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AS 2002 202

Ordinanza sulla previdenza professionale obbligatoria dei disoccupati

Ordinanza sulla previdenza professionale obbligatoria dei disoccupati

Modifica del 19 dicembre 2001

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 3 marzo 19971 sulla previdenza professionale obbligatoria dei di- soccupati è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 2

2 L’importo delle rendite è calcolato in base all’avere di vecchiaia acquisito

dall’assicurato prima dell’inizio dell’assicurazione e alla somma degli accrediti di vecchiaia per gli anni mancanti dall’inizio dell’assicurazione sino all’età che dà di- ritto al pensionamento, senza interessi.

Art. 8 cpv. 1 1 Per i rischi di morte e di invalidità, l’aliquota di contribuzione degli assicurati è del 2,20 per cento del salario giornaliero coordinato.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2002.

19 dicembre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 837.174

202 2001-2862