Lexipedia

AS 2002 3931

Ordinanza concernente le misure da prendere per prevenire gli infortuni nell'edilizia in caso d'impiego di ponti sospesi a piattaforma mobile per lavori di intonacatura, pittura ecc.

Ordinanza concernente le misure da prendere per prevenire gli infortuni nell’edilizia in caso d’impiego di ponti sospesi a piattaforma mobile per lavori di intonacatura, pittura ecc.

Modifica dell’11 settembre 2002

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 27 maggio 19491 concernente le misure da prendere per prevenire gli infortuni nell’edilizia in caso d’impiego di ponti sospesi a piattaforma mobile per lavori di intonacatura, pittura ecc. è modificata come segue:

Ingresso visto l’articolo 83 capoverso 1 della legge federale del 20 marzo 19812 sull’assicura- zione contro gli infortuni (LAINF),

Art. 12 Deroghe L’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni può, in casi speciali, consentire deroghe alle disposizioni della presente ordinanza o prescrivere altre misure mediante istruzioni individuali.

Art. 13 Sanzioni penali e Le infrazioni alle prescrizioni della presente ordinanza sono soggette misure coercitive alle pene e alle misure coercitive di cui agli articoli 92, 112 e 113 LAINF.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2003.

11 settembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Ordinanza concernente le misure da prendere per prevenire gli infortuni nell'edilizia in caso d'impiego di ponti sospesi a piattaforma mobile per lavori di intonacatura, pittura ecc. | Lexipedia | Lexipedia