AS 2001 2467
Accordo di commercio e di cooperazione economica tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Kazakistan
Traduzione1
Accordo di commercio e di cooperazione economica tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Kazakistan
Concluso il 12 maggio 1994 Approvato dall’Assemblea federale il 22 marzo 1995 2 Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° luglio 1997
Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Kazakistan, qui di seguito definiti «Parti contraenti», consapevoli della particolare importanza che il commercio estero e le diverse forme di cooperazione economica rivestono per lo sviluppo economico dei due Paesi; dichiarandosi disposti a cooperare nella ricerca di vie e di strumenti favorevoli allo sviluppo del commercio e delle relazioni economiche conformemente ai principi e alle condizioni enunciati nell’Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la co- operazione in Europa (CSCE), firmato a Helsinki il 1° agosto 1975, e in altri docu- menti della CSCE, segnatamente la Carta di Parigi per una nuova Europa, nonché ai principi enunciati nel documento finale della Conferenza di Bonn sulla cooperazio- ne economica in Europa; animati dal desiderio di istituire le condizioni favorevoli a uno sviluppo concreto e armonioso nonché alla diversificazione degli scambi e al promovimento della coope- razione commerciale ed economica in settori d’interesse comune; dichiarandosi pronti a esaminare le possibilità di sviluppare e di approfondire le loro relazioni e di estenderle a settori non coperti dal presente Accordo; riaffermando la loro adesione alla democrazia pluralista fondata sui principi del di- ritto, sui diritti dell’uomo, compresi i diritti di coloro che appartengono a minoran- ze, sulle libertà fondamentali e sull’economia di mercato; decisi a sviluppare le loro relazioni commerciali nel rispetto dei principi fondamen- consapevoli dell’importanza fondamentale dell’Accordo generale sulle tariffe doga- nali e il commercio (GATT) per il commercio internazionale; preso atto dello statuto della Svizzera in quanto Parte contraente all’Accordo gene- rale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT) e della partecipazione della Re- pubblica del Kazakistan a tale Accordo in qualità di osservatore;
RS 0.946.294.701
1 Dal testo originale francese (RO 2001 2467).
2 RU 1995 3973 3 RS 0.632.21
2001-0608 2467
Commercio e cooperazione economica. Accordo con il Kazakistan RU 2001
hanno convenuto, al fine di conseguire questi obiettivi, di concludere il seguente Accordo:
Art. 1 Obiettivo 1. L’obiettivo del presente Accordo è di istituire le condizioni quadro adeguate per lo svolgimento degli scambi e delle relazioni economiche tra i due Paesi. In parti- colare, le Parti contraenti s’impegnano, nell’ambito della loro legislazione e dei ri- spettivi obblighi, a sviluppare armoniosamente i loro scambi nonché diverse forme di cooperazione commerciale ed economica. 2. Le Parti contraenti riconoscono che i principi definiti dalla CSCE rappresentano un elemento essenziale per il conseguimento degli obiettivi del presente Accordo.
Art. 2 GATT Le Parti contraenti s’impegnano per promuovere, sviluppare e diversificare i loro scambi conformemente ai principi del GATT, in particolare per quanto attiene alla non discriminazione e alla reciprocità.
Art. 3 Trattamento della nazione più favorita 1. Le Parti contraenti si accordano reciprocamente il trattamento della nazione più favorita per quanto concerne i dazi doganali e le tasse di qualsiasi genere riscossi all’importazione o all’esportazione di merci, o in rapporto con l’importazione o l’esportazione di merci, nonché le tasse e gli altri tributi riscossi direttamente o indi- rettamente sulle merci importate e per quanto riguarda le modalità di riscossione di tali dazi doganali, tasse e tributi nonché qualsiasi prescrizione e formalità relativa agli scambi commerciali. 2. Il paragrafo 1 non va inteso come obbligo per una Parte contraente di far benefi- ciare l’altra Parte dei vantaggi che essa concede: – per agevolare il commercio frontaliero; – allo scopo di istituire un’unione doganale o una zona di libero scambio o in seguito all’istituzione di una simile unione o zona, in applicazione dell’arti- colo XXIV del GATT; – ai Paesi in sviluppo, in applicazione del GATT o di altri accordi internazio- nali.
