AS 2005 2481
Ordinanza del DDPS sulla valutazione delle funzioni particolari nel DDPS
Ordinanza del DDPS sulla valutazione delle funzioni particolari nel DDPS (Ordinanza sulla valutazione delle funzioni nel DDPS)
del 21 giugno 2005
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS); d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze (DFF); visto l’articolo 52 capoverso 5 dell’ordinanza del 3 luglio 20011 sul personale federale (OPers), ordina:
Art. 1 Oggetto
1 La
presente ordinanza disciplina l’assegnazione delle funzioni particolari del DDPS a una classe di stipendio secondo l’articolo 36 OPers.
2 Le valutazioni delle funzioni figurano negli allegati 1 a 10.
Art. 2 Basi per la valutazione 1 I criteri determinanti per la valutazione sono la formazione preliminare richiesta, l’entità dei compiti e delle esigenze, le responsabilità e i rischi inerenti alla funzione. La valutazione della funzione tiene inoltre conto dell’estensione della specializza- zione, della diversità e della complessità dei compiti nonché delle esigenze in mate- ria di condotta. 2 I compiti definiti nella descrizione della funzione costituiscono la base per la valutazione della funzione. Se una funzione comprende compiti di varia natura, la valutazione della funzione si fonda in primo luogo sui compiti che assorbono la parte preponderante del tempo di lavoro. Gli altri compiti sono adeguatamente considerati. 3 Le funzioni caratterizzate da condizioni e compiti paragonabili hanno la medesima valutazione. Per le funzioni presenti in un’unità organizzativa soltanto in maniera isolata sono eseguiti confronti con altre unità organizzative. 4 La supplenza permanente e integrale del superiore è di regola rimunerata con una classe di stipendio supplementare. 5 Ove sia richiesta una formazione specifica per un posto, tale requisito è considerato soddisfatto se la formazione o il perfezionamento sono stati conclusi con successo. 6 La valutazione e l’assegnazione di singoli posti a una classe di stipendio tra la diciottesima e la trentottesima avvengono d’intesa con gli organi di valutazione di
RS 172.220.111.343.1 1 RS 172.220.111.3
2005-0729 2481
Ordinanza sulla valutazione delle funzioni nel DDPS RU 2005
cui all’articolo 53 lettere a e b OPers. Le classificazioni di singoli posti nelle classi di stipendio ventottesima e superiori, di cui alla presente ordinanza, si fondano su valutazioni del DFF in base a raccomandazioni della Commissione di coordinamen- to per la classificazione delle funzioni superiori.
Art. 3 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del DDPS del 14 novembre 20012 sulla valutazione delle funzioni particolari nel DDPS è abrogata.
Art. 4 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2005.
21 giugno 2005 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Samuel Schmid
2 RU 2002 83, 2003 1278
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Allegato 1 (art. 1)
Scuola guida militare
Numero Funzione, criteri di valutazione Classe di stipendio
1 Maestro/maestra di guida 16
Maestri di guida titolari di una licenza federale per maestro conducente e di un’autorizzazione per maestri conducenti, impiegati a tempo pieno in qualità di maestri di guida.
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Allegato 2 (art. 1)
Cartografia
Numero Funzione, criteri di valutazione Classe di stipendio
1 Cartografo/cartografa 16
Cartografi in possesso di un attestato federale di capacità o che hanno concluso con successo una formazione equipollente, ai quali sono affidati compiti inerenti alla cartografia topografica o tematica oppure che nel campo specialistico della cartografia militare svolgono lavori cartografici che pongono esigenze più elevate.
2 Cartografo/cartografa 18
Cartografi che eseguono compiti difficili nell’ambito della carto- grafia topografica, tematica o militare e che sono impiegati in maniera versatile.
3 Maestro cartografo/maestra cartografa 19
Cartografi che eseguono lavori cartografici particolarmente difficili.
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Allegato 3 (art. 1)
Militari di professione
Numero Funzione, criteri di valutazione Classe di stipendio
1 Ufficiale di professione 15
Aspiranti ufficiali di professione in possesso di una maturità federale o cantonale durante il ciclo di studi di bachelor all’Accademia militare del Politecnico federale di Zurigo (ACMIL).
2 Ufficiale di professione 18
Aspiranti ufficiali di professione in possesso di un diploma universi- tario o di un diploma di una scuola universitaria professionale durante il corso di diploma all’ACMIL.
3 Ufficiale di professione (ufficiale d’istruzione) 22
Ufficiali di professione che hanno concluso con successo il corso di formazione di base per ufficiali d’istruzione e che sono impiegati in qualità di comandanti di compagnia (cdt cp)/ufficiali di professione d’unità o in qualità di insegnanti specialisti. (Gruppo d’impiego 1)
4 Ufficiale di professione 22
Ufficiali di professione che hanno concluso con successo la formazione di base all’ACMIL (ciclo di studi di bachelor, corso di diploma) e che sono impiegati in qualità di ufficiali di professione d’unità in scuole e corsi, in qualità di capiclasse in scuole per i quadri e scuole specializzate oppure in qualità di ufficiali di professione della musica militare. (Gruppo d’impiego 1)
5 Ufficiale di professione 24
Ufficiali di professione della musica militare impiegati in qualità di capi dell’esercizio/dell’istruzione della musica militare.
6 Ufficiale di professione 26
Ufficiali di professione che hanno concluso con successo la formazione di base all’ACMIL (ciclo di studi di bachelor, corso di diploma) e che sono impiegati – in maniera versatile, in settori militari centrali e nell’intera gamma della loro istruzione – in qualità di ufficiali di professione d’unità in scuole e corsi, in qualità di ufficiali di professione in stati maggiori incaricati delle prove, in
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Numero Funzione, criteri di valutazione Classe di stipendio
qualità di capiclasse in scuole per i quadri e scuole specializzate oppure in funzioni di stato maggiore. (Gruppo d’impiego 2)
7 Ufficiale di professione 27
Ufficiali di professione che hanno concluso con successo la formazione di base all’ACMIL (ciclo di studi di bachelor, corso di diploma) e il corso di formazione supplementare I (Cfo suppl I) e che sono impiegati in qualità di sostituti del comandante di scuola (sost cdt scuola), in qualità di sost cdt cen recl, in qualità di capiclasse nel comando dell’Istruzione superiore dei quadri dell’esercito (ISQ) oppure in funzioni equipollenti in seno a stati maggiori. (Gruppo d’impiego 3)
8 Ufficiale di professione 28
Ufficiali di professione che hanno concluso con successo la formazione di base all’ACMIL (ciclo di studi di bachelor, corso di diploma) e il Cfo suppl II e che sono impiegati in qualità di sost cdt della Scuola per sottufficiali di professione dell’esercito (SSPE), cdt di scuola in piccole scuole, cdt del Centro di competenza (CC) musica militare, cdt ufficio coord reg ter 2, cdt del Centro d’istruzione delle truppe meccanizzate (CIM), cdt della piazza d’armi di Berna, cdt Centro d’istruzione dell’artiglieria (CIA) Est, cdt CC formazione di guida dell’esercito (CC FGEs) oppure in funzioni equipollenti in seno a stati maggiori. (Gruppo d’impiego 3+)
9 Ufficiale di professione 29
Ufficiali di professione che hanno concluso con successo la formazione di base all’ACMIL (ciclo di studi di bachelor, corso di diploma) e il Cfo suppl II e che sono impiegati in qualità di cdt scuola, cdt cen recl, cdt Cfo sottufficiali superiori, cdt CC servizio veterinario dell’esercito, cdt corsi di formazione ACMIL, cdt di corsi di formazione della truppa, di corsi di formazione di stato maggiore e di corsi di formazione tecnica, cdt del simulatore di condotta, cdt ufficio coord reg ter (1, 3 e 4), cdt CIA Ovest/cdt pz armi, cdt della piazza d’armi di Thun, addetti alla difesa oppure in funzioni equipollenti in seno a stati maggiori. (Gruppo d’impiego 4)
10 Ufficiale di professione 30
Ufficiali di professione che hanno concluso con successo la formazione di base all’ACMIL (ciclo di studi di bachelor, corso di diploma) e il Cfo suppl II e che sono impiegati in qualità di sost cdt
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Numero Funzione, criteri di valutazione Classe di stipendio
di una formazione d’addestramento (FOA), cdt del Centro d’istruzione delle Forze terrestri, cdt CC servizio alpino dell’esercito, cdt cdo gran oppure in funzioni equipollenti in seno a stati maggiori. (Gruppo d’impiego 5)
11 Ufficiale di professione 31
Ufficiali di professione che hanno concluso con successo la formazione di base all’ACMIL (ciclo di studi di bachelor, corso di diploma) e il Cfo suppl II e che sono impiegati in qualità di sost capi dell’istruzione/capi di stato maggiore, cdt dei CC SWISSINT e ABC, cdt della SSPE oppure in funzioni equipollenti in seno a stati maggiori. (Gruppo d’impiego 5)
12 Sottufficiale di professione 13
Aspiranti sottufficiali di professione che hanno concluso con successo un tirocinio della durata di almeno tre anni o una formazione equipollente e che rivestono il grado di sottufficiale superiore, durante la formazione di base di sottufficiale di professione.
13 Sottufficiale di professione 15
Sottufficiali di professione che hanno concluso con successo la formazione di base presso la SSPE e che sono impiegati in qualità di insegnanti specialisti in scuole, corsi di formazione e corsi oppure in funzioni equipollenti in seno a stati maggiori. (Gruppo d’impiego 1)
14 Sottufficiale di professione 19
Sottufficiali di professione impiegati in maniera versatile, nell’intera gamma della loro istruzione, come insegnanti specialisti o come appo istr, amministratori di scuola, maestri di guida dell’esercito, capi servizi/circol e trsp/monitori sportivi militari in scuole, corsi e corsi di formazione, capi Organizzazione Cfo ISQ oppure sottufficiali di professione pz armi. (Gruppo d’impiego 2)
15 Sottufficiale di professione 20
Sottufficiali di professione che esercitano una funzione con elevate responsabilità a livello tecnico e d’istruzione. (Gruppo d’impiego 2+)
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Numero Funzione, criteri di valutazione Classe di stipendio
16 Sottufficiale di professione 21
Sottufficiali di professione che hanno concluso con successo il Cfo suppl I e che sono impiegati in qualità di capi settore specialistico, capiclasse in scuole per i quadri, monitori sportivi militari/di sport di punta oppure in funzioni equipollenti in seno a stati maggiori. (Gruppo d’impiego 3)
17 Sottufficiale di professione 22
Sottufficiali di professione che hanno concluso con successo il Cfo suppl II e che sono impiegati in qualità di capiclasse presso la SSPE, di aiuti di comando di cdt scuola o di responsabili Cfo FGEs. (Gruppo d’impiego 4)
18 Sottufficiale di professione 23
Sottufficiali di professione che hanno concluso con successo il Cfo suppl II e che sono impiegati in qualità di aiuti cdo livello D, FT e FA, BLEs, ISQ, capi dell’istruzione, cdt FOA oppure in qualità di capicorso presso la SSPE. (Gruppo d’impiego 5)
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Allegato 4 (art. 1)
Militari a contratto temporaneo
Numero Funzione, criteri di valutazione Classe di stipendio
1 Soldato a contratto temporaneo 7
Soldati a contratto temporaneo che hanno concluso con successo l’istruzione a soldato (sdt, app o app capo) e che sono impiegati in diverse funzioni di soldato.
2 Sottufficiale a contratto temporaneo 9
Sottufficiali a contratto temporaneo che hanno concluso con successo l’istruzione a capogruppo (cpl, sgt o sgt capo) e che sono impiegati in qualità di capiteam, capisettore, specialisti, capigruppo, cdt veic, capi sist armi e ap, sost capo sez, capi mezze sez, capi patt.
3 Sottufficiale a contratto temporaneo 12
Sottufficiali a contratto temporaneo che hanno concluso con successo l’istruzione a sergente maggiore capo, sergente maggiore o furiere e che sono impiegati in qualità di sergenti maggiori d’unità, sottufficiali tecnici oppure in qualità di furieri d’unità.
4 Sottufficiale a contratto temporaneo 13
Sottufficiali a contratto temporaneo che hanno concluso con successo l’istruzione a capo sez log e che sono impiegati in quanto tali.
5 Ufficiale a contratto temporaneo 13
Ufficiali a contratto temporaneo che hanno concluso con successo l’istruzione a capo sez e che sono impiegati in qualità di sost cdt U, capo sez o uff sub in seno a stati maggiori.
6 Ufficiale a contratto temporaneo 15
Ufficiali a contratto temporaneo che hanno concluso con successo l’istruzione a cdt U e che sono impiegati in qualità di ufficiali in seno a stati maggiori.
7 Ufficiale a contratto temporaneo 16
Ufficiali a contratto temporaneo che hanno concluso con successo l’istruzione a cdt U e che sono impiegati in quanto tali.
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Numero Funzione, criteri di valutazione Classe di stipendio
8 Ufficiale a contratto temporaneo 24
Giudici istruttori militari che, in qualità di organi di perseguimento penale della giustizia militare, eseguono inchieste penali nell’ambito della giurisdizione militare, segnatamente negli ambiti del Codice penale militare, della legge federale sulla circolazione stradale e delle violazioni del diritto internazionale umanitario.
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Allegato 5 (art. 1)
Personale aeronavigante delle Forze aeree
Numero Funzione, criteri di valutazione Classe di stipendio
1 Pilota militare di professione 15
Aspiranti piloti durante la formazione presso la scuola per piloti delle Forze aeree.
2 Pilota militare di professione 17
Piloti militari di professione durante la formazione presso la scuola per piloti militari di professione.
3 Pilota militare di professione 24
Piloti militari di professione che hanno concluso con successo la formazione di base e che sono impiegati in qualità di piloti militari di professione.
4 Comandante di squadriglia 25
Piloti militari di professione che comandano una squadriglia d’aviazione.
5 Operatori di bordo di professione 19
Ufficiali di professione impiegati in qualità di operatori di bordo di professione, operatori FLIR di professione o fotografi di bordo di professione.
6 Operatori di bordo di professione 20
Operatori di bordo di professione, operatori FLIR di professione o fotografi di bordo di professione i cui compiti presentano esigenze particolarmente elevate.
7 Operatori di bordo di professione 22
Operatori di bordo di professione, operatori FLIR di professione o fotografi di bordo di professione che nell’ambito delle Forze aeree svolgono autonomamente attività particolarmente difficili.
8 Capo specialista 26
Piloti militari di professione ai quali è affidata la direzione di un servizio specializzato.
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Numero Funzione, criteri di valutazione Classe di stipendio
9 Caposettore 28
Piloti militari di professione ai quali è affidata la direzione di un settore.
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Allegato 6 (art. 1)
Personale aeronavigante di armasuisse
Numero Funzione, criteri di valutazione Classe di stipendio
1 Pilota collaudatore 25
Piloti collaudatori impiegati per collaudi di prototipi, valutazioni, voli di collaudo, prove di accettazione, collaudi di armi e dimostrazioni in volo.
2 Capopilota di elicotteri/aviogetti 26
Piloti collaudatori ai quali è assegnata la direzione del gruppo piloti collaudatori di elicotteri o di aviogetti.
3 Capopilota collaudatore 27
Capopilota al quale è assegnata la direzione specialistica, organizzativa e a livello di personale di tutti i piloti collaudatori e che nel contempo dirige uno dei gruppi di piloti collaudatori di elicotteri o di aviogetti.
4 Ingegnere addetto alle prove in volo 24
Ingegneri PF/SUP o fisici impiegati in qualità di ingegneri addetti alle prove in volo.
5 Ingegnere capo addetto alle prove in volo 26
Ingegnere addetto alle prove in volo al quale è assegnata la direzione specialistica, organizzativa e a livello di personale del gruppo degli ingegneri addetti alle prove in volo.
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Allegato 7 (art. 1)
Personale delle piazze di tiro
Numero Funzione, criteri di valutazione Classe di stipendio
1 Custode di piazza di tiro 8
Collaboratori appositamente formati impiegati su una piazza di tiro per l’esercizio degli impianti, che eseguono lavori di manutenzione e di riparazione e ai quali sono affidati compiti di sicurezza.
2 Capo di piazza di tiro 10
Capi di piazze di tiro su piazze d’armi con impianti tecnici semplici e prescrizioni semplici concernenti la piazza di tiro, ai quali è assegnato personale ausiliario.
3 Capo di piazza di tiro 11
Capi di piazze di tiro su piazze d’armi con impianti tecnici semplici e prescrizioni semplici concernenti la piazza di tiro, ai quali è assegnato personale ausiliario e i cui compiti presentano esigenze più elevate.
4 Capo di piazza di tiro 12
Capi di piazze di tiro i cui compiti presentano esigenze particolar- mente elevate, segnatamente: – la direzione d’esercizio di una piazza di tiro su una grande piazza d’armi con piazze di tiro annesse, – la sorveglianza/direzione di servizi di sbarramento presso obiettivi situati in zone abitate o in occasione di tiri al di sopra di tali zone, – la direzione di un deposito centrale di bersagli, comprese le forniture alla truppa nonché la riparazione e la manutenzione del materiale.
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Allegato 8 (art. 1)
Servizio infermieristico
Numero Funzione, criteri di valutazione Classe di stipendio
1 Infermiere/infermiera 12
Infermieri in possesso di un diploma di una scuola per infermieri riconosciuta dalla Croce Rossa Svizzera o di un diploma della Società svizzera di psichiatria nonché assistenti di studio medico impiegati nel servizio infermieristico in scuole e corsi.
2 Capo infermiere/capo infermiera 13
Capi infermieri ai quali è affidata la direzione di un’infermeria. Per la classificazione in questa funzione è necessario aver concluso la pertinente istruzione alla condotta.
3 Capo infermiere/capo infermiera 14
Capi infermieri ai quali è affidata la direzione di un’infermeria centrale o di grandi dimensioni (Thun, Andermatt, centro medico di una regione), oppure capi infermieri di un’infermeria impiegati inoltre in qualità di istruttori infermieri (formatori) in scuole e corsi.
4 Capo infermiere/capo infermiera 15
Capi infermieri ai quali è affidata la direzione di un’infermeria centrale o di grandi dimensioni (Thun, Andermatt, centro medico di una regione) e che sono inoltre impiegati in qualità di istruttori infermieri (formatori) in scuole e corsi.
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Allegato 9 (art. 1)
Maestro/maestra di sport
Numero Funzione, criteri di valutazione Classe di stipendio
1 Maestro/maestra di sport 20
Titolari di un diploma universitario d’insegnante di educazione fisica I o II, collaboratori in possesso di un diploma d’insegnante di educazione fisica dell’UFSPO (SUFSM) o che hanno concluso con successo una formazione di maestri di sport in una scuola privata con compiti equipollenti, impiegati in qualità di insegnanti specialisti, capiclasse o direttori di corsi.
2 Maestro/maestra di sport 23
Maestri di sport che dirigono una disciplina sportiva G+S o ai quali sono affidati compiti equipollenti.
3 Maestro/maestra principale di sport 24
Maestri principali di sport che dirigono un ambito di formazione o che assolvono compiti di direzione equipollenti oppure maestri principali di sport che dirigono una disciplina sportiva G+S esigente e che mediante una specializzazione tecnica assolvono compiti di formazione particolarmente importanti per l’UFSPO (SUFSM).
4 Maestro/maestra principale di sport 25
Maestri principali di sport che dirigono un vasto ambito di formazione o che assolvono compiti di direzione equivalenti.
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Allegato 10 (art. 1)
Personale istruttore dell’Ufficio federale della protezione della popolazione
Numero Funzione, criteri di valutazione Classe di stipendio
1 Istruttore/istruttrice 15
Aspiranti istruttori in possesso di una maturità o che hanno concluso con successo una formazione equipollente, durante il corso di diploma presso la scuola per personale insegnante dell’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP).
2 Istruttore/istruttrice 18
Aspiranti istruttori in possesso di un diploma universitario, durante il corso di diploma presso la scuola per personale insegnante dell’UFPP.
3 Istruttore/istruttrice I 21
Istruttori impiegati in qualità di capiclasse in corsi per quadri e specialisti, in qualità di sostituti del direttore di corso, in qualità di direttori d’esercizio nell’istruzione degli organi di condotta comunali e in qualità di istruttori di regìa nell’istruzione degli organi di con- dotta cantonali e che collaborano all’elaborazione di documenti tecnici, di documenti per l’impiego, di istruzioni per l’uso e di documenti per l’istruzione.
4 Istruttore/istruttrice II 22
Istruttori impiegati in qualità di direttori di corsi per quadri e specialisti, in qualità di responsabili di sottoprogetti relativi all’elaborazione di documenti tecnici, di documenti per l’impiego, di istruzioni per l’uso e di documenti per l’istruzione oppure in qualità di capiclasse e coach/consiglieri nell’istruzione del personale insegnante.
5 Istruttore/istruttrice III 23
Istruttori impiegati in qualità di direttori d’esercizio nell’istruzione degli organi di condotta cantonali oppure in qualità di responsabili dei corsi d’istruzione per il personale insegnante.
Ordinanza sulla valutazione delle funzioni nel DDPS RU 2005
Numero Funzione, criteri di valutazione Classe di stipendio
6 Capo istruttore/capo istruttrice 24
Capi istruttori che esercitano la direzione di un intero settore d’istruzione nonché la supervisione dei corsi, che sono capiprogetto responsabili dell’elaborazione di documenti tecnici, di documenti per l’impiego, di istruzioni per l’uso e di documenti per l’istruzione e che provvedono a raccogliere e a mettere a disposizione tutte le informazioni concernenti lo stato e l’evoluzione dei settori tecnici interni ed esterni alla protezione della popolazione.