AS 1998 2646
Ordinanza sulle banche e le casse di risparmio
Ordinanza sulle banche e le casse di risparmio (Ordinanza sulle banche, OBCR)
Modifica del novembre 1998
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 17 maggio 19721 sulle banche è modificata come segue:
Art. 54
1 La Commissione delle banche e la Banca nazionale svizzera sono autorizzate a
scambiare i dati da loro raccolti presso banche, negoziatori di valori mobiliari, fondi d’investimento e sui mercati finanziari per procedere all’elaborazione statistica ne- cessaria all’adempimento dei loro compiti legali. 2 Esse non possono scambiare dati che concernono singoli clienti di banche, di ne- goziatori di valori mobiliari oppure della Banca nazionale svizzera. 3 Uno scambio di informazioni integrale, che comprenda anche i dati di cui al capo- verso 2, è ammesso sempre che sia necessario per superare una crisi del mercato fi- nanziario o di un singolo istituto.
II La presente modifica entra in vigore il 1° dicembre 1998.
novembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin
1 RS 952.02
2646 1998-0097