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Ordinanza relativa alla legge cantonale sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese in relazione all'epidemia di COVID-19 nel 2022

(Ordinanza cantonale sui casi di rigore COVID-19 2022, OCCR 22)

del 10.05.2022 (stato 01.01.2022)

Preambolo

emanata dal Governo il 10 maggio 2022

visti l'art. 45 cpv. 1 della Costituzione cantonale[1] e la legge cantonale sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese in relazione all'epidemia di COVID-19 nel 2022[2]

Art. 1 Entità del sostegno

L'entità del sostegno corrisponde ai costi scoperti insorti nel periodo determinante. Tali costi vengono calcolati secondo le corrispondenti disposizioni del diritto federale.

I costi scoperti di un settore vengono considerati al massimo nella misura dei costi scoperti dell'impresa.

Art. 2 Periodo determinante

Il periodo determinante è il primo trimestre del 2022.

Le spese e i ricavi devono essere inoltrati per l'intero trimestre e vengono considerati globalmente per questo periodo.

L'impresa può chiedere che il mese di marzo 2022 non venga considerato e che vengano considerati complessivamente solo i mesi di gennaio e febbraio 2022.

Art. 3 Trattamento dei dati

Gli uffici e gli organi cantonali competenti conformemente all'articolo 7 della legge cantonale sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese in relazione all'epidemia di COVID-19 nel 2022[3] sono:

  1. il Dipartimento dell'economia pubblica e socialità (DEPS);
  2. l'Amministrazione delle imposte;
  3. l'Amministrazione delle finanze;
  4. l'Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro (UCIAML);
  5. l'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni (IAS);
  6. il Controllo delle finanze.

Art. 4 Competenze e compiti

La competenza per l'esecuzione dei provvedimenti per casi di rigore nonché per la garanzia del versamento dei contributi spetta al DEPS.

Nel quadro dei suoi compiti, l'Amministrazione delle imposte è competente per la determinazione dell'utile imponibile. Essa notifica al DEPS i dati corrispondenti allo scopo di dare esecuzione alla partecipazione condizionata agli utili.

Nel quadro delle sue consuete competenze, l'Amministrazione delle finanze procede al versamento.

Su richiesta, l'UCIAML e l'IAS forniscono al DEPS o ai terzi da esso incaricati di compiti esecutivi informazioni sul sostegno, come l'indennità per lavoro ridotto o l'indennità per perdita di guadagno, che è stato concesso alle corrispondenti imprese nel periodo determinante.

Nel quadro della propria vigilanza finanziaria il Controllo delle finanze sostiene la lotta contro gli abusi.

Art. 5 Termine per l'inoltro delle domande

Le domande devono essere inoltrate entro il 15 luglio 2022.

Art. 6 Delega di competenze

Il DEPS definisce ulteriori direttive per l'esecuzione, come le indicazioni, i documenti, i consensi e le conferme necessari che devono essere inoltrati.

Il DEPS stabilisce le regole che dovessero rendersi necessarie nel corso dell'esecuzione dei provvedimenti per casi di rigore.

Art. 7 Entrata in vigore e validità

La presente ordinanza entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2022 ed è valida fino all'abrogazione della legge cantonale sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese in relazione all'epidemia di COVID-19 nel 2022[4].

Egress

2022-021

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
10.05.2022 01.01.2022 atto normativo prima versione 2022-021

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 10.05.2022 01.01.2022 prima versione 2022-021