Walter A. Stoffel è stato nominato presidente della Comco. Nella nuova funzione è rimasto fedele alla sua linea, affermandosi come interlocutore affidabile e disponibile nei confronti di imprenditori, di avvocati e di altri ambienti interessati. Ha saputo rappresentare in modo obiettivo e leale persino punti di vista controversi, riuscendo spesso a farli valere. Nei suoi primi anni di presidenza è avvenuta la revisione della legge sui cartelli, entrata in vigore il 1° aprile 2004, la quale ha consentito alla Comco di sanzionare direttamente, attraverso multe, le violazioni gravi a tale legge. Al tempo stesso, con il "sistema del bonus", è stata creata per le imprese la possibilità di autodenunciare la propria partecipazione a un cartello in cambio di un‘esenzione dalle sanzioni. L‘attuazione di questi nuovi strumenti nelle procedure dinanzi alle autorità della concorrenza ha richiesto molto tatto e pazienza. Pazienza perché sono sorte numerose questioni procedurali del tutto nuove che andavano chiarite con precisione; tatto perché i nuovi strumenti dovevano essere attuati in misura tale che il loro utilizzo non apparisse arbitrario, finendo quindi per spaventare l‘opinione pubblica. Questa sfida è stata risolta egregiamente da Walter A. Stoffel in collaborazione con la Segreteria e la Commissione. Sotto la sua presidenza la Comco ha concluso numerose procedure importanti, creando una prassi ben precisa nell‘applicazione dell‘apparato sanzionatorio. Inoltre, prima del termine del suo mandato, il Tribunale amministrativo federale ha confermato in due sentenze che la struttura istituzionale dell‘autorità della concorrenza soddisfa i requisiti della CEDU.
Oltre alla gestione della Comco, alle decisioni e agli altri compiti previsti per il presidente della Comco, sono due le questioni che gli sono state particolarmente a cuore.
La prima è stata la creazione di una rete internazionale di contatti per l‘autorità svizzera della concorrenza. Fin dall‘inizio il suo obiettivo è stato di rendere l‘autorità svizzera della concorrenza visibile sul palcoscenico internazionale e di giungere a una cooperazione formale. L‘occasione del "palcoscenico" si è presentata a Walter A. Stoffel con l‘organizzazione del congresso annuale dell‘ICN nel 2009 a Zurigo, un evento che ha dato alla Svizzera e alla Comco molta visibilità a livello internazionale. Inoltre è stato per merito di Walter A. Stoffel che il Consiglio federale, dopo lunghe trattative preliminari nell‘agosto 2010, poco dopo la fine del suo mandato, ha approvato un mandato formale di negoziazione per un
accordo di cooperazione tra la Svizzera e l‘UE in materia di concorrenza.
In secondo luogo Walter A. Stoffel è stato un eccellente ambasciatore della Commissione della concorrenza e della sua attività. Nelle interviste radiotelevisive ha sempre saputo esporre in modo comprensibile per i media e per il pubblico questioni complesse legate alle decisioni della Comco. Le interviste dal vivo erano la sua "modalità preferita": è apparso in diverse trasmissioni a tema quali Kassensturz, Rundschau, A bon entendeur, ecc., e ha risposto a tutte le domande in modo paziente e con un linguaggio comprensibile. La perfetta padronanza di tre lingue nazionali (tedesco, francese, romancio) gli è stata in tal senso molto utile.
La Comco ringrazia Walter A. Stoffel per i suoi grandi meriti come membro, vicepresidente e presidente, per sette anni e mezzo, della Commissione della concorrenza. La Comco esprime a Walter Stoffel i migliori auguri per la continuazione della docenza all‘Università di Friburgo e per il suo futuro personale.
5.2 Segreteria
Le basi per lo sviluppo dell‘organizzazione sviluppate nel 2009 sono state attuate e integrate. Il tutto procede secondo l‘iter previsto. La pianificazione, la gestione così come il controllo delle procedure e dell‘impiego delle risorse sono stati migliorati portando persino,in alcuni casi, a una riduzione della durata delle procedure. A ciò si contrappone il fatto che vi sono minori risorse umane a disposizione; i programmi di risparmio hanno determinato la soppressione di un posto, mentre gli aumenti di stipendio annuali portano, considerando il personale "giovane" e un budget rimasto invariato, a una perdita annuale di 1,5 – 2 posti. In diverse procedure è stato necessario rivalutare le priorità; ciò significa che la Segreteria si è concentrata sui temi prioritari indicati dalla Comco (cfr. la prefazione del presidente) e anche in tale ambito si sono dovute sospendere alcune procedure o fasi di esse.
A fine 2010 la Segreteria aveva alle sue dipendenze 62 collaboratori (a tempo pieno e parziale) 40 % dei quali di sesso femminile, per un totale di 53,8 posti a tempo pieno (dati del 2009: rispettivamente 64, 45 %, 58,2). Il personale è ripartito nel modo seguente: 43 collaboratori scientifici (inclusa la direzione); vale a dire 37,9 posti a tempo pieno (nel 2009: 40,7), 7 stagisti in ambito scientifico (nel 2009: 9), 11 collaboratori del servizio Risorse e logistica pari a 8,9 posti a tempo pieno (nel 2009: 8,5).
5.3 Revisione parziale della LCart
Il 30 giugno 2010 il Consiglio federale ha avviato la consultazione sulla revisione parziale della legge sui cartelli1. In tale ambito la Comco ha espresso il suo parere, dichiarando che oggi le autorità svizzere della concorrenza funzionano in maniera fondamentalmente soddisfacente. Per quanto riguarda la struttura istituzionale, la Comco si è detta a favore di una separazione tra le mansioni legate alle inchieste e quelle legate alle decisioni. Essa ritiene tuttavia che questo obiettivo sia realizzabile in via provvisoria o anche permanente con il modello istituzionale attuale. La Comco si chiede pertanto se oggi sia opportuno cambiare completamente il sistema istituzionale. Nel caso in cui venga creata una
nuova autorità della concorrenza, la Comco reputa fondamentale la sua indipendenza. Il progetto di legge non lo garantisce però completamente, poiché il Consiglio federale eserciterebbe la vigilanza amministrativa sull‘autorità della concorrenza e sulla sua gestione per (soli) quattro anni.
Per quanto riguarda gli accordi verticali la Comco dichiara che già oggi esamina nel singolo caso se l‘accordo oggetto di esame sopprime la concorrenza efficace o la ostacola in modo considerevole. Inoltre la prassi della Comco in questo settore è molto simile a quella delle autorità europee. Si dichiara invece favorevole a una modernizzazione del controllo delle concentrazioni e preferisce la variante 1 proposta, in cui è previsto un test SIEC. In tal modo in Svizzera, nel caso di una concentrazione, verrebbero applicati gli stessi criteri di valutazione previsti nell‘UE e nella maggior parte dei Paesi industrializzati. La Comco è favorevole alle misure proposte per migliorare la procedura di opposizione, al miglioramento della collaborazione internazionale e al rafforzamento del diritto civile in materia di cartelli.
