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AS 2002 3335

Legge federale che rettifica il decreto federale concernente il controllo degli espianti

Legge federale che rettifica il decreto federale concernente il controllo degli espianti (art. 20 e 33)

del 21 giugno 2002

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 33 capoverso 2 della legge del 23 marzo 19621 sui rapporti fra i Consigli; visti il rapporto della Commissione di redazione del 1° maggio 20022 e il parere del Consiglio federale del 29 maggio 20023, decreta:

Art. 1 Il decreto federale del 22 marzo 19964 concernente il controllo degli espianti è mo- dificato come segue:

Art. 20 cpv. 3 e 4 3 Il Consiglio federale disciplina gli obblighi del titolare dell’autorizzazione per il trapianto sull’essere umano di espianti animali. Stabilisce segnatamente: a. l’obbligo di effettuare controlli medici costanti del ricevente di un espianto animale; b. l’obbligo di informare immediatamente le autorità competenti qualora ac- certi fatti rilevanti per la protezione della salute; c. l’obbligo di registrare tutti i dati rilevanti per la protezione della salute e di metterli a disposizione delle autorità competenti che ne fanno richiesta; d. la durata di conservazione dei dati registrati. 4 Il Consiglio federale può prescrivere un’autorizzazione per ogni singola importa- zione di cellule staminali.

Art. 33 cpv. 1 lett. a 1 Chiunque intenzionalmente o per negligenza e senza commettere un delitto giusta l’articolo 32: a. compie senz’autorizzazione atti per i quali è necessaria un’autorizzazione o non soddisfa le condizioni connesse ad un’autorizzazione (art. 18 cpv. 2 e 18a); … è punito con l’arresto o con la multa fino a 50 000 franchi.

2002-1166 3335

LF che rettifica il DF concernente il controllo degli espianti RU 2002

Art. 2

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Entra in vigore un giorno dopo la scadenza inutilizzata del termine di referendum o accettata che sia in votazione popolare.

Consiglio nazionale, 21 giugno 2002 Consiglio degli Stati, 21 giugno 2002 La presidente: Liliane Maury Pasquier Il presidente: Anton Cottier Il segretario: Christophe Thomann Il segretario: Christoph Lanz

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 17 ottobre 20025. 2 Conformemente al suo articolo 2 capoverso 2, la presente legge entra in vigore il 18 ottobre 2002.

18 ottobre 2002 Cancelleria federale

5 FF 2002 3967