Per quanto non sia disposto diversamente nella presente ordinanza, le tasse rappresentano il compenso per il colloquio d'istruzione, l'elaborazione dell'atto, la documentazione e la stesura dell'atto nel dovuto numero di copie.
Se l'allestimento e l'attestazione sono preceduti da accertamenti, consultazioni, trattative o altri atti preparatori, che richiedono dispendi straordinariamente ingenti, o sono seguiti da atti esecutivi di simile portata, essi possono essere messi in conto espressamente ai sensi dei principi contenuti nell'articolo 7 capoverso 1. Lo stesso vale per considerevoli oneri supplementari originati dall'attestazione al di fuori del locale ufficiale o da atti in lingua straniera.
Qualora in un negozio giusta l'articolo 16 al notaio venga presentato un documento già stilato, egli può riscuotere un supplemento alla tassa secondo le direttive dell'articolo 7 capoverso 1 per esaminarlo, modificarlo o completarlo.