1 Cfr. http://www.weko.admin.ch/aktuell/01024/index.html?lang=it.
5.4 Statistica
Inchieste 2009 eseguite nel corso dell‘anno 20 riprese dall‘anno precedente 16 di cui aperture 4 Decisioni finali 6 di cui conciliazioni 3 3
di cui ordini delle autorità 2 2
di cui sanzioni secondo l‘art. 49a cpv. 1 LCart 5 3
Decisioni incidentali n.a. 7
Misure cautelari 0 2
Procedure sanzionatorie secondo l‘art. 50 e segg. LCart 0 0
Inchieste preliminari
eseguite nel corso dell‘anno 19 22
riprese dall‘anno precedente 11 15
Aperture 8 7
Chiusure 7 13
di cui con apertura di un‘inchiesta 1 3
di cui con adeguamento del comportamento 4 6
di cui senza seguito 2 4
Altre attività Annunci secondo l‘art. 49a cpv. 3 lett. a LCart 12 13
Consulenze 35 56
Analisi di mercato concluse 87 105
Altre questioni 210 374
Concentrazioni Notifiche 26 Nessuna obiezione dopo l‘esame preliminare 19 29
Esami approfonditi 5 1
Decisioni della Comco 4 1
dopo l‘esame preliminare 1 0
dopo l‘esame approfondito 3 1
Realizzazione anticipata 0 0
Procedure di ricorso Procedure di ricorso dinanzi al TAF e al TF 6 14
Sentenze del Tribunale amministrativo federale (TAF) 1 8
vinte dall‘autorità della concorrenza 1 6
vinte solo in parte 0 1
Sentenze del Tribunale federale (TF) 0 0
vinte dall‘autorità della concorrenza 0 0
vinte solo in parte 0 0
pendenti alla fine dell‘anno (dinanzi al TAF e al TF) 5 9
Perizie, raccomandazioni, pareri, ecc. Perizie (art. 15 LCart) 2 0
Raccomandazioni (art. 45 LCart) 0 0
Pareri (art. 47 LCart o 11 LTC) 0 2
Monitoraggio 4 0
Comunicazioni (art. 6 LCart) 0 2
Preavvisi (art. 46 cpv. 1 LCart) 186 177
Consultazioni (art. 46 cpv. 2 LCart) 9 5
LMI
Raccomandazioni / Indagini (art. 8 LMI) 0 0
Perizie (art. 10 cpv. 1 LMI) 0 2
Consulenze (Segreteria) 27 19
Ricorsi (art. 9 cpv. 2bis LMI) 1 2
6. Appendice: problematica del trasferimento incompleto dei vantaggi valutari e possibilità di intervento secondo il diritto in materia di cartelli
6.1 Introduzione
Nel più recente passato le autorità della concorrenza hanno ricevuto sempre più richieste in cui si chiede come mai, a fronte della debolezza dell‘euro, gli acquirenti e i consumatori non beneficiano, o almeno non completamente, dei vantaggi valutari sui prodotti importati. In altre parole, la debolezza dell‘euro rispetto al franco svizzero rende meno costose le importazioni dalla zona euro e ciò dovrebbe ripercuotersi direttamente, secondo una percezione diffusa, sui prezzi nazionali dei beni importati. Ciò vale non soltanto per le importazioni dalla zona euro, bensì anche dagli Usa, poiché anche il dollaro statunitense ha subito ultimamente un forte deprezzamento rispetto al franco svizzero. Numerosi esempi, in particolare nel caso dell‘industria dei beni di consumo, mostrano che spesso questo meccanismo non produce degli effetti oppure ne produce solo in parte. Il sospetto che il mancato trasferimento dei vantaggi valutari possa essere connesso con accordi o con altri comportamenti illeciti secondo la legislazione sui cartelli non è fuori luogo.
Le seguenti spiegazioni chiariscono per quali ragioni, in certe circostanze, i vantaggi valutari non vengono trasferiti subito o non completamente agli acquirenti/consumatori nazionali e quando la mancata concessione di tali vantaggi possa essere rilevante secondo la legislazione sui cartelli. In una prima fase si illustrano fatti empirici sul trasferimento delle variazioni dei tassi di cambio. In una seconda fase vengono elencati diversi argomenti, che possono spiegare il fenomeno osservato empiricamente dell‘incompleto trasferimento dei vantaggi valutari ai consumatori. Infine i risultati emersi vengono valutati in base alla legge sui cartelli.
6.2 Fatti empirici
Esistono numerosi studi internazionali che esaminano a livello empirico la misura in cui le variazioni dei tassi di cambio si ripercuotono sui prezzi dei beni (il cosiddetto Exchange Rate Pass-Through)2. Le seguenti spiegazioni si basano in larga misura su uno studio della Banca nazionale svizzera (BNS), in cui viene effettuata un‘analisi completa della problematica per la Svizzera3. Va notato tuttavia che, per quanto riguarda le conseguenze sui prezzi, nello studio menzionato non viene fatta una distinzione esplicita tra l‘apprezzamento e il deprezzamento del franco svizzero.
