AS 1999 1776
Ordinanza generale concernente l'importazione di prodotti agricoli
Ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)
Modifica del 25 maggio 1999
L’Ufficio federale dell’agricoltura, visto l’articolo 20 capoverso 5 della legge sull’agricoltura1, ordina:
I L’allegato 1 numero 13, disciplinamenti del mercato cereali da semina, alimenti per animali e semi oleosi dell’ordinanza del 7 dicembre 19982 sulle importazioni agri- cole è modificato secondo la versione qui annessa.
II La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 1999.
25 maggio 1999 Ufficio federale dell’agricoltura: Burger