L'uso di motoslitte su territorio cantonale è permesso in base all'approvazione federale sulle strade non soggette a un divieto generale di circolazione o a un divieto di circolazione per motocicli, in quanto dette strade siano aperte al traffico nella stagione invernale.
870.300
Norme per l'uso delle motoslitte
Preambolo
ai sensi dell'art. 12 dell'ordinanza del Gran Consiglio di attuazione della legge federale sulla circolazione stradale
Art. 1
Art. 2
Salvo la cifra 1, i comuni possono decidere di vietare l'uso delle motoslitte in tutto il rimanente territorio comunale o in una parte di esso o solo sulle vere e proprie piste e discese di sci.
Art. 3
I comuni possono accordare deroghe al divieto generale per il servizio delle piste e per trasporti fino a capanne o a immobili appartati non aventi una comunicazione stradale.
Art. 4
L'uso di veicoli cingolati pesanti su piste o per trasporti è regolato dalle speciali istruzioni emanate nei casi singoli dall'Ufficio cantonale della circolazione.
Art. 5
I divieti che verranno emanati dai comuni in base alle presenti norme non richiedono un'approvazione ai sensi dell'articolo 12 capoverso 4 dell'ordinanza di attuazione della legge federale sulla circolazione stradale. Per il terreno non facente parte della rete stradale dei comuni i divieti, mancando un segnale ufficiale, si debbono far conoscere in modo sufficiente mediante avvisi d'altro genere, posti per esempio ai confini del territorio comunale, negli alberghi, nei ristoranti, nelle stazioni delle ferrovie di montagna e delle sciovie ecc.
Art. 6 *
Le contravvenzioni al divieto conformemente al numero 2 vanno punite dalla sovrastanza comunale.
Art. 7
Le presenti norme entrano immediatamente in vigore.
Egress
Tabella modifiche - Secondo decisione
| Decisione | Entrata in vigore | Elemento | Cambiamento | Rimando AGS |
|---|---|---|---|---|
| 26.04.1971 | 26.04.1971 | atto normativo | prima versione | - |
| 21.12.2010 | 01.01.2011 | Art. 6 | revisione totale | 2010, 4818 |
Tabella modifiche - Secondo articolo
| Elemento | Decisione | Entrata in vigore | Cambiamento | Rimando AGS |
|---|---|---|---|---|
| atto normativo | 26.04.1971 | 26.04.1971 | prima versione | - |
| Art. 6 | 21.12.2010 | 01.01.2011 | revisione totale | 2010, 4818 |