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618.170

Tariffa degli emolumenti per l'esame di richieste di stranieri relative al mercato del lavoro

del 27.11.2012 (stato 01.01.2013)

Preambolo

emanata dal Governo il 27 novembre 2012

in virtù dell'art. 9 dell'ordinanza del Consiglio federale del 24 ottobre 2007 sugli emolumenti della legge federale sugli stranieri (OEmol-LStr)[1]

Art. 1 Richieste di un primo rilascio di permessi

Per l'esame di richieste vengono riscossi per ogni richiesta i seguenti emolumenti:

  1. Permessi di soggiorno fr. 200.–
  2. Permessi di breve durata fr. 100.–
  3. Permessi di breve durata per la realizzazione di un servizio transfrontaliero  
  1. concernente la prima persona fr. 80.–
  2. per ogni ulteriore persona fr. 30.–

Art. 2 Richieste di proroga di permessi

Per richieste di proroga di un permesso di soggiorno, nonché di proroga o rinnovo di un permesso di breve durata viene riscosso un emolumento di 80 franchi.

Art. 3 Casi particolarmente onerosi

In casi particolarmente onerosi relativi al primo rilascio o alla proroga o al rinnovo di un permesso di soggiorno o di breve durata viene fatturato un supplemento del 50 per cento.

Art. 4 Ulteriori decisioni

Gli emolumenti per ulteriori decisioni vengono determinati in base all'onere di tempo.

Art. 5 Abrogazione del diritto previgente

La tariffa degli emolumenti per l'esame di richieste di stranieri relative al mercato del lavoro del 20 dicembre 1994 viene abrogata.

Art. 6 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013.

Egress

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Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
27.11.2012 01.01.2013 atto normativo prima versione -

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 27.11.2012 01.01.2013 prima versione -