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AS 1998 3205

Ordinanza concernente il sostegno della promozione dello smercio di prodotti agricoli (Ordinanza sulla promozione dello smercio)

Ordinanza concernente il sostegno della promozione dello smercio di prodotti agricoli (Ordinanza sulla promozione dello smercio)

del 7 dicembre 1998

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 12 capoverso 4 e 177 capoverso 1 della legge sull’agricoltura1, ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Progetti che danno diritto a un aiuto 1 La Confederazione può accordare aiuti finanziari per sostenere progetti nel settore marketing/comunicazione per prodotti agricoli a livello regionale, sovraregionale e nazionale nonché all’estero. 2 Il 10 per cento dei mezzi disponibili nell’ambito dei crediti stanziati sono per prin- cipio a disposizione per la promozione dello smercio a livello regionale. 3 Per il sostegno di progetti a favore della viticoltura sono a disposizione i mezzi del fondo viticolo. 4 Il sostegno di provvedimenti nel settore della comunicazione politica o delle pub- bliche relazioni a favore di organizzazioni o ditte è escluso.

Art. 2 Prodotti agricoli

1 Sono considerati prodotti agricoli ai sensi della presente ordinanza:

a. i prodotti valorizzabili derivanti dalla produzione vegetale e dalla detenzione di animali da reddito; b. i prodotti dell’orticoltura esercitata a titolo professionale; c. i prodotti della pesca professionale e della piscicoltura; d. gli animali da allevamento e da reddito vivi nonché i prodotti dell’allevamento di animali. 2 Sono fatti salvi gli stupefacenti di cui all’articolo 1 della legge del 3 ottobre 19512 sugli stupefacenti nonché il tabacco e le bevande spiritose. 3 I prodotti devono essere stati interamente ottenuti in Svizzera ai sensi dell’articolo 22a capoverso 2 dell’ordinanza del 1° marzo 19953 sulle derrate alimentari. L’Uffi- cio federale dell’agricoltura (Ufficio federale) può autorizzare deroghe nella misura

RS 916.010

1998-0170 3205

Ordinanza sulla promozione dello smercio RU 1998

in cui il valore aggiunto del prodotto torni prevalentemente a profitto dei produttori svizzeri.

Art. 3 Importo e genere di aiuto finanziario 1 La Confederazione può accordare un aiuto finanziario sino al 50 per cento dei costi computabili di un progetto.

2 Per costi computabili s’intendono:

a. l’impiego di strumenti nel settore marketing/comunicazione, ad eccezione dei provvedimenti nel settore dell’impostazione grafica dell’imballaggio; b. i provvedimenti connessi al marketing/comunicazione nell’ambito della ricerca di mercato. 3 Singoli oneri lavorativi imputabili direttamente al progetto possono essere ascritti sino a una quota del 15 per cento al massimo dei costi computabili. 4 Gli oneri lavorativi per progetti di cui all’articolo 11 e quelli che sono parte inte- grante dell’impiego di strumenti nel settore marketing/comunicazione non sottostan- no alla limitazione di cui al capoverso 3.

Sezione 2: Progetti a livello nazionale e sovraregionale nonché all’estero

Art. 4 Progetti che danno diritto a un aiuto Beneficiano del sostegno i progetti collettivi di persone giuridiche o fisiche nel set- tore marketing/comunicazione. I progetti di singoli non sono sostenuti.

Art. 5 Condizioni e oneri generali 1 La condizione per ottenere il sostegno di provvedimenti a livello nazionale e so- vraregionale nonché all’estero è il coordinamento all’interno del settore di prodotti di mercato (SPM) interessato e nei confronti di altri SPM. Per SPM ai sensi della presente ordinanza s’intende un mercato che: a. comprende prodotti della stessa categoria; b. è ampiamente indipendente dagli altri mercati; e c. se opportuno, è delimitato geograficamente.