Nella letteratura si considera il trasferimento delle variazioni dei cambi sia a livello dei prezzi all‘importazione sia riguardo al conseguente trasferimento ai consumatori delle variazioni dei prezzi all‘esportazione. Sussiste un‘ampio consenso sul fatto che le variazioni dei tassi di cambio determinino dei cambiamenti dei prezzi all‘importazione. Il trasferimento delle variazioni dei cambi non avviene però in modo completo. Sussiste un consenso generale anche sul fatto che questo trasferimento parziale avviene in modo relativamente veloce, tuttavia l‘ammontare del trasferimento può variare da un paese all‘altro. Secondo lo studio della BNS, la percentuale a lungo termine di tale trasferimento ai prezzi all‘importazione in Svizzera ammonta circa al 37 % mentre quella a breve termine circa al 35 %. Il trasferimento delle variazioni dei tassi di cambio in Svizzera corrisponde all‘incirca a quello registrato in Europa o negli USA4.
E, inoltre, generalmente ammesso che le variazioni dei prezzi all‘importazione vengano trasferite (in parte) ai consumatori. Anche in questo caso ci sono delle differenze tra un paese e l‘altro; in Svizzera, sempre secondo lo studio della BNS, le variazioni dei prezzi all‘importazione vengono trasferite quasi interamente ai prezzi per il consumatore dei beni importati. Di conseguenza si può concludere che il trasferimento complessivamente incompleto delle variazioni dei tassi di cambio ai prezzi per il consumatore sia riconducibile principalmente alla rigidità dei prezzi all‘importazione.
Inoltre diversi studi dimostrano che dal 1990 il trasferimento delle variazioni dei tassi di cambio è diminuito in diversi paesi, tra cui anche in Svizzera5. Una possibile spiegazione è il fatto che in questo arco di tempo (intorno al 1990) numerose banche centrali hanno annunciato una politica di bassa inflazione. In un contesto di bassa inflazione le ditte tendono a trasferire in modo meno marcato le variazioni dei costi (quindi anche le variazioni dei tassi di cambio), poiché in tali periodi rinviare l‘adeguamento delle liste di prezzi è meno dispendioso che non in tempi di inflazione elevata.6
2 Cfr. ad es. J. MCCARTHY, Pass-Through of Exchange Rates and Import Prices to Domestic Inflation in some Industrialized Economies, BIS Working Papers, 1999, No. 79; J.M. CAMPA/L.S. GOLDBERG, Exchange Rate Pass-Through into Import Prices, Review of Economics and Statistics, 2005, 87(4), 679-690; oppure, per avere una buona sintesi: J. MENON, Exchange Rate Pass-Through, Journal of Economic Surveys, 1995, 9(2), 197-231.
3 J. STULZ, Exchange Rate Pass-Through in Switzerland: Evidence from Vector Autoregressions, Swiss National Bank Economic Studies, 2007, No. 4.
4 Cfr. ad es. P.K. GOLDBERG/M.M. KNETTER, Goods Prices and Exchange Rates: What have we Learned?, Journal of Economic Literature, 1997, 35(3), 1243-1272; E. HAHN, Pass-Through of External Shocks to Euro Area Inflation, European Central Bank Working Paper, 2003, No. 243. A questo proposito MCCARTHY (cit. nella nota 2) indica invece che in Svizzera tale trasferimento è alquanto modesto rispetto a quello di altri Paesi industrializzati, mentre CAMPA/GOLDBERG (cit. nella nota 2) ritiene che esso sia più elevato che non nella maggior parte dei Paesi dell‘OCSE.
5 Cfr. J.E. GAGNON/J. IHRIG, Monetary Policy and Exchange Rate Pass-Through, Board of Governors of the Federal Reserve System International Finance Discussion Papers, 2004, No. 704 (revised version); J. BAILLIU/E. FUJII, Exchange Rate Pass-Through and the Inflation Environment in Industrialized Countries: An Empirical Investigation, Bank of Canada Working Paper, 2004, No. 21; STULZ (cit. nella nota 3). 6 dati internazionali mostrano infatti che nei Paesi con un tasso d‘inflazione mediamente basso i prezzi vengono adeguati più raramente che non nei Paesi ad alto tasso d‘inflazione. Cfr. L. BALL/N. G. MANKIW/D. ROMER, The New Keynesian Economics and the Output-Inflation Tradeoff, Brookings Papers on Economic Activity, 1988, 1, 1-65.
