AS 2003 3224
Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina relativo ai trasporti transfrontalieri su strada di persone e merci (con Protocollo)
Traduzione1
Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Gabinetto dei Ministri dell’Ucraina relativo ai trasporti transfrontalieri su strada di persone e merci
Concluso il 30 ottobre 2000 Entrato in vigore mediante scambio di note il 18 febbraio 2002
Il Consiglio federale svizzero e il Gabinetto dei Ministri dell’Ucraina, qui di seguito detti «Parti contraenti», animati dal desiderio di facilitare i trasporti su strada di persone e merci tra i due Stati e in transito attraverso il loro territorio, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Campo d’applicazione Le disposizioni del presente Accordo si applicano ai trasporti di persone e di merci che, in provenienza o a destinazione del territorio di una Parte contraente o in tran- sito attraverso questo territorio, sono effettuati per mezzo di veicoli immatricolati nel territorio dell’altra Parte contraente.
Art. 2 Definizioni 1. Per «trasportatore» s’intende una persona fisica o giuridica che, in Svizzera o in Ucraina, ha il diritto di effettuare trasporti internazionali su strada di persone o merci, conformemente alle disposizioni legali in vigore nel suo Paese.
2. Per «veicolo» s’intende un veicolo stradale a propulsione meccanica, nonché
eventualmente il suo rimorchio o semirimorchio adibiti al trasporto di: a) oltre nove viaggiatori seduti, conducente compreso; b) merci. 3. Per «autorizzazione» s’intende ogni documento giuridicamente richiesto secondo la legge applicabile da ciascuna delle Parti contraenti e che permetta l’accesso, il transito e la circolazione dei veicoli sul territorio dell’altra Parte contraente. 4. Per «servizi navetta» s’intendono le corse del trasporto turistico mediante le quali gruppi di viaggiatori precedentemente costituitisi sono deposti in un luogo di desti- nazione comune e ricondotti al luogo di partenza comune mediante una corsa suc- cessiva effettuata dalla stessa impresa.
RS 0.741.619.767
1 Dal testo originale francese (RO 2003 3224).
3224 2002-1488
Trasporti transfrontalieri su strada di persone e merci. Acc. con l’Ucraina RU 2003
Art. 3 Trasporti di persone 1. I trasporti occasionali di persone sono esenti dall’obbligo dell’autorizzazione se adempiono le seguenti condizioni: a) il trasporto degli stessi gruppi di persone con lo stesso veicolo durante tutto il viaggio i cui punti di partenza e di arrivo sono situati nello Stato d’imma- tricolazione del veicolo, sempreché nessuna persona sia presa a carico o fatta scendere lungo il percorso o alle fermate situate fuori di detto Paese (circuito a porte chiuse); o il trasporto di un gruppo di persone da un luogo situato nello Stato d’imma- tricolazione del veicolo a un luogo situato nel territorio dell’altra Parte con- traente, sempreché il veicolo lasci vuoto il territorio di questo Stato; o b) il trasporto di un gruppo di persone da un luogo situato nel territorio del- l’altra Parte contraente a un luogo situato nello Stato d’immatricolazione del veicolo, a condizione che il servizio sia preceduto da un viaggio a vuoto all’andata e che i viaggiatori: – siano raggruppati mediante contratti di trasporto conclusi prima del loro arrivo nel Paese in cui si effettua la presa a carico, o – siano stati precedentemente condotti dallo stesso trasportatore, alle condizioni indicate nella lettera b), nel Paese in cui sono ripresi a carico e siano trasportati in un altro Paese, o – siano stati invitati a recarsi nell’altra Parte contraente, quando le spese di trasporto sono a carico dell’invitante. I viaggiatori devono formare un gruppo omogeneo che non può essere stato costituito unicamente in vista di questo viaggio; c) i viaggi in transito attraverso il territorio dell’altra Parte contraente. 2. I trasporti di persone sono esenti dall’obbligo di autorizzazione se adempiono le condizioni seguenti: – i servizi navetta con alloggio in transito attraverso il territorio dell’altra Parte contraente o a destinazione di quest’ultimo; nonché – i viaggi a vuoto dei veicoli che sono effettuati in rapporto con i servizi navetta. 3. I trasporti di cui ai numeri 1 e 2 sono attestati da un documento di controllo. 4. I trasporti diversi da quelli nominati ai numeri 1 e 2 sono sottoposti all’obbligo dell’autorizzazione a norma del diritto nazionale delle Parti contraenti. Le autorizza- zioni sono concesse fatta salva la reciprocità.
