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Legge d'applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento

(LAdLEF)

del 23.04.2014 (stato 01.01.2025)

Preambolo

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni[1],

visto l'art. 31 della Costituzione cantonale[2],

visto il messaggio del Governo del 14 gennaio 2014[3],

decide:

1. Ufficio d'esecuzione e dei fallimenti

1.1. Organizzazione

Art. 1 Circondari d'esecuzione e dei fallimenti

Ogni regione forma un circondario d'esecuzione e dei fallimenti.

Due o più regioni possono unire la gestione e l'amministrazione dei loro uffici d'esecuzione e dei fallimenti. Una tale convenzione richiede l'approvazione dell'autorità di vigilanza.

Se non è garantita la gestione professionale, regolare o adeguata di un ufficio d'esecuzione e dei fallimenti, l'autorità di vigilanza può ordinare l'unificazione della gestione e dell'amministrazione con quelle di un altro ufficio d'esecuzione e dei fallimenti.

Art. 2 Sede

La regione stabilisce la sede del suo ufficio d'esecuzione e dei fallimenti.

Con l'approvazione dell'autorità di vigilanza, l'ufficio d'esecuzione e dei fallimenti può gestire degli uffici esterni. La direzione amministrativa e tecnica degli uffici esterni spetta all'ufficio d'esecuzione e dei fallimenti.

Art. 3 Regolamento di organizzazione

La gestione degli uffici d'esecuzione e dei fallimenti, nonché di eventuali uffici esterni compete alle regioni. *

Se necessario per svolgere questo compito, le regioni hanno diritto di prendere visione della gestione degli uffici d'esecuzione e dei fallimenti nonché di eventuali uffici esterni. *

Le regioni disciplinano la gestione degli uffici d'esecuzione e dei fallimenti nonché di eventuali uffici esterni in un regolamento di organizzazione, nella misura in cui la presente legge le autorizzi e le incarichi di farlo. Il regolamento di organizzazione contiene in particolare disposizioni sul regolare svolgimento delle esecuzioni e dei fallimenti nella regione, nonché sull'impiego adeguato di personale e mezzi. *

Il regolamento di organizzazione va sottoposto per approvazione all'autorità di vigilanza.

Art. 4 Tratti fondamentali dell'organizzazione 1. Direzione

Per la direzione del suo ufficio d'esecuzione e dei fallimenti, la regione deve nominare un ufficiale esecutore e dei fallimenti e il suo supplente.

Al titolare della carica compete la gestione amministrativa e tecnica dell'ufficio d'esecuzione e dei fallimenti, nonché di eventuali uffici esterni.

Può essere nominato quale ufficiale esecutore e dei fallimenti o quale supplente chi dispone della necessaria idoneità personale e professionale. Il Governo disciplina i particolari in un'ordinanza.

Art. 5 2. Altri impiegati

Sono considerati altri impiegati ai sensi della presente legge tutti gli altri funzionari incaricati qualificati, nonché i collaboratori del segretariato degli uffici d'esecuzione e dei fallimenti.

Il regolamento di organizzazione deve contenere in particolare indicazioni riguardo alle competenze e al diritto di firma degli altri impiegati.

Art. 6 3. Impiego e previdenza professionale

Il rapporto di lavoro di tutti gli ufficiali esecutori e dei fallimenti, nonché degli altri impiegati viene costituito con contratto di diritto pubblico.

Se il regolamento di organizzazione non stabilisce diversamente, si applicano le disposizioni del diritto cantonale sul personale e sulla previdenza.

Art. 7 Comunicazione e pubblicazione

La regione deve comunicare senza indugio all'autorità di vigilanza la nomina e le dimissioni di ufficiali. Essa informa l'autorità di vigilanza in merito a violazioni dei doveri d'ufficio da parte di ufficiali esecutori e dei fallimenti che potrebbero giustificare la disposizione di una misura disciplinare. *

In caso di modifiche nell'organico, la regione deve pubblicare adeguatamente i nomi delle persone in questione. L'autorità di vigilanza informa periodicamente in merito all'organico degli uffici d'esecuzione e dei fallimenti.

Il giudice del fallimento e il giudice dei concordati sono tenuti a comunicare senza indugio all'autorità di vigilanza la nomina di persone incaricate della gestione commissariale, della liquidazione o dell'amministrazione speciale del fallimento.

Art. 8 Stipendio

La regione disciplina nel regolamento di organizzazione lo stipendio fisso dei suoi ufficiali esecutori e dei fallimenti e degli altri impiegati.

1.2. Disposizioni comuni

Art. 9 Obbligo del segreto

Gli ufficiali, i loro impiegati e ausiliari, le persone incaricate dell'amministrazione speciale del fallimento, della gestione commissariale o della liquidazione, le autorità di vigilanza e giudiziarie, come pure la polizia sono tenuti a mantenere il segreto su qualsiasi fatto di cui sono venuti a conoscenza e su qualsiasi segreto loro confidato nell'esercizio della propria funzione, nella misura in cui il diritto federale non preveda un diritto di prendere visione di verbali e registri oppure essi non siano tenuti alla denuncia o alla notifica alle autorità sulla base di norme esplicite.

