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AS 2018 1245

Ordinanza del DFI concernente i residui delle sostanze farmacologicamente attive e degli additivi per alimenti per animali nelle derrate alimentari di origine animale (ORDOA)

Ordinanza del DFI concernente i residui delle sostanze farmacologicamente attive e degli additivi per alimenti per animali nelle derrate alimentari di origine animale (ORDOA)

Modifica del 28 marzo 2018

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ordina:

I L’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20161 concernente i residui delle sostanze farmacologicamente attive e degli additivi per alimenti per animali nelle derrate alimentari di origine animale è modificata come segue:

Titolo Ordinanza del DFI concernente i limiti massimi per i residui di sostanze farmacologicamente attive e di additivi per alimenti per animali nelle derrate alimentari di origine animale (ORDOA)

Art. 1 cpv. 1 1 La presente ordinanza fissa limiti massimi per i residui di sostanze farmacologica- mente attive e di additivi per alimenti per animali presenti nelle derrate alimentari di origine animale.

II L’allegato è modificato come segue:

Titolo dell’elenco 1 Concerne soltanto il testo tedesco

1 RS 817.022.13

2018-0198 1245

Residui delle sostanze farmacologicamente attive e degli additivi per alimenti RU 2018 per animali nelle derrate alimentari di origine animale. O del DFI

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2018.

28 marzo 2018 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset

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