AS 1999 413
Ordinanza concernente la coltivazione e la trasformazione di barbabietole da zucchero (Ordinanza sullo zucchero)
Ordinanza concernente la coltivazione e la trasformazione di barbabietole da zucchero (Ordinanza sullo zucchero)
del 7 dicembre 1998
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 54 della legge federale sull’agricoltura1, ordina:
Art. 1 Produzione di zucchero
1 Gli “Zuccherifici di Aarberg e Frauenfeld SA” (ZAF) producono annualmente un
minimo di 120 000 tonnellate e un massimo di 185 000 tonnellate di zucchero da barbabietole da zucchero indigene. 2 La quantità massima può essere superata soltanto in ragione di fluttuazioni del rac- colto. La produzione in eccesso rispetto alla quantità massima deve essere riportata all’anno successivo o utilizzata al di fuori del mandato di trasformazione.
Art. 2 Indennità
1 Gli ZAF ricevono annualmente 45 milioni di franchi dalla Confederazione per lo
svolgimento del loro mandato di trasformazione conformemente all’articolo 54 LAgr per il periodo dal 1° ottobre 1999 al 30 settembre 2003 (periodo d’indennità).
2 Se in un anno zuccheriero (1° ottobre-30 settembre) realizzano un prezzo medio
dello zucchero che, al netto dei dazi doganali, si situa fuori della fascia di fluttuazio- ne di 35-45 franchi al quintale di zucchero, il saldo del maggiore o minore introito viene considerato al momento di determinare l’indennità per il successivo periodo d’indennità.
Art. 3 Organizzazione dei coltivatori; produzione indigena 1 Per organizzazione dei coltivatori ai sensi dell’articolo 54 capoverso 2 lettera a LAgr s’intende la Federazione svizzera dei coltivatori di barbabietole da zucchero. 2 Per produzione indigena s’intende la coltivazione sul territorio doganale svizzero e nell’enclave doganale svizzera, come pure la coltivazione su superfici gestite per tradizione familiare nella zona economica estera.
Art. 4 Esecuzione; controllo
1 L’Ufficio federale dell’agricoltura esegue la presente ordinanza.
RS 916.114.11 1 RS 910.1; RU 1998 3033
1998-0181 413
Ordinanza sullo zucchero RU 1999
2 Esso verifica annualmente se gli ZAF adempiono il proprio mandato di trasforma- zione.
Art. 5 Disposizioni transitorie 1 La valorizzazione del raccolto bieticolo come pure le modalità di conteggio per l’anno zuccheriero che va dal 1° ottobre 1998 al 30 settembre 1999 sono disciplinati dal diritto previgente.
2 Il saldo del fondo di compensazione è ripreso dalla Confederazione.
Art. 6 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.
7 dicembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin