AS 2010 4925
Ordinanza dell'UFSP concernente l'iscrizione di principi attivi nell'elenco I dei principi attivi destinati ai biocidi secondo l'allegato 1 dell'ordinanza sui biocidi
Ordinanza dell’UFSP concernente l’iscrizione di principi attivi nell’elenco I dei principi attivi destinati ai biocidi secondo l’allegato 1 dell’ordinanza sui biocidi
del 26 ottobre 2010
L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), d’intesa con l’Ufficio federale dell’ambiente, visto l’articolo 9 capoverso 2 lettera a dell’ordinanza del 18 maggio 20051 sui biocidi (OBioc), ordina:
I L’allegato 1 dell’OBioc è modificato secondo la versione qui annessa.
II La presente modifica entra in vigore il 15 novembre 2010.
26 ottobre 2010 Ufficio federale della sanità pubblica: Pascal Strupler
1 RS 813.12
2010-2150 4925
Iscrizione di principi attivi nell’elenco I dei principi attivi destinati ai biocidi secondo l’allegato 1 dell’ordinanza sui biocidi RU 2010
Allegato 1 (art. 9 cpv. 1 lett. a)
Elenco I: Principi attivi destinati ai biocidi con indicazione dei requisiti
Spiegazioni 1 Nella colonna «Data di iscrizione» è indicata la data alla quale l’iscrizione del principio attivo entra in vigore.
2 I principi attivi esaminati dall’Unione europea (UE) e iscritti nel presente elenco compaiono nell’ordine seguente: numerazione in ordine cre- scente racchiusa in segni grafici, seguita, in ordine alfabetico, dal nome comune del principio attivo (prima colonna).
Nome comune Denominazione IUPAC Purezza minima Data di iscrizione Scadenza Tipo Disposizioni specifiche2 Numeri di identificazione del principio attivo dell’iscrizione di nel biocida immesso prodotto sul mercato
Dazomet Tetraidro-3,5-dimetil- 960 g/kg 1° agosto 2012 31 luglio 2022 8 Nell’esaminare la domanda di autorizzazione di un 1,3,5-tiadiazina -2-tione prodotto a norma degli articoli 11 e 17 OBioc, gli SV Numero CE: 208-576-7 devono valutare, se pertinente per quel prodotto parti- Numero CAS: 533-74-4 colare, gli usi o gli scenari di esposizione e i rischi per le matrici e i gruppi di persone, che non sono stati esaminati in maniera rappresentativa nell’ambito della valutazione dei rischi effettuata dall’UE. In particolare, gli SV devono valutare, se necessario, ogni altro uso diverso da quello professionale all’aperto per il tratta- mento curativo di pali in legno mediante l’inserimento di granuli.
2 Per l’attuazione dei principi comuni enunciati nell’allegato VI della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 feb. 1998, relativa all’immissione sul mercato di biocidi, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione europea all’indirizzo: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm.
Iscrizione di principi attivi nell’elenco I dei principi attivi destinati ai biocidi secondo l’allegato 1 dell’ordinanza sui biocidi RU 2010
Nome comune Denominazione IUPAC Purezza minima Data di iscrizione Scadenza Tipo Disposizioni specifiche Numeri di identificazione del principio attivo dell’iscrizione di nel biocida immesso prodotto sul mercato
L’autorizzazione è soggetta alla seguente condizione: i prodotti autorizzati per usi industriali o professionali devono essere utilizzati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale, a meno che nella domanda di autorizzazione per il prodotto non venga dimostrato che i rischi per gli utenti industriali o professionali possono essere ridotti a livelli accettabili con altri mezzi.
N,N-dietil-m- N,N-dietil-m- 970 g/kg 1° agosto 2012 31 luglio 2022 19 L’autorizzazione è soggetta alle seguenti condizioni: toluammide toluammide 1. l’esposizione primaria degli esseri umani deve Numero CE: 205-149-7 essere ridotta al minimo studiando e adottando Numero CAS: 134-62-3 misure idonee di riduzione del rischio e, se del caso, fornendo istruzioni relative alla quantità e alla fre- quenza di applicazione del prodotto sulla pelle;
2. le etichette dei prodotti destinati all’applicazione
sulla pelle, sui capelli o sugli indumenti devono indicare che il prodotto è soggetto a restrizioni quando è utilizzato su bambini di età compresa tra due e 12 anni e che non è destinato all’uso sui bam- bini di età inferiore a due anni, a meno che nella domanda di autorizzazione del prodotto venga dimostrato che il prodotto sarà conforme alle diposi- zioni di cui agli articoli 11 e 17 OBioc;
3. i prodotti devono contenere un deterrente contro
l’ingestione.
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