Oltre alle inchieste empiriche, che si occupano direttamente del trasferimento delle variazioni del tasso di cambio, esistono numerosi studi che analizzano la frequenza degli adeguamenti di prezzo in generale. Tali studi dimostrano che i prezzi vengono solitamente fissati per un anno o per più tempo7.
6.3 Motivi del trasferimento incompleto dei vantaggi legati al tasso di cambio
Di seguito vengono discussi alcuni argomenti che potrebbero spiegare come mai in Svizzera le variazioni del tasso di cambio sono trasferite in modo incompleto sui prezzi al consumatore. La lista seguente contiene argomenti sia teorici che pratici, sui quali tuttavia non è stata espressa intenzionalmente alcuna valutazione. Essa inoltre non ha alcuna pretesa di esaustività; è concepita semmai per mostrare la complessità dei processi di adeguamento dei prezzi che spesso, per motivi comprensibili, vengono effettuati in ritardo o in modo incompleto:
• In molti rami economici il forte apprezzamento del franco determina riduzioni dei prezzi solo a partire da un certo periodo e soltanto se i vantaggi valutari perdurano a lungo. Questo accade in primo luogo perché l‘importazione delle merci si fonda spesso su accordi contrattuali a lungo termine basati non sul tasso di cambio attuale, bensì su un tasso stabilito in precedenza. In secondo luogo l‘acquisizione di merci all‘estero avviene talvolta anche in franchi svizzeri. In terzo luogo alcune imprese si tutelano contro i rischi di cambio. In questi tre casi un cambiamento dei tassi di cambio non determina effetti immediati sui costi di acquisto. Infine le imprese cercano di esaurire le scorte acquistate in precedenza a prezzi più elevati prima di offrire le merci appena acquistate a prezzi più bassi.
• Nel caso di beni durevoli le liste di prezzi sono stabilite in anticipo e non vengono adeguate ai tassi del momento. Riduzioni di prezzo a breve termine possono essere concesse anche attraverso degli sconti: ad esempio nel 2010 i rivenditori di automobili svizzeri non hanno abbassato i prezzi, ma hanno reagito al forte apprezzamento del franco con il "bonus euro" o con iniziative analoghe.8 Secondo i rappresentanti del settore, le riduzioni di prezzo a breve termine per le automobili nuove nel mercato delle occasioni portano a perdite di valore dell‘ordine di miliardi: se uscissero nuove liste con prezzi più bassi, il parco autoveicoli svizzero ne risulterebbe fortemente svalutato. A loro avviso, se il valore si abbassa rapidamente, il consumatore perde interesse all‘acquisto di un nuovo veicolo e di conseguenza il mercato subisce un crollo.9 Nella letteratura economica il mancato adeguamento costante dei prezzi (delle liste) ai mutamenti dei costi viene attribuito in particolare all‘esosità dei costi di adeguamento e anche alla mancanza di informazioni sui futuri sviluppi del mercato: le imprese adeguano i loro prezzi in considerazione dei costi che ciò comporta solo una volta che le condizioni quadro sono cambiate e se dispongono di tutte le informazioni rilevanti del caso.10
• Inoltre i vantaggi valutari possono essere compensati da altri componenti dei costi per l‘acquisizione
delle merci come ad esempio da shock esogeni quali gli aumenti dei prezzi delle materie prime e dell‘energia. Le variazioni dei tassi di cambio possono innescare anche un processo di sostituzione dei fattori produttivi (input), il che contribuisce a ulteriori mutazioni nella struttura dei costi. La conseguenza è che la modifica dei costi di acquisto non deve corrispondere obbligatoriamente a una modifica del tasso di cambio.11
• Infine i modelli economici individuano alcuni fattori che influenzano la portata del trasferimento ai clienti delle variazioni del tasso di cambio: i vantaggi valutari si ripercuotono sui prezzi ai consumatori quanto più è bassa la concentrazione di mercato e quanto più rilevanti sono le importazioni.12 Queste ultime sono indicatori di una significativa pressione concorrenziale e di un‘apertura dei mercati. In questo senso altri studi economici dimostrano che i vantaggi valutari vengono tanto più trasferiti quanto meno un‘industria è segmentata, vale a dire quanto più risulta aperta. In tali casi per le imprese è più difficile seguire una politica di differenziazione internazionale dei prezzi13. Inoltre il trasferimento dei vantaggi valutari è maggiore quanto più l‘offerta o la domanda di importazioni reagisce alle variazioni dei tassi di cambio14. Tale connessione emerge anche da uno studio dell’Institut de hautes études internationales et du développement di Ginevra. Secondo tale studio, che analizza la reazione degli esportatori francesi al deprezzamento dell‘euro, le ditte esportatrici più solide con un‘elevata produttività o qualità dei prodotti mantengono alti i propri prezzi
7 Cfr. ad es. A.S. BLINDER, Why are Prices Sticky? Preliminary Results from an Interview Study, American Economic Review Papers and Proceedings, 1991, 81, 89-100; A.K. KASHYAP, Sticky Prices: New Evidence from Retail Catalogs, The Quarterly Journal of Economics, 1995, 110(1), 245-274.
