La presente legge disciplina la gestione degli atti e l'archiviazione di documenti da parte delle autorità. Tra queste rientrano:
- gli organi e le autorità del Cantone, le regioni e i comuni, come pure gli istituti, le fondazioni e le corporazioni di diritto pubblico;
- le persone fisiche e giuridiche, per quanto vengano loro trasferiti compiti pubblici.
Sono esclusi dal campo d'applicazione della presente legge:
- la Banca cantonale grigione;
- le Chiese riconosciute dallo Stato;
- gli istituti del settore sanitario.