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AS 2011 5035

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2)

Modifica del 2 novembre 2011

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 18 aprile 19841 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è modificata come segue:

Art. 12 lett. f e g Sull’avere di vecchiaia si corrisponde un interesse minimo: f. per il periodo a partire dal 1° gennaio 2009 fino al 31 dicembre 2011: del

2 per cento al minimo;

g. per il periodo a partire dal 1° gennaio 2012: dell’1,5 per cento al minimo.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2012.

2 novembre 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 831.441.1

2011-1840 5035

OPP 2 RU 2011

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