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AS 2002 3482

Ordinanza sulla radiotelevisione

Ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV)

Modifica del 1o maggio 2002

Il Consiglio federale ordina:

I L’ordinanza del 6 ottobre 19971 sulla radiotelevisione è modificata come segue:

Art. 44 cpv. 1 1 Le tasse di ricezione mensili, imposta sul valore aggiunto non compresa, ammon- tano a: Franchi

a. per la ricezione privata di programmi radiofonici 13.75 b. per la ricezione professionale di programmi radiofonici 18.20 c. per la ricezione privata di programmi televisivi 22.90 d. per la ricezione professionale di programmi televisivi 30.35

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2003.

1o maggio 2002 In nome de Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 784.401

3482 2002-0983

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