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172.081 OSLing

Ordinanza sui servizi linguistici dell’Amministrazione federale (Ordinanza sui servizi linguistici, OSLing)

del 14 novembre 2012 (Stato 1° luglio 2022)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 43 capoverso 2 e 47 capoverso 2 della legge del 21 marzo 1997 1 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA);
vista la legge del 5 ottobre 2007 2 sulle lingue,

ordina:

Sezione 1 Oggetto

Art. 1

La presente ordinanza disciplina:

  1. l’organizzazione dei servizi linguistici dell’Amministrazione federale;
  2. la traduzione e le altre prestazioni dei servizi linguistici dell’Amministrazione federale;
  3. la collaborazione tra i servizi linguistici stessi e quella con le altre unità amministrative e il coordinamento nei confronti dei committenti.

Essa disciplina inoltre il contributo che i servizi linguistici dell’Amministrazione federale forniscono:

  1. 3 alla qualità formale e materiale dei testi della Confederazione che devono essere pubblicati;
  2. all’attività di informazione e comunicazione plurilingue della Confederazione;
  3. alla promozione del plurilinguismo e al funzionamento plurilingue e integrato dell’Amministrazione federale.

Sezione 2 Organizzazione e coordinamento

Art. 2 Organizzazione

I servizi linguistici dell’Amministrazione federale comprendono l’insieme delle unità che forniscono traduzioni e altre prestazioni linguistiche, nei servizi linguistici centrali della Cancelleria federale e nei servizi linguistici dei Dipartimenti.

Sono organizzati per lingua.

Collaborano sul piano tecnico-specialistico e organizzativo con il servizio linguistico dei Servizi del Parlamento e lo coinvolgono nelle attività di comune interesse.

Art. 3 Unità della Cancelleria federale

I servizi linguistici centrali della Cancelleria federale comprendono un’unità a sé stante per ciascuna delle lingue tedesca, francese, italiana, romancia, inglese e per la terminologia, con un responsabile per ciascuna.

Art. 4 Unità dei Dipartimenti

I servizi linguistici dei Dipartimenti comprendono unità a sé stanti per il tedesco, il francese e l’italiano e, ove opportuno, per l’inglese e altre lingue, con un responsabile per ciascuna lingua.

Ogni Dipartimento dispone almeno per il tedesco, per il francese e per l’italiano di unità centrali a sé stanti che assicurano la pianificazione e il coordinamento per la rispettiva lingua.

Il responsabile di un’unità centrale può emanare istruzioni ed esigere informazioni nell’ambito del suo Dipartimento, per quanto necessario allo svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 5 Coordinamento interdipartimentale

La Cancelleria federale coordina la traduzione e le altre prestazioni linguistiche nell’Amministrazione federale considerando criteri gestionali, l’interconnessione dei compiti, nonché l’equilibrio tra le lingue e il loro statuto.

La Conferenza interdipartimentale dei servizi linguistici (CISL) assiste la Cancelleria federale nell’analisi delle esigenze dei servizi linguistici, come pure nell’orientamento e nel coordinamento delle attività.

La CISL è un organo consultivo. Si compone di rappresentanti dei servizi linguistici centrali della Cancelleria federale e dei servizi linguistici dei Dipartimenti. Il servizio linguistico dei Servizi del Parlamento può parteciparvi.

La Cancelleria federale dirige la CISL. Ne approva il regolamento.

Sezione 3 Prestazioni linguistiche

Art. 6 Tipi di prestazioni

Le prestazioni linguistiche comprendono segnatamente:

  1. la traduzione di testi in una o più lingue;
  2. il controllo di traduzioni e altri testi per verificarne la qualità e la conformità alle esigenze formali (revisione);
  3. le attività terminologiche settoriali, nonché la messa a disposizione e la gestione di strumenti terminologici destinati alle unità che forniscono prestazioni linguistiche o all’insieme dell’Amministrazione federale;
  4. la messa a disposizione e la gestione di strumenti linguistici;
  5. le attività di consulenza linguistica.

Art. 7 Criteri qualitativi

Le prestazioni linguistiche seguono criteri qualitativi tali da contribuire in particolare all’esattezza, alla coerenza, alla semplicità, alla comprensibilità e alla formulazione non sessista dei testi.

