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AS 2000 2093

Legge federale concernente la procedura dell'Assemblea federale e la forma, la pubblicazione, l'entrata in vigore dei suoi atti (Legge sui rapporti fra i Consigli)

Legge sui rapporti fra i Consigli Miglioramento della capacità d’esecuzione delle misure della Confederazione

Modifica del 22 dicembre 1999

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati del 15 febbraio 1999 1; visto il parere del Consiglio federale del 31 marzo 1999 2, decreta:

I La legge sui rapporti fra i Consigli3 è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 64bis, 85 numero 1, 10 e 11, 93 capoverso 1 e 122 della Costituzione federale4, ...

Art. 43 cpv. 2 bis 2bis Il Consiglio federale si pronuncia inoltre sull’attuazione delle leggi e dei decreti federali proposti. Specifica segnatamente in quale modo è stata esaminata la capacità d’esecuzione di un disegno, chi è responsabile dell’esecuzione, se e in quale modo gli organi incaricati dell’esecuzione sono stati sentiti, quali costi d’esecuzione devo- no essere assunti dai Cantoni e dai Comuni e in quale modo sono considerate e va- lutate le esperienze fatte in materia di esecuzione.

Art. 47a (inserire tra l’art. 47 e l’art. 47bis) 1 Nel caso di un’ordinanza da eseguire in ampia misura fuori dell’Amministrazione federale, la commissione competente può esigere che il Consiglio federale le sotto- ponga il disegno per consultazione. 2 L’adozione o la modifica di una tale ordinanza dev’essere annunciata all’Assem- blea federale, per quanto non sia emanata in congiunzione diretta con un atto legi- slativo dell’Assemblea federale.

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