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Legge sulle lingue del Cantone dei Grigioni

(LCLing)

del 19.10.2006 (stato 01.01.2025)

Preambolo

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni,

visto l'art. 3 della Costituzione cantonale[1];

visto il messaggio del Governo del 16 maggio 2006[2],

decide[3]:

1. Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

La presente legge intende:

  1. rafforzare il trilinguismo quale caratteristica essenziale del Cantone;
  2. consolidare a livello individuale, sociale ed istituzionale la consapevolezza del plurilinguismo cantonale;
  3. promuovere la comprensione e la convivenza tra le comunità linguistiche cantonali;
  4. salvaguardare e promuovere la lingua romancia e italiana;
  5. sostenere la minacciata lingua cantonale romancia con misure particolari;
  6. creare nel Cantone i presupposti per un istituto per il plurilinguismo.

Nell'adempimento dei loro compiti il Cantone, le regioni, i comuni, le corporazioni comunali e altri enti di diritto pubblico prestano attenzione alla composizione linguistica tradizionale delle regioni e hanno riguardo per la comunità linguistica autoctona. *

Art. 2 Oggetto

La presente legge disciplina:

  1. l'uso delle lingue ufficiali cantonali da parte delle autorità cantonali e dei tribunali;
  2. le misure volte alla salvaguardia e alla promozione della lingua romancia e italiana, nonché gli scambi fra le comunità linguistiche cantonali;
  3. l'assegnazione dei comuni e delle regioni alle regioni linguistiche, nonché la cooperazione tra il Cantone e i comuni, le regioni e le corporazioni comunali e altri enti di diritto pubblico nella determinazione delle loro lingue ufficiali e scolastiche.

2. Lingue ufficiali cantonali

Art. 3 Principi

Le lingue ufficiali del Cantone trovano applicazione nella legislazione, nell'applicazione del diritto e nella giurisprudenza.

Ognuno può rivolgersi alle autorità cantonali in una lingua ufficiale di sua scelta.

Le autorità cantonali rispondono nella lingua ufficiale nella quale sono state interpellate. Nei rapporti con i comuni, le regioni e le corporazioni comunali esse usano le rispettive lingue ufficiali. Nella procedura di ricorso la lingua della procedura si conforma alla lingua ufficiale usata nella decisione impugnata. *

Nei rapporti scritti, le autorità cantonali, il Tribunale d'appello, il Tribunale della magistratura e il giudice dei provvedimenti coercitivi usano le lingue ufficiali nelle loro forme standard. *

La forma standard del romancio usata dalle autorità cantonali, dal Tribunale d'appello, dal Tribunale della magistratura e dal giudice dei provvedimenti coercitivi è il rumantsch grischun. Le persone di lingua romancia possono rivolgersi al Cantone negli idiomi o in rumantsch grischun. *

Art. 4 Gran Consiglio

Nelle deliberazioni in Gran Consiglio e nelle sue commissioni ogni membro si esprime nella lingua ufficiale di sua scelta.

Ogni membro del Gran Consiglio può richiedere traduzioni delle proposte inoltrate nella lingua ufficiale che conosce.

I testi ufficiali da pubblicare nella Collezione sistematica del diritto cantonale grigionese devono essere tradotti in tutte le lingue ufficiali per la trattazione in Gran Consiglio e nelle sue commissioni.

Art. 5 Governo

I membri del Governo lavorano nella lingua ufficiale di loro scelta.

Il Governo regola in un'ordinanza speciale la traduzione nelle lingue ufficiali cantonali di testi ufficiali, avvisi, comunicati stampa, siti Internet, documenti, corrispondenza e di insegne di edifici e strade cantonali.

Il Cantone promuove le conoscenze del suo personale nelle lingue ufficiali cantonali.

Art. 6 Assunzioni

A parità di qualifiche, per l'occupazione di posti presso l'Amministrazione cantonale deve di regola essere data la preferenza ai candidati che dispongono di conoscenze di due o eventualmente delle tre lingue ufficiali.

Art. 7 Tribunali e autorità di conciliazione 1. Disposizioni generali *

Il presidente del tribunale oppure dell'autorità di conciliazione stabilisce, sulla base della presente legge, in quale lingua ufficiale si svolge la procedura.

