Il Governo può delegare a organizzazioni private determinati compiti nell'ambito del diritto in materia di circolazione stradale.
870.100
Legge d'applicazione della legge federale sulla circolazione stradale
(LALCStr)
Preambolo
visti l'art. 31 della Costituzione cantonale[2] e gli art. 3 e 106 della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958[3];
visto il messaggio del Governo del 26 febbraio 2008[4],
1. Disposizioni generali
Art. 1 Delega di compiti
Art. 3 Obbligo di informazione
Il detentore di un veicolo è tenuto a indicare alla Polizia chi ha guidato il veicolo oppure a chi egli l'ha affidato. Questo obbligo di informazione decade se è adempiuto il presupposto del diritto di non deporre ai sensi del Codice di procedura penale.[5]
Art. 3a * Comunicazione di dati alla Polizia cantonale
L'Ufficio della circolazione comunica alla Polizia cantonale i dati personali di persone a cui è stata ritirata la licenza per allievo conducente oppure la licenza di condurre.
Art. 4 Rimozione di veicoli
La Polizia può far rimuovere a spese del detentore, rispettivamente del conducente i veicoli che ostacolano la circolazione o che sono stati posteggiati illecitamente, se costui non può essere raggiunto in tempo utile.
Art. 5 Viaggi di servizio
In tutto il territorio cantonale, il traffico motorizzato non necessita di alcuna autorizzazione per adempiere a compiti pubblici. Il Governo disciplina i dettagli.
2. Regolazione del traffico
Art. 6 Competenze e procedure 1. Strade cantonali
L'autorità cantonale emana divieti di circolazione, limitazioni del traffico e altre disposizioni in materia di regolazione del traffico su strade cantonali.
Il comune deve essere preventivamente sentito se una regolazione su una strada cantonale interessa anche strade comunali.
Art. 7 2. Strade comunali
Il comune regola la circolazione locale sulle strade comunali, ad eccezione delle limitazioni della velocità. Provvedimenti alla circolazione sottostanno all'approvazione dell'autorità cantonale. *
Provvedimenti alla circolazione con segnali di prescrizione o precedenza necessitano una previa approvazione dell'autorità cantonale. Una volta emanata l'approvazione, il comune deve esporre pubblicamente per 30 giorni i provvedimenti alla circolazione. Dopo esame delle obiezioni e prese di posizione pervenute, il comune decide e pubblica la sua decisione.
Il Governo può accordare ai comuni che dispongono di un'organizzazione di polizia e del ramo costruzioni adeguatamente sviluppata la competenza di regolare autonomamente la circolazione e di posare i necessari segnali entro i confini comunali. È fatta salva la segnaletica sulle strade cantonali.
Art. 8 Autorizzazioni di accesso
Su strade pubbliche chiuse alla circolazione di veicoli a motore, il proprietario della strada deve autorizzare l'accesso alla propria abitazione o ditta se le caratteristiche tecniche della strada lo consentono. L'accesso può essere limitato ai veicoli a motore leggeri e alle motociclette, nonché a determinati orari. Ulteriori eccezioni devono essere disciplinate in un atto normativo.
Per il rilascio dell'autorizzazione può essere riscossa una tassa.
L'autorizzazione per veicoli a motore pesanti può essere vincolata al versamento di contributi per le spese di manutenzione supplementari a seconda della portata della strada, della frequenza dei viaggi, della lunghezza del tratto e del peso totale del veicolo.
Art. 9 Personale di cantiere e di servizi privati
La regolazione del traffico da parte di personale di cantiere e di servizi privati richiede una formazione adeguata e un relativo permesso dell'autorità cantonale.
3. Imposte di circolazione e tasse
Art. 10 Imposte di circolazione 1. Veicoli a motore
Per i veicoli a motore e i rimorchi immatricolati nel Cantone il detentore paga annualmente un'imposta di circolazione.
L'imposta viene calcolata in linea di principio secondo la cilindrata o il peso totale del veicolo, ove in casi particolari non debbano essere applicate aliquote fisse.
L'imposta ammonta al massimo a 3000 franchi per i veicoli che vengono tassati secondo la cilindrata e al massimo a 5000 franchi per i veicoli che vengono tassati secondo il peso totale.
Il Gran Consiglio fissa le aliquote d'imposta entro i limiti fissati dal capoverso 3. Esso decide quale criterio di calcolo deve essere applicato ai vari veicoli.
Art. 11 2. Biciclette e ciclomotori
Per la messa in circolazione di biciclette e ciclomotori viene riscossa una tassa annua. Essa è aggiunta al premio dell'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile stipulata dal Cantone o a quello di un'assicurazione privata e ammonta per bicicletta al massimo a 2 franchi, per ciclomotore al massimo a 50 franchi.
Art. 12 Esenzione
Non vengono riscosse imposte di circolazione per:
- i veicoli del Cantone;
- i veicoli d'intervento di istituzioni della sicurezza pubblica;
- i veicoli d'intervento di istituzioni sanitarie e sociali riconosciute dal Cantone;
- un veicolo per detentore, se per problemi di salute permanenti egli stesso o i suoi congiunti dipendono da esso e se viene utilizzato prevalentemente per questi problemi;
- i veicoli a motore di lavoro che di norma devono essere trasportati sul luogo in cui vengono impiegati.