Art. 4 Non discriminazione Le importazioni in provenienza da o le esportazioni verso il territorio della Parte contraente non sono soggette ad alcun divieto né ad alcuna restrizione quantitativa, compresa la concessione di licenze, a meno che l’importazione o l’esportazione di un prodotto simile da o verso un Paese terzo non sia parimenti assoggettata a divieto o a restrizione. La Parte contraente che introduce tali misure le applica in modo da pregiudicare il meno possibile l’altra Parte contraente.
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Art. 5 Trattamento nazionale Alle merci del territorio di una Parte contraente importate nel territorio dell’altra Parte è accordato un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle merci analoghe di origine nazionale per quanto riguarda le tasse e altri tributi interni e per quanto attiene a tutte le leggi, tutti i regolamenti e tutte le prescrizioni riguardanti la vendita, l’offerta di vendita, l’acquisto, il trasporto, la distribuzione o l’uso sul ter- ritorio nazionale.
Art. 6 Pagamenti 1. Nella misura in cui le parti di transazioni individuali non convengano altrimenti, i pagamenti relativi agli scambi di merci e di servizi tra queste parti sono effettuati in valuta liberamente convertibile. 2. Le parti di transazioni individuali, stabilite sul territorio dell’una o dell’altra Parte contraente, non sono trattate meno favorevolmente delle parti di transazioni indivi- duali di un qualsiasi Stato terzo per quanto riguarda l’accesso a una valuta libera- mente convertibile.
Art. 7 Altre condizioni commerciali 1. Le merci sono scambiate tra le parti di transazioni individuali ai prezzi di merca- to. Le amministrazioni ufficiali e le imprese pubbliche, in particolare, effettuano tutti gli acquisti di prodotti importati o tutte le vendite di prodotti esportati unicamente fondandosi su considerazioni commerciali e segnatamente per quanto riguarda il prezzo, la qualità e la disponibilità; conformemente alla prassi commerciale abituale, offrono alle imprese dell’altra Parte contraente la possibilità di partecipare a tali transazioni. 2. Le Parti contraenti non possono esigere né incitare le parti di transazioni indivi- duali a impegnarsi in operazioni di compensazione.
Art. 8 Trasparenza Le Parti contraenti mettono reciprocamente a disposizione le informazioni relative a leggi, regolamenti, decisioni giudiziarie e amministrative riguardanti le attività commerciali in generale e si informano reciprocamente di qualsiasi cambiamento nel settore della nomenclatura doganale o statistica.
Art. 9 Distorsione del mercato 1. Le Parti contraenti si consultano qualora le importazioni di determinate merci aumentino al punto tale o in condizioni tali da pregiudicare o rischiare di pregiudi- care gravemente i produttori nazionali di merci analoghe o direttamente concorren- ziali. 2. Le consultazioni di cui al paragrafo 1 hanno lo scopo di trovare soluzioni recipro- camente soddisfacenti; nella misura in cui le Parti contraenti non convengano altri- menti, esse si concludono al più tardi 30 giorni dopo la data della domanda scritta della Parte contraente interessata.
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3. Se le Parti contraenti non giungono a un accordo in applicazione dei paragrafi 1 e 2, la Parte lesa può limitare le importazioni delle merci interessate nella misura e durante il periodo necessari per prevenire o porre rimedio al pregiudizio. In questo caso e dopo consultazioni in seno al Comitato misto, l’altra Parte contraente può de- rogare agli obblighi che le incombono in virtù del presente Accordo. 4. Qualora decidano di applicare i provvedimenti previsti nel paragrafo 3, le Parti contraenti conferiscono la priorità a quelli che meno pregiudicano l’esecuzione del presente Accordo.
