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AS 2003 3485

Ordinanza concernente le bandiere, gli stendardi e le insegne dell'esercito

Ordinanza concernente le bandiere, gli stendardi e le insegne dell’esercito

del 10 settembre 2003

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 115 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19951, ordina:

Art. 1 Vessilli

1 Una bandiera equiparata a un vessillo è assegnata:

a. ai corpi di truppa della fanteria; b. ai corpi di truppa delle truppe del genio; c. ai corpi di truppa delle truppe di salvataggio; d. ai corpi di truppa delle truppe sanitarie; e. ai corpi di truppa delle truppe della sicurezza militare; f. alle truppe per impieghi di promovimento della pace all’estero.

2 Uno stendardo equiparato a un vessillo è assegnato agli altri corpi di truppa.

Art. 2 Struttura dei vessilli

1 I vessilli riproducono lo stemma della Confederazione Svizzera conformemente

alla risoluzione federale del 12 dicembre 18892 sullo stemma della Confederazione.

2 Essi sono armati di una cravatta dai colori della Confederazione.

3 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) disciplina mediante istruzioni i dettagli della struttura dei vessilli.

Art. 3 Bandiere, stendardi e insegne

1 Il DDPS può prevedere l’assegnazione di una bandiera o di uno stendardo a ele-

menti strutturali del settore dipartimentale Difesa e dell’esercito non menzionati all’articolo 1, eccettuate le unità di truppa, nonché l’assegnazione di un’insegna agli alti ufficiali superiori. 2 Le bandiere, gli stendardi e le insegne di cui al capoverso 1 non sono vessilli.

3 Il DDPS disciplina mediante istruzioni la struttura delle bandiere, degli stendardi e delle insegne.

RS 514.28

2003-0288 3485

Ordinanza concernente le bandiere, gli stendardi e le insegne dell’esercito RU 2003

Art. 4 Disposizioni finali 1 Il DDPS disciplina mediante istruzioni l’utilizzo dei vessilli, delle bandiere, degli stendardi e delle insegne. Può delegare tale disciplinamento al capo dell’esercito.

2 L’ordinanza del 17 novembre 19823 concernente le bandiere e gli stendardi

dell’esercito è abrogata.

3 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.

10 settembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

3 RU 1982 2039

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