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0.107

Convenzione
sui diritti del fanciullo

RU 1998 2055; FF 1994 V 1

Traduzione

Conclusa a Nuova York il 20 novembre 1989
Approvata dall’Assemblea federale il 13 dicembre 19961
Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 24 febbraio 1997
Entrata in vigore per la Svizzera il 26 marzo 1997

(Stato 27 febbraio 2023)

Preambolo

Gli Stati parti alla presente Convenzione

Considerato che, in conformità con i principi proclamati nello Statuto delle Nazioni Unite 2 , il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana nonché l’uguaglianza ed il carattere inalienabile dei loro diritti sono le fondamenta della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;

Tenendo presente che i popoli delle Nazioni Unite hanno ribadito nello Statuto la loro fede nei diritti fondamentali dell’uomo e nella dignità e nel valore della persona umana ed hanno risolto di favorire il progresso sociale e di instaurare migliori condizioni di vita in una maggiore libertà;

Riconoscendo che le Nazioni Unite, nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e nei Patti internazionali relativi ai Diritti dell’Uomo, hanno proclamato ed hanno convenuto che ciascuno può avvalersi di tutti i diritti e di tutte le libertà che vi sono enunciate, senza distinzione di sorta in particolare di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di ogni altra opinione, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di ogni altra circostanza;

Rammentando che nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo le Nazioni Unite hanno proclamato che l’infanzia ha diritto ad un aiuto e ad una assistenza particolari;

Convinti che la famiglia, unità fondamentale della società ed ambiente naturale per la crescita ed il benessere di tutti i suoi membri ed in particolare dei fanciulli, deve ricevere la protezione e l’assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo nella collettività;

Riconoscendo che il fanciullo, ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore e di comprensione;

In considerazione del fatto che occorre preparare pienamente il fanciullo ad avere una sua vita individuale nella Società, ed educarlo nello spirito degli ideali proclamati nello Statuto delle Nazioni Unite, in particolare in uno spirito di pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà;

Tenendo presente che la necessità di concedere una protezione speciale al fanciullo è stata enunciata nella Dichiarazione di Ginevra del 1924 sui diritti del fanciullo e nella Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo adottata dall’Assemblea Generale il 20 novembre 1959 e riconosciuta nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici 3 (in particolare negli articoli 23 e 24), nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali 4 (in particolare all’articolo 10) e negli Statuti e strumenti pertinenti delle Istituzioni specializzate e delle Organizzazioni internazionali che si preoccupano del benessere del fanciullo;

Tenendo presente che, come indicato nella Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo, «il fanciullo, a causa della sua mancanza di maturità fisica ed intellettuale», necessita di una protezione e di cure particolari, ivi compresa una protezione legale appropriata, sia prima che dopo la nascita;

Rammentando le disposizioni della Dichiarazione sui principi sociali e giuridici applicabili alla protezione ed al benessere dei fanciulli, considerati soprattutto sotto il profilo delle prassi in materia di adozione e di collocamento familiare a livello nazionale e internazionale, dell’insieme delle regole minime delle Nazioni Unite relative all’amministrazione della giustizia minorile (Regole di Beijing) e della Dichiarazione sulla protezione delle donne e dei fanciulli in periodi di emergenza e di conflitto armato;

Riconoscendo che vi sono in tutti i Paesi del mondo fanciulli che vivono in condizioni particolarmente difficili e che è necessario prestare ad essi una particolare attenzione;

Tenendo debitamente conto dell’importanza delle tradizioni e dei valori culturali di ciascun popolo per la protezione e lo sviluppo armonioso del fanciullo;

Riconoscendo l’importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita dei fanciulli di tutti i Paesi, in particolare nei Paesi in via di sviluppo,

Hanno convenuto quanto segue:

Prima parte

Art. 1

Ai sensi della presente Convenzione si intende per fanciullo ogni essere umano avente un’età inferiore a diciott’anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile.

Art. 2

Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta ed a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza.

Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari.

Art. 3

In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione permanente.

Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, ed a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi ed amministrativi appropriati.

Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi ed istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle autorità competenti in particolare nell’ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonché l’esistenza di un adeguato controllo.

Art. 4

Gli Stati parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi ed altri, necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione. Trattandosi di diritti economici, sociali e culturali essi adottano tali provvedimenti entro i limiti delle risorse di cui dispongono e, se del caso, nell’ambito della cooperazione internazionale.

Art. 5

Gli Stati parti rispettano la responsabilità, il diritto ed il dovere dei genitori o, se del caso, dei membri della famiglia allargata o della collettività, come previsto dagli usi locali, dei tutori o altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di dare a quest’ultimo, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, l’orientamento ed i consigli adeguati all’esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione.

Art. 6

Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita.

Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo.

Art. 7

Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi.

Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui se ciò non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide.

Art. 8

Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così come sono riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali.

Se un fanciullo è illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di essi, gli Stati parti devono concedergli adeguata assistenza e protezione affinché la sua identità sia ristabilita il più rapidamente possibile.

Art. 9

Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell’interesse preminente del fanciullo. Una decisione in questo senso può essere necessaria in taluni casi particolari, ad esempio quando i genitori maltrattano o trascurano il fanciullo oppure se vivono separati ed una decisione debba essere presa riguardo al luogo di residenza del fanciullo.

In tutti i casi previsti al paragrafo 1 del presente articolo, tutte le Parti interessate devono avere la possibilità di partecipare alle deliberazioni e di far conoscere le loro opinioni.

Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i suoi genitori, a meno che ciò non sia contrario all’interesse preminente del fanciullo.

Se la separazione è il risultato di provvedimenti adottati da uno Stato parte, come la detenzione, l’imprigionamento, l’esilio, l’espulsione o la morte (compresa la morte, quale che ne sia la causa, sopravvenuta durante la detenzione) di entrambi i genitori o di uno di essi, o del fanciullo, lo Stato parte fornisce dietro richiesta ai genitori, al fanciullo oppure, se del caso, ad un altro membro della famiglia, le informazioni essenziali concernenti il luogo dove si trovano il familiare o i familiari, a meno che la divulgazione di tali informazioni possa mettere a repentaglio il benessere del fanciullo. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti di per sé conseguenze pregiudizievoli per la persona o per le persone interessate.

Art. 10

In conformità con l’obbligo che incombe agli Stati parti in virtù del paragrafo 1 dell’articolo 9, ogni domanda presentata da un fanciullo o dai suoi genitori in vista di entrare in uno Stato parte o di lasciarlo ai fini di un ricongiungimento familiare sarà considerata con uno spirito positivo, con umanità e diligenza. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti conseguenze pregiudizievoli per gli autori della domanda e per i loro familiari.

Un fanciullo i cui genitori risiedono in Stati diversi ha diritto ad intrattenere rapporti personali e contatti diretti regolari con entrambi i suoi genitori, salvo circostanze eccezionali. A tal fine, ed in conformità con l’obbligo incombente agli Stati parti, in virtù del paragrafo 1 dell’articolo 9, gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo e dei suoi genitori di abbandonare ogni Paese, compreso il loro, e di fare ritorno nel proprio Paese. Il diritto di abbandonare ogni Paese può essere regolamentato solo dalle limitazioni stabilite dalla legislazione, necessarie ai fini della protezione della sicurezza interna, dell’ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche, o dei diritti e delle libertà altrui, compatibili con gli altri diritti riconosciuti nella presente Convenzione.

Art. 11

Gli Stati parti adottano provvedimenti per impedire gli spostamenti ed i non-ritorni illeciti di fanciulli all’estero.

A tal fine, gli Stati parti favoriscono la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali oppure l’adesione ad accordi esistenti.

Art. 12

Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.

A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale.

Art. 13

Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni ed idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo.

L’esercizio di questo diritto può essere regolamentato unicamente dalle limitazioni stabilite dalla legge e che sono necessarie:

  1. al rispetto dei diritti o della reputazione altrui; oppure
  2. alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell’ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche.

Art. 14

Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.

