AS 2018 1245
Ordinanza del DFI concernente i residui delle sostanze farmacologicamente attive e degli additivi per alimenti per animali nelle derrate alimentari di origine animale (ORDOA)
Ordinanza del DFI concernente i residui delle sostanze farmacologicamente attive e degli additivi per alimenti per animali nelle derrate alimentari di origine animale (ORDOA)
Modifica del 28 marzo 2018
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ordina:
I L’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20161 concernente i residui delle sostanze farmacologicamente attive e degli additivi per alimenti per animali nelle derrate alimentari di origine animale è modificata come segue:
Titolo Ordinanza del DFI concernente i limiti massimi per i residui di sostanze farmacologicamente attive e di additivi per alimenti per animali nelle derrate alimentari di origine animale (ORDOA)
Art. 1 cpv. 1 1 La presente ordinanza fissa limiti massimi per i residui di sostanze farmacologica- mente attive e di additivi per alimenti per animali presenti nelle derrate alimentari di origine animale.
II L’allegato è modificato come segue:
Titolo dell’elenco 1 Concerne soltanto il testo tedesco
1 RS 817.022.13
2018-0198 1245
Residui delle sostanze farmacologicamente attive e degli additivi per alimenti RU 2018 per animali nelle derrate alimentari di origine animale. O del DFI
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2018.
28 marzo 2018 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset