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AS 1999 3528

Ordinanza concernente contributi per provvedimenti intesi a migliorare l'offerta di posti di tirocinio e a sviluppare la formazione professionale (2a ordinanza sui posti di tirocinio)

Ordinanza concernente contributi per provvedimenti intesi a migliorare l’offerta di posti di tirocinio e a sviluppare la formazione professionale (2a ordinanza sui posti di tirocinio)

del 27 ottobre 1999

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 9 del 2° decreto del 18 giugno 19991 sui posti di tirocinio, ordina:

Art. 1 Domanda di contributi 1 Chi intende chiedere contributi ai sensi del 2° decreto sui posti di tirocinio deve presentare una domanda all’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (Ufficio federale).

2 La domanda deve contenere:

a. la prova che il progetto soddisfi le esigenze degli articoli 1, 2 e 4 del 2° de- creto sui posti di tirocinio; b. una descrizione degli effetti che il progetto intende realizzare da un punto di vista quantitativo e qualitativo; c. un’enumerazione degli elementi che garantiscono che il progetto sia sosteni- bile, segnatamente in considerazione della riforma della formazione profes- sionale; d. un piano di attuazione e di monitoraggio. 3 I Cantoni e le organizzazioni che operano su tutto il territorio svizzero possono chiedere contributi per più progetti mediante un’unica domanda se: a. presentano un piano globale; b. forniscono la prova che le condizioni sono soddisfatte per ciascun progetto; c. sono disposti a impiegare sufficiente personale qualificato per assicurare la realizzazione dei progetti; d. si impegnano a organizzare un convegno introduttivo volto a promuovere il 2° decreto sui posti di tirocinio; e. si impegnano a organizzare annualmente, in collaborazione con le parti so- ciali e con i principali operatori della formazione professionale, una manife- stazione pubblica in favore della formazione professionale.

RS 412.100.41 1 RS 412.100.4; RU 1999 3125

3528 1999-5676

2a ordinanza sui posti di tirocinio RU 1999

Art. 2 Contributi 1 I contributi della Confederazione ammontano al 50-80 per cento delle spese com- plessive di un progetto ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 del 2° decreto sui posti di tirocinio. 2 L’Ufficio federale stabilisce i contributi all’interno di questa fascia di fluttuazione. A tal fine prende in considerazione: a. gli effetti sul mercato dei posti di tirocinio da un punto di vista quantitativo; b. il contributo personale ragionevolmente esigibile dal richiedente; c. il grado di diffusione previsto; d. i provvedimenti previsti per assicurare la qualità e per la valutazione; e. il contenuto innovativo del progetto. 3 Sono accordati contributi federali dal 20 al 50 per cento delle spese complessive per progetti che non soddisfano interamente le condizioni relative ai contributi ma che rispondono comunque a un bisogno.

Art. 3 Criteri per la concessione dei contributi 1 I provvedimenti intesi ad aumentare il numero di posti di tirocinio sono partico- larmente incoraggiati per le professioni per le quali l’economia manifesta un fabbi- sogno o per le quali vi è un’elevata domanda di posti di formazione. 2 I progetti di marketing nel settore del tirocinio sono particolarmente sostenuti se contribuiscono a creare posti di tirocinio in aziende appropriate che non hanno mai formato apprendisti. 3 Nell’ambito dell’informazione professionale sono prevalentemente incoraggiati i progetti che contribuiscono a diffondere le informazioni in una rete interconnessa.

4 Le campagne d’informazione sono sostenute se si rivolgono a un gruppo d’utenza

ben definito. Tali campagne devono essere coordinate con provvedimenti corrispon- denti della Confederazione. A tal fine l’Ufficio federale stabilisce un piano globale.

Art. 4 Ripartizione dei crediti 1 Il 50 per cento dei crediti è riservato a provvedimenti dei Cantoni. Per la riparti- zione tra i Cantoni sono determinanti allo stesso modo: a. il numero degli abitanti; b. il numero dei contratti di tirocinio conclusi l’anno precedente; c. il tasso della disoccupazione giovanile. 2 Ciascun Cantone informa l’Ufficio federale fino al 30 giugno 2000 circa i provve- dimenti per i quali prevede di utilizzare i crediti accordatigli, indicando le modalità di attuazione. Qualora un Cantone rinunci alla propria quota, i crediti corrispondenti sono impiegati per progetti di interesse nazionale.

2a ordinanza sui posti di tirocinio RU 1999

3 Il 50 per cento dei crediti è riservato a progetti di interesse nazionale o regionale nonché a importanti progetti pilota. Se le disponibilità finanziarie lo consentono, si possono sostenere altri progetti cantonali.

Art. 5 Decisione sulla domanda

1 L’Ufficio federale decide in merito alle domande di contributi.

2 Può subordinare la concessione dei contributi a oneri.

Art. 6 Informazione 1 I Cantoni e gli altri responsabili dei progetti informano regolarmente, nel proprio ambito, le cerchie della formazione professionale e l’opinione pubblica in merito ai provvedimenti intrapresi, indicandone lo stadio di avanzamento e i risultati. L’Uffi- cio federale può obbligare i responsabili dei progetti a partecipare a incontri infor- mativi a carico dei costi del progetto. 2 I Cantoni e gli altri responsabili dei progetti riferiscono annualmente all’Ufficio federale circa i provvedimenti previsti e quelli già realizzati. 3 L’Ufficio federale informa regolarmente l’opinione pubblica in merito all’esecu- zione del 2° decreto sui posti di tirocinio. A tal fine, si basa sui rapporti dei Cantoni, degli altri responsabili dei progetti nonché su proprie ricerche.

Art. 7 Esecuzione

1 L’Ufficio federale esegue la presente ordinanza.

2 Emana direttive concernenti la presentazione della domanda, i rapporti e le moda- lità di pagamento.

Art. 8 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2000.

27 ottobre 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

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