Nei dibattimenti, i membri dei tribunali oppure delle autorità di conciliazione si esprimono nella lingua ufficiale di loro scelta. *

Le sentenze, le risoluzioni e le decisioni sono redatte nella lingua ufficiale in cui si svolge la procedura. *

Qualora una parte conosca soltanto un'altra lingua ufficiale, il presidente del tribunale oppure dell'autorità di conciliazione ordina su domanda una traduzione gratuita del dibattimento rispettivamente della sentenza. *

Una deroga alle disposizioni della presente legge è ammessa con il consenso delle parti.

Art. 8 2. Tribunale d'appello, Tribunale della magistratura e giudice dei provvedimenti coercitivi *

In procedimenti dinanzi al Tribunale d'appello, al Tribunale della magistratura e al giudice dei provvedimenti coercitivi le parti possono usare una lingua ufficiale cantonale di loro scelta per le loro memorie e istanze. *

La lingua della procedura si conforma di regola alla lingua ufficiale usata nella decisione impugnata rispettivamente alla lingua ufficiale parlata dalla parte convenuta.

Art. 9 3. Tribunali regionali a) Regioni monolingui *

… *

Nelle memorie e istanze deve essere usata la lingua ufficiale della regione. *

Il dibattimento principale si tiene nella lingua ufficiale della regione. *

Art. 10 b) Regioni plurilingui *

… *

Nelle loro memorie e istanze le parti possono usare una lingua ufficiale della regione. *

Il dibattimento principale si tiene di regola in una lingua ufficiale della regione parlata dalla parte convenuta rispettivamente dall'imputato. *

Art. 10a * 4. Autorità di conciliazione

Se un'autorità di conciliazione è competente per l'intero Cantone, si applicano le disposizioni relative al Tribunale d'appello, al Tribunale della magistratura e al giudice dei provvedimenti coercitivi. *

Alle procedure dinanzi alle altre autorità di conciliazione si applicano per analogia le disposizioni relative ai tribunali regionali. *

3. Promozione della lingua romancia e italiana / Scambi fra le comunità linguistiche

Art. 11 Cantone 1. Istituzioni

Il Cantone versa sussidi annuali alla Lia Rumantscha, alla Pro Grigioni Italiano e alla Fundaziun Medias Rumantschas per la salvaguardia e la promozione della lingua e cultura romancia rispettivamente italiana.

La concessione dei sussidi cantonali viene fatta dipendere dal rispetto di accordi di prestazione stipulati tra il Cantone e le istituzioni aventi diritto a sussidi, validi per un periodo di quattro anni.

Il preventivo, il rapporto annuale e il conto annuale devono essere sottoposti al Governo per approvazione.

I sussidi cantonali variano tra il 10 e il 50 per cento delle spese dichiarate secondo l'accordo di prestazione.

Il Gran Consiglio fissa di propria competenza i crediti per i sussidi cantonali.

Art. 12 2. Progetti e particolari misure di promozione a) Settori, criteri di calcolo

Il Cantone può versare sussidi a comuni, ad altri enti di diritto pubblico e a privati, in particolare per:

  1. misure e progetti volti alla salvaguardia e alla promozione della lingua romancia e italiana, nonché del trilinguismo cantonale;
  2. misure e progetti volti alla comprensione fra le comunità linguistiche cantonali;
  3. giornali e riviste di lingua romancia e italiana, quale indennizzo per prestazioni a salvaguardia della lingua, nella misura in cui queste prestazioni non possano essere fornite a copertura delle spese;
  4. l'elaborazione, la traduzione e la pubblicazione di lavori scientifici sulle lingue cantonali, sui loro idiomi e dialetti, sul plurilinguismo, nonché sulla politica linguistica e della comprensione;
  5. la traduzione di opere letterarie in lingua romancia;
  6. corsi di lingua romancia o italiana volti all'integrazione di persone alloglotte;
  7. un istituto per il plurilinguismo nel Cantone dei Grigioni;
  8. la realizzazione di scuole o classi bilingui in comuni di lingua tedesca.

I sussidi cantonali si conformano in particolare alla qualità della misura, alla sua importanza per la regione linguistica e al suo effetto di salvaguardia e promozione linguistica.

Art. 13 b) Presupposti per la concessione di sussidi

I sussidi cantonali vengono fatti dipendere da prestazioni proprie adeguate dei beneficiari dei sussidi.

Non vengono versati sussidi cantonali a progetti che perseguono principalmente scopi di lucro.

Art. 14 Comuni

I comuni adottano misure volte alla salvaguardia e alla promozione della loro lingua autoctona.

Art. 15 Scambi fra le comunità linguistiche

Il Cantone e i comuni promuovono gli scambi di scolari, classi e insegnanti fra le comunità linguistiche.

A questo scopo esso può versare sussidi a organizzazioni preposte agli scambi.

4. Lingue ufficiali e scolastiche dei comuni e delle regioni *

Art. 16 Comuni 1. Lingue ufficiali a) Determinazione

I comuni stabiliscono le lingue ufficiali nella loro legislazione secondo i principi della presente legge.

I comuni con una quota di almeno il 40 per cento di persone appartenenti ad una comunità linguistica autoctona sono considerati comuni monolingui. In questi comuni la lingua autoctona è la lingua ufficiale del comune.

I comuni con una quota di almeno il 20 per cento di persone appartenenti ad una comunità linguistica autoctona sono considerati comuni plurilingui. In questi comuni la lingua autoctona è una delle lingue ufficiali del comune.

Per la determinazione della quota percentuale di una comunità linguistica fanno stato i risultati dell'ultimo censimento federale. Sono considerate appartenenti alla comunità linguistica romancia o italiana tutte le persone che nella risposta ad almeno una domanda sull'appartenenza linguistica indicano la lingua romancia o italiana.

Art. 17 b) Campo d'applicazione

I comuni monolingui sono tenuti ad usare la loro lingua ufficiale, in particolare nell'assemblea comunale, nelle votazioni comunali, nelle comunicazioni e pubblicazioni del comune, nei rapporti ufficiali con la popolazione e per le insegne di uffici e strade. In caso di insegne private destinate al pubblico deve essere adeguatamente considerata la lingua ufficiale.

I comuni plurilingui sono tenuti ad usare adeguatamente la lingua ufficiale autoctona.

I comuni disciplinano i dettagli relativi al campo d'applicazione delle loro lingue ufficiali in cooperazione con il Governo.

Art. 18 2. Lingue scolastiche a) Disposizioni generali

I comuni disciplinano nella loro legislazione la lingua scolastica di insegnamento nella scuola popolare secondo i principi della presente legge.

L'assegnazione dei comuni ai comuni monolingui e plurilingui avviene analogamente alle disposizioni sulle lingue ufficiali.

Nell'interesse della salvaguardia di una lingua cantonale minacciata il Governo può, su richiesta del comune, autorizzare eccezioni nella scelta della lingua scolastica.

Art. 19 b) Comuni monolingui

Nei comuni monolingui l'insegnamento della prima lingua avviene nella lingua ufficiale del comune. Essi provvedono affinché la prima lingua venga particolarmente curata a tutti i livelli scolastici.

La determinazione della lingua seconda avviene sulla base dei principi della legge scolastica cantonale.

Art. 20 c) Comuni plurilingui e comuni di lingua tedesca

Nei comuni plurilingui l'insegnamento della prima lingua avviene nella lingua autoctona.

Nei comuni plurilingui e nei comuni di lingua tedesca, nell'interesse della salvaguardia della lingua autoctona, il Governo può, su richiesta del comune, autorizzare la conduzione di una scuola popolare bilingue.

Nei comuni con una quota di almeno il 10 per cento di persone appartenenti ad una comunità linguistica autoctona, nella scuola dell'obbligo devono essere offerti il romancio o l'italiano.

Art. 21 d) Scuole regionali bilingui

Su proposta di un comune o di una regione, il Governo può autorizzare sulla base di un concetto la conduzione di una scuola popolare bilingue. Il Cantone può erogare sussidi a queste scuole. *

Art. 22 3. Competenza linguistica

Nei comuni monolingui con lingua ufficiale romancia o italiana, nonché nei comuni plurilingui i comuni creano per le persone alloglotte offerte volte all'apprendimento e al miglioramento della competenza linguistica nella lingua autoctona.

Art. 23 4. Aggregazione di comuni / unioni di comuni

Se due o più comuni monolingui e plurilingui si aggregano, si applicano per analogia le disposizioni della presente legge sull'uso delle lingue ufficiali e scolastiche. Per la determinazione della quota percentuale delle persone appartenenti ad una comunità linguistica fa stato il numero complessivo della popolazione residente del nuovo comune.