Gli Stati parti rispettano il diritto ed il dovere dei genitori oppure, se del caso, dei rappresentanti legali del bambino, di guidare quest’ultimo nell’esercizio del summenzionato diritto in maniera che corrisponda allo sviluppo delle sue capacità.

La libertà di manifestare la propria religione o le proprie convinzioni può essere soggetta unicamente alle limitazioni prescritte dalla legge, necessarie ai fini del mantenimento della sicurezza pubblica, dell’ordine pubblico, della sanità e della moralità pubbliche, oppure delle libertà e diritti fondamentali dell’uomo.

Art. 15

Gli Stati parti riconoscono i diritti del fanciullo alla libertà di associazione ed alla libertà di riunirsi pacificamente.

L’esercizio di tali diritti può essere oggetto unicamente delle limitazioni stabilite dalla legge, necessarie in una società democratica nell’interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza o dell’ordine pubblici, oppure per tutelare la sanità o la moralità pubbliche, o i diritti e le libertà altrui.

Art. 16

Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione.

Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti.

Art. 17

Gli Stati parti riconoscono l’importanza della funzione esercitata dai mass-media e vigilano affinché il fanciullo possa accedere ad una informazione ed a materiali provenienti da fonti nazionali ed internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale. A tal fine, gli Stati parti:

  1. incoraggiano i mass-media a divulgare informazioni e materiali che hanno un’utilità sociale e culturale per il fanciullo e corrispondono allo spirito dell’articolo 29;
  2. incoraggiano la cooperazione internazionale in vista di produrre, di scambiare e di divulgare informazioni e materiali di questo tipo provenienti da varie fonti culturali, nazioni ed internazionali;
  3. incoraggiano la produzione e la diffusione di libri per l’infanzia;
  4. incoraggiano i mass-media a tenere conto in particolar modo delle esigenze linguistiche dei fanciulli autoctoni o appartenenti ad un gruppo minoritario;
  5. favoriscono l’elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai materiali che nuocciono al suo benessere in considerazione delle disposizioni degli articoli 13 e 18.

Art. 18

Gli Stati parti faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento del principio comune secondo il quale entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l’educazione del fanciullo ed il provvedere al suo sviluppo. La responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori oppure, se del caso, ai suoi rappresentanti legali i quali devono essere guidati principalmente dall’interesse preminente del fanciullo.

Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente Convenzione, gli Stati parti accordano gli aiuti appropriati ai genitori ed ai rappresentanti legali del fanciullo nell’esercizio della responsabilità che incombe loro di allevare il fanciullo e provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo.

Gli Stati parti adottano ogni appropriato provvedimento per garantire ai fanciulli i cui genitori lavorano, il diritto di beneficiare dei servizi e degli istituti di assistenza all’infanzia, per i quali essi abbiano i requisiti necessari.

Art. 19

Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all’uno o all’altro, o ad entrambi, i suoi genitori, al suo rappresentante legale (o rappresentanti legali), oppure ad ogni altra persona che ha il suo affidamento.

Le suddette misure di protezione comporteranno, a seconda del caso, procedure efficaci per la creazione di programmi sociali finalizzati a fornire l’appoggio necessario al fanciullo e a coloro ai quali egli è affidato, nonché per altre forme di prevenzione, ed ai fini dell’individuazione, del rapporto, del rinvio, dell’inchiesta, della trattazione e dei seguiti da dare ai casi di maltrattamento del fanciullo di cui sopra; esse dovranno altresì includere, se necessario, procedure di intervento giudiziario.

Art. 20

Ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare oppure non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto ad una protezione e ad aiuti speciali dello Stato.

Gli Stati parti prevedono per questo fanciullo una protezione sostitutiva, in conformità con la loro legislazione nazionale.

Tale protezione sostitutiva può in particolare concretizzarsi per mezzo di sistemazione in una famiglia, della kafalah di diritto islamico, dell’adozione o in caso di necessità, del collocamento in un adeguato istituto per l’infanzia. Nell’effettuare una selezione tra queste soluzioni, si terrà debitamente conto della necessità di una certa continuità nell’educazione del fanciullo, nonché della sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica.

Art. 21

Gli Stati parti che ammettono e/o autorizzano l’adozione, si accertano che l’interesse superiore del fanciullo sia la considerazione fondamentale in materia, e:

  1. vigilano affinché l’adozione di un fanciullo sia autorizzata solo dalle autorità competenti le quali verificano, in conformità con la legge e con le procedure applicabili ed in base a tutte le informazioni affidabili relative al caso in esame, che l’adozione può essere effettuata in considerazione della situazione del bambino in rapporto al padre ed alla madre, genitori e rappresentanti legali e che, ove fosse necessario, le persone interessate hanno dato il loro consenso all’adozione in cognizione di causa, dopo aver acquisito i pareri necessari;
  2. riconoscono che l’adozione all’estero può essere presa in considerazione come un altro mezzo per garantire le cure necessarie al fanciullo, qualora quest’ultimo non possa essere messo a balia in una famiglia, oppure in una famiglia di adozione oppure essere allevato in maniera adeguata;
  3. vigilano, in caso di adozione all’estero, affinché il fanciullo abbia il beneficio di garanzie e di norme equivalenti a quelle esistenti per le adozioni nazionali;
  4. adottano ogni adeguata misura per vigilare affinché, in caso di adozione all’estero, il collocamento del fanciullo non diventi fonte di profitto materiale indebito per le persone che ne sono responsabili;
  5. ricercano le finalità del presente articolo stipulando accordi o intese bilaterali o multilaterali a seconda dei casi, e si sforzano in questo contesto di vigilare affinché le sistemazioni di fanciulli all’estero siano effettuate dalle autorità o dagli organi competenti.

Art. 22

Gli Stati parti adottano misure adeguate affinché un fanciullo il quale cerca di ottenere lo statuto di rifugiato, oppure è considerato come rifugiato ai sensi delle regole e delle procedure del diritto internazionale o nazionale applicabile, solo o accompagnato dal padre e dalla madre o da ogni altra persona, possa beneficiare della protezione e dell’assistenza umanitaria necessarie per consentirgli di usufruire dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione e dagli altri strumenti internazionali relativi ai diritti dell’uomo o di natura umanitaria di cui detti Stati sono parti.

A tal fine, gli Stati parti collaborano, a seconda di come lo giudichino necessario, a tutti gli sforzi compiuti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite e dalle altre organizzazioni intergovernative o non governative competenti che collaborano con l’Organizzazione delle Nazioni Unite, per proteggere ed aiutare i fanciulli che si trovano in tale situazione e per ricercare i genitori o altri familiari di ogni fanciullo rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie per ricongiungerlo alla sua famiglia. Se il padre, la madre o ogni altro familiare sono irreperibili, al fanciullo sarà concessa, secondo i principi enunciati nella presente Convenzione, la stessa protezione di quella di ogni altro fanciullo definitivamente oppure temporaneamente privato del suo ambiente familiare per qualunque motivo.

Art. 23

Gli Stati parti riconoscono che i fanciulli mentalmente o fisicamente handicappati devono condurre una vita piena e decente, in condizioni che garantiscano la loro dignità, favoriscano la loro autonomia ed agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della comunità.

Gli Stati parti riconoscono il diritto dei fanciulli handicappati di beneficiare di cure speciali ed incoraggiano e garantiscono, in considerazione delle risorse disponibili, la concessione, dietro richiesta, ai fanciulli handicappati in possesso dei requisiti richiesti, ed a coloro i quali ne hanno la custodia, di un aiuto adeguato alle condizioni del fanciullo ed alla situazione dei suoi genitori o di coloro ai quali egli è affidato.

In considerazione delle particolari esigenze dei minori handicappati, l’aiuto fornito in conformità con il paragrafo 2 del presente articolo è gratuito ogni qualvolta ciò sia possibile, tenendo conto delle risorse finanziarie dei loro genitori o di coloro ai quali il minore è affidato. Tale aiuto è concepito in modo tale che i minori handicappati abbiano effettivamente accesso all’educazione, alla formazione, alle cure sanitarie, alla riabilitazione, alla preparazione al lavoro ed alle attività ricreative e possano beneficiare di questi servizi in maniera atta a concretizzare la più completa integrazione sociale ed il loro sviluppo personale, anche nell’ambito culturale e spirituale.