Art. 4 Trasporti di merci Ogni trasportatore di una Parte contraente ha il diritto, per mezzo di un’autorizza- zione, di importare temporaneamente un veicolo vuoto o carico sul territorio dell’al- tra Parte contraente, per trasportare merci: a) tra un luogo del territorio di una Parte contraente e un luogo del territorio dell’altra Parte contraente; o
Trasporti transfrontalieri su strada di persone e merci. Acc. con l’Ucraina RU 2003
b) dal territorio dell’altra Parte contraente verso uno Stato terzo o da uno Stato terzo verso il territorio dell’altra Parte contraente; o c) in transito attraverso il territorio dell’altra Parte contraente.
Art. 5 Applicazione della legislazione nazionale Per tutte le questioni non disciplinate dal presente Accordo, i trasportatori e i con- ducenti di veicoli di una Parte contraente che si trovano sul territorio dell’altra Parte contraente, ne devono osservare le leggi e i regolamenti vigenti che vanno applicati in modo non discriminante.
Art. 6 Divieto di trasporti interni I trasportatori di una Parte contraente non sono autorizzati a effettuare trasporti di persone e merci fra due luoghi situati sul territorio dell’altra Parte contraente. La Commissione mista di cui all’articolo 10 può introdurre deroghe in merito.
Art. 7 Infrazioni 1. Le autorità competenti delle Parti contraenti provvedono affinché i trasportatori rispettino le disposizioni del presente Accordo. 2. I trasportatori e i conducenti di veicoli che, sul territorio dell’altra Parte con- traente, hanno violato disposizioni del presente Accordo o leggi e regolamenti ivi validi sui trasporti stradali o la circolazione stradale, su domanda delle autorità competenti di questo Stato possono essere oggetto delle seguenti misure, che devono essere eseguite dalle autorità dello Stato d’immatricolazione del veicolo: a) avvertimento; b) revoca, a titolo temporaneo, parziale o totale, del diritto di effettuare trasporti sul territorio della Parte contraente dove l’infrazione è stata commessa.
3. L’autorità che ha preso una misura conformemente al numero 2 ne informa
l’autorità competente dell’altra Parte contraente. 4. Sono salve le sanzioni che possono essere applicate ai contravventori, in virtù della legislazione nazionale, dai tribunali o dalle autorità competenti della Parte contraente sul cui territorio le infrazioni sono state commesse.
Art. 8 Autorità competenti Le Parti contraenti si notificano reciprocamente gli organi competenti responsabili dell’applicazione del presente Accordo, i quali comunicano direttamente.
Art. 9 Modalità d’applicazione Le autorità competenti delle Parti contraenti si accordano sulle modalità di applica- zione del presente Accordo per mezzo di un Protocollo2 che è stabilito contempora- neamente al presente Accordo e ne fa parte integrante.
2 Questo Protocollo non è pubblicato nella RU.
Trasporti transfrontalieri su strada di persone e merci. Acc. con l’Ucraina RU 2003
Art. 10 Commissione mista 1. Gli organi competenti delle Parti contraenti istituiscono una Commissione mista specializzata per trattare questioni derivanti dall’applicazione del presente Accordo.
2. Questa Commissione è competente per modificare o completare il Protocollo di
cui all’articolo 9, nel rispetto dei principi del presente Accordo. 3. Le autorità competenti di una delle Parti contraenti possono domandare la con- vocazione della Commissione mista, la quale si riunisce una volta all’anno alternati- vamente sul territorio di ciascuna Parte contraente.
Art. 11 Applicazione al Principato del Liechtenstein
1. Conformemente al desiderio del Governo del Principato del Liechtenstein, il
presente Accordo si estende parimenti al Principato fintantoché esso resterà legato alla Svizzera dal Trattato di unione doganale conchiuso il 29 marzo 19233 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein.
2. La Svizzera s’impegna ad annunciare alla Parte ucraina qualsiasi denuncia del
trattato summenzionato almeno 3 mesi prima della scadenza.
Art. 12 Entrata in vigore e durata di validità 1. Il presente Accordo entra in vigore non appena ciascuna Parte contraente abbia notificato all’altra di essersi conformata alle prescrizioni nazionali relative alla conclusione e alla messa in vigore degli accordi internazionali.
2. L’Accordo è valido per una durata indeterminata; può essere denunciato da
ciascuna Parte contraente per la fine di un anno civile con un preavviso scritto di almeno tre mesi. In tal caso, l’Accordo cesserà di essere in vigore il primo giorno dell’anno successivo.
In fede di che, i plenipotenziari debitamente autorizzati dai loro Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Kiev il 30 ottobre 2000 in lingua francese e ucraina, i due testi facenti pari- menti fede.
Per il Per il Consiglio federale svizzero: Gabinetto dei Ministri dell’Ucraina: Joseph Deiss Leonid Dokil
3 RS 0.631.112.514
Trasporti transfrontalieri su strada di persone e merci. Acc. con l’Ucraina RU 2003
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