Art. 13 Riduzione dell'imposta
L'imposta di circolazione viene ridotta fino al 50 percento per:
- i veicoli comunali non esentati dall'imposta di circolazione;
- i veicoli in servizio pubblico appositamente equipaggiati e per quanto essi vengano utilizzati per questo scopo;
- un veicolo per detentore, se per problemi di salute permanenti egli stesso o i suoi congiunti dipendono da esso, ma esso non viene utilizzato prevalentemente per questi problemi.
Per veicoli a motore a basse emissioni, dotati di propulsori convenzionali o alternativi, viene concessa una riduzione compresa tra il 60 e l'80 percento.
Il Governo disciplina i dettagli e fissa le rispettive percentuali di riduzione.
Art. 14 Tasse
Il Governo fissa le tasse per licenze, esami, permessi speciali e altre prestazioni fornite sulla base della legislazione in materia di circolazione stradale. Esse ammontano al massimo a 2000 franchi per caso e sono a carico di chi beneficia della prestazione. In caso di spese particolarmente elevate, il limite delle tasse aumenta a 10 000 franchi.
4. Disposizioni penali e procedura
Art. 15 Comminatoria di pena
Le contravvenzioni a disposizioni della presente legge o a norme emanate in base alla stessa vengono punite con la multa fino a 1000 franchi.
… *
Art. 19 Procedura della multa disciplinare nella circolazione stradale
La procedura della multa disciplinare viene attuata dalla Polizia cantonale e dai comuni autorizzati.
Il Dipartimento stabilisce quali comuni vengono autorizzati e in quale misura.
A seconda delle necessità, dietro indennizzo la Polizia cantonale organizza per i comuni corsi d'istruzione sull'applicazione della procedura della multa disciplinare. La frequenza del corso di base e dei corsi di aggiornamento è obbligatoria.
5. Rimedi giuridici
Art. 20 Ricorso al Governo *
Le decisioni di comuni che sulla base dell'articolo 7 capoverso 4 sono autorizzati alla regolazione del traffico e alla posa della segnaletica autonome possono essere impugnate direttamente con ricorso al Governo.
6. Disposizioni finali
Art. 23 Diritto transitorio
Le procedure pendenti vengono portate a termine secondo il diritto precedente anche dopo l'entrata in vigore della presente legge.
La procedura di impugnazione si conforma al nuovo diritto, se al momento della sua entrata in vigore non è ancora scaduto il termine di impugnazione.
Art. 24 Referendum, entrata in vigore
Egress
Tabella modifiche - Secondo decisione
| Decisione | Entrata in vigore | Elemento | Cambiamento | Rimando AGS |
|---|---|---|---|---|
| 11.06.2008 | 01.01.2009 | atto normativo | prima versione | - |
| 16.06.2010 | 01.01.2011 | Art. 2 | abrogazione | 2010, 2413 |
| 16.06.2010 | 01.01.2011 | Art. 7 cpv. 1 | modifica | 2010, 2413 |
| 16.06.2010 | 01.01.2011 | Art. 15 cpv. 2 | abrogazione | 2010, 2413 |
| 16.06.2010 | 01.01.2011 | Art. 16 | abrogazione | 2010, 2413 |
| 16.06.2010 | 01.01.2011 | Art. 17 | abrogazione | 2010, 2413 |
| 16.06.2010 | 01.01.2011 | Art. 18 | abrogazione | 2010, 2413 |
| 16.06.2010 | 01.01.2011 | Art. 20 | modifica titolo | 2010, 2413 |
| 16.06.2010 | 01.01.2011 | Art. 21 | abrogazione | 2010, 2413 |
| 28.08.2013 | 01.01.2014 | Art. 12 cpv. 1, e) | introduzione | - |
| 31.08.2018 | 01.01.2019 | Art. 3a | introduzione | 2018-023 |
Tabella modifiche - Secondo articolo
| Elemento | Decisione | Entrata in vigore | Cambiamento | Rimando AGS |
|---|---|---|---|---|
| atto normativo | 11.06.2008 | 01.01.2009 | prima versione | - |
| Art. 2 | 16.06.2010 | 01.01.2011 | abrogazione | 2010, 2413 |
| Art. 3a | 31.08.2018 | 01.01.2019 | introduzione | 2018-023 |
| Art. 7 cpv. 1 | 16.06.2010 | 01.01.2011 | modifica | 2010, 2413 |
| Art. 12 cpv. 1, e) | 28.08.2013 | 01.01.2014 | introduzione | - |
| Art. 15 cpv. 2 | 16.06.2010 | 01.01.2011 | abrogazione | 2010, 2413 |
| Art. 16 | 16.06.2010 | 01.01.2011 | abrogazione | 2010, 2413 |
| Art. 17 | 16.06.2010 | 01.01.2011 | abrogazione | 2010, 2413 |
| Art. 18 | 16.06.2010 | 01.01.2011 | abrogazione | 2010, 2413 |
| Art. 20 | 16.06.2010 | 01.01.2011 | modifica titolo | 2010, 2413 |
| Art. 21 | 16.06.2010 | 01.01.2011 | abrogazione | 2010, 2413 |