8 Cfr. NZZ, Euro weich, Importeure hart – Ruf nach Senkung der Autopreise, 14.10.2010, Nr. 300, S. 65.
9 Cfr. AUTO-SCHWEIZ, Klarsicht, Newsletter Oktober 2010, disponibile in tedesco all‘indirizzo http://www.auto-schweiz.ch/Klarsicht.html [15.11. 2010].
10 Cfr. KASHYAP (cit. nella nota 7); O. J. BLANCHARD, "Wages, Prices and Inflation Stabilization," in: Inflation, Debt and Indexation, R. Dornbusch/M. H. Simonsen, eds., Cambridge, MIT Press, 1983.
11 Cfr. A. GRON/D. L. SWENSON, Cost Pass-Through in the U.S. Automobile Market, The Review of Economics and Statistics, 2000, 82(2), 316-324. Gli autori mostrano che, considerando tali processi sostitutivi, aumenta la percentuale statistica stimata del trasferimento delle variazioni di cambio, tuttavia respingono anch‘essi l‘ipotesi di un trasferimento completo.
12 Cfr. R. M. FEINBERG, The Interaction of Foreign Exchange and Market Power Effects on German Domestic Prices, Journal of Industrial Economics, 1986, 35(1): 61-70; R. M. FEINBERG, The Effects of Foreign Exchange Movements on U.S. Domestic Prices, Review of Economics and Statistics, 1989, 71(3), 505-511.
13 Cfr. GOLDBERG/KNETTER (cit. nella nota 4).
14 Cfr. J. MENON (cit. nella nota 2) che indica ulteriori motivi teorici del (mancato) trasferimento dei vantaggi valutari. Una buona sintesi è offerta anche da J. MCCARTHY (cit. nella nota 2).
all‘estero (in questo caso: in Svizzera) se grazie al deprezzamento dell‘euro possono diventare più competitivi. Questa strategia consente loro di aumentare i propri margini di guadagno. Soltanto gli esportatori più piccoli e meno produttivi trasferiscono i vantaggi valutari ai rivenditori svizzeri attraverso prezzi all‘importazione più bassi, al fine di incrementare la propria quota di mercato nel nostro Paese o di entrare nel mercato svizzero. La diversità di queste strategie è dovuta al fatto che l‘elasticità dei prezzi percepita dalla domanda15 è inferiore per le ditte esportatrici più grandi che non per i piccoli esportatori16. Alle prime, che offrono spesso prodotti di note marche, conviene mantenere elevati i prezzi d‘importazione in Svizzera in caso di deprezzamento dell‘euro.
Riassumendo si può affermare che spesso e per svariate ragioni, non solo in Svizzera, le variazioni dei tassi di cambio si ripercuotono positivamente sui prezzi al consumatore soltanto in maniera incompleta o differita.