Art. 10 Disposizioni procedurali

Nella misura in cui la legge federale sulla esecuzione e sul fallimento e la presente legge non contengano disposizioni, la procedura si conforma al Codice di procedura civile e alla legislazione cantonale d'applicazione.

Art. 11 Responsabilità

La responsabilità di diritto civile si conforma agli articoli 5 e 6 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento.

Nella procedura conformemente alla legge sulla responsabilità dello Stato, il Cantone ha diritto di regresso nei confronti delle persone che hanno cagionato illecitamente il danno a seguito di una violazione dei propri obblighi d'ufficio effettuata con intenzione o per negligenza grave.

Art. 12 Assicurazione contro la responsabilità civile

Il Cantone assicura gli ufficiali e gli impiegati, i loro ausiliari, le persone incaricate dell'amministrazione speciale del fallimento, della gestione commissariale o della liquidazione, le autorità di vigilanza e giudiziarie, come pure la polizia contro pretese di risarcimento per danni conformemente all'articolo 5 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento da loro cagionati illecitamente nell'adempimento dei compiti loro assegnati dalla legge federale.

Il Governo stabilisce l'ammontare della somma garantita e di un'eventuale franchigia, determina la ripartizione dei premi e disciplina ulteriori dettagli in un'ordinanza.

2. Vigilanza

2.1. Autorità e compiti

Art. 13 Autorità di vigilanza

Unica autorità cantonale di vigilanza conformemente all'articolo 13 e autorità di ricorso conformemente all'articolo 17 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento è il Tribunale d'appello. *

Il Tribunale d'appello designa gli organi competenti nel regolamento interno. *

Art. 14 Compiti 1. In generale

L'autorità di vigilanza esercita il controllo tecnico sull'intero settore delle esecuzioni e dei fallimenti e si assume le competenze e i doveri attribuiti dalla legge federale.

Nei limiti del diritto federale essa può emanare circolari e istruzioni con obbligatorietà generale oppure riferite a un singolo caso.

Art. 15 2. In particolare

L'autorità di vigilanza è tenuta a verificare o a far verificare regolarmente la gestione degli uffici d'esecuzione e dei fallimenti e adotta le misure atte a impedire o a eliminare situazioni inadeguate o irregolari.

Essa provvede al regolare passaggio di consegne.

Essa può organizzare corsi d'introduzione e di perfezionamento e dichiararne obbligatoria la partecipazione.

Essa gestisce un servizio di consulenza che consiglia gli uffici d'esecuzione e dei fallimenti in questioni riguardanti la gestione generale e in casi concreti. *

Essa approva l'unificazione di due o più uffici d'esecuzione e dei fallimenti, la creazione di uffici esterni, nonché il regolamento di organizzazione.

Art. 16 Potere disciplinare

L'autorità di vigilanza esercita i poteri disciplinari che le spettano conformemente all'articolo 14 capoverso 2 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento.

Art. 16a * Ispettori delle esecuzioni e dei fallimenti

L'autorità di vigilanza nomina uno o più ispettori delle esecuzioni e dei fallimenti.

Gli ispettori delle esecuzioni e dei fallimenti:

  1. controllano la gestione degli uffici d'esecuzione e dei fallimenti almeno una volta all'anno e comunicano il risultato del controllo al Tribunale d'appello;
  2. forniscono informazioni agli ufficiali esecutori e dei fallimenti;
  3. aiutano gli ufficiali esecutori e dei fallimenti nel disbrigo delle pratiche;
  4. sono competenti per il perfezionamento professionale.

Il Governo stabilisce l'indennità giornaliera per gli ispettori delle esecuzioni e dei fallimenti attivi a titolo accessorio. Esso può prevedere deroghe agli importi previsti dall'articolo 70 della legge sul rapporto di lavoro dei collaboratori del Cantone dei Grigioni[4].

2.2. Procedura

Art. 17 Procedura dinanzi al Tribunale d'appello 1. quale autorità di vigilanza *

I ricorsi conformemente all'articolo 17 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, nonché le domande e le denunce devono essere inoltrati per iscritto.

L'autorità di vigilanza si procura le necessarie prese di posizione e accerta d'ufficio la fattispecie.

Non ha luogo una comparizione delle parti.

Per il resto sono applicabili per analogia le disposizioni del Codice di procedura civile.

Art. 18 2. quale autorità disciplinare

L'autorità di vigilanza può avviare un procedimento disciplinare sulla base di una denuncia oppure d'ufficio.

Essa comunica tale fatto all'ufficiale interessato nonché alla regione interessata ed effettua le indagini necessarie. *

Terminata l'istruttoria, alla persona interessata viene data l'opportunità di prendere posizione; se necessario va eseguito un dibattimento.