In uno spirito di cooperazione internazionale, gli Stati parti favoriscono lo scambio di informazioni pertinenti nel settore delle cure sanitarie preventive e del trattamento medico, psicologico e funzionale dei minori handicappati, anche mediante la divulgazione di informazioni concernenti i metodi di riabilitazione ed i servizi di formazione professionale, nonché l’accesso a tali dati, in vista di consentire agli Stati parti di migliorare le proprie capacità e competenze e di allargare la loro esperienza in tali settori. A tal riguardo, si terrà conto in particolare della necessità dei Paesi in via di sviluppo.

Art. 24

Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi.

Gli Stati parti si sforzano di garantire l’attuazione integrale del summenzionato diritto ed in particolare, adottano ogni adeguato provvedimento per:

  1. diminuire la mortalità tra i lattanti ed i fanciulli;
  2. assicurare a tutti i minori l’assistenza medica e le cure sanitarie necessarie, con particolare attenzione per lo sviluppo delle cure sanitarie primarie;
  3. lottare contro la malattia e la malnutrizione, anche nell’ambito delle cure sanitarie primarie, in particolare mediante l’utilizzazione di tecniche agevolmente disponibili e la fornitura di alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenendo conto dei pericoli e dei rischi di inquinamento dell’ambiente naturale;
  4. garantire alle madri adeguate cure prenatali e postnatali;
  5. fare in modo che tutti i gruppi della società, in particolare i genitori ed i minori, ricevano informazioni sulla salute e sulla nutrizione del minore, sui vantaggi dell’allattamento al seno, sull’igiene e sulla salubrità dell’ambiente e sulla prevenzione degli incidenti e beneficino di un aiuto che consenta loro di mettere in pratica tali informazioni;
  6. sviluppare le cure sanitarie preventive, i consigli ai genitori e l’educazione ed i servizi in materia di pianificazione familiare.

Gli Stati parti adottano ogni misura efficace atta ad abolire le pratiche tradizionali pregiudizievoli per la salute dei minori.

Gli Stati parti si impegnano a favorire ed a incoraggiare la cooperazione internazionale in vista di attuare gradualmente una completa attuazione del diritto riconosciuto nel presente articolo. A tal fine saranno tenute in particolare considerazione la necessità dei Paesi in via di sviluppo.

Art. 25

Gli Stati parti riconoscono al fanciullo che è stato collocato dalle autorità competenti al fine di ricevere cure, una protezione oppure una terapia fisica o mentale, il diritto ad una verifica periodica di detta terapia e di ogni altra circostanza relativa alla sua collocazione.

Art. 26

Gli Stati parti riconoscono ad ogni fanciullo il diritto di beneficiare della sicurezza sociale, compresa la previdenza sociale, ed adottano le misure necessarie per garantire una completa attuazione di questo diritto in conformità con la loro legislazione nazionale.

Le prestazioni, se necessarie, dovranno essere concesse in considerazione delle risorse e della situazione del minore e delle persone responsabili del suo mantenimento e tenendo conto di ogni altra considerazione relativa ad una domanda di prestazione effettuata dal fanciullo o per suo conto.

Art. 27

Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo ad un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.

Spetta ai genitori o ad altre persone che hanno l’affidamento del fanciullo la responsabilità fondamentale di assicurare, entro i limiti delle loro possibilità e dei loro mezzi finanziari, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo.

Gli Stati parti adottano adeguati provvedimenti, in considerazione delle condizioni nazionali e compatibilmente con i loro mezzi, per aiutare i genitori ed altre persone aventi la custodia del fanciullo ad attuare questo diritto ed offrono, se del caso, un’assistenza materiale e programmi di sostegno, in particolare per quanto riguarda l’alimentazione, il vestiario e l’alloggio.

Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento al fine di provvedere al ricupero della pensione alimentare del fanciullo presso i suoi genitori o altre persone aventi una responsabilità finanziaria nei suoi confronti, sul loro territorio o all’estero. In particolare, per tener conto dei casi in cui la persona che ha una responsabilità finanziaria nei confronti del fanciullo vive in uno Stato diverso da quello del fanciullo, gli Stati parti favoriscono l’adesione ad accordi internazionali oppure la conclusione di tali accordi, nonché l’adozione di ogni altra intesa appropriata.

Art. 28

Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all’educazione, ed in particolare, al fine di garantire l’esercizio di tale diritto gradualmente ed in base all’uguaglianza delle possibilità:

  1. rendono l’insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti;
  2. incoraggiano l’organizzazione di varie forme di insegnamento secondario sia generale che professionale, che saranno aperte ed accessibili ad ogni fanciullo e adottano misure adeguate come la gratuità dell’insegnamento e l’offerta di una sovvenzione finanziaria in caso di necessità;
  3. garantiscono a tutti l’accesso all’insegnamento superiore con ogni mezzo appropriato, in funzione delle capacità di ognuno;
  4. fanno in modo che l’informazione e l’orientamento scolastico professionale siano aperte ed accessibili ad ogni fanciullo;
  5. adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la diminuzione del tasso di abbandono della scuola.

Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per vigilare affinché la disciplina scolastica sia applicata in maniera compatibile con la dignità del fanciullo in quanto essere umano ed in conformità con la presente Convenzione.

Gli Stati parti favoriscono ed incoraggiano la cooperazione internazionale nel settore dell’educazione, in vista soprattutto di contribuire ad eliminare l’ignoranza e l’analfabetismo nel mondo e facilitare l’accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche ed ai metodi di insegnamento moderni. A tal fine, si tiene conto in particolare delle necessità dei Paesi in via di sviluppo.

Art. 29

Gli Stati parti convengono che l’educazione del fanciullo deve avere come finalità:

  1. di favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità;
  2. di inculcare al fanciullo il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nello Statuto delle Nazioni Unite;
  3. di inculcare al fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del Paese nel quale vive, del Paese di cui può essere originario e delle civiltà diverse dalla sua;
  4. di preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi, con le persone di origine autoctona;
  5. di inculcare al fanciullo il rispetto dell’ambiente naturale.

Nessuna disposizione del presente articolo o dell’articolo 28 sarà interpretata in maniera da nuocere alla libertà delle persone fisiche o giuridiche di creare e di dirigere istituzioni didattiche a condizione che i principi enunciati al paragrafo 1 del presente articolo siano rispettati e che l’educazione impartita in tali istituzioni sia conforme alle norme minime prescritte dallo Stato.

Art. 30

Negli Stati in cui esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche oppure persone di origine autoctona, un fanciullo autoctono o che appartiene a una di tali minoranze non può essere privato del diritto di avere una propria vita culturale, di professare e di praticare la propria religione o di far uso della propria lingua insieme agli altri membri del suo gruppo.

Art. 31

Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo ed al tempo libero, di dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e di partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica.

Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare pienamente alla vita culturale ed artistica ed incoraggiano l’organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali.

Art. 32

Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo di essere protetto contro lo sfruttamento economico e di non essere costretto ad alcun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione o di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale.

Gli Stati parti adottano misure legislative, amministrative, sociali ed educative per garantire l’applicazione del presente articolo. A tal fine, ed in considerazione delle disposizioni pertinenti degli altri strumenti internazionali, gli Stati parti, in particolare:

  1. stabiliscono un’età minima oppure età minime di ammissione all’impiego;
  2. prevedono un’adeguata regolamentazione degli orari di lavoro e delle condizioni d’impiego;
  3. prevedono pene o altre sanzioni appropriate per garantire l’attuazione effettiva del presente articolo.

Art. 33

Gli Stati parti adottano ogni adeguata misura, comprese misure legislative, amministrative, sociali ed educative per proteggere i fanciulli contro l’uso illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, così come definite dalle Convenzioni internazionali pertinenti e per impedire che siano utilizzati fanciulli per la produzione ed il traffico illecito di queste sostanze.