Le regioni e le corporazioni comunali disciplinano l'uso delle lingue ufficiali ed eventualmente delle lingue scolastiche nello statuto. Esse tengono adeguatamente conto della situazione linguistica dei singoli comuni. *

Art. 24 5. Cambiamento della lingua

Il passaggio da un comune monolingue ad un comune plurilingue e viceversa, nonché il passaggio da un comune plurilingue ad un comune di lingua tedesca sono soggetti a votazione popolare. Una relativa proposta presuppone che la quota delle persone appartenenti alla comunità linguistica autoctona sia scesa al di sotto del 40 per cento in caso di passaggio da un comune monolingue ad un comune plurilingue e al di sotto del 20 per cento in caso di passaggio da un comune plurilingue ad un comune di lingua tedesca.

Un cambiamento della lingua è considerato accettato se in caso di passaggio da un comune monolingue ad un comune plurilingue la maggioranza e in caso di passaggio da un comune plurilingue ad un comune di lingua tedesca due terzi dei votanti, dedotti i suffragi in bianco e nulli, approvano il cambiamento.

Le decisioni su cambiamenti della lingua necessitano dell'approvazione del Governo.

Art. 25 Regioni *

Le regioni composte da comuni monolingui con medesima lingua ufficiale sono considerate monolingui. In queste regioni la lingua ufficiale è la lingua ufficiale dei comuni che ne fanno parte. *

Le regioni composte da comuni con lingue ufficiali diverse rispettivamente comuni plurilingui sono considerate plurilingui. Le lingue ufficiali di queste regioni sono tutte le lingue ufficiali dei comuni che formano la relativa regione. *

… *

Le regioni disciplinano i dettagli relativi al campo d'applicazione delle loro lingue ufficiali in cooperazione con il Governo. *

5. Disposizioni finali

Art. 27 Disposizione transitoria

Le disposizioni sulle lingue ufficiali e scolastiche dei comuni non si applicano a decisioni di comuni prese prima dell'entrata in vigore della presente legge o a fattispecie verificatesi prima di questa data.

Art. 28 Adeguamento di atti legislativi comunali

Gli atti legislativi comunali e di circolo, nonché gli statuti delle unioni di comuni devono essere adeguati alle nuove prescrizioni entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 29 Referendum ed entrata in vigore

La presente legge è soggetta a referendum facoltativo[5].

Il Governo stabilisce l'entrata in vigore[6] della presente legge.

Egress

-

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
19.10.2006 01.01.2008 atto normativo prima versione -
16.06.2010 01.01.2011 Art. 7 modifica titolo 2010, 2553
16.06.2010 01.01.2011 Art. 7 cpv. 2 modifica 2010, 2553
16.06.2010 01.01.2011 Art. 7 cpv. 3 modifica 2010, 2553
16.06.2010 01.01.2011 Art. 7 cpv. 4 modifica 2010, 2553
23.12.2010 01.01.2011 Art. 10a introduzione 2010, 2553
23.12.2010 01.01.2011 Art. 25 cpv. 3 abrogazione 2010, 2553
13.01.2015 01.01.2016 Art. 1 cpv. 2 modifica 2015-005
13.01.2015 01.01.2016 Art. 2 cpv. 1, c) modifica 2015-005
13.01.2015 01.01.2016 Art. 3 cpv. 3 modifica 2015-005
13.01.2015 01.01.2016 Art. 21 cpv. 1 modifica 2015-005
13.01.2015 01.01.2016 Art. 23 cpv. 2 modifica 2015-005
13.01.2015 01.01.2016 Art. 25 modifica titolo 2015-005
13.01.2015 01.01.2016 Art. 25 cpv. 1 modifica 2015-005
13.01.2015 01.01.2016 Art. 25 cpv. 2 modifica 2015-005
13.01.2015 01.01.2016 Art. 25 cpv. 4 modifica 2015-005
02.02.2016 01.01.2017 Art. 1 cpv. 2 modifica 2016-001
02.02.2016 01.01.2017 Art. 2 cpv. 1, c) modifica 2016-001
02.02.2016 01.01.2017 Art. 3 cpv. 4 modifica 2016-001
02.02.2016 01.01.2017 Art. 3 cpv. 5 modifica 2016-001
02.02.2016 01.01.2017 Art. 8 modifica titolo 2016-001
02.02.2016 01.01.2017 Art. 8 cpv. 1 modifica 2016-001
02.02.2016 01.01.2017 Art. 9 modifica titolo 2016-001
02.02.2016 01.01.2017 Art. 9 cpv. 1 abrogazione 2016-001
02.02.2016 01.01.2017 Art. 9 cpv. 2 modifica 2016-001
02.02.2016 01.01.2017 Art. 9 cpv. 3 modifica 2016-001
02.02.2016 01.01.2017 Art. 10 modifica titolo 2016-001
02.02.2016 01.01.2017 Art. 10 cpv. 1 abrogazione 2016-001
02.02.2016 01.01.2017 Art. 10 cpv. 2 modifica 2016-001
02.02.2016 01.01.2017 Art. 10 cpv. 3 modifica 2016-001
02.02.2016 01.01.2017 Art. 10a cpv. 1 modifica 2016-001
02.02.2016 01.01.2017 Art. 10a cpv. 2 modifica 2016-001
02.02.2016 01.01.2017 Titolo 4. modifica 2016-001
14.06.2022 01.01.2025 Art. 3 cpv. 4 modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 3 cpv. 5 modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 8 modifica titolo 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 8 cpv. 1 modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 10a cpv. 1 modifica 2023-008

