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AS 2004 5395

Ordinanza del DATEC sulla messa in vigore del regolamento per il trasporto di materie pericolose sul Reno (ADNR)

Ordinanza del DATEC sulla messa in vigore del regolamento per il trasporto di materie pericolose sul Reno (ADNR)

Modifica del 13 dicembre 2004

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, visto l’articolo 28 capoverso 1 della legge federale del 3 ottobre 19751 sulla navigazione interna; in esecuzione della risoluzione 2004-II-23 della Commissione centrale per la navigazione sul Reno, ordina:

I L’ordinanza del DATEC del 26 settembre 20022 sulla messa in vigore del regola- mento per il trasporto di materie pericolose sul Reno (ADNR) è modificata come segue:

Art. 2 1 Il Cantone di Basilea Città, rappresentato dalla Direzione della navigazione renana di Basilea (Rheinschifffahrtsdirektion Basel), è incaricato dell’esecuzione del rego- lamento del 29 novembre 20013 per il trasporto di materie pericolose sul Reno, fatte salve le prescrizioni del capoverso 2. 2 Le autorità competenti ai sensi dei seguenti numeri del regolamento per il trasporto di materie pericolose sul Reno sono: – L’Ufficio federale delle acque e della geologia per i numeri: 1.5.1.1.1 1.5.1.1.2 1.8.1.6 1.8.4 (in collaborazione con la Direzione della navigazione renana di Basilea) 1.8.5.2 1.9 – l’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte per il numero: 1.2.1

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