Art. 34

Gli Stati parti si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale. A tal fine, gli Stati adottano in particolare ogni adeguata misura a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire:

  1. che dei fanciulli siano incitati o costretti a dedicarsi ad una attività sessuale illegale;
  2. che dei fanciulli siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali;
  3. che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di materiale a carattere pornografico.

Art. 35

Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire il rapimento, la vendita o la tratta di fanciulli per qualunque fine e sotto qualsiasi forma.

Art. 36

Gli Stati parti proteggono il fanciullo contro ogni altra forma di sfruttamento pregiudizievole al suo benessere in ogni suo aspetto.

Art. 37

Gli Stati parti vigilano affinché:

  1. nessun fanciullo sia sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Né la pena capitale né l’imprigionamento a vita senza possibilità di rilascio devono essere decretati per reati commessi da persone di età inferiore a diciotto anni;
  2. nessun fanciullo sia privato di libertà in maniera illegale o arbitraria. L’arresto, la detenzione o l’imprigionamento di un fanciullo devono essere effettuati in conformità con la legge, costituire un provvedimento di ultima risorsa ed avere la durata più breve possibile;
  3. ogni fanciullo privato di libertà sia trattato con umanità e con il rispetto dovuto alla dignità della persona umana ed in maniera da tener conto delle esigenze delle persone della sua età. In particolare, ogni fanciullo privato di libertà sarà separato dagli adulti, a meno che si ritenga preferibile di non farlo nell’interesse preminente del fanciullo, ed egli avrà diritto di rimanere in contatto con la sua famiglia per mezzo di corrispondenza e di visite, tranne che in circostanze eccezionali;
  4. i fanciulli privati di libertà abbiano diritto ad avere rapidamente accesso ad un’assistenza giuridica o ad ogni altra assistenza adeguata, nonché il diritto di contestare la legalità della loro privazione di libertà dinanzi un Tribunale o altra autorità competente, indipendente ed imparziale, ed una decisione sollecita sia adottata in materia.

Art. 38

Gli Stati parti si impegnano a rispettare ed a far rispettare le regole del diritto umanitario internazionale loro applicabili in caso di conflitto armato, e la cui protezione si estende ai fanciulli.

Gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico per vigilare che le persone che non hanno raggiunto l’età di quindici anni non partecipino direttamente alle ostilità.

Gli Stati parti si astengono dall’arruolare nelle loro forze armate ogni persona che non ha raggiunto l’età di quindici anni. Nell’incorporare persone aventi più di quindici anni ma meno di diciotto anni, gli Stati parti si sforzano di arruolare con precedenza i più anziani.

In conformità con l’obbligo che spetta loro in virtù del diritto umanitario internazionale di proteggere la popolazione civile in caso di conflitto armato, gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico affinché i fanciulli coinvolti in un conflitto armato possano beneficiare di cure e di protezione.

Art. 39

Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per agevolare il riadattamento fisico e psicologico ed il reinserimento sociale di ogni fanciullo vittima di ogni forma di negligenza, di sfruttamento o di maltrattamenti; di torture o di ogni altra forma di pene o di trattamenti crudeli, inumani o degradanti, o di un conflitto armato. Tale riadattamento e tale reinserimento devono svolgersi in condizioni tali da favorire la salute, il rispetto della propria persona e la dignità del fanciullo.

Art. 40

Gli Stati parti riconoscono ad ogni fanciullo sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di reato penale il diritto ad un trattamento tale da favorire il suo senso della dignità e del valore personale, che rafforzi il suo rispetto per i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali e che tenga conto della sua età nonché della necessità di facilitare il suo reinserimento nella società e di fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest’ultima.

A tal fine, e tenendo conto delle disposizioni pertinenti degli strumenti internazionali, gli Stati parti vigilano in particolare:

  1. affinché nessun fanciullo sia sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di reato penale a causa di azioni o di omissioni che non erano vietate dalla legislazione nazionale o internazionale nel momento in cui furono commesse;
  2. affinché ogni fanciullo sospettato o accusato di reato penale abbia almeno diritto alle seguenti garanzie:i)di essere ritenuto innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente stabilita;ii)di essere informato il prima possibile e direttamente, oppure, se del caso, tramite i suoi genitori o rappresentanti legali, delle accuse portate contro di lui, e di beneficiare di un’assistenza legale o di ogni altra assistenza appropriata per la preparazione e la presentazione della sua difesa;iii)che il suo caso sia giudicato senza indugio da un’autorità o istanza giudiziaria competenti, indipendenti ed imparziali per mezzo di un procedimento equo ai sensi di legge in presenza del suo legale o di altra assistenza appropriata, nonché in presenza dei suoi genitori o rappresentanti legali a meno che ciò non sia ritenuto contrario all’interesse preminente del fanciullo a causa in particolare della sua età o della sua situazione;iv)di non essere costretto a rendere testimonianza o dichiararsi colpevole; di interrogare o far interrogare i testimoni a carico e di ottenere la comparsa e l’interrogatorio dei testimoni a suo discarico a condizioni di parità;v)qualora venga riconosciuto che ha commesso reato penale, poter ricorrere contro questa decisione ed ogni altra misura decisa di conseguenza dinanzi un’autorità o istanza giudiziaria superiore competente, indipendente ed imparziale, in conformità con la legge;vi)farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua utilizzata;vii)che la sua vita privata sia pienamente rispettata in tutte le fasi della procedura.

Gli Stati parti si sforzano di promuovere l’adozione di leggi, di procedure, la costituzione di autorità e di istituzioni destinate specificamente ai fanciulli sospettati, accusati o riconosciuti colpevoli di aver commesso reato, ed in particolar modo:

  1. di stabilire un’età minima al di sotto della quale si presume che i fanciulli non abbiano la capacità di commettere reato;
  2. di adottare provvedimenti ogni qualvolta ciò sia possibile ed auspicabile per trattare questi fanciulli senza ricorrere a procedure giudiziarie rimanendo tuttavia inteso che i diritti dell’uomo e le garanzie legali debbono essere integralmente rispettate.

Sarà prevista tutta una gamma di disposizioni concernenti in particolar modo le cure, l’orientamento, la supervisione, i consigli, la libertà condizionata, il collocamento in famiglia, i programmi di formazione generale e professionale, nonché soluzioni alternative all’assistenza istituzionale, in vista di assicurare ai fanciulli un trattamento conforme al loro benessere e proporzionato sia alla loro situazione che al reato.

Art. 41

Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione pregiudica disposizioni più propizie all’attuazione dei diritti del fanciullo che possono figurare:

  1. nella legislazione di uno Stato parte; oppure
  2. nel diritto internazionale in vigore per questo Stato.

Seconda parte

Art. 42

Gli Stati parti si impegnano a far largamente conoscere i principi e le disposizioni della presente Convenzione, con mezzi attivi ed adeguati, sia agli adulti che ai fanciulli.

Art. 43

Al fine di esaminare i progressi compiuti dagli Stati parti nell’esecuzione degli obblighi da essi contratti in base alla presente Convenzione, è istituito un Comitato dei Diritti del Fanciullo che adempie alle funzioni definite in appresso.

Il Comitato si compone di diciotto esperti di alta moralità ed in possesso di una competenza riconosciuta nel settore oggetto della presente Convenzione. I suoi membri sono eletti dagli Stati parti tra i loro cittadini e partecipano a titolo personale, secondo il criterio di un’equa ripartizione geografica ed in considerazione dei principali ordinamenti giuridici. 5

I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto su una lista di persone designate dagli Stati parti. Ciascuno Stato parte può designare un candidato tra i suoi cittadini.

La prima elezione avrà luogo entro sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione. Successivamente, si svolgeranno elezioni ogni due anni. Almeno quattro mesi prima della data di ogni elezione, il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite inviterà per iscritto gli Stati parti a proporre i loro candidati entro un termine di due mesi. Quindi il Segretario Generale stabilirà l’elenco alfabetico dei candidati in tal modo designati, con l’indicazione degli Stati parti che li hanno designati, e sottoporrà tale elenco agli Stati parti alla presente Convenzione.

Le elezioni avranno luogo in occasione delle riunioni degli Stati parti, convocate dal Segretario Generale presso la sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. In queste riunioni per le quali il numero legale sarà rappresentato da due terzi degli Stati parti, i candidati eletti al Comitato sono quelli che ottengono il maggior numero di voti, nonché la maggioranza assoluta degli Stati parti presenti e votanti.

I membri del Comitato sono eletti per quattro anni. Essi sono rieleggibili se la loro candidatura è ripresentata. Il mandato di cinque dei membri eletti nella prima elezione scade alla fine di un periodo di due anni; i nomi di tali cinque membri saranno estratti a sorte dal presidente della riunione immediatamente dopo la prima elezione.

In caso di decesso o di dimissioni di un membro del Comitato oppure se, per qualsiasi altro motivo, un membro dichiara di non poter più esercitare le sue funzioni in seno al Comitato, lo Stato parte che aveva presentato la sua candidatura nomina un altro esperto tra i suoi cittadini per coprire il seggio resosi vacante, fino alla scadenza del mandato corrispondente, sotto riserva dell’approvazione del Comitato.

Il Comitato adotta il suo regolamento interno.

Il Comitato elegge il suo ufficio per un periodo di due anni.

Le riunioni del Comitato si svolgono normalmente presso la sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, oppure in ogni altro luogo appropriato determinato dal Comitato. Il Comitato si riunisce di regola ogni anno. La durata delle sua sessione è determinata e se necessario modificata da una riunione degli Stati parti alla presente Convenzione, sotto riserva dell’approvazione dell’Assemblea Generale.

Il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite mette a disposizione del Comitato il personale e le strutture di cui quest’ultimo necessita per adempiere con efficacia alle sue mansioni in base alla presente Convenzione.

I membri del Comitato istituito in base alla presente Convenzione ricevono con l’approvazione dell’Assemblea Generale, emolumenti prelevati sulle risorse dell’Organizzazione delle Nazioni Unite alle condizioni e secondo le modalità stabilite dall’Assemblea Generale.

Art. 44

Gli Stati parti si impegnano a sottoporre al Comitato, tramite il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, rapporti sui provvedimenti che essi avranno adottato per dare effetto ai diritti riconosciuti nella presente Convenzione e sui progressi realizzati per il godimento di tali diritti:

  1. entro due anni a decorrere dalla data dell’entrata in vigore della presente Convenzione per gli Stati parti interessati;
  2. in seguito, ogni cinque anni.

I rapporti compilati in applicazione del presente articolo debbono se del caso indicare i fattori e le difficoltà che impediscono agli Stati parti di adempiere agli obblighi previsti nella presente Convenzione. Essi debbono altresì contenere informazioni sufficienti a fornire al Comitato una comprensione dettagliata dell’applicazione della Convenzione del Paese in esame.

Gli Stati parti che hanno presentato al Comitato un rapporto iniziale completo non sono tenuti a ripetere nei rapporti che sottoporranno successivamente – in conformità con il capoverso b) del paragrafo 1 del presente articolo – le informazioni di base in precedenza fornite.

Il Comitato può chiedere agli Stati parti ogni informazione complementare relativa all’applicazione della Convenzione.

Il Comitato sottopone ogni due anni all’Assemblea Generale, tramite il Consiglio economico e sociale, un rapporto sulle attività del Comitato.

Gli Stati parti fanno in modo che i loro rapporti abbiano una vasta diffusione nei loro Paesi.

Art. 45

Al fine di promuovere l’attuazione effettiva della Convenzione ed incoraggiare la cooperazione internazionale nel settore oggetto della Convenzione:

  1. le Istituzioni specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia ed altri organi delle Nazioni Unite hanno diritto di farsi rappresentare nell’esame dell’attuazione di quelle disposizioni della presente Convenzione che rientrano nell’ambito del loro mandato. Il Comitato può invitare le Istituzioni specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia ed ogni altro organismo competente che riterrà appropriato, a dare pareri specializzati sull’attuazione della Convenzione in settori di competenza dei loro rispettivi mandati. Il Comitato può invitare le Istituzioni specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia ed altri organi delle Nazioni Unite a sottoporgli rapporti sull’attuazione della Convenzione in settori che rientrano nell’ambito delle loro attività;
  2. il Comitato trasmette, se lo ritiene necessario, alle Istituzioni specializzate, al Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia ed agli altri organismi competenti ogni rapporto degli Stati parti contenente una richiesta di consigli tecnici o di assistenza tecnica, o che indichi una necessità in tal senso, accompagnato da eventuali osservazioni e proposte del Comitato concernenti tale richiesta o indicazione;
  3. il Comitato può raccomandare all’Assemblea Generale di chiedere al Segretario Generale di procedere, per conto del Comitato, a studi su questioni specifiche attinenti ai diritti del fanciullo;
  4. il comitato può fare suggerimenti e raccomandazioni generali in base alle informazioni ricevute in applicazione degli articoli 44 e 45 della presente Convenzione. Questi suggerimenti e raccomandazioni generali sono trasmessi ad ogni Stato parte interessato e sottoposti all’Assemblea Generale insieme ad eventuali osservazioni degli Stati parti.

Terza parte

Art. 46

La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.

Art. 47

La presente Convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 48

La presente Convenzione rimarrà aperta all’adesione di ogni Stato. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 49

La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.

Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la presente Convenzione o che vi aderiranno dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito da parte di questo Stato del suo strumento di ratifica o di adesione.

Art. 50

Ogni Stato parte può proporre un emendamento a depositarne il testo presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale comunica quindi la proposta di emendamento agli Stati parti, con la richiesta di far sapere se siano favorevoli ad una Conferenza degli Stati parti al fine dell’esame delle proposte e della loro votazione. Se, entro quattro mesi a decorrere dalla data di questa comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronuncia a favore di tale Conferenza, il Segretario Generale convoca la Conferenza sotto gli auspici dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato da una maggioranza degli Stati parti presenti e votanti alla Conferenza è sottoposto per approvazione all’Assemblea Generale.

Ogni emendamento adottato in conformità con le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore dopo essere stato approvato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ed accettato da una maggioranza di due terzi degli Stati parti.

Quando un emendamento entra in vigore esso ha valore obbligatorio per gli Stati parti che lo hanno accettato, gli altri Stati parti rimanendo vincolati dalle disposizioni della presente Convenzione e da tutti gli emendamenti precedenti da essi accettati.

Art. 51

Il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite riceverà e comunicherà a tutti gli Stati il testo delle riserve che saranno state formulate dagli Stati all’atto della ratifica o dell’adesione.

Non sono autorizzate riserve incompatibili con l’oggetto e le finalità della presente Convenzione.

Le riserve possono essere ritirate in ogni tempo per mezzo di notifica indirizzata in tal senso al Segretario Generale delle Nazioni Unite il quale ne informerà quindi tutti gli Stati. Tale notifica avrà effetto alla data in cui è ricevuta dal Segretario Generale.

Art. 52

Ogni Stato parte può denunciare la presente Convenzione per mezzo di notifica scritta indirizzata al Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Art. 53

Il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite è designato come depositario della presente Convenzione.

Art. 54

L’originale della presente Convenzione i cui testi in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti debitamente abilitati a tal fine dai loro rispettivi governi, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a New York, il 20 novembre 1989.

(Seguono le firme)

0.107

Campo d’applicazione della Convenzione il 27 febbraio 20236

Stati partecipanti

Ratifica

Adesione (A)

Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Afghanistan*

28 marzo

1994

27 aprile

1994

Albania

27 febbraio

1992

28 marzo

1992

Algeria*

16 aprile

1993

16 maggio

1993

Andorra*

2 gennaio

1996

1° febbraio

1996

Angola

5 dicembre

1990

4 gennaio

1991

Antigua e Barbuda

5 ottobre

1993

4 novembre

1993

Arabia Saudita*

26 gennaio

1996 A

25 febbraio

1996

Argentina*

4 dicembre

1990

3 gennaio

1991

Armenia

23 giugno

1993 A

23 luglio

1993

Australia*

17 dicembre

1990

16 gennaio

1991

Austria**

6 agosto

1992

5 settembre

1992

Azerbaigian

13 agosto

1992 A

12 settembre

1992

Bahamas*

20 febbraio

1991

22 marzo

1991

Bahrein

13 febbraio

1992 A

14 marzo

1992

Bangladesh*

3 agosto

1990

2 settembre

1990

Barbados

9 ottobre

1990

8 novembre

1990

Belarus

1° ottobre

1990

31 ottobre

1990

Belgio* **

16 dicembre

1991

15 gennaio

1992

Belize

2 maggio

1990

2 settembre

1990

Benin

3 agosto

1990

2 settembre

1990

Bhutan

1° agosto

1990

2 settembre

1990

Bolivia

26 giugno

1990

2 settembre

1990

Bosnia ed Erzegovina

1° settembre

1993 S

6 marzo

1992

Botswana

14 marzo

1995 A

13 aprile

1995

Brasile

24 settembre

1990

24 ottobre

1990

Brunei*

27 dicembre

1995 A

26 gennaio

1996

Bulgaria**

3 giugno

1991

3 luglio

1991

Burkina Faso

31 agosto

1990

30 settembre

1990

Burundi

19 ottobre

1990

18 novembre

1990

Cambogia

15 ottobre

1992 A

14 novembre

1992

Camerun

11 gennaio

1993

10 febbraio

1993

Canada*

13 dicembre

1991

12 gennaio

1992

Capo Verde

4 giugno

1992 A

4 luglio

1992

Ceca, Repubblica* **

22 febbraio

1993 S

1° gennaio

1993

Ciad

2 ottobre

1990

1° novembre

1990

Cile

13 agosto

1990

12 settembre

1990

Cina*

2 marzo

1992

1° aprile

1992

Hong Kong a

7 settembre

1994

7 settembre

1994

Macao

19 ottobre

1999

20 dicembre

1999

Cipro

7 febbraio

1991

9 marzo

1991

Colombia*

28 gennaio

1991

27 febbraio

1991

Comore

22 giugno

1993

22 luglio

1993

Congo (Brazzaville)

14 ottobre

1993 A

13 novembre

1993

Congo (Kinshasa)

27 settembre

1990

27 ottobre

1990

Corea (Nord)