Art. 10 Proprietà intellettuale 1. Vista l’importanza che la proprietà intellettuale riveste nel promuovere gli scambi e la cooperazione economica, la legislazione nazionale delle Parti contraenti garanti- sce una protezione completa ed efficace dei diritti di proprietà intellettuale e, in par- ticolare, una protezione adeguata ed efficace del diritto d’autore e dei diritti affini, dei marchi, delle indicazioni geografiche, dei brevetti in tutti i settori della tecnolo- gia, dei disegni e dei modelli industriali, delle topografie dei circuiti integrati e delle informazioni segrete in materia di know-how. Se la legislazione nazionale di una Parte contraente non dispone di una simile prote- zione, la Parte contraente in questione adegua quanto prima la propria legislazione, tuttavia al più tardi cinque anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo. In particolare, le Parti contraenti adottano tutti i provvedimenti necessari per confor- marsi alle seguenti convenzioni multilaterali: a) Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprietà industriale (Atto di Stoccolma, 1967)4; b) Convenzione di Berna del 9 settembre 1886 per la protezione delle opere letterarie e artistiche (Atto di Parigi, 1971)5; c) Convenzione internazionale del 26 ottobre 1961 sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di ra- diodiffusione (Convenzione di Roma)6. Inoltre, esse fanno il possibile per aderire a tali Convenzioni nonché ad altri accordi multilaterali che favoriscono la cooperazione nel settore della protezione dei diritti di proprietà industriale. 2. Le Parti contraenti vegliano affinché le procedure e gli strumenti adottati per proteggere i diritti di proprietà intellettuale da qualsiasi violazione, in particolare contro la contraffazione e la pirateria, siano non discriminatori, giusti ed equi. Tali provvedimenti non devono essere inutilmente complicati e costosi né comportare termini incongrui o dilazioni ingiustificate. Queste disposizioni comprendono se- gnatamente l’ingiunzione, un adeguato risarcimento del danno subìto dal titolare del diritto, nonché provvedimenti cautelari.
4 RS 0.232.04 5 RS 0.231.15 6 RS 0.231.171
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3. Fatti salvi i privilegi di cui godono i cittadini di altri Stati in virtù di un accordo sull’armonizzazione o sul riconoscimento reciproco delle legislazioni o di un accor- do per il promovimento della cooperazione nel settore della protezione dei diritti di proprietà intellettuale, ogni Parte contraente non assoggetta i cittadini dell’altra Parte a un trattamento meno favorevole di quello di cui fruiscono i cittadini di qual- siasi altro Stato terzo.
Art. 11 Deroghe 1. Fermo restando che le seguenti misure non siano applicate in modo da costituire una discriminazione arbitraria o ingiustificata negli scambi fra le Parti contraenti né una limitazione occulta delle transazioni commerciali, il presente Accordo non vieta alle Parti contraenti di adottare provvedimenti giustificati dal punto di vista della tutela: – della morale pubblica; – della salute o della vita di persone, animali e vegetali nonché della protezio- ne dell’ambiente; – della proprietà intellettuale; o qualsiasi altra misura di cui all’articolo XX del GATT. 2. Il presente Accordo non impedisce alle Parti contraenti di applicare misure giu- stificate dal disposto dell’articolo XXI del GATT.
Art. 12 Revisione dell’Accordo ed estensione del campo d’applicazione 1. Le Parti contraenti convengono di riesaminare le disposizioni del presente Accor- do su domanda di una di esse. La revisione può vertere in particolare sulle clausole di protezione dei diritti di proprietà intellettuale, al fine di assicurare una migliore protezione di tali diritti e di prevenire distorsioni degli scambi dovute ai diritti di proprietà intellettuale o di porre rimedio a simili distorsioni. 2. Le Parti contraenti si dichiarano disposte a sviluppare e approfondire le relazioni instaurate in virtù del presente Accordo e a estenderle a settori non coperti da quest’ultimo, quali i servizi e gli investimenti. Ogni Parte contraente può sottoporre al Comitato misto domande motivate a tale fine.
Art. 13 Cooperazione economica 1. Le Parti contraenti si adoperano per favorire e promuovere la cooperazione eco- nomica in settori d’interesse comune.
