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AS 2002 3666

Legge federale sul collocamento e il personale a prestito

Legge federale sul collocamento e il personale a prestito (Legge sul collocamento, LC)

Modifica del 21 giugno 2002

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 9 gennaio 20021, decreta:

I La legge federale del 6 ottobre 19892 sul collocamento è modificata come segue:

Art. 10 cpv. 2 2 I Cantoni prevedono una procedura semplice e rapida per le controversie derivanti dal rapporto di collocamento, insorte tra il collocatore e la persona in cerca di im- piego e il cui valore litigioso non supera 30 000 franchi. Il valore litigioso è deter- minato secondo l’ammontare della pretesa dedotta in giudizio, senza riguardo alle conclusioni riconvenzionali.

Art. 23 cpv. 2 2 I Cantoni prevedono una procedura semplice e rapida per le controversie derivanti dal rapporto di lavoro, insorte tra il prestatore e il lavoratore e il cui valore litigioso non supera 30 000 franchi. Il valore litigioso è determinato secondo l’ammontare della pretesa dedotta in giudizio, senza riguardo alle conclusioni riconvenzionali.

II

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 21 giugno 2002 Consiglio degli Stati, 21 giugno 2002 La presidente: Liliane Maury Pasquier Il presidente: Anton Cottier Il segretario: Christophe Thomann Il segretario: Christoph Lanz

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