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AS 2004 659

Ordinanza dell'UFAB concernente i limiti dei costi e gli importi dei mutui per gli oggetti locativi o in proprietà

Ordinanza dell’UFAB concernente i limiti dei costi e gli importi dei mutui per gli oggetti locativi o in proprietà

del 27 gennaio 2004

L’Ufficio federale delle abitazioni, visti gli articoli 8 capoverso 2, 16 capoverso 2 e 24 capoverso 4 della legge federale del 21 marzo 20031 che promuove un’offerta di alloggi a pigioni e prezzi moderati (LPrA), ordina:

Sezione 1: Limiti dei costi

Art. 1 Principio L’Ufficio federale delle abitazioni (Ufficio federale) classifica in una graduatoria di costi l’ubicazione di un’abitazione secondo la qualità del luogo d’insediamento. Esso verifica periodicamente tale classificazione.

Art. 2 Calcolo del numero di vani La cucina e il bagno non sono presi in considerazione nel calcolo del numero di vani di un’abitazione.

Art. 3 Limiti dei costi per le abitazioni locative 1 Per i mutui diretti, i mutui di fondi di rotazione e le fideiussioni accordati per la costruzione di abitazioni locative nuove o per il rinnovo di abitazioni locative esi- stenti, i costi d’impianto o di rinnovo computabili non possono superare i livelli seguenti secondo la graduatoria:

Grandezza dell’abitazione Livello I Livello II Livello III Livello IV Livello V Livello VI

Abitazione di 1 vano 110 000 130 000 150 000 170 000 190 000 210 000 Abitazione di 2 vani 160 000 185 000 210 000 235 000 260 000 285 000 Abitazione di 3 vani 210 000 240 000 270 000 300 000 330 000 360 000 Abitazione di 4 vani 270 000 305 000 340 000 375 000 410 000 445 000 Abitazione di 5 vani 330 000 370 000 410 000 450 000 490 000 530 000

RS 842.4 1 RS 842; RU 2003 3083

2003-2736 659

Limiti dei costi e gli importi dei mutui per gli oggetti locativi o in proprietà. RU 2004 O dell’UFAB

2 Entro i limiti dei costi fissati al capoverso 1, la pigione ottenibile per abitazioni comparabili nella rispettiva ubicazione è determinante per il riconoscimento dei costi.

Art. 4 Limiti dei costi per gli oggetti in proprietà 1 Per i mutui diretti e i mutui di fondi di rotazione accordati per l’acquisto di abita- zioni in proprietà per piani, i costi d’impianto computabili non possono superare i livelli seguenti secondo la graduatoria:

Grandezza dell’abitazione Livello I Livello II Livello III Livello IV Livello V Livello VI

Abitazione di 2 vani 200 000 225 000 250 000 275 000 300 000 325 000 Abitazione di 3 vani 250 000 280 000 310 000 340 000 370 000 400 000 Abitazione di 4 vani 305 000 340 000 375 000 410 000 445 000 480 000 Abitazione di 5 vani 360 000 400 000 440 000 480 000 520 000 560 000

2 Per i mutui diretti e i mutui di fondi di rotazione accordati per le case a schiera e le case unifamiliari, i costi d’impianto computabili non possono superare i livelli seguenti secondo la graduatoria:

Grandezza dell’abitazione Livello I Livello II Livello III Livello IV Livello V Livello VI

Abitazione di 3 vani 330 000 370 000 410 000 450 000 490 000 530 000 Abitazione di 4 vani 375 000 425 000 475 000 525 000 575 000 625 000 Abitazione di 5 vani 450 000 505 000 560 000 615 000 670 000 725 000

3 In caso di acquisto di un oggetto in proprietà di più di cinque anni, sempreché la manutenzione sia normale, i limiti dei costi sono abbassati come segue: a. 0,7 percento del limite dei costi all’anno per gli anni da 0 a 10; b. 0,9 percento del limite dei costi all’anno per gli anni da 11 a 20; e c. 1,2 percento del limite dei costi all’anno per ogni ulteriore anno. 4 Per gli oggetti che vengono promossi mediante fideiussioni accordate dalle coope- rative di fideiussione ipotecaria, l’Ufficio federale può aumentare i limiti dei costi nella misura del 20 percento al massimo.

Art. 5 Limiti dei costi per le aree di parcheggio e i locali secondari 1 Per le aree di parcheggio e i locali secondari appartenenti a oggetti locativi e a oggetti in proprietà, i costi d’impianto computabili non possono superare i livelli seguenti secondo la graduatoria:

Limiti dei costi e gli importi dei mutui per gli oggetti locativi o in proprietà. RU 2004 O dell’UFAB

Livello I + II Livello III + IV Livello V + VI

Garage o posteggio in un’autorimessa 23 000 25 000 28 000 Parcheggio coperto 13 000 16 000 20 000 Parcheggio all’aperto 5 000 6 000 8 000 Locale secondario 10 000 13 000 16 000

2 Di regola, i costi d’impianto computabili per le abitazioni locative corrispondono ai costi di un garage, di un posteggio in un’autorimessa, di un parcheggio coperto o di un parcheggio all’aperto per ogni abitazione e a un locale secondario per tre appartamenti. Se l’offerta differisce eccessivamente da questa norma, essa deve essere ritirata dal progetto con la motivazione che si tratta di abitazioni in proprietà per piani ed essere finanziata separatamente. 3 I costi d’impianto computabili per gli oggetti in proprietà corrispondono ai costi per un posteggio in un garage, in un’autorimessa o per un parcheggio coperto non- ché per un parcheggio all’aperto o per un locale secondario.

Art. 6 Aumento dei limiti dei costi per misure speciali I limiti dei costi fissati agli articoli 3 e 4 sono aumentati nella misura del 5 percento al massimo per: a. misure speciali di tecnica energetica; b. misure edilizie speciali adeguate alle esigenze delle persone anziane o inva- lide.

Sezione 2: Importi dei mutui

Art. 7 Mutui per le abitazioni locative 1 Per la costruzione di abitazioni locative nuove vengono versati i seguenti importi sotto forma di mutui: a. abitazione di 2 vani 70 000 b. abitazione di 3 vani 90 000 c. abitazione di 4 vani 115 000 d. abitazione di 5 vani 135 000 2 Per le abitazioni di 1 vano vengono versati mutui soltanto in casi eccezionali. Il mutuo ammonta a 50 000 franchi al massimo. 3 Per il rinnovo di abitazioni locative esistenti, il mutuo ammonta al massimo al 75 percento degli investimenti per migliorie di valorizzazione riconosciuti come tali dal Servizio competente. L’importo dei mutui fissato al capoverso 1 costituisce il limite superiore.

Limiti dei costi e gli importi dei mutui per gli oggetti locativi o in proprietà. RU 2004 O dell’UFAB

Art. 8 Mutui per gli oggetti in proprietà

1 Per la costruzione di nuove abitazioni in proprietà vengono versati i seguenti

importi sotto forma di mutui: a. abitazione di 2 e di 3 vani 40 000 b. abitazione di 4 vani 60 000 c. abitazione di 5 vani 80 000

2 Per il rinnovo di abitazioni in proprietà, il mutuo ammonta al massimo al

50 percento degli investimenti per migliorie di valorizzazione riconosciuti come tali dal Servizio competente. L’importo dei mutui fissato al capoverso 1 costituisce il limite superiore.

Sezione 3: Entrata in vigore

Art. 9 La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2004.

27 gennaio 2004 Ufficio federale delle abitazioni: Peter Gurtner

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