6.4 Possibilità di intervento delle autorità in materia di concorrenza
In questo scenario ci si chiede se e a quali condizioni le autorità della concorrenza hanno la possibilità di intervenire in caso di mancato trasferimento ai consumatori dei vantaggi di cambio. In linea di massima le autorità della concorrenza possono intervenire sui mercati soltanto in base alla legge sui cartelli (LCart). Se non sussiste una fattispecie rilevante secondo tale legge, le autorità della concorrenza non hanno di conseguenza alcuna possibilità di azione. In caso di mancato trasferimento dei vantaggi di cambio potrebbe tuttavia sussistere una fattispecie rilevante secondo la legislazione in materia di cartelli qualora il mancato trasferimento fosse riconducibile a un accordo tra operatori del mercato (art. 5 LCart) o a una pratica illecita di un‘impresa che domina il mercato (art. 7 LCart).
Sarebbe immaginabile ad esempio un accordo fra concorrenti a non trasferire agli acquirenti e ai consumatori eventuali vantaggi sul cambio. Un accordo del genere equivarrebbe però a una fissazione diretta o indiretta dei prezzi e pertanto ricadrebbe nella presunzione di soppressione della concorrenza di cui all‘articolo 5 capoverso 3 LCart. Qualora in determinati mercati emergessero indizi di accordi analoghi, le autorità della concorrenza interverrebbero senza dubbio.
Un‘altra fattispecie rilevante potrebbe presentarsi nel caso in cui in un sistema di vendita sussistesse un accordo verticale sul non trasferimento dei vantaggi di cambio ad esempio tra i produttori/fabbricanti esteri e i loro rivenditori nazionali. Un caso di questo genere potrebbe rientrare nella presunzione di soppressione della concorrenza di cui all‘articolo 5 capoverso 4. Dal punto di vista della legislazione sui cartelli sarebbe preoccupante se in un determinato mercato venissero conclusi in concomitanza numerosi accordi verticali di questo genere, poiché gli acquirenti e/o i consumatori avrebbero poche alternative. Va tuttavia osservato che un simile accordo viene sanzionato in base alla legge sui cartelli unicamente se non si verifica all‘interno di un gruppo. Ad esempio un produttore internazionale di abbigliamento è
libero nella definizione dei "suoi" prezzi se vende i suoi prodotti attraverso dei propri punti vendita in Svizzera.
Ci si chiede tuttavia se un accordo verticale che concerne soltanto il non trasferimento dei vantaggi di cambio sia sensato per i partner e/o sorvegliabile, quindi attuabile, dal momento che diversi altri fattori possono influenzare i prezzi. Nel quadro di un accordo del genere anche la politica degli sconti e delle promozioni dovrebbe essere disciplinata chiaramente per evitare che i rivenditori eludano l‘accordo. Inoltre un simile accordo potrebbe essere attuato sul mercato soltanto se le importazioni parallele non fossero possibili oppure solo in minima parte. Impedire il trasferimento dei vantaggi di cambio sulla base di un accordo verticale presupporrebbe pertanto un accordo molto più ampio che, per i suoi effetti, equivarrebbe a un‘imposizione dei prezzi di rivendita e/o a un divieto per le importazioni parallele. Queste fattispecie rientrano, secondo l‘articolo 5 capoverso 4 LCart, nella presunzione di soppressione della concorrenza efficace e vengono regolarmente trattate dalle autorità della concorrenza, come lo dimostra il recente caso "BMW" nel quale si esamina se le importazioni parallele di veicoli nuovi delle marche BMW e MINI in Svizzera sono ostacolate dall‘assegnazione illecita di zone di vendita. Quest‘ultima può determinare come effetto prezzi generalmente più elevati rispetto all‘estero, seppur nel contesto attuale di deprezzamento dell‘euro. Anche il mancato trasferimento dei vantaggi di cambio potrebbe contribuire (eventualmente) in parte ad un livello nazionale dei prezzi più elevato.
