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AS 1999 2405

Legge federale sulle banche e le casse di risparmio

Legge federale sulle banche e le casse di risparmio

Modifica del 22 aprile 1999

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 27 maggio 19981, decreta:

I La legge federale sulle banche e le casse di risparmio2 è modificata come segue:

Titolo Legge federale sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR)

Art. 3a È considerata banca cantonale ogni banca costituita in forma di istituto o di società anonima mediante un atto legislativo cantonale. Il Cantone deve detenere una parte- cipazione superiore a un terzo del capitale e disporre di più di un terzo dei diritti di voto. Può garantire integralmente o in parte gli impegni della banca.

Art. 5 cpv. 2 2 Il presente articolo non si applica ai banchieri privati che non si rivolgono al pub- blico per raccogliere depositi di capitali.

Art. 23septies 1 Ai fini dell’esecuzione della presente legge, la Commissione delle banche può ef- fettuare o far effettuare da uffici di revisione verifiche dirette presso le succursali estere di banche della cui vigilanza su base consolidata essa è responsabile nel qua- dro del controllo nel Paese d’origine. 2 La Commissione delle banche può permettere alle autorità estere di vigilanza sulle banche o sui mercati finanziari di effettuare verifiche dirette presso succursali sviz- zere di banche estere, a condizione che tali autorità: a. siano responsabili, nel quadro del controllo nel Paese d’origine, della vigi- lanza su base consolidata sulle banche sottoposte a verifica;

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Art. 38 cpv. 1

1 Abrogato

II Disposizioni transitorie 1 Le banche cantonali già sottoposte integralmente alla vigilanza della Commissione delle banche al momento dell’entrata in vigore della presente legge sono considerate in possesso dell’autorizzazione di cui al capoverso 3. 2 Per la Banca cantonale di Zugo non è richiesta una partecipazione del Cantone su- periore a un terzo dei diritti di voto, ai sensi dell’articolo 3a, sempreché non siano modificati la garanzia dello Stato e l’esercizio del diritto di voto da parte del Canto- ne e sia garantito che le decisioni importanti non possano essere prese senza l’assenso del Cantone. 3 Per la Banca cantonale di Ginevra, la partecipazione dei Comuni al capitale è as- similata alla partecipazione del Cantone secondo l’articolo 3a purché questi non ri- duca la sua partecipazione.

III Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 22 aprile 1999 Consiglio nazionale, 22 aprile 1999 Il presidente, Rhinow La presidente, Heberlein Il segretario, Lanz Il segretario, Anliker

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 12 agosto 19994.

2 La presente legge entra in vigore il 1° ottobre 1999.

18 agosto 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss

0630 Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

4 FF 1998 2678

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Allegato

Modifica del diritto previgente

La legge federale del 24 marzo 19955 sulle borse e il commercio di valori mobiliari è modificata come segue:

Art. 38a Verifiche transfrontiera 1 Ai fini dell’esecuzione della presente legge, l’autorità di vigilanza può effettuare o far effettuare da uffici di revisione verifiche dirette presso le succursali estere di bor- se e commercianti di valori mobiliari della cui vigilanza su base consolidata essa è responsabile nel quadro del controllo nel Paese d’origine. 2 L’autorità di vigilanza può permettere alle autorità estere di vigilanza sulle borse e sui commercianti di valori mobiliari di effettuare verifiche dirette presso succursali svizzere di borse estere e commercianti esteri di valori mobiliari, a condizione che tali autorità: a. siano responsabili, nel quadro del controllo nel Paese d’origine, della vigi- lanza su base consolidata sulle borse e sui commercianti di valori mobiliari sottoposte a verifica; b. utilizzino le informazioni ricevute esclusivamente per la vigilanza su base consolidata delle borse e dei commercianti di valori mobiliari; c. siano vincolate al segreto d’ufficio o al segreto professionale; e d. non trasmettano le informazioni ricevute a autorità competenti e a organismi incaricati di compiti di vigilanza nell’interesse pubblico senza il consenso dell’autorità di vigilanza svizzera. La trasmissione di informazioni alle auto- rità penali non è ammessa quando l’assistenza giudiziaria in materia penale è esclusa. L’autorità di vigilanza decide d’intesa con l’autorità competente. 3 Mediante verifiche transfrontiera dirette possono essere acquisite unicamente in- formazioni necessarie alla vigilanza su base consolidata di borse e commercianti di valori mobiliari. Possono essere acquisite segnatamente le informazioni intese a chiarire se un commerciante di valori mobiliari, considerando tutto il gruppo: a. sia organizzato in maniera adeguata; b. rilevi, limiti e sorvegli debitamente i rischi connessi alla sua attività; c. sia diretto da persone e impieghi collaboratori responsabili che garantiscono un’attività irreprensibile; d. rispetti su base consolidata le prescrizioni relative ai fondi propri e alla ri- partizione dei rischi; e e. adempia in modo corretto gli obblighi di riferire alle autorità di vigilanza.

5 RS 954.1

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4 Se, nell’ambito di verifiche dirette eseguite in Svizzera, le autorità estere di vigi- lanza sulle borse e sui commercianti di valori mobiliari intendono accedere a infor- mazioni riguardanti singoli clienti di commercianti di valori mobiliari, la Commis- sione delle banche rileva essa stessa le informazioni e le trasmette alle autorità richiedenti. La procedura è retta dalla legge federale sulla procedura amministrati- va6. Non è ammessa la trasmissione di informazioni concernenti persone che non sono manifestamente coinvolte nell’affare da sottoporre a verifica. 5 L’autorità di vigilanza può accompagnare le autorità estere di vigilanza sulle borse e sui commercianti di valori mobiliari nel corso delle loro verifiche dirette eseguite in Svizzera oppure farle accompagnare da un ufficio di revisione secondo la legge sulle borse. Le borse interessate e i commercianti di valori mobiliari interessati pos- sono esigere tale accompagnamento.

6 Sono considerate succursali ai sensi del presente articolo:

a. le filiali, le succursali e le rappresentanze di borse e di commercianti di valo- ri mobiliari; b. altre imprese la cui attività rientri nella vigilanza su base consolidata svolta da un’autorità di vigilanza sulle borse e sui commercianti di valori mobiliari. 7 Le succursali organizzate secondo il diritto svizzero devono fornire alle autorità estere di vigilanza sulle borse e sui commercianti di valori mobiliari nonché alla Commissione delle banche le informazioni necessarie all’esecuzione delle verifiche dirette o dell’assistenza amministrativa da parte della Commissione delle banche e devono consentire loro l’accesso alle proprie scritture contabili.

6 RS 172.021

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