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AS 1999 458

Ordinanza dell'UFAG concernente i contributi di riconversione nonché ai costi di raccolta e di cernita giusta l'ordinanza sulle uova

Ordinanza dell’UFAG concernente i contributi di riconversione nonché ai costi di raccolta e di cernita giusta l’ordinanza sulle uova

del 7 dicembre 1998

L’Ufficio federale dell’agricoltura, visti gli articoli 15 capoverso 5 e 16 capoverso 2 dell’ordinanza del 7 dicembre

19981 sulle uova,

ordina:

Art. 1 Contributo di riconversione Il contributo di riconversione ammonta a franchi 7.50 all’anno per ovaiola.

Art. 2 Contributo ai costi di raccolta e di cernita Il contributo ai costi di raccolta e di cernita è fissato come segue:

poste animali centesimi per uovo

500 - 750 6 751 - 1 500 5 1 501 - 2 400 4 2 401 - 4 000 2 4 001 - 12 000 1

Art. 3 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999 ed è applicabile fino al 31 dicembre 2001.

7 dicembre 1998 Ufficio federale dell’agricoltura: Burger

RS 916.371.51 1 RS 916.371; RU 1999 126

458 1998-0275

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