3 I richiedenti specificano che:

a. il provvedimento esercita un effetto positivo sul quantitativo di prodotti agricoli smerciati o sui prezzi alla produzione; b. i contenuti della comunicazione fanno chiaramente riferimento all’origine sviz- zera dei prodotti; c. i contenuti della comunicazione non sono contrari al contenuto centrale della politica agricola svizzera; d. il provvedimento non si fonda su una pubblicità comparata che si riferisce ad altri prodotti agricoli svizzeri; e. la continuità del provvedimento è garantita per l’intero periodo del progetto;

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f. le condizioni in materia di personale e organizzazione sono sufficienti per rea- lizzare il progetto. 4 Al fine del coordinamento, il richiedente deve impostare il progetto in base a linee direttive, elaborate in comune dai richiedenti, che disciplinano gli aspetti di cui al capoverso 3.

5 L’Ufficio federale può stabilire altri oneri.

Art. 6 Condizioni e oneri particolari per provvedimenti all’interno del Paese

1 All’interno del Paese sono sostenuti solo i provvedimenti nel settore marke-

ting/comunicazione di base a livello sovraregionale e nazionale.

2 I richiedenti specificano che:

a. il provvedimento tiene adeguatamente conto delle esigenze delle singole regio- ni; b. il provvedimento è idoneo come base per il marketing/comunicazione relativo ai prodotti, alle varietà o ai marchi; c. nell’impiego dei mezzi si tiene adeguatamente conto delle diverse regioni lin- guistiche della Svizzera e, se del caso, delle abitudini dei consumatori e di altri usi culturali.

Art. 7 Assegnazione dei mezzi sulla base dell’attrattiva dell’investimento 1 Per la ripartizione dei mezzi l’Ufficio federale rileva almeno ogni 4 anni l’attrattiva d’investimento dei singoli SPM sulla base di un’analisi del portafoglio.

2 La base dell’analisi del portafoglio è formata da:

a. la valutazione dell’attrattiva dei SPM per i provvedimenti di promozione dello smercio secondo i seguenti criteri:

1. crescita del mercato,

2. volume del mercato,

3. potenziale d’efficacia,

4. intensità della competitività;

b. la valutazione della competitività dei singoli SPM secondo i seguenti criteri:

1. importanza della competitività per l’agricoltura svizzera,

2. importanza del mercato d’esportazione,

3. vantaggi e svantaggi relativi ai prezzi,

4. vantaggi e svantaggi indipendenti dai prezzi.

Art. 8 Importo annuo a disposizione per SPM

1 L’Ufficio federale determina l’importo annuo disponibile per ogni SPM che pre-

senta un’elevata attrattiva d’investimento in base all’analisi del portafoglio. 2 I rimanenti mezzi sono a disposizione degli altri SPM che presentano una debole attrattiva d’investimento in base all’analisi del portafoglio. L’Ufficio federale comunica alle cerchie interessate le basi dell’assegnazione dei mezzi.

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4 L’Ufficio federale può ridistribuire i mezzi non utilizzati dai singoli settori d’inter- vento nell’ambito della presente ordinanza. Può destinare una parte dei mezzi per i provvedimenti collettivi di cui all’articolo 9. 5 Se le domande inoltrate superano i mezzi a disposizione di un SPM, l’Ufficio fede- rale stila un elenco delle priorità. In tale ambito può applicare segnatamente i se- guenti criteri, ponderati secondo un ordine decrescente: a. la quota dei mezzi propri che supera il 50 per cento del bilancio globale; b. il potenziale d’innovazione; c. il successo di precedenti progetti dello stesso raggruppamento; d. la professionalità del raggruppamento; e. gli altri provvedimenti previsti all’interno del marketing mix.

Art. 9 Progetti inerenti più SPM I progetti inerenti più SPM di diversi enti responsabili sono finanziati mediante i mezzi a disposizione per i SPM interessati in conformità al cofinanziamento del sin- golo ente responsabile.

Art. 10 Provvedimenti collettivi a favore dell’agricoltura svizzera 1 La Confederazione può inoltre accordare aiuti finanziari per sostenere progetti collettivi non legati ai prodotti di persone giuridiche o fisiche, qualora i provvedi- menti previsti siano nell’interesse generale dell’agricoltura, nei seguenti settori: a. pubbliche relazioni per l’agricoltura svizzera; b. promozione delle vendite, segnatamente partecipazione comune a fiere; c. pubblicità generale per l’agricoltura svizzera; d ricerca di mercato comune. 2 In ogni settore di cui al capoverso 1, per un provvedimento è sostenuto al massimo un progetto. Se per un provvedimento all’interno di un settore sono inoltrate più domande di aiuto finanziario, per principio è data la priorità alla domanda dell’ente responsabile maggiormente rappresentativo per l’agricoltura svizzera. 3 I richiedenti devono soddisfare le condizioni di cui all’articolo 5 capoverso 3 lette- re b-f. 4 I costi sono suddivisi tra i singoli SPM secondo le condizioni dell’articolo 8.

Sezione 3: Progetti a livello regionale

Art. 11 1 I progetti a livello regionale possono essere sostenuti nell’ambito di una fase ini- ziale o di una fase di sviluppo per la durata massima di 4 anni, qualora promuovano lo smercio di prodotti agricoli. 2 Per progetti a livello regionale s’intendono le attività di un raggruppamento che comprendono più prodotti provenienti da una regione. 3 I richiedenti devono adempiere per analogia le condizioni di cui all’articolo 5 ca- poverso 3.

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Sezione 4: Procedura

Art. 12 Principio 1 Le domande devono essere inoltrate all’Ufficio federale entro il 31 marzo dell’an- no precedente la realizzazione del progetto. Devono contenere una descrizione del progetto, un preventivo e un piano di finanziamento.

2 L’Ufficio federale emana istruzioni sulla forma e il contenuto della domanda.

Art. 13 Domande per progetti regionali 1 Le domande per progetti regionali vanno inoltrate all’Ufficio federale dello svilup- po economico e del lavoro (UFSEL) secondo la procedura di cui all’articolo 5 capo- versi 1 e 2 del decreto federale del 21 marzo 19974 a sostegno di cambiamenti strutturali nelle aree rurali. 2 L’UFSEL trasmette all’Ufficio federale le domande che rientrano nel campo d’ap- plicazione della presente ordinanza. 3 L’Ufficio federale decide, d’intesa con l’UFSEL, in merito alle domande per i pro- getti regionali.

Art. 14 Decisione in merito agli aiuti finanziari 1 In base alla valutazione, l’Ufficio federale decide ogni anno entro il 30 settembre in merito alla concessione di aiuti finanziari.

2 Determina le modalità di versamento di caso in caso.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 15 Esecuzione L’Ufficio federale esegue la presente ordinanza.

Art. 16 Disposizioni transitorie 1 I crediti, accordati prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza, si estin- guono alla fine del 1999. 2 Se un richiedente riceve un aiuto finanziario di cui al capoverso 1, per il 1999 non è possibile sostenere altri progetti secondo la presente ordinanza. 3 Se vi sono aiuti finanziari di cui al capoverso 1 che tornano complessivamente a profitto di un SPM, per il 1999 non è possibile sostenere altri progetti in tale SPM. 4 Ai settori, che non beneficiano di aiuti finanziari di cui al capoverso 1, nel 1999 possono essere concessi già per l’anno in corso aiuti finanziari secondo la presente ordinanza.

4 RS 901.3

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5 La Confederazione può versare aiuti finanziari sino al 70 per cento dei costi com- putabili di un progetto nel 1999 e sino al 60 per cento nel 2000 a condizione che i fondi federali disponibili siano sufficienti.

Art. 17 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

7 dicembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

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