AS 2000 2146
Ordinanza del DFF concernente l'interesse moratorio e rimuneratorio
Ordinanza del DFF concernente l’interesse moratorio e rimuneratorio
del 20 giugno 2000
Il Dipartimento federale delle finanze, visto l’articolo 90 capoverso 3 lettera b della legge federale del 2 settembre 1999 1 concernente l’imposta sul valore aggiunto (LIVA), ordina:
Art. 1 Interesse moratorio e rimuneratorio 1 L’interesse moratorio dovuto giusta l’articolo 47 capoverso 2 LIVA in caso di pa- gamento tardivo ammonta a partire dal 1° gennaio 2001 al 5 per cento l’anno. 2 Questo tasso d’interesse vale, a partire dall’entrata in vigore della presente ordi- nanza, anche in caso di pagamento tardivo delle imposte dovute in base al decreto del Consiglio federale del 29 luglio 19412 che istituisce un’imposta sulla cifra d’af- fari, così come in base all’ordinanza del 22 giugno 19943 concernente l’imposta sul valore aggiunto. 3 In caso di rimborso tardivo giusta l’articolo 48 capoverso 4 LIVA, l’interesse ri- muneratorio ammonta a partire dal 1° gennaio 2001 al 5 per cento l’anno. 4 L’interesse rimuneratorio e l’interesse moratorio vengono rimborsati o riscossi unicamente se il loro ammontare è di almeno 20 franchi.
Art. 2 Abrogazione del diritto previgente L’ordinanza del 14 dicembre 19944 concernente il pagamento degli interessi è abro- gata.
Art. 3 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2001.
20 giugno 2000 Dipartimento federale delle finanze: Kaspar Villiger 2230
RS 641.201.49 1 RS 641.20 2 CS 6 178; RU 1950 1477, 1954 1376, 1958 492, 1959 1397 1682 1760, 1971 940, 1973 644 1059, 1974 1857, 1982 142, 1987 2478, 1992 288 3 RU 1994 1464, 1995 4669, 1996 2378, 1997 2779, 1998 1801 4 RU 1994 3170
2146 2000-1161