I criteri qualitativi sono definiti nelle istruzioni di cui all’articolo 2 capoverso 2 dell’ordinanza del 4 giugno 2010 4 sulle lingue. 5

Art. 8 Lingue delle prestazioni

Le traduzioni e le altre prestazioni linguistiche sono fornite nelle lingue previste in particolare dalla legislazione sulle lingue e dalla legislazione sulle pubblicazioni ufficiali.

I testi rivolti al pubblico e non considerati dalla legislazione di cui al capoverso 1, come pure i testi relativi al funzionamento interno dell’Amministrazione federale e destinati ai collaboratori, sono forniti in più lingue nella misura in cui la specifica importanza di tali testi o l’entità della cerchia di destinatari lo giustifica.

La Cancelleria federale disciplina i dettagli mediante istruzioni.

Art. 96 Pianificazione concertata

I servizi linguistici dell’Amministrazione federale e i committenti pianificano congiuntamente il tempo necessario per le singole prestazioni linguistiche. Fissano di concerto i termini di consegna in modo da:

  1. includere i controlli qualitativi; e
  2. se si tratta di testi pubblicati in più di una lingua, garantire la loro pubblicazione simultanea nelle lingue richieste.

Art. 10 Fornitura delle prestazioni

Le traduzioni e le altre prestazioni linguistiche destinate all’Amministrazione federale sono fornite di norma dai servizi linguistici dell’Amministrazione federale.

Le unità che forniscono prestazioni linguistiche nei Dipartimenti effettuano di norma le traduzioni e le revisioni dei testi emanati dai rispettivi Dipartimenti.

Le unità che forniscono prestazioni linguistiche nella Cancelleria federale effettuano di norma:

  1. le traduzioni e le revisioni dei testi che emanano dalla Cancelleria federale;
  2. le traduzioni e le revisioni dei testi che pertengono alla funzione del Presidente della Confederazione;
  3. 7 il controllo linguistico finale dei testi pubblicati in virtù della legislazione sulle pubblicazioni ufficiali, ad eccezione in particolare dei testi da pubblicare mediante rimando e del commento alle ordinanze.

Art. 11 Mandati affidati a esterni

In caso di sovraccarico o d’urgenza e dopo aver esperito tutte le forme di collaborazione interna, singoli mandati di traduzione o per altre prestazioni linguistiche possono essere affidati a traduttori o altri specialisti esterni, con l’accordo dell’unità cui compete la prestazione linguistica richiesta o per il suo tramite.

L’unità interessata ha la responsabilità qualitativa finale per i mandati affidati a esterni secondo il capoverso 1.

La Cancelleria federale disciplina i dettagli mediante istruzioni.

Sezione 4 Disposizioni particolari

Art. 12 Lingua italiana

L’unità responsabile per l’italiano presso la Cancelleria federale è unica responsabile della versione italiana dei testi pubblicati nella Raccolta ufficiale delle leggi federali e nel Foglio federale e ne coordina la preparazione.

Può concordare deleghe con i responsabili delle unità centrali per l’italiano nei Dipartimenti per la traduzione di singoli testi.

Funge da servizio linguistico di lingua italiana per l’Assemblea federale.

Le unità per l’italiano nei Dipartimenti traducono di norma gli interventi parlamentari attribuiti per disbrigo al loro Dipartimento come pure le risposte e i pareri del Consiglio federale relativi a tali interventi.

Art. 13 Lingua romancia

L’unità responsabile per il romancio presso la Cancelleria federale coordina la traduzione dei testi in romancio.

La pubblicazione dei testi in romancio è disciplinata dall’articolo 3 dell’ordinanza del 4 giugno 2010 8 sulle lingue.

Art. 14 Lingua inglese

L’unità responsabile per l’inglese presso la Cancelleria federale cura la traduzione verso l’inglese dei testi di particolare importanza o di interesse internazionale, segnatamente di atti normativi scelti del diritto interno.

Coordina le traduzioni in inglese di testi importanti prodotte al di fuori della Cancelleria federale e ne assicura la revisione.

Art. 15 Terminologia

L’unità responsabile per la terminologia presso la Cancelleria federale organizza e coordina le attività terminologiche dell’Amministrazione federale.

Gestisce la banca dati terminologica centrale TERMDAT.

Realizza i suoi progetti terminologici in collaborazione con i Dipartimenti.

Sezione 5 Disposizioni finali

Art. 16 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del 19 giugno 1995 9 sulla traduzione nell’amministrazione generale della Confederazione è abrogata.

Art. 17 Modifica del diritto vigente

10

Art. 18 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013.