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AS 2002 209

Ordinanza del DATEC sui collegamenti di telecomunicazione al di fuori dei centri abitati

Ordinanza del DATEC sui collegamenti di telecomunicazione al di fuori dei centri abitati

Modifica del 19 dicembre 2001

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni ordina:

I L’ordinanza del DATEC del 15 dicembre 19971 sui collegamenti di telecomunica- zione al di fuori dei centri abitati è modificata come segue:

Ingresso visto l’articolo 22 dell’ordinanza del 31 ottobre 20012 sui servizi di telecomunica- zione (OST),

Art. 1 cpv. 2 2 Se il concessionario del servizio universale decide di stabilire il collegamento con un’altra tecnica (in particolare un collegamento radio punto-punto o una linea), as- sume i costi per l’approntamento del collegamento alla rete.

Art. 2 Collegamenti al di fuori dei centri abitati in luoghi non serviti dalla telefonia mobile In luoghi non serviti dalla telefonia mobile situati al di fuori dei centri abitati, di re- gola il concessionario del servizio universale stabilisce un collegamento optando per la soluzione più vantaggiosa dal punto di vista finanziario e tecnico, d’intesa con il committente. Se l’approntamento del collegamento alla rete provoca costi superiori a 20 000 franchi, il committente può essere obbligato ad assumere la parte dei costi che eccede tale importo.

Art. 2a Fatturazione delle prestazioni Per la fatturazione delle tasse di collegamento e delle comunicazioni per i collega- menti stabiliti conformemente agli articoli 1 e 2, il concessionario del servizio uni- versale applica gli stessi criteri (art. 26 OST) validi per gli utenti del servizio univer- sale nei centri abitati.

2001-1972 209

Collegamenti di telecomunicazione al di fuori dei centri abitati RU 2002

Art. 2b Collegamento digitale L’obbligo del concessionario del servizio universale di fornire tutte le prestazioni del servizio universale mediante un’interfaccia digitale su filo conformemente all’articolo 20 capoverso 2 OST sussiste al di fuori dei centri abitati unicamente nei luoghi in cui tali prestazioni vengono già fornite mediante un’interfaccia analogica su filo conformemente all’articolo 20 capoverso 1 OST.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2003.

19 dicembre 2001 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Moritz Leuenberger

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