La decisione disciplinare viene comunicata per iscritto alla persona interessata nonché alla regione interessata indicando la fattispecie e i considerandi essenziali. *

Per il resto sono applicabili per analogia le disposizioni della legge sulla giustizia amministrativa relative alla procedura dinanzi ad autorità amministrative cantonali.

Art. 19 Spese

In tutti i procedimenti dinanzi all'autorità di vigilanza, spese e ripetibili si conformano alle disposizioni del diritto federale e, se da queste non se ne può trarre nulla, alle disposizioni del Codice di procedura civile e della legislazione cantonale d'applicazione.

3. Disposizioni diverse

Art. 20 Giudice dei concordati

Il tribunale regionale è giudice dei concordati inferiore. *

Il Tribunale d'appello è giudice dei concordati superiore. *

Art. 22 Stabilimento di deposito

Lo stabilimento di deposito conformemente agli articoli 9 e 24 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento è la Banca Cantonale Grigione con le sue agenzie.

Il Governo può definire altri stabilimenti di deposito.

Art. 23 Potere di polizia

Gli ufficiali sono autorizzati a ricorrere, entro i limiti della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, all'aiuto della Polizia cantonale e comunale. L'assistenza amministrativa è di regola gratuita.

Art. 24 Esecuzione coatta contro enti di diritto pubblico

Per l'attuazione di esecuzioni nei confronti di Cantone, comuni, altri enti e istituti autonomi di diritto pubblico cantonale è competente l'ufficiale esecutore e dei fallimenti ordinario.

Se vi sono motivi di ricusa conformemente all'articolo 10 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, l'autorità cantonale di vigilanza designa l'ufficio d'esecuzione competente.

Se vengono presentate domande di pignoramento contro dei comuni, l'ufficio d'esecuzione deve informare l'ufficio cantonale competente per la vigilanza sui comuni.

Art. 25 Denuncia penale

Gli ufficiali sporgono denuncia penale alla Procura pubblica se, nell'esercizio della loro funzione, sorge in loro un sospetto fondato di reati nell'esecuzione per debiti o nel fallimento.

Art. 26 Custodia degli atti

L'ufficio d'esecuzione e dei fallimenti è tenuto ad archiviare regolarmente gli atti non più necessari.

La regione deve mettere a disposizione dei locali idonei a questo scopo.

Art. 27 Autorità competente secondo l'art. 230a cpv. 3 LEF

Il dipartimento competente per le finanze è l'autorità competente secondo l'articolo 230a capoverso 3 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento.

4. Disposizioni finali

Art. 28 Diritto transitorio

Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai procedimenti pendenti in giudizio al momento dell'entrata in vigore. Nel caso in cui, a seguito della riforma territoriale, un comune venga attribuito a un'altra regione e quindi a un altro ufficio d'esecuzione e dei fallimenti, la competenza territoriale si basa per analogia sulle disposizioni relative al cambiamento di domicilio secondo l'articolo 53 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento.

In cooperazione con l'organo transitorio conformemente all'articolo 103h della legge sui comuni, i circoli e i distretti devono provvedere a un'ordinata trasmissione delle pratiche degli uffici d'esecuzione e dei fallimenti.

Con l'entrata in vigore della presente legge terminano i periodi di carica degli ufficiali esecutori e dei fallimenti.

Art. 29 Referendum ed entrata in vigore

La legge è soggetta a referendum facoltativo.

Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore[5].

Egress

2015-007

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
23.04.2014 01.01.2016 atto normativo prima versione 2015-007
02.02.2016 01.01.2017 Art. 20 cpv. 1 modifica 2016-001
14.06.2022 01.01.2025 Art. 3 cpv. 1 modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 3 cpv. 1bis introduzione 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 3 cpv. 2 modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 7 cpv. 1 modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 13 cpv. 1 modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 13 cpv. 2 introduzione 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 15 cpv. 4 modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 16a introduzione 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 17 modifica titolo 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 18 cpv. 2 modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 18 cpv. 4 modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 20 cpv. 2 modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 21 abrogazione 2023-008

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 23.04.2014 01.01.2016 prima versione 2015-007
Art. 3 cpv. 1 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 3 cpv. 1bis 14.06.2022 01.01.2025 introduzione 2023-008
Art. 3 cpv. 2 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 7 cpv. 1 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 13 cpv. 1 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 13 cpv. 2 14.06.2022 01.01.2025 introduzione 2023-008
Art. 15 cpv. 4 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 16a 14.06.2022 01.01.2025 introduzione 2023-008
Art. 17 14.06.2022 01.01.2025 modifica titolo 2023-008
Art. 18 cpv. 2 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 18 cpv. 4 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 20 cpv. 1 02.02.2016 01.01.2017 modifica 2016-001
Art. 20 cpv. 2 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 21 14.06.2022 01.01.2025 abrogazione 2023-008