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 19.10.2006 01.01.2008 prima versione -
Art. 1 cpv. 2 13.01.2015 01.01.2016 modifica 2015-005
Art. 1 cpv. 2 02.02.2016 01.01.2017 modifica 2016-001
Art. 2 cpv. 1, c) 13.01.2015 01.01.2016 modifica 2015-005
Art. 2 cpv. 1, c) 02.02.2016 01.01.2017 modifica 2016-001
Art. 3 cpv. 3 13.01.2015 01.01.2016 modifica 2015-005
Art. 3 cpv. 4 02.02.2016 01.01.2017 modifica 2016-001
Art. 3 cpv. 4 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 3 cpv. 5 02.02.2016 01.01.2017 modifica 2016-001
Art. 3 cpv. 5 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 7 16.06.2010 01.01.2011 modifica titolo 2010, 2553
Art. 7 cpv. 2 16.06.2010 01.01.2011 modifica 2010, 2553
Art. 7 cpv. 3 16.06.2010 01.01.2011 modifica 2010, 2553
Art. 7 cpv. 4 16.06.2010 01.01.2011 modifica 2010, 2553
Art. 8 02.02.2016 01.01.2017 modifica titolo 2016-001
Art. 8 14.06.2022 01.01.2025 modifica titolo 2023-008
Art. 8 cpv. 1 02.02.2016 01.01.2017 modifica 2016-001
Art. 8 cpv. 1 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 9 02.02.2016 01.01.2017 modifica titolo 2016-001
Art. 9 cpv. 1 02.02.2016 01.01.2017 abrogazione 2016-001
Art. 9 cpv. 2 02.02.2016 01.01.2017 modifica 2016-001
Art. 9 cpv. 3 02.02.2016 01.01.2017 modifica 2016-001
Art. 10 02.02.2016 01.01.2017 modifica titolo 2016-001
Art. 10 cpv. 1 02.02.2016 01.01.2017 abrogazione 2016-001
Art. 10 cpv. 2 02.02.2016 01.01.2017 modifica 2016-001
Art. 10 cpv. 3 02.02.2016 01.01.2017 modifica 2016-001
Art. 10a 23.12.2010 01.01.2011 introduzione 2010, 2553
Art. 10a cpv. 1 02.02.2016 01.01.2017 modifica 2016-001
Art. 10a cpv. 1 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 10a cpv. 2 02.02.2016 01.01.2017 modifica 2016-001
Titolo 4. 02.02.2016 01.01.2017 modifica 2016-001
Art. 21 cpv. 1 13.01.2015 01.01.2016 modifica 2015-005
Art. 23 cpv. 2 13.01.2015 01.01.2016 modifica 2015-005
Art. 25 13.01.2015 01.01.2016 modifica titolo 2015-005
Art. 25 cpv. 1 13.01.2015 01.01.2016 modifica 2015-005
Art. 25 cpv. 2 13.01.2015 01.01.2016 modifica 2015-005
Art. 25 cpv. 3 23.12.2010 01.01.2011 abrogazione 2010, 2553
Art. 25 cpv. 4 13.01.2015 01.01.2016 modifica 2015-005