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AS 2005 4191

Ordinanza sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli

Ordinanza sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli (OAC)

Modifica del 10 giugno 2005

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 27 ottobre 19761 sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 3 categoria speciale G

3 La licenza di condurre è rilasciata per le categorie speciali seguenti:

G: veicoli a motore agricoli, come pure carri di lavoro, carri a motore industriali immatricolati e trattori impiegati a scopo agricolo, esclusi i veicoli speciali, la cui velocità massima non supera 30 km/h, esclusi i veicoli speciali;

Art. 4 cpv. 3 categoria speciale G

3 La licenza di condurre della categoria speciale:

G: autorizza a condurre veicoli della categoria speciale M, veicoli agricoli speciali e trattori agricoli con velocità massima fino a 40 km/h, nonché car- ri a motore industriali immatricolati e trattori impiegati a scopo agricolo, se il titolare ha partecipato a un corso di guida di trattori riconosciuto dall’USTRA.

II La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2005.

10 giugno 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 741.51

2005-0752 4191

Ordinanza sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli RU 2005