21 settembre

1990

21 ottobre

1990

Corea (Sud)*

20 novembre

1991

20 dicembre

1991

Costa Rica

21 agosto

1990

20 settembre

1990

Côte d’Ivoire

4 febbraio

1991

6 marzo

1991

Croazia

12 ottobre

1992 S

8 ottobre

1991

Cuba*

21 agosto

1991

20 settembre

1991

Danimarca* **

19 luglio

1991

18 agosto

1991

Dominica

13 marzo

1991

12 aprile

1991

Dominicana, Repubblica

11 giugno

1991

11 luglio

1991

Ecuador

23 marzo

1990

2 settembre

1990

Egitto

6 luglio

1990

2 settembre

1990

El Salvador

10 luglio

1990

2 settembre

1990

Emirati Arabi Uniti*

3 gennaio

1997 A

2 febbraio

1997

Eritrea

3 agosto

1994

2 settembre

1994

Estonia

21 ottobre

1991 A

20 novembre

1991

Eswatini*

7 settembre

1995

7 ottobre

1995

Etiopia

14 maggio

1991 A

13 giugno

1991

Figi

13 agosto

1993

12 settembre

1993

Filippine

21 agosto

1990

20 settembre

1990

Finlandia**

20 giugno

1991

20 luglio

1991

Francia* **

7 agosto

1990

6 settembre

1990

Gabon

9 febbraio

1994

11 marzo

1994

Gambia

8 agosto

1990

7 settembre

1990

Georgia

2 giugno

1994 A

2 luglio

1994

Germania* **

6 marzo

1992

5 aprile

1992

Ghana

5 febbraio

1990

2 settembre

1990

Giamaica

14 maggio

1991

13 giugno

1991

Giappone*

22 aprile

1994

22 maggio

1994

Gibuti*

6 dicembre

1990

5 gennaio

1991

Giordania*

24 maggio

1991

23 giugno

1991

Grecia

11 maggio

1993

10 giugno

1993

Grenada

5 novembre

1990

5 dicembre

1990

Guatemala

6 giugno

1990

2 settembre

1990

Guinea

13 luglio

1990 A

2 settembre

1990

Guinea equatoriale

15 giugno

1992 A

15 luglio

1992

Guinea-Bissau

20 agosto

1990

19 settembre

1990

Guyana

14 gennaio

1991

13 febbraio

1991

Haiti

8 giugno

1995

8 luglio

1995

Honduras

10 agosto

1990

9 settembre

1990

India*

11 dicembre

1992 A

10 gennaio

1993

Indonesia

5 settembre

1990

5 ottobre

1990

Iran*

13 luglio

1994

12 agosto

1994

Iraq*

15 giugno

1994 A

15 luglio

1994

Irlanda**

28 settembre

1992

28 ottobre

1992

Islanda*

28 ottobre

1992

27 novembre

1992

Isole Marshall

4 ottobre

1993

3 novembre

1993

Israele*

3 ottobre

1991

2 novembre

1991

Italia**

5 settembre

1991

5 ottobre

1991

Kazakstan

12 agosto

1994

11 settembre

1994

Kenya

30 luglio

1990

2 settembre

1990

Kirghizistan

7 ottobre

1994 A

6 novembre

1994

Kiribati*

11 dicembre

1995 A

10 gennaio

1996

Kuwait*

21 ottobre

1991

20 novembre

1991

Laos

8 maggio

1991 A

7 giugno

1991

Lesotho

10 marzo

1992

9 aprile

1992

Lettonia**

14 aprile

1992 A

14 maggio

1992

Libano

14 maggio

1991

13 giugno

1991

Liberia

4 giugno

1993

4 luglio

1993

Libia

15 aprile

1993 A

15 maggio

1993

Liechtenstein*

22 dicembre

1995

21 gennaio

1996

Lituania

31 gennaio

1992 A

1° marzo

1992

Lussemburgo*

7 marzo

1994

6 aprile

1994

Macedonia del Nord

2 dicembre

1993 S

17 novembre

1991

Madagascar

19 marzo

1991

18 aprile

1991

Malawi

2 gennaio

1991 A

1° febbraio

1991

Malaysia*

17 febbraio

1995 A

19 marzo

1995

Maldive*

11 febbraio

1991

13 marzo

1991

Mali*

20 settembre

1990

20 ottobre

1990

Malta

30 settembre

1990

30 ottobre

1990

Marocco*

21 giugno

1993

21 luglio

1993

Mauritania

16 maggio

1991

15 giugno

1991

Maurizio

26 luglio

1990 A

2 settembre

1990

Messico

21 settembre

1990

21 ottobre

1990

Micronesia

5 maggio

1993 A

4 giugno

1993

Moldova**

26 gennaio

1993 A

25 febbraio

1993

Monaco*

21 giugno

1993 A

21 luglio

1993

Mongolia

5 luglio

1990

2 settembre

1990

Montenegro

23 ottobre

2006 S

3 giugno

2006

Mozambico

26 aprile

1994

26 maggio

1994

Myanmar

15 luglio

1991 A

14 agosto

1991

Namibia

30 settembre

1990

30 ottobre

1990

Nauru

27 luglio

1994 A

26 agosto

1994

Nepal

14 settembre

1990

14 ottobre

1990

Nicaragua

5 ottobre

1990

4 novembre

1990

Niger

30 settembre

1990

30 ottobre

1990

Nigeria

19 aprile

1991

19 maggio

1991

Norvegia**

8 gennaio

1991

7 febbraio

1991

Nuova Zelanda*

6 aprile

1993

6 maggio

1993

Isole Cook*

6 giugno

1997 A

6 luglio

1997

Niue

20 dicembre

1995 A

19 gennaio

1996

Oman*

9 dicembre

1996 A

8 gennaio

1997

Paesi Bassi* **

6 febbraio

1995

8 marzo

1995

Aruba*

18 dicembre

2000

18 dicembre

2000

Curaçao*

17 dicembre

1997

17 dicembre

1997

Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)*

17 dicembre

1997

17 dicembre

1997

Sint Maarten*

17 dicembre

1997

17 dicembre

1997

Pakistan

12 novembre

1990

12 dicembre

1990

Palau

4 agosto

1995 A

3 settembre

1995

Palestina

2 aprile

2014 A

2 maggio

2014

Panama

12 dicembre

1990

11 gennaio

1991

Papua Nuova Guinea

2 marzo

1993

1° aprile

1993

Paraguay

25 settembre

1990

25 ottobre

1990

Perù

4 settembre

1990

4 ottobre

1990

Polonia* **

7 giugno

1991

7 luglio

1991

Portogallo* **

21 settembre

1990

21 ottobre

1990

Qatar*

3 aprile

1995

3 maggio

1995

Regno Unito* **

16 dicembre

1991

15 gennaio

1992

Alderney

4 novembre

2020

4 novembre

2020

Anguilla*

7 settembre

1994

7 settembre

1994

Bermuda*

7 settembre

1994

7 settembre

1994

Guernesey

4 novembre

2020

4 novembre

2020

Isola di Man*

7 settembre

1994

7 settembre

1994

Isole Caimane*

7 settembre

1994

7 settembre

1994

Isole Falkland*

7 settembre

1994

7 settembre

1994

Isole Turche e Caicos*

7 settembre

1994

7 settembre

1994

Isole Vergini britanniche*

7 settembre

1994

7 settembre

1994

Jersey

29 aprile

2014

29 aprile

2014

Montserrat*

7 settembre

1994

7 settembre

1994

Sant’Elena e dipendenze
(Ascension e Tristan da
Cunha)*

7 settembre

1994

7 settembre

1994

gruppo Pitcairn (Ducie,
Oeno, Henderson e Pitcairn)*

7 settembre

1994

7 settembre

1994

Rep. Centrafricana

23 aprile

1992

23 maggio

1992

Romania**

28 settembre

1990

28 ottobre

1990

Ruanda

24 gennaio

1991

23 febbraio

1991

Russia

16 agosto

1990

15 settembre

1990

Saint Kitts e Nevis

24 luglio

1990

2 settembre

1990

Saint Lucia

16 giugno

1993

16 luglio

1993

Saint Vincent e Grenadine

26 ottobre

1993

25 novembre

1993

Salomone, Isole

10 aprile

1995 A

10 maggio

1995

Samoa*

29 novembre

1994

29 dicembre

1994

San Marino

25 novembre

1991 A

25 dicembre

1991

Santa Sede*

20 aprile

1990

2 settembre

1990

São Tomé e Príncipe

14 maggio

1991 A

13 giugno

1991

Seicelle

7 settembre

1990 A

7 ottobre

1990

Senegal

31 luglio

1990

2 settembre

1990

Serbia

12 marzo

2001

27 aprile

1992

Sierra Leone

18 giugno

1990

2 settembre

1990

Singapore*

5 ottobre

1995 A

4 novembre

1995

Siria*

15 luglio

1993

14 agosto

1993

Slovacchia* **

28 maggio

1993 S

1° gennaio

1993

Slovenia

6 luglio

1992 S

25 giugno

1991

Somalia*

1° ottobre

2015

31 ottobre

2015

Spagna*

6 dicembre

1990

5 gennaio

1991

Sri Lanka

12 luglio

1991

11 agosto

1991

Sudafrica

16 giugno

1995

16 luglio

1995

Sudan

3 agosto

1990

2 settembre

1990

Sudan del Sud

23 gennaio

2015 A

22 febbraio

2015

Suriname

1° marzo

1993

31 marzo

1993

Svezia**

29 giugno

1990

2 settembre

1990

Svizzera* **

24 febbraio

1997

26 marzo

1997

Tagikistan

26 ottobre

1993 A

25 novembre

1993

Tanzania

10 giugno

1991

10 luglio

1991

Thailandia*

27 marzo

1992 A

26 aprile

1992

Timor-Leste

16 aprile

2003 A

16 maggio

2003

Togo

1° agosto

1990

2 settembre

1990

Tonga

6 novembre

1995 A

6 dicembre

1995

Trinidad e Tobago

5 dicembre

1991

4 gennaio

1992

Tunisia*

30 gennaio

1992

29 febbraio

1992

Turchia*

4 aprile

1995

4 maggio

1995

Turkmenistan

20 settembre

1993 A

20 ottobre

1993

Tuvalu

22 settembre

1995 A

22 ottobre

1995

Ucraina

28 agosto

1991

27 settembre

1991

Uganda

17 agosto

1990

16 settembre

1990

Ungheria**

7 ottobre

1991

6 novembre

1991

Uruguay*

20 novembre

1990

20 dicembre

1990

Uzbekistan

29 giugno

1994 A

29 luglio

1994

Vanuatu

7 luglio

1993

6 agosto

1993

Venezuela*

13 settembre

1990

13 ottobre

1990

Vietnam

28 febbraio

1990

2 settembre

1990

Yemen

1° maggio

1991

31 maggio

1991

Zambia

6 dicembre

1991

5 gennaio

1992

Zimbabwe

11 settembre

1990

11 ottobre

1990

  1. Riserve e dichiarazioni.
  1. Obiezioni.
  2. Le riserve, dichiarazioni e obiezioni non sono pubblicate nella RU, ad eccezione delle riserve e dichiarazioni della Svizzera. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: http://treaties.un.org/oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
  1. Sino al 30 giu. 1997 la Conv. era applicabile a Hong Kong sulla base di una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. A partire dal 1° lug. 1997 Hong Kong è divenuta una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica popolare di Cina. In virtù della dichiarazione sino-britannica del 19 dic. 1984 gli accordi applicabili a Hong Kong prima dell’annessione alla Repubblica popolare di Cina rimangono applicabili alla RAS.

0.107

Riserve e dichiarazioni

Svizzera 7

La Svizzera rinvia espressamente al dovere di ogni Stato di applicare le norme del diritto internazionale umanitario e del diritto nazionale, nella misura in cui garantiscano maggiore protezione ed assistenza al fanciullo nei conflitti armati.

Articolo 5 8

Articolo 7 9

Articolo 10 paragrafo 1:

È fatta salva la legislazione svizzera, al quale non garantisce il ricongiungimento familiare a certe categorie di stranieri.

Articolo 37 lettera c:

La separazione dei giovani dagli adulti privati di libertà non è garantita senza eccezione.

Articolo 40:

È fatta salva la procedura penale minorile svizzera, la quale non garantisce né il diritto incondizionato a un’assistenza né la separazione, a livello personale e organizzativo, fra l’autorità istruttoria e l’autorità giudicante.

10

11

0.107

Campo d’applicazione dell’emendamento il 4 giugno 201412

Stati partecipanti

Ratifica

Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Algeria

21 gennaio

1998

18 novembre

2002

Andorra

17 gennaio

1997

18 novembre

2002

Arabia Saudita

30 giugno

1997

18 novembre

2002

Argentina

2 marzo

1999

18 novembre

2002

Austria

1° febbraio

2002

18 novembre

2002

Bahama

23 ottobre

2001

18 novembre

2002

Bahrein

13 giugno

2000

18 novembre

2002

Bangladesh

23 aprile

1997

18 novembre

2002

Bielorussia

23 settembre

2003

23 settembre

2003

Belgio

29 giugno

2004

29 giugno

2004

Belize

15 dicembre

2000

18 novembre

2002

Bhutan

17 marzo

1999

18 novembre

2002

Bolivia

15 marzo

1999

18 novembre

2002

Botswana

6 marzo

2002

18 novembre

2002

Brasile

26 febbraio

1998

18 novembre

2002

Brunei

28 giugno

2000

18 novembre

2002

Bulgaria

25 giugno

1999

18 novembre

2002

Burkina Faso

26 luglio

1999

18 novembre

2002

Cambogia

12 agosto

1997

18 novembre

2002

Camerun

5 ottobre

2001

18 novembre

2002

Canada

17 settembre

1997

18 novembre

2002

Ceca, Repubblica

23 maggio

2000

18 novembre

2002

Ciad

16 maggio

2002

18 novembre

2002

Cile

19 agosto

1997

18 novembre

2002

Cina

10 luglio

2002

18 novembre

2002

Cipro

20 settembre

2001

18 novembre

2002

Colombia

31 gennaio

1997

18 novembre

2002

Congo (Brazzaville)

28 febbraio

2000

18 novembre

2002

Corea del Nord

23 febbraio

2000

18 novembre

2002

Corea del Sud

3 febbraio

1999

18 novembre

2002

Costa Rica

12 febbraio

1997

18 novembre

2002

Costa d’Avorio

25 settembre

2001

18 novembre

2002

Croazia

26 maggio

1998

18 novembre

2002

Cuba

23 ottobre

1996

18 novembre

2002

Danimarca

10 settembre

1996

18 novembre

2002

Dominica

5 luglio

2001

18 novembre

2002

Ecuador

25 febbraio

1998

18 novembre

2002

Egitto

28 dicembre

1998

18 novembre

2002

Emirati Arabi Uniti

11 novembre

1997

18 novembre

2002

Estonia

6 dicembre

2000

18 novembre

2002

Eswatini

17 gennaio

2002

18 novembre

2002

Etiopia

15 aprile

1998

18 novembre

2002

Figi

20 agosto

1997

18 novembre

2002

Filippine

14 gennaio

1998

18 novembre

2002

Finlandia

3 gennaio

1997

18 novembre

2002

Francia

20 giugno

1997

18 novembre

2002

Georgia

11 aprile

2000

18 novembre

2002

Germania

25 giugno

1997

18 novembre

2002

Ghana

3 febbraio

2011

3 febbraio

2011

Giamaica

6 aprile

1998

18 novembre

2002

Giappone

12 giugno

2003

12 giugno

2003

Gibuti

21 settembre

2001

18 novembre

2002

Giordania

24 settembre

2002

18 novembre

2002

Grecia

23 settembre

1997

18 novembre

2002

Grenada

20 maggio

1999

18 novembre

2002

Guatemala

26 dicembre

2002

26 dicembre

2002

Guinea

14 maggio

1999

18 novembre

2002

Guyana

15 settembre

1998

18 novembre

2002

Haiti

20 dicembre

2000

18 novembre

2002

Indonesia

17 dicembre

1998

18 novembre

2002

Iran

13 novembre

2001

18 novembre

2002

Iraq

31 dicembre

2001

18 novembre

2002

Irlanda

18 novembre

2002

18 novembre

2002

Islanda

14 gennaio

2000

18 novembre

2002

Israele

27 dicembre

1999

18 novembre

2002

Italia

14 settembre

1999

18 novembre

2002

Kenya

12 febbraio

2003

12 febbraio

2003

Kirghizistan

31 maggio

2000

18 novembre

2002

Kiribati

9 settembre

2002

18 novembre

2002

Kuwait

9 maggio

2003

9 maggio

2003

Laos

22 settembre

1997

18 novembre

2002

Lesotho

12 novembre

2001

18 novembre

2002

Libano

14 luglio

2000

18 novembre

2002

Liberia

16 settembre

2005

16 settembre

2005

Liechtenstein

21 gennaio

2000

18 novembre

2002

Lituania

27 marzo

2002

18 novembre

2002

Lussemburgo

11 luglio

2000

18 novembre

2002

Macedonia del Nord

16 ottobre

1996

18 novembre

2002

Malaysia

19 agosto

2002

18 novembre

2002

Maldive

2 novembre

1998

18 novembre

2002

Mali

4 marzo

1999

18 novembre

2002

Malta

1° maggio

1997

18 novembre

2002

Marocco

27 gennaio

1997

18 novembre

2002

Mauritania

20 agosto

1999

18 novembre

2002

Maurizio

25 agosto

1999

18 novembre

2002

Messico

22 settembre

1997

18 novembre

2002

Moldova

30 gennaio

1998

18 novembre

2002

Monaco

26 maggio

1999

18 novembre

2002

Mongolia

19 dicembre

1997

18 novembre

2002

Montenegro

23 ottobre

2006 S

3 giugno

2006

Mozambico

4 marzo

1999

18 novembre

2002

Myanmar

9 giugno

2000

18 novembre

2002

Namibia

11 dicembre

2001

18 novembre

2002

Nicaragua

23 gennaio

2003

23 gennaio

2003

Niger

24 ottobre

2001

18 novembre

2002

Norvegia

24 febbraio

2000

18 novembre

2002

Nuova Zelanda a

16 giugno

2000

18 novembre

2002

Oman

16 ottobre

2002

18 novembre

2002

Paesi Bassi a

4 dicembre

1996

18 novembre

2002

Antille Olandesi

4 dicembre

1996

18 novembre

2002

Aruba

18 dicembre

2000

18 novembre

2002

Curaçao

4 dicembre

1996

18 novembre

2002

Parte caraibica
(Bonaire, Sant’Eustachio e Saba)

4 dicembre

1996

18 novembre

2002

Sint Maarten

4 dicembre

1996

18 novembre

2002

Pakistan

19 gennaio

2000

18 novembre

2002

Palau

26 aprile

2002

18 novembre

2002

Panama

5 novembre

1996

18 novembre

2002

Paraguay

12 dicembre

2003

12 dicembre

2003

Perù

26 gennaio

2000

18 novembre

2002

Polonia

2 settembre

1999

18 novembre

2002

Portogallo

29 giugno

1998

18 novembre

2002

Qatar

5 maggio

1999

18 novembre

2002

Regno Unito

17 luglio

1997

18 novembre

2002

Romania

3 ottobre

2002

18 novembre

2002

Ruanda

19 settembre

2001

18 novembre

2002

Russia

1° maggio

1998

18 novembre

2002

Samoa

22 marzo

2002

18 novembre

2002

San Marino

10 ottobre

2000

18 novembre

2002

Santa Sede

15 agosto

1996

18 novembre

2002

Senegal

5 novembre

2003

5 novembre

2003

Serbia

4 ottobre

2001

18 novembre

2002

Sierra Leone

27 novembre

2001

18 novembre

2002

Singapore

29 marzo

2000

18 novembre

2002

Siria

16 giugno

2000

18 novembre

2002

Slovacchia

29 luglio

1999

18 novembre

2002

Spagna

13 gennaio

1998

18 novembre

2002

Sri Lanka

29 febbraio

2000

18 novembre

2002

Sudafrica

5 agosto

1997

18 novembre

2002

Sudan

9 aprile

2001

18 novembre

2002

Suriname

23 maggio

2002

18 novembre

2002

Svezia

17 ottobre

1996

18 novembre

2002

Svizzera

2 dicembre

1997

18 novembre

2002

Thailandia

30 aprile

1998

18 novembre

2002

Togo

19 giugno

1996

18 novembre

2002

Trinidad e Tobago

1° novembre

1996

18 novembre

2002

Tunisia

29 marzo

2001

18 novembre

2002

Turchia

9 dicembre

1999

18 novembre

2002

Ucraina

3 luglio

2003

Uganda

27 giugno

1997

18 novembre

2002

Uruguay

17 febbraio

1999

18 novembre

2002

Uzbekistan

25 aprile

1997

18 novembre

2002

Venezuela

2 novembre

1998

18 novembre

2002

Vietnam

11 gennaio

2000

18 novembre

2002

Yemen

3 aprile

1997

18 novembre

2002

Zambia

9 agosto

2000

18 novembre

2002

Zimbabwe

27 agosto

2002

18 novembre

2002

  1. L’emendamento non vale per il Tokelau.