Infine non è nemmeno escluso che in connessione con il mancato trasferimento dei vantaggi di cambio non possa essere applicato l‘articolo 7 LCart (Pratiche illecite di imprese che dominano il mercato). ad es. quindi nel caso di un‘impresa integrata verticalmente (produttore/fabbricante estero con produzione propria in Svizzera) che per i propri prodotti occupa una posizione dominante sul mercato. Analogamente a quanto avviene in presenza di un accordo verticale, anche in questo la possibilità di effettuare importazioni parallele potrebbe rappresentare un criterio di valutazione determinante. Secondo l‘elenco di cui all‘articolo 7 capoverso 2 LCart, delle pratiche illecite considerate, sono determinanti la discriminazione di partner commerciali in materia di prezzi o di altre condizioni commerciali (art. 7 cpv. 2 lett. b) o l‘imposizione di prezzi inadeguati o di altre condizioni commerciali inadeguate (art. 7 cpv. 2 lett. c).
15 L‘elasticità dei prezzi indica di quale percentuale diminuisce la domanda di un bene quando il suo prezzo aumenta di un punto percentuale.
16 Cfr. N. BERMAN/P. MARTIN/T. MAYER, How Do Different Exporters React to Exchange Rate Changes? Theory, Empirics and Aggregate Implications, CEPR Discussion Paper 7493, 2009, consultabile all‘indirizzo www.cepr.org/pubs/dps/DP7493.asp [07.12.2010]; N. BERMAN/P. MARTIN/T. MAYER, Exporters (Good Ones) Don‘t Pass Through, VOX Column, 22.10.2009, consultabile al sito http://www.voxeu.org/index.php?q=node/4111 [07.12.10]; A. MÜLLER, Starke Marken als Devise, Handelszeitung, Nr. 48, 01.12.2010, S. 19; R. REGENASS, Die Drogeriekette Müller verlangt in der Schweiz bis zu 166 Prozent mehr, Tagesanzeiger Online, 4.12.2010, consultabile al sito http://www.tagesanzeiger.ch/wirtschaft/unternehmen-und-konjunk tur/Die-Drogeriekette-Mueller-verlangt-in-der-Schweiz-bis-zu-166-Pro zent-mehr-/story/16407703 [06.12.2010].
Non va dimenticato inoltre che le autorità della concorrenza, sebbene una determinata pratica abbia ostacolato solo in parte la concorrenza, sono obbligate a esaminare i motivi di efficienza. Non è da escludere che certe pratiche possano essere giustificate da ragioni di efficienza economica perché ad esempio portano nel complesso a un‘organizzazione meno onerosa delle strutture di distribuzione. Va inoltre fatto notare che, come indicato sopra, la problematica del mancato trasferimento dei vantaggi di cambio è riconducibile soprattutto alla rigidità dei prezzi all‘importazione. Ciò significa che, nella maggior parte dei casi, all‘origine del mancato trasferimento dei vantaggi di cambio potrebbe esserci un‘impresa estera. Dal momento che per ora la Svizzera non ha stipulato accordi con altri paesi in materia di diritto della concorrenza, gli eventuali interventi delle autorità della concorrenza sono ostacolati in numerosi casi da severe restrizioni pratiche e giuridiche.
6.5 Conclusione
Riassumendo, si può affermare che in relazione al mancato trasferimento dei vantaggi di cambio le autorità della concorrenza hanno la possibilità di intervenire soltanto se sussiste una fattispecie rilevante secondo la legislazione in materia di cartelli. In effetti, esistono numerosi motivi per cui i vantaggi di cambio non vengono trasferiti affatto oppure solo in parte ai consumatori e molti di essi non hanno un legame diretto con la legislazione sui cartelli. Qualora vi siano indizi concreti di un comportamento illecito secondo tale legislazione e di rilevanza per l‘economia, l‘intervento delle autorità della concorrenza è comunque certo.
Va osservato tuttavia che l‘applicazione coerente della legislazione in materia di cartelli rappresenta solo un punto di partenza nella lotta al mancato trasferimento dei vantaggi di cambio. In particolare si attendono impulsi in questo senso dall‘attuazione del principio "Cassis de Dijon", dalla lotta agli ostacoli tecnici al commercio nonché da un‘ulteriore liberalizzazione dell‘agricoltura e di altri settori del mercato interno. Anche i consumatori e i rivenditori non possono essere esonerati completamente da quest‘obbligo: essi possono contribuire notevolmente, sfruttando le possibilità di arbitraggio, vale a dire effettuando importazioni dirette e parallele, a esercitare pressioni sul livello dei prezzi in Svizzera.