2. Tale cooperazione economica ha fra gli altri scopi quello di:
– consolidare e diversificare i legami economici fra le Parti contraenti; – contribuire allo sviluppo delle loro economie; – aprire l’accesso a nuove fonti di approvvigionamento e a nuovi mercati;
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– agevolare la collaborazione tra operatori economici al fine di promuovere le joint ventures, gli accordi sulla concessione di licenze e altre forme analoghe di cooperazione; – accelerare le trasformazioni strutturali in seno alle loro economie e consoli- dare la posizione della Repubblica del Kazakistan in materia di politica commerciale; – agevolare la partecipazione di piccole e medie imprese agli scambi e alla co- operazione; – promuovere e approfondire la cooperazione nel settore della proprietà intel- lettuale, segnatamente mediante l’istituzione di modalità appropriate di assi- stenza tecnica fra le rispettive autorità delle Parti contraenti; a tale scopo, le Parti contraenti coordinano le loro iniziative con le competenti organizza- zioni internazionali.
Art. 14 Comitato misto 1. È istituito un Comitato misto incaricato di provvedere all’esecuzione del presente Accordo. Il Comitato è composto di rappresentanti delle Parti contraenti, opera per mutuo consenso e si riunisce ogniqualvolta sia necessario, tuttavia almeno una volta all’anno, alternativamente in Svizzera e nella Repubblica del Kazakistan. È presie- duto, a turno, dal rappresentante della Parte contraente che ospita la riunione.
2. Il Comitato misto deve in particolare:
– verificare attentamente l’applicazione dell’Accordo, segnatamente per quan- to concerne l’interpretazione e l’esecuzione dei suoi disposti e la possibilità di estenderne il campo d’applicazione; – esaminare in senso favorevole i mezzi che meglio si prestano all’instau- razione di contatti diretti tra le imprese stabilite sul territorio delle Parti contraenti; – offrire un luogo d’incontro per consultazioni atte a risolvere i problemi che potrebbero sorgere tra le Parti contraenti; – esaminare questioni concernenti gli scambi tra le Parti contraenti; – valutare i progressi compiuti nell’ambito dell’espansione degli scambi e della cooperazione tra le Parti contraenti; – scambiare informazioni e previsioni commerciali, nonché informazioni se- condo l’articolo 8 (Trasparenza); – offrire un luogo d’incontro per le consultazioni di cui all’articolo 9 (Distor- sione del mercato); – offrire un luogo d’incontro per consultazioni su problemi bilaterali e avve- nimenti internazionali nell’ambito dei diritti di proprietà intellettuale; tali consultazioni possono parimenti svolgersi fra i periti delle Parti contraenti; – formulare e in seguito sottoporre alle autorità delle Parti contraenti emenda- menti al presente Accordo al fine di tener conto di nuovi sviluppi nonché delle raccomandazioni in merito all’esecuzione del presente Accordo e del-
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l’estensione del suo campo d’applicazione ai sensi dell’articolo 12 (Revisio- ne dell’Accordo ed estensione del campo d’applicazione); – promuovere la cooperazione economica conformemente all’articolo 13.
Art. 15 Applicazione territoriale Il presente Accordo si applica parimenti al Principato del Liechtenstein nella misura in cui tale Paese rimanga legato alla Confederazione Svizzera da un trattato di unio- ne doganale.
Art. 16 Entrata in vigore Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del mese seguente la data in cui le due Parti contraenti si sono reciprocamente notificate, per via diplomatica, che sono state soddisfatte le condizioni costituzionali o le altre condizioni legali richie- ste per l’entrata in vigore del presente Accordo.
Art. 17 Estinzione Il presente Accordo rimane in vigore fintantoché una delle Parti contraenti ne abbia comunicato l’estinzione all’altra Parte mediante notifica scritta. In tale caso, l’Accordo cessa di avere effetto sei mesi dopo la data in cui l’altra Parte contraente ha ricevuto la notifica scritta. L’estinzione del presente Accordo non pregiudica l’attuazione degli obblighi contrattuali tra operatori economici conclusi durante la durata di validità del presente Accordo.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto ad Alma-Ata, il 12 maggio 1994, in due esemplari originali in lingua kazaca, francese e inglese, tutti i testi facenti parimente fede. In caso di divergenza d’inter- pretazione prevale il testo inglese.
Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo della Repubblica del Kazakistan: Franz Blankart Akeschan Kazhegeldin
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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.