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AS 1998 2312

Ordinanza concernente i prezzi di cessione e le indennità calmieristiche per il burro

Ordinanza concernente i prezzi di cessione e le indennità calmieristiche per il burro

Modifica del 21 settembre 1998

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 31 maggio 19951 concernente i prezzi di cessione e le indennità calmieristiche per il burro è modificata come segue:

Art. 8 “Il Burro”

1 “Il Burro” è una miscela dei tipi di burro di cui agli articoli 3-6.

2 Può essere fabbricato esclusivamente nelle centrali del burro.

3 L’organizzazione di categoria Burro emana le prescrizioni per la fabbricazione di “Il Burro”. Esse necessitano dell’approvazione dell’Ufficio federale.

Art. 10 Prezzi di cessione delle centrali del burro ai grossisti per il burro speciale, di panna di latte, di caseificio, di panna di siero e per “Il Burro”

1 I prezzi di cessione (IVA inclusa) sono fissati come segue:

Fr. al kg a. burro speciale 11.49 (per merce fornita in blocchi o panetti) b. burro di panna di latte 11.14 (per merce fornita in blocchi o panetti) c. burro di caseificio 10.16 (per merce fornita in blocchi o panetti) d. burro di panna di siero 10.11 (per merce fornita in blocchi o panetti) e. “Il Burro” 10.11 (in piccole confezioni fino a 1 kg, in panetti) f. “Il Burro” 8.71 (in grandi confezioni di 1 kg e oltre)

2 Tali prezzi s’intendono franco rampa del fornitore.

3 Per le centrali del burro questi sono prezzi massimi.

Art. 11 Prezzo di cessione ai grossisti per il burro fuso 1 Il prezzo di cessione della BUTYRA per il burro fuso in recipienti messi a disposi- zione dall’acquirente ammonta a 9.45 franchi al kg (IVA inclusa). 2 Questo è un prezzo fisso e s’intende franco stazione ferroviaria svizzera di pianura per forniture di almeno 300 kg. L’Ufficio federale stabilisce d’intesa con la direzio-

1 RS 916.357.3

2312 1998-0041

Prezzi di cessione e indennità calmieristiche per il burro RU 1998

ne della BUTYRA, con l’Ufficio federale di controllo dei prezzi (CP) e con l’Am- ministrazione federale delle finanze (AFF) i prezzi per quantità minori.

Art. 12 Forniture di “Il Burro”

1 I fabbricanti forniscono “Il Burro”ai grossisti nell’imballaggio d’origine.

2 Fatte salve le preparazioni a base di “Il Burro” è vietato a tutte le imprese di fab- bricazione e di commercio del burro disimballare “Il Burro”, miscelarlo con altre sorte di burro e venderlo senza l’imballaggio d’origine.

Art. 12a Fornitura di burro fuso

1 La BUTYRA fornisce ai grossisti il burro fuso nell’imballaggio d’origine. Essa

può anche fornire burro liquido alle imprese che lavorano grandi quantità di burro. 2 È vietato a tutte le imprese di fabbricazione e di commercio del burro disimballare il burro fuso, miscelarlo con altre sorte di burro e venderlo senza l’imballaggio d’o- rigine.

Titolo prima dell’art. 14 Sezione 3: Indennità calmieristiche e altre indennità

Art. 15 cpv. 1 e 4 1 Le indennità calmieristiche per le centrali del burro equivalgono alla differenza tra il prezzo di costo (prezzo indicativo ufficiale del burro o della panna aumentato del margine di fabbricazione o del margine di raccolta e dei costi di stoccaggio) e il prezzo di cessione di cui all’articolo 10. 4 I costi della riduzione supplementare dei prezzi del burro fuso, determinata dai prezzi di cessione ai grossisti, sono assunti dalla BUTYRA.

Art. 16 Abrogato

2 Se è utilizzato “Il Burro”, l’importo da restituire equivale alla differenza tra il prezzo di costo del burro speciale e il prodotto (prezzo di cessione diminuito della riduzione supplementare) che le centrali del burro traggono dalla vendita ai grossisti per “Il Burro”. 2bis Se è utilizzato burro fuso, l’importo da restituire equivale alla differenza tra il prezzo di costo del burro speciale e il prodotto della vendita di burro fuso, espresso in burro grezzo, tratto dalla BUTYRA.

Prezzi di cessione e indennità calmieristiche per il burro RU 1998

Art. 19 cpv. 1 1 In caso di utilizzazione di grasso del latte sotto forma di latte, yogurt, panna, burro speciale, “Il Burro” o frazioni di grasso del latte per la fabbricazione industriale di gelati commestibili, è versata un’indennità calmieristica supplementare.

Art. 21 Riduzione supplementare per “Il Burro”

1 Per “Il Burro” è versata un’indennità calmieristica supplementare.

2 L’Ufficio federale, d’intesa con la direzione della BUTYRA, con il CP e con

l’AFF, stabilisce l’importo dell’indennità.

3 La BUTYRA disciplina il versamento dell’indennità in un’ordinanza. Questa ne-

cessita dell’approvazione dell’Ufficio federale.

II La presente modifica entra in vigore il 1° novembre 1998.

21 settembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin