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AS 2017 2651

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)

Modifica del 5 aprile 2017

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 19 giugno 19951 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 2 2 Il «passo di un semirimorchio» è la distanza tra il centro del perno di aggancio e il primo asse del semirimorchio. Per semirimorchi a più assi, il passo totale viene calcolato come nel capoverso 1.

Art. 95 cpv. 1 lett. dbis e 1bis 1 Fatti salvi i pesi nel traffico internazionale, il peso totale massimo ammesso am- monta a: tonnellate

dbis. per gli autobus a due assi 19,50 1bis Il peso totale dei veicoli di cui al capoverso 1 lettere d, e, f e j a propulsione alternativa può essere aumentato del peso aggiuntivo necessario per il sistema di propulsione alternativa, ma al massimo di 1 t. Sono considerati a propulsione alter- nativa i veicoli alimentati, almeno parzialmente, da una delle seguenti fonti di ener- gia: a. elettricità; b. idrogeno; c. gas naturale, incluso il biogas; d. gas di petrolio liquefatto; o

1 RS 741.41

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Esigenze tecniche per i veicoli stradali. O RU 2017

e. energia meccanica immagazzinata o prodotta a bordo, incluso il calore resi- duo.

Art. 182 cpv. 1 lett. b e c nonché 2

1 Le dimensioni dei rimorchi non devono superare:

metri

b. distanza tra il perno di aggancio e l’estremità posteriore 12,00 del semirimorchio c. distanza tra il perno di aggancio e qualsiasi punto 2,04 dell’estremità anteriore del semirimorchio 2 I semirimorchi appositamente equipaggiati per il trasporto di container e conteni- tori analoghi lunghi 45 piedi possono superare la lunghezza ammessa di cui al capo- verso 1 lettera b al massimo di 0,15 m (art. 65 cpv. 4 ONC2).

II La presente ordinanza entra in vigore il 7 maggio 2017.

5 aprile 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2 RS 741.11

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